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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/06/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Paola Belvedere Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 398 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti VERONA DIEGO e CORRADINI MICHELA parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. MALCISI SUSY parte resistente e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Divorzio - scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
1) La FI IN viene affidata ad entrambi i genitori con residenza Per_1 anagrafica presso la madre e con collocazione paritetica e alternata secondo pagina 1 di 9 lo schema 2+2+3 così come delineato dalla Ctu, con decorrenza da giugno
2025.
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Sett 1 madre madre padre padre madre madre madre
Sett 2 padre padre madre madre padre padre padre
-Durante l'estate la IN avrà diritto a trascorrere almeno quattro settimane di ferie con l'uno e con l'altro genitore, di cui solo tre consecutive. I genitori prenderanno accordi entro il 31 maggio di ogni anno, in caso di mancata intesa il padre deciderà negli anni pari e la madre negli anni dispari.
-Le festività natalizie saranno organizzate in modo che negli anni pari Per_1 trascorrerà con il padre la settimana dal 24 al 31 dicembre mattino e dal 31 al 6 gennaio mattino con la madre, negli anni dispari sarà il contrario.
-La settimana di vacanza pasquale osserverà la seguente organizzazione: dal giovedì al rientro a scuola del mercoledì successivo la IN starà con il padre negli anni pari e con la madre nei dispari.
-Le altre festività/ponti dell'anno non saranno calendarizzate e resterà Per_1 con il genitore collocatario di turno (salvo diverso accordo tra loro).
-I genitori dovranno condividere le scelte per quanto riguarda le visite mediche specialistiche, favorendo la partecipazione di entrambi, ed in caso di disaccordo sulle stesse dovrà essere fatto riferimento a quanto prescritto dal pediatra che dovrà anche valutare l'urgenza e la necessità di un accesso alle strutture private.
In ogni caso i referti delle visite, compresi quelli del pediatra, dovranno essere messi a disposizione di entrambi. In caso di urgenza sanitaria e/o di accesso al
Pronto Soccorso è necessario avvisare tempestivamente l'altro genitore tramite telefonata o messaggio in mancanza di risposta. In caso di malattia sia il padre che la madre dovranno attenersi alle prescrizioni mediche nel corso di turni di propria spettanza.
-I documenti fiscali, sanitari, e di identità dovranno essere messi a disposizione di entrambi i genitori, anche tramite fotocopie.
pagina 2 di 9 -I viaggi oltre il comune di Parma dovranno essere comunicati in anticipo all'altro genitore. I luoghi di villeggiatura dovranno essere altrettanto comunicati, con informazioni in merito alla struttura di alloggio e modalità di viaggio.
-Per quanto concerne la scelta della scuola, attività ludiche o post-scolastiche di vario tipo i genitori sono invitati a collaborare attivamente nella scelta e condividere le decisioni educative prese nell'interesse della IN.
-Le videochiamate con l'uno o con l'altro genitore saranno programmate il sabato nella fascia oraria tra le h. 14.00 e le h. 14.30, durante le vacanze saranno effettuati due contatti a settimana, in orari serali tra le 19.30 e le 20.00.
-Il giorno del compleanno sarà organizzato con il genitore di turno
Fatto salvo ogni migliore accordo tra i genitori
2)Il Signor verserà direttamente alla IG entro il 10 di ogni Pt_1 CP_1 mese, a decorrere dal mese di giugno 2025 (e comunque a seguito del deposito dei presenti accordi), a titolo di contributo per il mantenimento della FI IN , l'importo mensile di euro 600,00 (seicento/00), annualmente Per_1 rivalutabile secondo gli indici Istat;
Il signor si farà interamente carico, per due anni, a far data dal mese di Pt_1 giugno 2025, del 100% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la FI IN da individuarsi secondo il più recente Protocollo del Per_1
Tribunale di Parma con le modifiche apportate;
decorsi due anni, il padre comparteciperà alle spese straordinarie fino all'indipendenza economica di nella misura del 75%. La partecipazione alle spese, decorsi due anni, Per_1 diverrà pertanto di competenza del padre nella misura del 75% e di competenza della madre nella misura del 25%. Ogni genitore provvederà a corrispondere all'altro la somma di sua competenza entro 7 giorni dalla presentazione del rendiconto delle spese straordinarie sostenute;
l'assegno unico continuerà ad essere percepito dalla IG mentre il Signor continuerà a CP_1 Pt_1 beneficiare delle detrazioni fiscali.
3)il Signor verserà alla IG , che accetta, a titolo di assegno Pt_1 CP_1 divorzile in unica soluzione ex art. 5, comma 8, L. divorzio, la somma di euro pagina 3 di 9 20.000,00 (ventimila/00), che verrà corrisposta a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla IG , una volta depositati gli accordi, CP_1 entro il 10 di giugno 2025 Quest'ultima, con l'accettazione della somma di euro
20.000,00, dichiara di rinunciare a qualsiasi ulteriore pretesa economica a qualsiasi titolo e/o ragione presente e pregressa, riconducibile ad errate divisioni, rapporti di credito/debito.
4)Entrambi i coniugi si impegnano a prestare la propria collaborazione nella gestione di in caso di impedimento congruamente motivato e giustificato Per_1 dell'altro genitore. Il genitore impedito ad accompagnare dovrà Per_1 informare con congruo avviso l'altro genitore che dovrà intervenire.
