Ordinanza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Giudice della I sezione civile in sede cautelare - dott. Mauro Mirenna
-letti gli atti del proc. n. 31/2024 R.G., tra nato a [...] il [...] c.f. e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] c.f. , entrambi Parte_2 C.F._2 residenti in [...]8 ed entrambi elettivamente domiciliati in Messina, Via Santa Maria dell'Arco n. 33 nello studio dell'Avv. Biagio Amata, che li rappresenta e difende, giuste procure in atti;
-ricorrenti-
e sito in Messina, Via Peculio Frumentario 29 bis, c.f. Controparte_1
in persona dell'amministratore pro-tempore dott. P.IVA_1 Controparte_2
, c.f. , elettivamente domiciliato in Messina, Via dei
[...] CodiceFiscale_3
Mille 243 presso lo studio dell'avv. Ottaviano Augusto, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-resistente- sciogliendo la riserva e letti gli atti;
ritenuto che:
- con ricorso del 27/12/23 i signori hanno proposto ricorso ex art. Parte_3
700 c.p.c. al fine di sentire ordinare al resistente l di eseguire i CP_1 CP_1 lavori necessari per eliminare le infiltrazioni di acqua dalle parti comuni dello stabile causate dal cattivo stato di manutenzione del frontalino e del gocciolatoio della veranda a sbalzo che hanno provocato danni nell' appartamento dei ricorrenti o in subordine di essere autorizzati ad eseguirli con la propria ditta di fiducia ponendo le spese a carico del;
CP_1
- i ricorrenti deducevano di essere proprietari di un immobile sito in Messina, Via
Peculio Frumentario 29 bis, Complesso L'Orizzonte, piano 5°, scala B, come da atto di acquisto del 17.07.2023 e che l'immobile de quo presenta una situazione di degrado localizzata nelle porzioni di soletta di copertura, in corrispondenza dei bow- windows, facenti parte delle due camere da letto e del bagno di servizio interessato da ingenti infiltrazioni d'acqua piovana causate presumibilmente dal deterioramento dello strato esterno di copertura dei bow-windows;
- i signori - hanno fatto accertare da un proprio tecnico di fiducia la Parte_1 Pt_2 natura e la causa delle infiltrazioni, i lavori necessari per risolvere la problematica
- con pec del 16/11/2023 i signori e invitavano Parte_1 Parte_2 formalmente il ad eseguire tempestivamente tutti i lavori Controparte_1 necessari per eliminare le cause delle infiltrazioni e la situazione di pericolo oltre a ripristinare i danni subiti dall'appartamento dei ricorrenti;
- a seguito della predetta richiesta l'amministratore convocava l'assemblea dei condomini per il 20/21 Dicembre 2023 per discutere e deliberare sulle richieste formulate ma all'assemblea del 21 Dicembre 2023, in seconda convocazione, non veniva raggiunto il numero legale necessario per potere deliberare in merito;
- nel corso della predetta assemblea il sig al fine di definire bonariamente la Parte_1 questione, consegnava all'amministratore due preventivi di un'altra impresa edile, la Ditta Scoglio, sia per gli interventi esterni, quantificati in € 6.900,00 più iva che per il ripristino dei danni nell'appartamento, ammontanti a € 1.900,00 più iva ma il numero esiguo di condomini partecipanti all'assemblea non consentiva di prendere alcuna decisione in merito;
- stante l'inerzia del e trattandosi di interventi urgenti e non differibili CP_1 data la situazione di pericolo i signori si vedevano costretti ad adire con un Parte_1 provvedimento d'urgenza l'Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti e far ordinare al predetto di eseguire gli interventi urgenti relativi CP_1 all'immobile di loro proprietà;
- con comparsa di costituzione e risposta del 26/04/2024 si costituiva il CP_1
ed eccepiva che il dott. amministratore pro -
[...] Controparte_2 tempore del , si è attivato per porre rimedio a quanto lamentato, ponendo CP_1 la questione all'ordine del giorno dell'assemblea condominiale del 14/03/2024, limitata ai condomini della “B” interessati al problema delle infiltrazioni Pt_4 lamentate dai ricorrenti, e all'unanimità dava incarico al proprio tecnico di fiducia, ing. , di accertare le cause delle infiltrazioni e dei danni e le eventuali Persona_1 responsabilità;
- il predetto resistente contestava, inoltre, la tipologia dei lavori necessari per eliminare le problematiche infiltrative riscontrate nell'appartamento dei ricorrenti sostenendo che la causa delle infiltrazioni è da rinvenirsi nel deterioramento dello strato esterno dei bow – windows dovuto a vetustà ed alla mancata o insufficiente manutenzione alla quale avrebbero dovuto provvedere i rispettivi proprietari trattandosi di strutture non pertinenti alle cose comuni;
-la causa veniva, quindi, istruita con c.t.u. - esperita dall'ingegnere Persona_2
e i ricorrenti nominavano l'ingegnere quale consulente di parte. Persona_3
-successivamente la causa veniva assunta in riserva per la decisione.
