Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00131/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00860/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 860 del 2025, proposto da
NE CH AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonello D'Amico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura Frosinone, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del silenzio-rigetto formatosi in data 1° settembre 2025, ai sensi dell’art. 25 comma 4, l. n. 241/1990, sull’istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi dell’art. 22 e ss. e per la declaratoria di accertamento del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso presentata in data 31.7.2025, con
conseguente ordine all’Amministrazione intimata di rilascio della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura Frosinone e del Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa FR MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto, come già evidenziato nel decreto del 6 novembre 2025, con cui è stata respinta l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, di dover dichiarare il presente ricorso irricevibile;
Ritenuto, infatti, che dalla data di perfezionamento della notifica del gravame (26 settembre 2025) alla data di deposito del ricorso (25 ottobre 2025), sia decorso un termine superiore al termine dimidiato di quindici giorni per il deposito del ricorso, come prescritto dall’art. 87, comma 3, c.p.a.;
Ritenuto di compensare le spese di lite stante la costituzione meramente formale della Questura di Frosinone;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO CA, Presidente
FR MA, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR MA | DO CA |
IL SEGRETARIO