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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/02/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice on.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 992 del R.G. 2024, avente ad oggetto
Divorzio-Cessazione degli effetti civili del matrimonio,
T R A
- rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria GIGANTE Parte_1 attrice
E
– contumace Controparte_1 convenuto
NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto
intervenuto
All'udienza del 23-01-2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di
cui al relativo verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 4.03.2024 ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con in data 18.07.2007 in San Controparte_1
RG CO , dal quale è nata la IA il 12.09.2009, con previsione di Per_1 affido super-esclusivo della minore,conferma dell'assegnazione della casa familiare,contributo al mantenimento della IA. L'attrice ha chiesto inoltre riconoscimento di assegno di divorzio a carico del convenuto.
Il convenuto, benchè ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace.
Con ordinanza del 03.07.2024, il giudice delegato, preso atto delle dichiarazioni di parte ricorrente all'udienza del 03.07.2024, confermava le condizioni di separazione, eccezion fatta per l'affido condiviso della minore che, a parziale modifica delle Per_1 condizioni di separazione, veniva affidata alla madre in via esclusiva attribuendo alla genitrice l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ed il potere di assumere anche le decisioni di maggiore interesse di cui all'art.337 ter comma 3 c.civ.
La causa è stata istruita con prova documentale e quindi rimessa al collegio.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in San RG Jonico il 18.07.2007, sono separati in forza di sentenza di omologa di separazione consensuale di questo Tribunale in data
17.08.2023.
Non essendo stata dedotta alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente. Decorso il termine previsto dalla legge, riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Consegue la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni.
Va confermata l'assegnazione della casa coniugale all'attrice in quanto convivente con la
IA minore.
Va inoltre confermato l'affido esclusivo rafforzato alla madre della IA . La Per_1 ricorrente ha allegato che dopo la separazione il coniuge si è reso Controparte_1 irreperibile omettendo di contattare la IA e di versare il contributo di Per_1 mantenimento per quest'ultima concordato in sede di separazione, e su tale presupposto ha chiesto convertire l'affido della IA in esclusivo rafforzato. Il non CP_1 costituendosi non ha offerto alcuna prova di avere dopo la separazione adempiuto agli obblighi di mantenimento della IA, e di averla altresì contattata al fine di esercitare il diritto dovere di visita;
ne deriva che deve essere disposto l'affido esclusivo della
IA alla madre con attribuzione del potere di assumere le decisioni di Per_1 maggiore interesse di cui all'art.337 ter comma 3 c.civ.. Va confermata in favore della madre , in ragione dell'affido esclusivo, l'attribuzione al 100% dell'assegno unico universale ex d.lgs. 230/2021. In ragione della trascuranza paterna per la IA deve essere sospesa la disciplina come già prevista in sede di separazione in tema di diritto di visita ed intrattenimento da parte del genitore non collocatario la Controparte_1 cui ripresa potrà avvenire quando verrà espressa volontà del padre in tal senso, previa verifica della inesistenza di pregiudizio per la minore. Vanno altresì confermate, in assenza di sopravvenienze, le previsioni in tema di concorso paterno al mantenimento della
IA come stabilite in sede di separazione consensuale ,ivi incluso l'aumento dell'assegno di contributo al mantenimento in favore di ad € 450,00 con Per_1 decorrenza dal settembre 2028, mese successivo alla data di estinzione del prestito Compass
contratto da . Controparte_1
Non può invece essere accolta la domanda di assegno di divorzio, non avendo l'attrice dato prova di non disporre di mezzi adeguati o di non poterseli procurare per ragioni oggettive;
la ricorrente ha anzi dedotto di svolgere attività lavorativa,ed è proprietaria della casa coniugale in San RG Jonico con relative pertinenze;
né è stato dimostrato,
sotto l'aspetto compensativo della prestazione richiesta, che la nel corso della Pt_1 convivenza matrimoniale abbia dovuto rinunciare a concrete occasioni di reddito al fine di attendere, per scelta condivisa con il coniuge, alla cura della prole e della famiglia.
La natura della causa ed il suo esito complessivo comportano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San RG
Jonico(TA) il 18.07.2007 da nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], trascritto nei registri dello stato Controparte_1 civile del Comune di San RG Jonico dell'anno 2007 (atto n. 23, p. 2^ serie A
uff.1);
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere al passaggio in giudicato alla annotazione della presente sentenza;
3) affida la IA minore alla madre in via esclusiva, Per_1 Parte_1 attribuendo alla genitrice l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ed il potere di assumere anche le decisioni di maggiore interesse di cui all'art.337
ter comma 3 c.civ. inerenti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale;
conferma l'assegnazione della casa coniugale a
[...]
;sospende la disciplina delle visite paterne alla IA minore Parte_1 Per_1
la cui ripresa potrà avvenire quando verrà espressa volontà del padre in tal
[...] senso, previa verifica della inesistenza di pregiudizio per la minore;
4) conferma le previsioni in tema di concorso del padre al mantenimento Controparte_1 della IA come stabilite in sede di separazione consensuale ,ivi Per_1 incluso l'aumento dell'assegno di contributo paterno al mantenimento in favore della
IA ad € 450,00 con decorrenza dal settembre 2028;conferma l'obbligo Per_1 del padre di contribuire alle spese straordinarie di mantenimento della IA, come individuate dal protocollo adottato da questo Tribunale, nella misura del
50%;dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% da
[...]
; Parte_1
5) rigetta la domanda di assegno di divorzio spiegata dalla;
Pt_1
6) spese compensate.
Così deciso il 4.2.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale
di Taranto
Il Presidente est.
(Marcello Maggi)