5)i Signori e dichiarano di aver risolto tra loro ogni controversia Pt_1 CP_1
e di non avere pertanto più nulla a che pretendere reciprocamente relativamente al rapporto matrimoniale e patrimoniale, fatte salve le obbligazioni contenute nel presente accordo congiunto;
6)le Spese di CTU e le spese legali si intendono compensate tra le parti, con espressa rinuncia dei rispettivi procuratori al vincolo di solidarietà ex art. 13, comma 8, della Legge Professionale
7)Per le spese straordinarie si fa riferimento al protocollo del Tribunale di Parma con le modifiche/integrazioni che, sottoscritto da entrambi i coniugi viene allegato alla presente scrittura, da intendersi parte integrante della scrittura medesima.
SPESE STRAORDINARIE EXTRA ASSEGNO
DA NON CONCORDARE PREVENTIVAMENTE
SPESE MEDICHE da documentare:
-medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o specialista, coperti dal
SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
-esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche e private convenzionate erogate dal
SSN
-trattamenti e terapie dentistiche e odontoiatriche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
pagina 4 di 9 -tickets sanitari,
-apparecchi odontoiatrici, dispositivi per la funzione visiva (occhiali da vista e lenti a contatto) uditiva e protesici se prescritti dal pediatra o dallo specialista
-interventi chirurgici urgenti indifferibili presso strutture pubbliche e private erogate dal SSN
-cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità
e/o disturbo specifico prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche e private convenzionate;
LE SPESE SCOLASTICHE da documentare:
-tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici,
-libri di testo anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alle medesima sia preventivamente concordata;
-materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica, e attività sportiva e musicale attualmente già in corso
-dotazione informatica (pc, tablet) consigliata dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato o ai disturbi dell'apprendimento del figlio, purché il costo unitario non sia superiore ad euro 150,00=,
-mensa scolastica;
-assicurazione scolastica,
-fondo cassa richiesto dalla scuola,
-gite scolastiche con e senza pernottamento,
-spese di scuola bus e per i mezzi di trasporto pubblico (bus/treno);
LE SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
-tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola
-baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattie dei figli e indisponibilità di altri familiari
-centro ricreativo estivo
-gli ulteriori corsi dopo il primo sportivo o artistico (musica, teatro, pittura...) comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura pagina 5 di 9 -ricarica del cellulare
SPESE STRAORDINARIE da concordare preventivamente: spese mediche da documentare
-visite specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
-esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogate dal SSN;
-trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione;
-apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN,
-interventi chirurgici in libera professione o in strutture privata,
-visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali
(omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia),
- cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità e ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate e non erogate dal SSN
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
-tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati,
-gite scolastiche con pernottamento,
-corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti.
-Corsi di specializzazioni/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero,
-alloggio presso sedi universitarie, comprese utenze o oneri condominiali,
-corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
-corsi di musica e strumenti musicali, diversi da quelli già in corso
-un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura...) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento
-viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout pagina 6 di 9 -attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei) salvo quelli già in corso
-acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università)
-spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto
-spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio acquistati in accordo
-acquisto del mezzo di trasporto del figlio
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, e-mail,
Pec), il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro 10 giorni dalla richiesta, in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 8/02/2024 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in
Collecchio il 21/06/2014 tra il ricorrente e , unione dalla Controparte_1 quale in data 27/09/2014 nasceva la FI . La difesa di parte ricorrente Per_1 invocava l'applicazione dell'art. 3 n. 2 L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando atto che i coniugi vivevano separati dal 22/04/2021, data dell'udienza cartolare dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, poi definito con decreto di omologa del
Tribunale di Parma reso in data 7/05/2021. Parte ricorrente formulava, altresì, ulteriori domande accessorie inerenti la gestione della FI e la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
Si costituiva , la quale non si opponeva alla declaratoria Controparte_1 di scioglimento del matrimonio, chiedendo, tuttavia, una diversa regolamentazione delle questioni accessorie.
Con ordinanza del 28/06/2024, resa all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, il Giudice delegato, preso atto della mancata riconciliazione dei pagina 7 di 9 coniugi, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti di propria competenza, dando le disposizioni necessarie per la prosecuzione del giudizio nel merito.
La causa era quindi istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti ed a mezzo di una CTU genitoriale affidata alla dott.ssa Persona_2
Successivamente, con note scritte depositate in data 29/05/2025, entrambe le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per la definizione consensuale del procedimento, nei termini di cui alle conclusioni congiunte riportate in epigrafe, di cui chiedevano l'accoglimento.
La causa veniva quindi assegnata in decisione al Collegio e discussa nella camera di consiglio del 20/06/2025.
§
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero, la separazione dei coniugi, uniti in matrimonio civile il 21/06/2014 in
Collecchio, è definita da decreto di omologa emesso dal Tribunale di Parma in data 7/05/2021.
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e succ. mod. per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In merito alle domande accessorie, inerenti l'affidamento e il collocamento della FI nonché gli aspetti più propriamente economici, ritiene il Collegio che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce alla FI IN un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere fatte proprie dal
Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
pagina 8 di 9 Alla luce dell'accordo raggiunto dalle parti anche in ordine alle spese di lite, sussistono giustificati motivi per disporne la compensazione integrale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 c.p.c.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 21/06/2014 in Collecchio tra (nato a [...] il [...]) e Parte_1 [...]
(nata a [...] il [...]), CP_1 matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile di Collecchio, atto n. 11,
Parte 1, anno 2014;
2) dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiungo al proprio con il matrimonio;
3) recepisce e fa proprie le condizioni concordate tra le parti nelle conclusioni congiunte di cui in epigrafe e negli allegati ivi richiamati, condizioni qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
4) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Collecchio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
5) dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 20/06/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pagina 9 di 9