Ritenuto che:
-seppure nei limiti della sommaria cognitio tipica del presente procedimento, il ricorso appare fondato per quanto appresso;
- sul versante relativo al fumus si osserva come il c.t.u. nominato nel presente giudizio, in risposta ad apposito quesito rivolto dall'Ufficio, dopo avere effettuato complete operazioni peritali e documentando il tutto con apposite fotografie, ha depositato la relazione di consulenza, il cui contenuto si deve in questa sede ritenere integralmente richiamato, da cui si evince che “rilevavano quindi in sede di sopralluogo peritale evidenti segni di ammaloramento da infiltrazioni, sia sulle pareti SUD, sia sulla porzione di copertura dei bow-window (cfr. foto nn. 09, 10, 11,
13, 14, 15, 17 e 18 Documentazione fotografica CTU – Allegato 02); tali ammaloramenti risultavano caratterizzati dalla presenza di lesioni dell'intonaco delle pareti e dell'intonaco del soffitto della zona a bow-window, della pitturazione esfoliata, nonché dalla presenza di muffe, segno questo di infiltrazioni ancora in essere.”.
- in ordine alle cause degli ammaloramenti il c.t.u. ha accertato e chiarito che “… i danni risultano essere concentrati nelle due camere da letto prospicenti la zona SUD dell'appartamento. Tali danni sono riconducibili a problematiche infiltrative provenienti dalla zona “bowwindow” di entrambe le camere, a causa di ammaloramenti presenti nella parte esterna degli stessi.”;
- ancora, e più in dettaglio, il c.t.u. ha evidenziato che “Le problematiche infiltrative, stante lo stato di ammaloramento dei muri e del solaio delle camere, risultano in essere. In modo particolare si “attivano” prevalentemente a seguito di eventi pluviometrici, durante i quali, a causa degli ammaloramenti presenti sulle parti esterne il , l'acqua si infiltra all'interno dell'appartamento dei ricorrenti CP_1 generando i danni riscontrati (cfr. foto nn. 09, 10, 11, 13, 14, 15, 17 e 18
Documentazione fotografica CTU – Allegato 02)”.
- relativamente, ancora, alle cause che hanno determinato il degrado dell'immobile il c.t.u. specifica che “le infiltrazioni d'acqua che hanno causato i danni all'interno dell'appartamento dei ricorrenti provengono prevalentemente da porzioni di facciata del Condominio, ed in particolare dai bow-window delle camere da letto. Nello specifico, l'acqua pluviometrica si infiltra nelle parti ammalorate in corrispondenza dell'attacco dell'estradosso dei solai di copertura con le tamponature di chiusura dei Bow-windows posti a SUD delle camere da letto, nonché dalle parti ammalorate presente nel prospetto SUD delle suddette camere (cfr. foto nn. 12, 16, 19, 20, 21 e
22 Documentazione fotografica CTU – Allegato 02). Si fa rilevare altresì, che oltre allo stato di ammaloramento delle parti esterne dei bow-window dell'appartamento dei ricorrenti, risulta evidente che tutto il complesso condominiale non “gode di ottima salute” concludendo così che “l'assenza di funzionalità del gocciolatoio, in special modo in corrispondenza dei bow-windows dell'appartamento dei ricorrenti, ha con molta probabilità provocato nel tempo ristagni d'acqua in corrispondenza dei bow-window e quindi le problematiche infiltrative riscontrate all'interno dell'appartamento dei Sig.ri . Parte_5
- in ordine alla verifica circa la sussistenza di un effettivo pericolo per cose e/o persone, il consulente ha riferito che “… i danni riscontrati all'interno delle camere dell'appartamento dei ricorrenti determinano certamente la loro non utilizzabilità e fruibilità. Ciò a causa dell'insalubrità dettata dalla presenza di muffe sui muri e sul solaio del bow-window, nonché di pericolo di danno da probabili distacchi di intonaci per coloro che lo abitano”;
- sicchè, a parere di questo Tribunale, appare sussistere il presupposto del pericolo, proprio con riferimento al rischio paventato che, nelle more della definizione del giudizio di merito, si verifichino dei crolli o distacchi di intonaci ledendo irrimediabilmente la salute dei ricorrenti e dei suoi familiari;
- ciò evidenzia la sussistenza sia del requisito del fumus che la contestuale presenza del periculum in mora, inteso come minaccia di un pregiudizio imminente ed irreparabile che incombe sul diritto dei ricorrenti nelle more della definizione di un eventuale giudizio di merito, così come difatti affermato dal c.t.u. nella relazione;
- considerato il rischio di sicurezza che quanto sopra rappresentato comporta ai fruitori dell'immobile de quo, il c.t.u. ha indicato i seguenti interventi edili da effettuare al fine di eliminare pericoli: “il ctu ha, quindi, redatto dei computi metrici estimativi in riferimento ai lavori necessari per l'eliminazione delle problematiche infiltrative riscontrate nell'appartamento dei ricorrenti, avvalendosi del Prezziario
