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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza divorzio senza figli minori o con figli maggiorenni economicamente autosufficienti udienza sostituita
N. 6036/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott. ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
nata a [...], il [...] cittadina: CP_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maria De Angelis presso il quale ha eletto domicilio
e
2) Controparte_2 nato a [...] il [...]; cittadino: Italiano,
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Barbara Galli e l'Avv. Luca Cislaghi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio civile in Comune di Inveruno in data 12.09.2020
(anno 2020, n. 3 reg. atti di matrimonio parte I)
separati con sentenza n. 1232/2024 (passata in giudicato in data 13.09.2024, v. documenti in atti)
Pagina 1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14/05-05-2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: conclusioni
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e Controparte_2 Parte_1
contratto in data 12.09.2020 in Comune di Inveruno;
• Ordinare al comune di Inveruno di annotare la sentenza di scioglimento del matrimonio a margine del registro atti di matrimonio N. 3 parte I - anno 2020
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni di scioglimento del matrimonio
“a. I coniugi dichiarano di essere indipendenti e autosufficienti e rinunciano alla corresponsione di un assegno.
Per_
b. Le parti, altresì, dichiarano di aver raggiunto l'accordo sulla gestione della figlia minore nata il [...] in [...], CF C.F._3
c. In particolare, le parti, in considerazione del fatto che il sig. si trova spesso lontano da CP_2
casa per trasferte di natura lavorativa, e ciò potrebbe comportare problemi di natura burocratica (quali ad esempio firma di deleghe e autorizzazioni scolastiche ect), richiedono, nell'interesse della minore
Per_ che venga dichiarato l'affido esclusivo della figlia minore in capo alla madre.
La figlia continuerà a vivere prevalentemente in Inveruno con la madre, la quale avrà esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sulla figlia. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia saranno invece adottate da entrambi i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa.
Il sig. avrà il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione della figlia e CP_2
potrà ricorrere al Giudice quando riterrà che siano state assunte delle decisioni pregiudizievoli agli interessi della minore.
Il signor continuerà ad abitare nella casa coniugale, di proprietà dei genitori dello stesso;
CP_2
la signora dà atto di aver lasciato la casa coniugale, asportando i propri effetti personali Parte_1
avendo già reperito un alloggio per sé e per la figlia e di aver già trasferito la residenza propria e della figlia.
Per_
d. Altresì, il Signor si impegna al pagamento di:- € 300,00, mensili, per la minore CP_2
da rivalutarsi di anno in anno, a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario, mediante
Pagina 2 bonifico bancario sul conto corrente acceso su Intesa Sanpaolo spa, sulle coordinate IBAN
[...], intestato alla Signora stessa, entro e non oltre il giorno Parte_1
15 di ogni mese, oltre al- 50% delle spese straordinarie, che si rendessero necessarie per la prole, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il
Pagina 3 mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare a mezzo e-mail all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
e. Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere gli importi di cui al precedente punto, fino a CP_2
Per_ che la figlia minore non sarà economicamente indipendente.
f. I ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessario alcun preventivo accordo per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante.
g. Fatti comunque sempre salvi diversi e migliori accordi, che verranno concordati, per iscritto (anche per le vie brevi a mezzo whatsapp), tra le parti, nell'interesse esclusivo della figlia minore e tenute in considerazione le esigenze e i desideri della stessa, le parti dichiarano che il diritto di visita verrà
Per_ regolato come segue:-il padre potrà tenere con sé la figlia e pernottare con la stessa due giorni la settimana, preferibilmente nei giorni in cui la signora si fermerà sino alla chiusura del Parte_1
Per_ negozio dove lavora, oltre a poter tenere con sé durante i week end nelle ore in cui la madre lavorerà.
- Vacanze estive: fatti salvi diversi accordi tra le parti, i figli trascorreranno un periodo di vacanza con ciascun genitore per un periodo di due settimane, anche non consecutive, durante il periodo di sospensione delle lezioni scolastiche (dal 15 giugno al 15 settembre), da concordare tra le parti con congruo anticipo. Durante detto periodo i diritti di visita reciproci sono sospesi. Resta inteso che qualora i figli trascorrano più di 2 settimane di vacanza con ciascun genitore, l'altro genitore potrà esercitare il proprio diritto di visita.
