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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/07/2025, n. 1908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1908 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4940/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nel procedimento sopra emarginato promosso da:
nato a San Giovanni in [...] l'[...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dagli Avv. ti Barbara CALENZO e C.F._1
Marcello VALENTI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio a Modena, via Taglio, n. 22; RICORRENTE contro
nata in [...] il [...] (C.F.: , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall' Avv. dall'Avv. Davide BOZZOLI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Minerbio (BO), via Larga Castello, n. 11; RESISTENTE
***** OGGETTO: modifica regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 15 luglio 2025.
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione e hanno intrattenuto una relazione Parte_1 CP_1 sentimentale dalla quale è nato, l'8 ottobre 2015, riconosciuto da entrambi i Per_1 genitori. Con sentenza n. 227/2024 pubblicata il 22 gennaio 2024, il Tribunale di Bologna ha disposto che:
- fosse affidato ai due genitori in via condivisa e collocato con la madre presso Per_1 la casa familiare;
- il padre potesse vedere il figlio: a) a fine settimana alternati, dal venerdì alla domenica;
b) tutti i martedì fino al mercoledì mattina;
c) nelle vacanze natalizie alternando di anno in anno la settimana comprensiva del Natale e quella col Capodanno;
pagina 1 di 3 d) nelle festività pasquali, al pari della madre, tre giorni, anche non consecutivi;
e) tra giugno, luglio e settembre tre settimane non consecutive;
- il signor versasse alla signora la somma mensile di 400,00 Parte_1 CP_1 euro per il mantenimento ordinario del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- l'assegno unico fosse percepito integralmente dalla madre.
2. Con ricorso depositato il 10 aprile 2025 il ricorrente ha allegato che sin da subito la signora ha osteggiato i rapporti tra lui e il figlio e ha chiesto che sia disposto CP_1 che:
- stia a settimane alterne presso il padre e la madre dal lunedì mattina al lunedì Per_1 successivo;
- sia revocato l'obbligo di corrispondere alla signora il contributo per il CP_1 mantenimento ordinario di e ciascun genitore provveda direttamente al Per_1 mantenimento del figlio per il periodo in cui lo avrà con sé; in subordine che l'anzidetto contributo sia ridotto a 150 euro mensili;
- la madre sia ammonita per i comportamenti da lei adottati e sia invitata a cessare ogni condotta pregiudizievole alla frequentazione tra lui e il figlio. La signora si è costituita, integralmente contestando le allegazioni di CP_1 controparte e domandando che:
- sia confermato il collocamento del minore presso di lei;
- sia confermato l'attuale obbligo previsto a carico del padre per il mantenimento di
Per_1
- il padre sia esortato a rispettare un percorso graduale e consono alle esigenze del bambino nelle nuove dinamiche affettive e familiari, se del caso, adottando gli opportuni provvedimenti. La resistente, inoltre, con la memoria integrativa ex art. 473 bis 17, comma 2 c.p.c., ha chiesto che siano riviste le condizioni economiche relative al mantenimento del minore tenendo conto della disparità economica esistente tra i genitori qualora sia accolta la richiesta di affidamento condiviso con collocamento paritario. Nell'udienza del 15 luglio 2025 sono comparse entrambe le parti, le quali hanno confermato il contenuto dei rispettivi atti. All'esito dell'audizione la Giudice ha formulato una proposta transattiva che è stata accettata dai litiganti. La Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 14 aprile 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per
pagina 2 di 3 consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
***** Il contenuto dell'accordo, intervenuto su proposta della Giudice, può essere recepito, atteso che le clausole concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Essendo le parti pervenute a un accordo, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, a parziale modifica della sentenza del 227/24 del 22 gennaio 2024:
1) dispone che -salva restando per i periodi di vacanza la vigente regolamentazione- il figlio stia con il padre, nelle settimane in cui non passa con lui il weekend, dal martedì all'uscita da scuola al giovedì all'ingresso a scuola;
2) prevede che il genitore che non è insieme a ogni sera lo possa chiamare o Per_1 videochiamare tra le 18,30 e le 19,30, con obbligo per l'altro di assicurare il collegamento;
3) conferma per il resto il citato provvedimento;
4) compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 16 luglio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nel procedimento sopra emarginato promosso da:
nato a San Giovanni in [...] l'[...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dagli Avv. ti Barbara CALENZO e C.F._1
Marcello VALENTI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio a Modena, via Taglio, n. 22; RICORRENTE contro
nata in [...] il [...] (C.F.: , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall' Avv. dall'Avv. Davide BOZZOLI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Minerbio (BO), via Larga Castello, n. 11; RESISTENTE