Regione Sicilia 2024 e della manodopera locale per i lavori da eseguire nel Comune di Messina (cfr. Computo metrico estimativo lavori del CTU – Allegato 06). Si evidenzia altresì, che i prezzi riportati nel computo metrico estimativo sono da intendersi I.V.A. esclusa nonché indicativi, poiché soggetti a variazioni percentuali a seguito di gare d'appalto dalle ditte candidate all'esecuzione dei lavori... che tutti i lavori indicati negli allegati computi metrici estimativi andranno rapportati al
“quantum reale” dell'intervento edile effettivamente realizzato in corso d'opera sui luoghi di causa, senza però tralasciare eventuali interventi necessari imprevisti affinché si dia comunque l'opera a perfetta regola d'arte” aggiungendo che “oltre ai lavori indicati da questo consulente per eliminare le infiltrazioni, vanno considerati anche i lavori di risanamento dei gocciolatoi delle strutture a sbalzo soprastante
l'appartamento dei ricorrenti, che visto la loro complessità e consistenza, dovranno essere eseguiti contestualmente ai lavori di risanamento tutti i prospetti condominiali. Ciò per il fatto che tale intervento di ripristino del gocciolatoio non può essere eseguito parzialmente ma nella sua interezza” evidenziando altresì “di ispezionare anche la tenuta dei pluviali che corrono in altezza lungo i prospetti condominiali. In particolare, attenzionare quello radente il prospetto EST zona locale WC dell'appartamento. Ciò è possibile effettuarlo solo in presenza di braccio meccanico elevatore o di ponteggio, messi in opere nel momento in cui si effettuano i lavori di risanamento dei prospetti.
Detto questo, in relazione a quanto indicato nel computo metrico estimativo allegato alla presente consulenza riguardante i lavori di risanamento esterni, si evince, che
l'importo complessivo dei lavori minimi da eseguire nell'immobile de quo utili ad eliminare i pericoli rilevati in sede di operazioni peritali risultano essere pari ad € 4´882,14”;
-che con riguardo il risanamento dell'interno dell'immobile de quo il c.t.u. ha specificato che “l'importo complessivo dei lavori minimi da eseguire al fine di eliminare gli ammaloramenti rilevati in sede di operazioni peritali risultano essere pari ad € 3´028,54 oltre oneri di legge vigenti”;
- conclusivamente, in relazione a quanto indicato nel computo metrico estimativo allegato alla presente consulenza, si evince, che l'importo complessivo dei lavori minimi da eseguire nell'immobile de quo - necessari ad eliminare i pericoli rilevati in sede di operazioni peritali - risultano essere pari ad euro € 3.028,54 oltre oneri di legge vigenti;
-tale somma, tuttavia, riguardante il risarcimento del danno, incompatibile con il rito, va eventualmente richiesta nel giudizio di merito;
- in accoglimento dell'istanza cautelare, ordina al di Controparte_1 eseguire lavori urgenti volti al ripristino dell'immobile dei signori Controparte_3 come specificamente indicato dal c.t.u. nel computo metrico estimativo dei lavori –
Allegato 06 alle pagine 2 e 3 allegato alla relazione tecnica d'ufficio;
- il resistente va, altresì, condannato a rifondere a parti ricorrenti le spese del giudizio, secondo la quantificazione fatta in dispositivo in applicazione del DM n. 55/14 - scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 per i procedimenti cautelari - complessità bassa, e su di esso vanno pure poste definitivamente le spese per la c.t.u., separatamente liquidate;
- il resistente va condannato alle spese sostenute dai signori – per la Parte_1 Pt_2 consulenza tecnica di parte relativa ai danni accertati nell'immobile sito in Messina,
Via Peculio Frumentario 29 bis Complesso “l'Orizzonte” - come richiesto, da parte ricorrente, con l'istanza di liquidazione delle spese del 20/02/2025 per la complessiva somma di euro 1.083,60;
PQM
- in accoglimento del ricorso, ordina al di eseguire i lavori Controparte_1 ai fini del ripristino delle condizioni di sicurezza dell'immobile meglio indicati dal c.t.u. nel computo metrico estimativo dei lavori – Allegato 06 alle pagine 2 e 3 - allegato alla relazione tecnica d'ufficio;
- condanna il a rifondere le spese del giudizio a Controparte_1 Parte_1
e che si liquidano in complessivi € 3.503,00 (€ 992,00
[...] Parte_2 studio, € 672,00 introduttiva, € 1.204,00 istruttoria/trattazione, € 635,00 decisionale), cui vanno aggiunti € 145,50 per esborsi, oltre ad iva e c.p.a., spese generali come per legge;
- condanna il al pagamento in favore dei ricorrenti delle Controparte_1 spese sostenute per la consulenza tecnica di parte per la complessiva somma di € 1.083,60;
- pone definitivamente a carico del le spese per la c.t.u. Controparte_1 separatamente liquidate in favore dell'Ing. . Persona_2
Si comunichi alle parti.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Manuela Mancuso, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Messina, 10 aprile 2025
Il Giudice dott. Mauro Mirenna