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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/11/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3248/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3248/2025, promossa con ricorso depositato il 05.08.2025 da:
1) Parte_1
Nata a Milano (MI) il 12.08.1964 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Venere De Brasi
e
2) Parte_2
Nata a Varese (VA) il 29/05/1972 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Venere De Brasi
i quali hanno contratto unione civile in Varese (VA), in data 27 aprile 2022
(anno 2022 atto n. 5 atto di unione civile parte II ) con il seguente figlio maggiorenne:
, nato a [...] il [...], maggiorenne non Persona_1 economicamente autosufficiente.
pagina1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 05.08.2025, richiedevano pronuncia di scioglimento dell'unione civile alle seguenti condizioni:
1) dichiarare lo scioglimento dell'unione civile tra di loro contratta in Varese (VA) in data
27.04.2022, iscritta nei Registri dello stato civile del Comune di Varese, al n.5, ordinando al
Comune di Varese di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di costituzione dell'unione civile;
2) Il figlio maggiorenne non economicamente indipendente vivrà con la madre, presso l'abitazione dei nonni materni in Varese, dove trasferirà la residenza;
3) La casa familiare sita in BR resterà in uso esclusivo della NO , fino Parte_1 alla vendita a terzi, con successiva divisione al 50% del prezzo di vendita;
il mutuo è a carico di entrambe le comproprietarie al 50%;
3) ognuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto del figlio, allorquando lo stesso starà presso di loro, con tempi liberi vista la maggiore età;
4) le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Varese saranno a carico dei genitori al 50%;
5) l'eventuale AUU sarà percepito al 100% dalla NO Parte_2
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia dello scioglimento dell'unione civile previsti dall'art. 1, co. 24 legge n. 76/2016, avendo le parti manifestato la volontà di procedere alla loro separazione e allo scioglimento della loro unione dinanzi all'Ufficiale dello Stato civile di Varese in data 13/9/2024 e 27/12/2024, dichiarazione a seguito della quale l'Ufficiale di Stato Civile ha dichiarato “…che non è possibile procedere ai sensi dell'articolo 6 della legge 132/2014 in quanto non sussistono i requisiti avendo la stessa dichiarato di avere un figlio maggiorenne a carico non autosufficiente come risulta dalla dichiarazione resa dalla stessa”.
In effetti, a prescindere da quanto rilevato dall'ufficiale di stato civile che ha fatto riferimento alla normativa per la negoziazione assistita, la volontà dichiarata dalle parti era quella di voler sciogliere l'unione civile con ricorso al Tribunale, dopo il necessario passaggio previsto dall'art. 1, comma 24, L. n. 76/2016 secondo cui “L'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione”. Una volta manifestata pagina2 di 3 all'ufficiale di stato civile la volontà di separarsi e di sciogliere la loro unione civile, conformemente alla sopra richiamata disposizione di legge è decorso il termine di tre mesi, richiesto per la procedibilità della domanda (deposito del ricorso in data 5/8/2025).
Alla luce del fatto che la domanda congiunta delle parti indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici, il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze che tengono conto anche delle esigenze del figlio ormai maggiorenne.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento dell'unione civile contratta dalle parti in data 27.04.2022, in Varese ( VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese (anno 2022 atto n. 5 atto di unione civile parte II ) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 20/11/2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina3 di 3
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3248/2025, promossa con ricorso depositato il 05.08.2025 da:
1) Parte_1
Nata a Milano (MI) il 12.08.1964 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Venere De Brasi
e
2) Parte_2
Nata a Varese (VA) il 29/05/1972 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Venere De Brasi
i quali hanno contratto unione civile in Varese (VA), in data 27 aprile 2022
(anno 2022 atto n. 5 atto di unione civile parte II ) con il seguente figlio maggiorenne:
, nato a [...] il [...], maggiorenne non Persona_1 economicamente autosufficiente.
pagina1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 05.08.2025, richiedevano pronuncia di scioglimento dell'unione civile alle seguenti condizioni:
1) dichiarare lo scioglimento dell'unione civile tra di loro contratta in Varese (VA) in data
27.04.2022, iscritta nei Registri dello stato civile del Comune di Varese, al n.5, ordinando al
Comune di Varese di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di costituzione dell'unione civile;
2) Il figlio maggiorenne non economicamente indipendente vivrà con la madre, presso l'abitazione dei nonni materni in Varese, dove trasferirà la residenza;
3) La casa familiare sita in BR resterà in uso esclusivo della NO , fino Parte_1 alla vendita a terzi, con successiva divisione al 50% del prezzo di vendita;
il mutuo è a carico di entrambe le comproprietarie al 50%;
3) ognuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto del figlio, allorquando lo stesso starà presso di loro, con tempi liberi vista la maggiore età;
4) le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Varese saranno a carico dei genitori al 50%;
5) l'eventuale AUU sarà percepito al 100% dalla NO Parte_2
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia dello scioglimento dell'unione civile previsti dall'art. 1, co. 24 legge n. 76/2016, avendo le parti manifestato la volontà di procedere alla loro separazione e allo scioglimento della loro unione dinanzi all'Ufficiale dello Stato civile di Varese in data 13/9/2024 e 27/12/2024, dichiarazione a seguito della quale l'Ufficiale di Stato Civile ha dichiarato “…che non è possibile procedere ai sensi dell'articolo 6 della legge 132/2014 in quanto non sussistono i requisiti avendo la stessa dichiarato di avere un figlio maggiorenne a carico non autosufficiente come risulta dalla dichiarazione resa dalla stessa”.
In effetti, a prescindere da quanto rilevato dall'ufficiale di stato civile che ha fatto riferimento alla normativa per la negoziazione assistita, la volontà dichiarata dalle parti era quella di voler sciogliere l'unione civile con ricorso al Tribunale, dopo il necessario passaggio previsto dall'art. 1, comma 24, L. n. 76/2016 secondo cui “L'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione”. Una volta manifestata pagina2 di 3 all'ufficiale di stato civile la volontà di separarsi e di sciogliere la loro unione civile, conformemente alla sopra richiamata disposizione di legge è decorso il termine di tre mesi, richiesto per la procedibilità della domanda (deposito del ricorso in data 5/8/2025).
Alla luce del fatto che la domanda congiunta delle parti indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici, il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze che tengono conto anche delle esigenze del figlio ormai maggiorenne.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento dell'unione civile contratta dalle parti in data 27.04.2022, in Varese ( VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese (anno 2022 atto n. 5 atto di unione civile parte II ) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 20/11/2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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