***** OGGETTO: modifica regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 15 luglio 2025.
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione e hanno intrattenuto una relazione Parte_1 CP_1 sentimentale dalla quale è nato, l'8 ottobre 2015, riconosciuto da entrambi i Per_1 genitori. Con sentenza n. 227/2024 pubblicata il 22 gennaio 2024, il Tribunale di Bologna ha disposto che:
- fosse affidato ai due genitori in via condivisa e collocato con la madre presso Per_1 la casa familiare;
- il padre potesse vedere il figlio: a) a fine settimana alternati, dal venerdì alla domenica;
b) tutti i martedì fino al mercoledì mattina;
c) nelle vacanze natalizie alternando di anno in anno la settimana comprensiva del Natale e quella col Capodanno;
pagina 1 di 3 d) nelle festività pasquali, al pari della madre, tre giorni, anche non consecutivi;
e) tra giugno, luglio e settembre tre settimane non consecutive;
- il signor versasse alla signora la somma mensile di 400,00 Parte_1 CP_1 euro per il mantenimento ordinario del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- l'assegno unico fosse percepito integralmente dalla madre.
2. Con ricorso depositato il 10 aprile 2025 il ricorrente ha allegato che sin da subito la signora ha osteggiato i rapporti tra lui e il figlio e ha chiesto che sia disposto CP_1 che:
- stia a settimane alterne presso il padre e la madre dal lunedì mattina al lunedì Per_1 successivo;
- sia revocato l'obbligo di corrispondere alla signora il contributo per il CP_1 mantenimento ordinario di e ciascun genitore provveda direttamente al Per_1 mantenimento del figlio per il periodo in cui lo avrà con sé; in subordine che l'anzidetto contributo sia ridotto a 150 euro mensili;
- la madre sia ammonita per i comportamenti da lei adottati e sia invitata a cessare ogni condotta pregiudizievole alla frequentazione tra lui e il figlio. La signora si è costituita, integralmente contestando le allegazioni di CP_1 controparte e domandando che:
- sia confermato il collocamento del minore presso di lei;
- sia confermato l'attuale obbligo previsto a carico del padre per il mantenimento di
Per_1
- il padre sia esortato a rispettare un percorso graduale e consono alle esigenze del bambino nelle nuove dinamiche affettive e familiari, se del caso, adottando gli opportuni provvedimenti. La resistente, inoltre, con la memoria integrativa ex art. 473 bis 17, comma 2 c.p.c., ha chiesto che siano riviste le condizioni economiche relative al mantenimento del minore tenendo conto della disparità economica esistente tra i genitori qualora sia accolta la richiesta di affidamento condiviso con collocamento paritario. Nell'udienza del 15 luglio 2025 sono comparse entrambe le parti, le quali hanno confermato il contenuto dei rispettivi atti. All'esito dell'audizione la Giudice ha formulato una proposta transattiva che è stata accettata dai litiganti. La Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 14 aprile 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per
pagina 2 di 3 consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
***** Il contenuto dell'accordo, intervenuto su proposta della Giudice, può essere recepito, atteso che le clausole concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Essendo le parti pervenute a un accordo, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, a parziale modifica della sentenza del 227/24 del 22 gennaio 2024:
1) dispone che -salva restando per i periodi di vacanza la vigente regolamentazione- il figlio stia con il padre, nelle settimane in cui non passa con lui il weekend, dal martedì all'uscita da scuola al giovedì all'ingresso a scuola;
2) prevede che il genitore che non è insieme a ogni sera lo possa chiamare o Per_1 videochiamare tra le 18,30 e le 19,30, con obbligo per l'altro di assicurare il collegamento;
3) conferma per il resto il citato provvedimento;
4) compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 16 luglio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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