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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/05/2025, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2463/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente
Dott.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 149/2024, pubblicata il 30/01/2024,
TRA
Parte_1
(C.F. , con sede legale in VIA DOMENICHINO 5 20151 MILANO,
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliata in CORSO MAGENTA 84 20123 MILANO presso lo Studio dell'Avv. BONALUME PAOLO ( cod. fisc.: che la rappresenta e C.F._1
difende giusta delega in atti
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), con sede legale in VIA A. DA BRESCIA, 1 21952 BUSTO ARSIZIO, P.IVA_2
elettivamente domiciliata in VIA MARSALA N. 17 21052 BUSTO ARSIZIO presso lo Studio dell'Avv. BIASIUCCI LANFRANCO (cod. fisc.: che la rappresenta e C.F._2
difende giusta delega in atti
-APPELLATA-
OGGETTO: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI:
Per come da atto d'appello. Parte_1 pagina 1 di 6 Per : come da Controparte_1
foglio depositato in via telematica in data 27.2.2025.
FATTO E DIRITTO
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 149/24 del Parte_1
Tribunale di Busto Arsizio che aveva respinto le sue domande nei confronti della aventi ad oggetto il pagamento del saldo di 97 fatture Controparte_2
emesse per la fornitura di prodotti farmaceutici e medicali da parte di varie società
(per complessivi Euro 147.626,04, come ridotta la somma inizialmente indicata in Euro 394.328,81), le quali le avevano ceduto i relativi crediti insieme con quelli relativi agli interessi di mora ed agli interessi anatocistici ex art.1283 c.c. sugli interessi di mora scaduti da oltre sei mesi al momento della domanda, alla sanzione di cui all'art.6, II co. d. lgs. n.231/02 in ragione delle 97 fatture scadute, agli interessi di mora sul ritardato pagamento di altre fatture ed ai relativi interessi anatocistici, ed ancora alla sanzione di cui all'art.6, II co. d. lgs 231/02 in relazione alle fatture diverse dalle 97 azionate. Ha censurato la sentenza appellata per aver:
- ritenuto inefficaci nei confronti dell le cessioni dei crediti azionati (sorti CP_2
in capo a varie società fornitrici e da queste cedute a ), per essere Parte_1
state rifiutate dall'ente pubblico ai sensi dell'art. 106, 13° co. d. lgs n.50/2016
(Nuovo Codice degli Appalti), riproduttivo del precedente art.117 d. lgs n.163/06
(Vecchio Codice degli Appalti), quando la facoltà di rifiuto prevista da dette norme sarebbe stata applicabile solo per i crediti nascenti da contratto di appalto, progettazione concorso in progettazione (e non già di compravendita, tanto più ormai eseguiti) e comunque non correttamente esercitata attraverso comunicazioni da inviarsi sia alle società cedenti che al cessionario entro 45 gg. dalla notifica delle cessioni;
- ritenuto che non fossero stati allegati i fatti costitutivi della domanda, limitandosi a formulare specchietti riassuntivi della proprio pretesa e producendo alcuni contratti di cessione dei crediti, quando viceversa i titoli della domanda sarebbero stati specificamente indicati nell'atto di pagina 2 di 6 citazione e ulteriormente chiariti con i documenti prodotti, secondo modalità che aveva consentito di non appesantire gli atti processuali, stante l'elevato numero di fatture azionate;
- ritenuto che di tali crediti non fosse stata offerta idonea prova, quando l'onere probatorio era stato invece assolto attraverso il deposito degli atto di cessione, delle fatture, dei contratti/delibere di aggiudicazione della gara, dell'attestazione dell'esecuzione delle prestazioni (mentre per le somme pretese a titolo di interessi, semplici e composti, e di sanzioni sarebbe stato dimostrato il ritardo nei eseguiti). Ha insistito dunque per la condanna dell'appellata al pagamento delle somme indicate in epigrafe a titolo contrattuale o, in subordine, per arricchimento senza causa.
La ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_2
L'appello deve essere respinto, in difetto di prova da parte di Parte_1
dell'esistenza dei crediti nei confronti dell' , che si assume le siano stati CP_2
ceduti dai vari fornitori elencati nello specchietto alle pagg. 4 e 5 atto di citazione avanti il Tribunale di Busto Arsizio, riportante per ciascuno la generica indicazione ”forniture di prodotti farmaceutici / medicali / di diagnostica e prestazioni di servizi relativi a prodotti / apparecchiature medicali”. Già in punto di allegazione tali indicazioni (in nessun modo integrate dalla parte nemmeno all'esito delle contestazioni dell , che hanno portato alla riduzione da parte CP_2
sua della domanda per oltre metà in linea capitale, ma senza chiarire in quali parti siano state condivise) risultano carenti (non essendo dato da queste comprendere l'oggetto concreto delle prestazioni e nemmeno se si tratti di prestazioni alternative o cumulative): quantunque la domanda non possa ritenersi nulla in relazione ai requisiti di determinatezza di cui all'art. 163, III co. nn.3 e 4 cpc,
l'attore sarebbe stato tuttavia tenuto, ai fini della sua intelligibilità, a specificarne il contenuto attraverso un puntuale riferimento ai documenti prodotti, nella specie del tutto assente. Invero, l'intera produzione documentale di solo CP_3
apparentemente rispetta le prescrizioni di cui agli artt.163, III co. n.5 cpc e 74-87 att. cpc: nonostante l'atto di citazione e le successive memorie ex art.183, VI co. pagina 3 di 6 cpc riportino in calce l'elenco dei documenti prodotti che si assumono rilevanti per la decisione nominandoli secondo il loro attribuito contenuto, le varie cartelle contengono poi al loro interno una serie di files di contenuto eterogeneo, a loro volta non dettagliati o comunque non corrispondenti a quanto annunciato. In via esemplificativa, ognuno dei plurimi doc.14, relativi a ciascun fornitore cedente come da elenco di cui alla memoria ex art.183, V co. cpc, contiene effettivamente le varie fatture, ma non già i contratti o gli ordinativi della (tali non essendo CP_2
la sottocartella denominata 'screenshot', a sua volta contenente un'ulteriore cartella individuata con un codice e corrispondente ad un modulo che dovrebbe essere tratto dalla 'piattaforma crediti commerciali', ma di cui non viene spiegata la provenienza nonché la rilevanza) né tantomeno la prova dell'avvenuta esecuzione degli ordinativi (tale non essendo quanto denominato 'documenti', che altro non è che un foglio excel con la registrazione dei dati della fattura, presumibilmente da parte della stessa ). Gli ulteriori documenti Parte_1
(sub nn. 15, 16 e 17), poi, sono o riproduzione delle medesime fatture e degli stessi screenshot, o gli atti di cessione dei crediti da parte dei fornitori a : Pt_1
ciò si dice a quel che si è potuto verificare, considerato che i documenti, le cartelle e le plurime sottocartelle sono nominati con codici alfanumerici, che non rendono conto del loro contenuto. Va in proposito ricordato che “compito del giudice è quello di decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato, e non anche di 'trovare' la documentazione che non si rinvenga sotto i numeri dell'indice che la indicano, per essere il fascicolo di parte disordinatamente tenuto e confusamente composto,
o perché, come nel caso in esame, l'indice si limiti a rinviare indistintamente a tutti i documenti raccolti all'interno di un supporto informatico, senza esplicitare il contenuto e la rilevanza di ciascuno di essi nei modi prescritti dalla disciplina processualcivilistica – Cass. n. 11617/11” (Cass. n. 19006/22). Né da tali oneri la parte può essere sollevata per il fatto di agire per il pagamento di un “elevatissimo pagina 4 di 6 numero di fatture” che porterebbe a “predisporre un atto di centinaia di pagine, incompatibili tra l'altro con le previsioni in termini di sinteticità degli atti processuali” (come affermato in atto d'appello): proprio la complessità delle pretese azionate avrebbe al contrario imposto a di rendere chiaro Parte_1
il contenuto della sua produzione, che comunque, per certo, non attiene alla esecuzione delle forniture di cui alle fatture azionate.
In difetto di prova dei crediti ceduti restano irrilevanti le ulteriori questioni relative alla efficacia della cessione degli stessi all'odierna appellante.
Quanto alla domanda di pagamento per le medesime somme a titolo di arricchimento senza causa, proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, essa è ammissibile soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui la prima sia stata respinta per carenza di prova (Cass. ord.
n.14944/22).
Alla soccombenza segue la condanna di al pagamento delle spese Parte_1
processuali, liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione, esauritasi nell'udienza di comparizione) previsti dal DM n.147/22, avuto riguardo al valore della controversia ed alla complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Respinge l'appello.
2. Condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in Pt_1
complessivi Euro 17.179,00 (di cui Euro 4.389,00 per la fase di studio, Euro
2.552,00 per la fase introduttiva, Euro 2.940,00 per la fase di trattazione ed
Euro 7.298,00 per la fase decisionale), il tutto oltre spese generali nonché
IVA ed oneri fiscali secondo legge.
pagina 5 di 6 3. Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, I co. quater DPR
n.115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso, in Milano il 6.5.2025
Il Cons.est. dr.ssa Maura Barberis Il Presidente dr.ssa Maria Grazia Federici
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente
Dott.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 149/2024, pubblicata il 30/01/2024,
TRA
Parte_1
(C.F. , con sede legale in VIA DOMENICHINO 5 20151 MILANO,
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliata in CORSO MAGENTA 84 20123 MILANO presso lo Studio dell'Avv. BONALUME PAOLO ( cod. fisc.: che la rappresenta e C.F._1
difende giusta delega in atti
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), con sede legale in VIA A. DA BRESCIA, 1 21952 BUSTO ARSIZIO, P.IVA_2
elettivamente domiciliata in VIA MARSALA N. 17 21052 BUSTO ARSIZIO presso lo Studio dell'Avv. BIASIUCCI LANFRANCO (cod. fisc.: che la rappresenta e C.F._2
difende giusta delega in atti
-APPELLATA-
OGGETTO: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI:
Per come da atto d'appello. Parte_1 pagina 1 di 6 Per : come da Controparte_1
foglio depositato in via telematica in data 27.2.2025.
FATTO E DIRITTO
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 149/24 del Parte_1
Tribunale di Busto Arsizio che aveva respinto le sue domande nei confronti della aventi ad oggetto il pagamento del saldo di 97 fatture Controparte_2
emesse per la fornitura di prodotti farmaceutici e medicali da parte di varie società
(per complessivi Euro 147.626,04, come ridotta la somma inizialmente indicata in Euro 394.328,81), le quali le avevano ceduto i relativi crediti insieme con quelli relativi agli interessi di mora ed agli interessi anatocistici ex art.1283 c.c. sugli interessi di mora scaduti da oltre sei mesi al momento della domanda, alla sanzione di cui all'art.6, II co. d. lgs. n.231/02 in ragione delle 97 fatture scadute, agli interessi di mora sul ritardato pagamento di altre fatture ed ai relativi interessi anatocistici, ed ancora alla sanzione di cui all'art.6, II co. d. lgs 231/02 in relazione alle fatture diverse dalle 97 azionate. Ha censurato la sentenza appellata per aver:
- ritenuto inefficaci nei confronti dell le cessioni dei crediti azionati (sorti CP_2
in capo a varie società fornitrici e da queste cedute a ), per essere Parte_1
state rifiutate dall'ente pubblico ai sensi dell'art. 106, 13° co. d. lgs n.50/2016
(Nuovo Codice degli Appalti), riproduttivo del precedente art.117 d. lgs n.163/06
(Vecchio Codice degli Appalti), quando la facoltà di rifiuto prevista da dette norme sarebbe stata applicabile solo per i crediti nascenti da contratto di appalto, progettazione concorso in progettazione (e non già di compravendita, tanto più ormai eseguiti) e comunque non correttamente esercitata attraverso comunicazioni da inviarsi sia alle società cedenti che al cessionario entro 45 gg. dalla notifica delle cessioni;
- ritenuto che non fossero stati allegati i fatti costitutivi della domanda, limitandosi a formulare specchietti riassuntivi della proprio pretesa e producendo alcuni contratti di cessione dei crediti, quando viceversa i titoli della domanda sarebbero stati specificamente indicati nell'atto di pagina 2 di 6 citazione e ulteriormente chiariti con i documenti prodotti, secondo modalità che aveva consentito di non appesantire gli atti processuali, stante l'elevato numero di fatture azionate;
- ritenuto che di tali crediti non fosse stata offerta idonea prova, quando l'onere probatorio era stato invece assolto attraverso il deposito degli atto di cessione, delle fatture, dei contratti/delibere di aggiudicazione della gara, dell'attestazione dell'esecuzione delle prestazioni (mentre per le somme pretese a titolo di interessi, semplici e composti, e di sanzioni sarebbe stato dimostrato il ritardo nei eseguiti). Ha insistito dunque per la condanna dell'appellata al pagamento delle somme indicate in epigrafe a titolo contrattuale o, in subordine, per arricchimento senza causa.
La ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_2
L'appello deve essere respinto, in difetto di prova da parte di Parte_1
dell'esistenza dei crediti nei confronti dell' , che si assume le siano stati CP_2
ceduti dai vari fornitori elencati nello specchietto alle pagg. 4 e 5 atto di citazione avanti il Tribunale di Busto Arsizio, riportante per ciascuno la generica indicazione ”forniture di prodotti farmaceutici / medicali / di diagnostica e prestazioni di servizi relativi a prodotti / apparecchiature medicali”. Già in punto di allegazione tali indicazioni (in nessun modo integrate dalla parte nemmeno all'esito delle contestazioni dell , che hanno portato alla riduzione da parte CP_2
sua della domanda per oltre metà in linea capitale, ma senza chiarire in quali parti siano state condivise) risultano carenti (non essendo dato da queste comprendere l'oggetto concreto delle prestazioni e nemmeno se si tratti di prestazioni alternative o cumulative): quantunque la domanda non possa ritenersi nulla in relazione ai requisiti di determinatezza di cui all'art. 163, III co. nn.3 e 4 cpc,
l'attore sarebbe stato tuttavia tenuto, ai fini della sua intelligibilità, a specificarne il contenuto attraverso un puntuale riferimento ai documenti prodotti, nella specie del tutto assente. Invero, l'intera produzione documentale di solo CP_3
apparentemente rispetta le prescrizioni di cui agli artt.163, III co. n.5 cpc e 74-87 att. cpc: nonostante l'atto di citazione e le successive memorie ex art.183, VI co. pagina 3 di 6 cpc riportino in calce l'elenco dei documenti prodotti che si assumono rilevanti per la decisione nominandoli secondo il loro attribuito contenuto, le varie cartelle contengono poi al loro interno una serie di files di contenuto eterogeneo, a loro volta non dettagliati o comunque non corrispondenti a quanto annunciato. In via esemplificativa, ognuno dei plurimi doc.14, relativi a ciascun fornitore cedente come da elenco di cui alla memoria ex art.183, V co. cpc, contiene effettivamente le varie fatture, ma non già i contratti o gli ordinativi della (tali non essendo CP_2
la sottocartella denominata 'screenshot', a sua volta contenente un'ulteriore cartella individuata con un codice e corrispondente ad un modulo che dovrebbe essere tratto dalla 'piattaforma crediti commerciali', ma di cui non viene spiegata la provenienza nonché la rilevanza) né tantomeno la prova dell'avvenuta esecuzione degli ordinativi (tale non essendo quanto denominato 'documenti', che altro non è che un foglio excel con la registrazione dei dati della fattura, presumibilmente da parte della stessa ). Gli ulteriori documenti Parte_1
(sub nn. 15, 16 e 17), poi, sono o riproduzione delle medesime fatture e degli stessi screenshot, o gli atti di cessione dei crediti da parte dei fornitori a : Pt_1
ciò si dice a quel che si è potuto verificare, considerato che i documenti, le cartelle e le plurime sottocartelle sono nominati con codici alfanumerici, che non rendono conto del loro contenuto. Va in proposito ricordato che “compito del giudice è quello di decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato, e non anche di 'trovare' la documentazione che non si rinvenga sotto i numeri dell'indice che la indicano, per essere il fascicolo di parte disordinatamente tenuto e confusamente composto,
o perché, come nel caso in esame, l'indice si limiti a rinviare indistintamente a tutti i documenti raccolti all'interno di un supporto informatico, senza esplicitare il contenuto e la rilevanza di ciascuno di essi nei modi prescritti dalla disciplina processualcivilistica – Cass. n. 11617/11” (Cass. n. 19006/22). Né da tali oneri la parte può essere sollevata per il fatto di agire per il pagamento di un “elevatissimo pagina 4 di 6 numero di fatture” che porterebbe a “predisporre un atto di centinaia di pagine, incompatibili tra l'altro con le previsioni in termini di sinteticità degli atti processuali” (come affermato in atto d'appello): proprio la complessità delle pretese azionate avrebbe al contrario imposto a di rendere chiaro Parte_1
il contenuto della sua produzione, che comunque, per certo, non attiene alla esecuzione delle forniture di cui alle fatture azionate.
In difetto di prova dei crediti ceduti restano irrilevanti le ulteriori questioni relative alla efficacia della cessione degli stessi all'odierna appellante.
Quanto alla domanda di pagamento per le medesime somme a titolo di arricchimento senza causa, proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, essa è ammissibile soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui la prima sia stata respinta per carenza di prova (Cass. ord.
n.14944/22).
Alla soccombenza segue la condanna di al pagamento delle spese Parte_1
processuali, liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione, esauritasi nell'udienza di comparizione) previsti dal DM n.147/22, avuto riguardo al valore della controversia ed alla complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Respinge l'appello.
2. Condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in Pt_1
complessivi Euro 17.179,00 (di cui Euro 4.389,00 per la fase di studio, Euro
2.552,00 per la fase introduttiva, Euro 2.940,00 per la fase di trattazione ed
Euro 7.298,00 per la fase decisionale), il tutto oltre spese generali nonché
IVA ed oneri fiscali secondo legge.
pagina 5 di 6 3. Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, I co. quater DPR
n.115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso, in Milano il 6.5.2025
Il Cons.est. dr.ssa Maura Barberis Il Presidente dr.ssa Maria Grazia Federici
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