-I genitori si impegnano a comunicarsi per tempo i recapiti dei luoghi ove si recheranno con i figli favorendo, in ogni caso, sempre contatti telefonici tra i minori ed il genitore temporaneamente non collocatario, non ostacolando lo sviluppo del rapporto dei figli con ciascun genitore.I genitori si impegnano a comunicarsi con congruo preavviso e a favorire la partecipazione dell'altro genitore a qualsiasi incontro relativo ai figli (visite mediche, colloqui scolastici,
feste della scuola, etc …). Entrambi i genitori, anche in compresenza, potranno assistere alle manifestazioni sportive e ludiche anche nei giorni che non sarebbero di competenza.- Qualora i genitori vorranno o avranno la necessità di trascorrere con i figli le fine settimana e/o periodi durante i giorni di spettanza dell'altro genitore, dovranno opportunamente confrontarsi per raggiungere ogni miglior accordo. Parimenti, qualora dovessero sopraggiungere esigenze particolari ed eccezionali, i
Pagina 4 genitori potranno sempre prendere diversi accordi tra loro in merito alla regolamentazione sopra indicata, in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi o personali e, soprattutto, nell'interesse esclusivo della figlia e nel rispetto delle sue esigenze personali, scolastiche ed extrascolastiche.
h. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia minore;
impegnandosi a introdurre alla figlia minore i nuovi compagni, in modo progressivo e solo in costanza di relazione stabile.
i. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto della minore.
l. L'assegno unico familiare verrà percepito al 50% dai genitori. Le detrazioni per la figlia competeranno ai genitori al 50%.
m. per le ulteriori questioni economiche tra loro pendenti, le Parti dichiarano di aver già provveduto a definire le stesse.
n. Spese legali di separazione compensate tra le parti
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Parte_1 Controparte_2
Comune di Inveruno in data 12.09.2020;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Pagina 5 5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Inveruno (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 12.02.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
Pagina 6
N. 6036/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott. ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
nata a [...], il [...] cittadina: CP_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maria De Angelis presso il quale ha eletto domicilio
e
2) Controparte_2 nato a [...] il [...]; cittadino: Italiano,
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Barbara Galli e l'Avv. Luca Cislaghi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio civile in Comune di Inveruno in data 12.09.2020
(anno 2020, n. 3 reg. atti di matrimonio parte I)
separati con sentenza n. 1232/2024 (passata in giudicato in data 13.09.2024, v. documenti in atti)
Pagina 1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14/05-05-2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: conclusioni
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e Controparte_2 Parte_1
contratto in data 12.09.2020 in Comune di Inveruno;
• Ordinare al comune di Inveruno di annotare la sentenza di scioglimento del matrimonio a margine del registro atti di matrimonio N. 3 parte I - anno 2020
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni di scioglimento del matrimonio
“a. I coniugi dichiarano di essere indipendenti e autosufficienti e rinunciano alla corresponsione di un assegno.
Per_
b. Le parti, altresì, dichiarano di aver raggiunto l'accordo sulla gestione della figlia minore nata il [...] in [...], CF C.F._3
c. In particolare, le parti, in considerazione del fatto che il sig. si trova spesso lontano da CP_2
casa per trasferte di natura lavorativa, e ciò potrebbe comportare problemi di natura burocratica (quali ad esempio firma di deleghe e autorizzazioni scolastiche ect), richiedono, nell'interesse della minore
Per_ che venga dichiarato l'affido esclusivo della figlia minore in capo alla madre.
La figlia continuerà a vivere prevalentemente in Inveruno con la madre, la quale avrà esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sulla figlia. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia saranno invece adottate da entrambi i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa.
Il sig. avrà il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione della figlia e CP_2
potrà ricorrere al Giudice quando riterrà che siano state assunte delle decisioni pregiudizievoli agli interessi della minore.
