Ordinanza collegiale 19 aprile 2024
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00881/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00332/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 332 del 2023, proposto da
Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Barone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato per L'Energia e i Servizi di Pubblica Utilita' della Regione Siciliana, in persona del Dirigente pro tempore;
Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilita' della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore legale rappresentante pro tempore;
Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello stato di Catania, ed ivi domiciliati in via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
OS SI, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 502 del 4 gennaio 2023, pubblicato all''albo pretorio on line della Presidenza il 10 gennaio 2023, mai notificato, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall''art.14 del D.L. 9 agosto 2022 n.115, è stato disposto il Commissariamento dell''ATI Idrico ricorrente nell''ipotesi di esito non favorevole del procedimento giudiziario proposto da società TI avanti al Tar di Catania, con contestuale nomina della controinteressata dott.ssa SI, capo di Gabinetto dell''Assessorato resistente, come Commissario, con il compito di provvedere in via sostitutiva a tutti gli adempimenti propedeutici e conseguenziali all''affidamento del Servizio Idrico Integrato, ed all''avvio della piena operatività del gestore unico d''ambito affidatario;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza della Regione Siciliana, dell’Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilita' della Regione Siciliana e del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti dell’Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilita' della Regione Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il dott. ST NN SA UM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A seguito della intervenuta pubblicazione del decreto legge 9 agosto 2022 n.115, il cui art.14 dettava stringenti disposizioni in materia di Servizio Idrico Integrato, il Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato per l’energia e i Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana assumeva iniziative per il monitoraggio delle procedure di affidamento del Servizio Idrico Integrato nell’isola, ed in base al risultato di quell’indagine – malgrado emergesse che solo tre ATI isolane, e nella specie quelle di Messina, Siracusa e Trapani, non avessero ancora definito la scelta della forma di gestione e non avessero affidato il Servizio Idrico Integrato - il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessorato resistente, adottava non 3 atti di commissariamento, ma 4, uno dei quali – ovvero: il decreto n. 502 del 04/01/2023 – nei confronti dell'Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Ragusa, malgrado:
- il Piano d’Ambito fosse stato adottato nel maggio 2021, che era in corso il procedimento di VAS, che la competente Commissione regionale Tecnico-Scientifica aveva già espresso parere favorevole;
- la forma di gestione individuata era quella in house providing;
- il servizio era stato affidato al gestore unico Iblea Acque spa;
- era in atto la fase di affidamento delle gestioni a tutti i comuni;
- non esistevano gestioni separate.
L'Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Ragusa impugnava il decreto di commissariamento n. 502 del 04/01/2023 – pur adottato prevedendo espressamente che l’azione del Commissario “ si avvierebbe solo a seguito dell’esito non favorevole del procedimento giudiziario … proposto dalla società TI in data 29 agosto 2022 ” - con un ricorso notificato il 23/02/2023.
Si costituiva in giudizio l’Assessorato per l’energia e i Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana.
In data 18 aprile 2024 si svolgeva la (prima) udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, che non veniva tuttavia definito in quella sede poiché, in esito ad essa, veniva piuttosto adottata la ordinanza collegiale n. 1457/2024, che così disponeva:
“(dato che) il proposto gravame ha ad oggetto un provvedimento (di commissariamento dell’Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Ragusa) che è stato espressamente adottato in modo sospensivamente condizionato, in particolare perché:
1) in base all’art. 1 dell’impugnato decreto n. 502 del 04/01/2023, “le premesse … costitu(iscono) parte integrante del presente provvedimento”;
2) in base al primo “valutato” delle premesse, l’azione del Commissario Regionale “si avvierebbe solo a seguito dell’esito non favorevole del procedimento giudiziario”;
3) in base al terzo “considerato” delle premesse il “procedimento giudiziario” sub 2) è quello “in atto presso ii TAR di Catania proposto dalla società TI in data 29 agosto 2022, cui segue ulteriore ricorso presso il medesimo Tribunale per motivi aggiuntivi presentato il 17 novembre 2022”;
- dopo la sentenza n. 1114/2023 di questo TAR l’evento dedotto in condizione sospensiva non potrà più sopravvenire, dato che con quel provvedimento giurisdizionale è stato respinto il ricorso “proposto dalla società TI in data 29 agosto 2022”;
Ritenuto che ciò avrebbe potuto astrattamente condurre ad una definizione in rito del presente giudizio, per l’essere maturata una causa di sopravvenuta carenza di interesse alla contestazione di un provvedimento non più in grado di produrre alcun effetto giuridico;
Considerato che:
- il difensore dell’Amministrazione ricorrente ha tuttavia rappresentato, in sede di discussione orale della causa, che una tale sentenza è stata impugnata dinnanzi al C.G.A.R.S., con udienza per la discussione della causa fissata nel mese di dicembre 2024;
- una tale circostanza impedisce, da un lato, di ritener venuto meno un interesse di parte ricorrente ad una pronuncia sul merito, ma nello stesso tempo condiziona la possibilità di immediato esercizio di poteri decisori da parte del giudice adito: dato che la clausola condizionale inserita all’interno del decreto n. 502 del 04/01/2023 finisce col rendere il ricorso “proposto dalla società TI in data 29 agosto 2022” una causa pregiudiziale, in attesa della cui definizione in secondo ed ultimo grado esso non può che sospendere in modo necessario il giudizio a norma del combinato disposto dell’art. 79 c.p.a. e 295 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) sospende il presente giudizio in base al combinato disposto dell’art. 79 c.p.a. e 295 c.p.c.”.
In data 12 marzo 2026 si svolgeva la (seconda) udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, che stavolta veniva trattenuto in decisione.
Come rappresentato dall’Avvocatura dello Stato all’interno di memoria depositata in segreteria il 30/01/2026, “ con sentenza 25/2025 il CGA annullava la sentenza 1114/2023, disponendo la rimessione del giudizio in primo grado per ragioni di rito. TI PA riassumeva detto giudizio (1314/2022 RG). Con sentenza 2242/2025, codesto Ecc.mo TAR rigettava il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti ritenendoli infondati. La sentenza 2242/2025 è divenuta definitiva in data 10.11.2025 ”.
E’ quindi evidente che la condizione sospensiva apposta al decreto di commissariamento n. 502 del 04/01/2023, rappresentata “ d (a) ll’esito non favorevole del procedimento giudiziario” , invece definito in modo favorevole per l’Amministrazione intimata con “la sentenza 2242/2025 … divenuta definitiva in data 10.11.2025 ”, non potrà mai realizzarsi, rendendo pertanto definitivamente inefficace il provvedimento impugnato – peraltro già revocato con D.P. 540/2023, così come rappresentato, ancora una volta, all’interno della memoria depositata in segreteria il 30/01/2026 dall’Avvocatura dello Stato.
Il sopravvenire della prima di tali due tali circostanze risulta altresì riconosciuto stesso soggetto ricorrente all’interno di memoria depositata in segreteria il 5 febbraio 2026, con la quale anch’esso ha chiesto che venisse dichiarata la cessata materia del contendere. Quest’ultimo, tuttavia, oltre ad insistere, con il medesimo atto, per la condanna alle spese delle amministrazioni resistenti in virtù del criterio della cd. soccombenza virtuale, ha evidenziato come “ l’interesse alla dichiarazione della soccombenza virtuale, oltre ad essere di carattere economico, onde rendere l’Assemblea libera, in tutto o in parte, dei costi del presente giudizio, risiede anche nella necessità di esatta individuazione dei casi e dei confini del potere di commissariamento delle Assemblee Idriche che hanno, entro i prescritti termini, individuato il sistema di gestione del Servizio Idrico Integrato, anche in forma diversa dalla società mista, ed affidato al gestore il Servizio stesso ”.
Ma osserva in contrario il giudice adito che la possibilità di soddisfazione di un tale interesse esula dal perimetro dell’azione demolitoria concretamente proposta dal soggetto pubblico ricorrente.
A fronte di un’azione proposta a norma dell’art. 29 c.p.a. il giudice adito deve innanzitutto verificare, in rito, se il provvedimento contestato sia o no concretamente lesivo. La definitiva certezza della sua non lesività, maturata soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza 2242/2025 di questo stesso TAR, lascia pertanto residuare soltanto un interesse a verificare – onde poter adottare le statuizioni in punto di refusione delle spese di lite secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale invocato dal soggetto pubblico ricorrente – se esso fosse o meno lesivo (anche) al momento della sua adozione.
A questo riguardo il Collegio ritiene che la clausola condizionale inserita all’interno del decreto n. 502 del 04/01/2023 imponga di valutare la posizione delle parti (poi) in lite secondo il canone di cui all’art. 1358 c.c., alla cui stregua “ colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte ”. Nella interpretazione di tale norma la prevalente giurisprudenza ha evidenziato come “ nella fase di pendenza della condizione, le parti sono titolari di un'aspettativa giuridicamente tutelata, a presidio della quale si pongono gli artt. 1358 e 1359 c.c. Difatti, l'art. 1358 c.c. impone ai contraenti, durante il periodo di pendenza della condizione, di comportarsi secondo buona fede, attuando un contegno che non danneggi l'altra parte e ne preservi le ragioni ” (Corte d'Appello Cagliari, Sent., 3 maggio 2023, n. 172). Con più specifico riferimento al caso concreto, l’” aspettativa giuridicamente tutelata” del soggetto pubblico (poi) ricorrente non poteva, sic et simpliciter , correlarsi all’adozione del provvedimento impugnato, ma necessitava invece di concreti ed ulteriori atti invasivi della propria sfera di competenza, i quali soltanto avrebbero escluso un “ comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte ” da parte dell’ Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilita' della Regione Siciliana e della Presidenza della Regione Siciliana. Ma poiché essi non vi sono mai stati, e soltanto essi avrebbero potuto essere considerati atti concretamente lesivi nella situazione di pendenza della condizione sospensiva apposta al decreto n. 502 del 04/01/2023, deve escludersi che sia mai sussistito ab origine un interesse del soggetto pubblico ricorrente all’autonoma impugnazione di quest’ultimo, che di per sé non era un atto immediatamente lesivo.
Con la conseguenza che, ove non dovesse essere invece dichiarata la estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere, il ricorso sarebbe stato da dichiarare inammissibile per originario difetto d’interesse a ricorrere in capo al soggetto pubblico ricorrente, con tutto ciò che ne consegue in punto di refusione delle spese di lite fra le parti.
Pertanto ed in conclusione, a fronte della formulata richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere da parte delle Amministrazioni Regionali intimate e dello stesso soggetto pubblico ricorrente, il Collegio, ritenendo che non residui più alcun interesse all’accertamento della legittimità o meno del decreto di commissariamento n. 502 del 04/01/2023, dichiara estinto il presente giudizio per cessata materia del contendere.
Essendo escluso, per le ragioni esposte in precedenza, che possa essere disposta la refusione delle spese di lite in favore del soggetto pubblico ricorrente in base al criterio della soccombenza virtuale, il Collegio ritiene sussistere giustificate motivi per disporre invece la loro integrale compensazione fra le parti processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE EL, Presidente
ST NN SA UM, Consigliere, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ST NN SA UM | IE EL |
IL SEGRETARIO