Il signor continuerà ad abitare nella casa coniugale, di proprietà dei genitori dello stesso;
CP_2
la signora dà atto di aver lasciato la casa coniugale, asportando i propri effetti personali Parte_1
avendo già reperito un alloggio per sé e per la figlia e di aver già trasferito la residenza propria e della figlia.
Per_
d. Altresì, il Signor si impegna al pagamento di:- € 300,00, mensili, per la minore CP_2
da rivalutarsi di anno in anno, a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario, mediante
Pagina 2 bonifico bancario sul conto corrente acceso su Intesa Sanpaolo spa, sulle coordinate IBAN
[...], intestato alla Signora stessa, entro e non oltre il giorno Parte_1
15 di ogni mese, oltre al- 50% delle spese straordinarie, che si rendessero necessarie per la prole, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il
Pagina 3 mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare a mezzo e-mail all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
e. Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere gli importi di cui al precedente punto, fino a CP_2
Per_ che la figlia minore non sarà economicamente indipendente.
f. I ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessario alcun preventivo accordo per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante.
g. Fatti comunque sempre salvi diversi e migliori accordi, che verranno concordati, per iscritto (anche per le vie brevi a mezzo whatsapp), tra le parti, nell'interesse esclusivo della figlia minore e tenute in considerazione le esigenze e i desideri della stessa, le parti dichiarano che il diritto di visita verrà
Per_ regolato come segue:-il padre potrà tenere con sé la figlia e pernottare con la stessa due giorni la settimana, preferibilmente nei giorni in cui la signora si fermerà sino alla chiusura del Parte_1
Per_ negozio dove lavora, oltre a poter tenere con sé durante i week end nelle ore in cui la madre lavorerà.
- Vacanze estive: fatti salvi diversi accordi tra le parti, i figli trascorreranno un periodo di vacanza con ciascun genitore per un periodo di due settimane, anche non consecutive, durante il periodo di sospensione delle lezioni scolastiche (dal 15 giugno al 15 settembre), da concordare tra le parti con congruo anticipo. Durante detto periodo i diritti di visita reciproci sono sospesi. Resta inteso che qualora i figli trascorrano più di 2 settimane di vacanza con ciascun genitore, l'altro genitore potrà esercitare il proprio diritto di visita.
-I genitori si impegnano a comunicarsi per tempo i recapiti dei luoghi ove si recheranno con i figli favorendo, in ogni caso, sempre contatti telefonici tra i minori ed il genitore temporaneamente non collocatario, non ostacolando lo sviluppo del rapporto dei figli con ciascun genitore.I genitori si impegnano a comunicarsi con congruo preavviso e a favorire la partecipazione dell'altro genitore a qualsiasi incontro relativo ai figli (visite mediche, colloqui scolastici,
feste della scuola, etc …). Entrambi i genitori, anche in compresenza, potranno assistere alle manifestazioni sportive e ludiche anche nei giorni che non sarebbero di competenza.- Qualora i genitori vorranno o avranno la necessità di trascorrere con i figli le fine settimana e/o periodi durante i giorni di spettanza dell'altro genitore, dovranno opportunamente confrontarsi per raggiungere ogni miglior accordo. Parimenti, qualora dovessero sopraggiungere esigenze particolari ed eccezionali, i
Pagina 4 genitori potranno sempre prendere diversi accordi tra loro in merito alla regolamentazione sopra indicata, in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi o personali e, soprattutto, nell'interesse esclusivo della figlia e nel rispetto delle sue esigenze personali, scolastiche ed extrascolastiche.
h. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia minore;
impegnandosi a introdurre alla figlia minore i nuovi compagni, in modo progressivo e solo in costanza di relazione stabile.
i. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto della minore.
l. L'assegno unico familiare verrà percepito al 50% dai genitori. Le detrazioni per la figlia competeranno ai genitori al 50%.
m. per le ulteriori questioni economiche tra loro pendenti, le Parti dichiarano di aver già provveduto a definire le stesse.
n. Spese legali di separazione compensate tra le parti
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Parte_1 Controparte_2
Comune di Inveruno in data 12.09.2020;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Pagina 5 5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Inveruno (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 12.02.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
Pagina 6