TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
4n. rg22618 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22618 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
DI
DI rappresentata e difesa, giusta procura in CP_1
atti, dall'avv. MANTILE BARBARA presso il quale elettivamente domicilia in San Giorgio a Cremano (Na) alla via Alessandro Manzoni n. 103,
E
rappresentato e difeso, giusta Parte_1
procura in atti, dall'avv. RINALDI GABRIELE presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Paolo della
Valle n. 32/44,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
1 INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/12/2024 e Parte_2
, premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio in Quarto il 23/10/2014 e che dalla loro unione nasceva la figlia il 10.03.2015, rappresentavano la Per_1
volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e raccolte le conclusioni del PM il
Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a. la casa coniugale sita in Quarto alla via Viviani n. 1 venga assegnata alla sig.ra che vi risiederà unitamente alla figlia minore;
Pt_2
b. venga disposto l'affido condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre;
le decisioni, quindi, di maggior interesse relative all'istruzione ed educazione della minore saranno adottate di comune accordo da entrambi i genitori secondo la normativa prevista in punto di affido condiviso;
c. quanto alla regolamentazione del diritto di visita il sig. avrà Parte_1
diritto di visitare e tenere con sé la figlia almeno un pomeriggio a settimana, presumibilmente il lunedì, dalle 18,00 fino alle ore 20 nonché a settimane
2 alterne, nel week end, dall'orario di uscita da scuola del venerdì e fino alle ore 22 della domenica in considerazione degli impegni lavorativi del sig. nonché scolastici e ludici della minore e previo accordo tra le Parte_1
parti. Ad anni alterni la minore trascorrerà i giorni festivi di Natale,
Capodanno e Pasqua così come ogni altra festività alternativamente con il padre o con la madre. Il giorno del compleanno del padre, nonché in occasione della festa del papà, la minore potrà stare con il padre dall'orario di uscita da scuola e fino alle ore 22; parimenti, il giorno del compleanno della madre, nonché in occasione della festa della mamma, la minore potrà restare con la madre;
5. il calendario delle visite va considerato flessibile, potendo essere derogato
e/o modificato, tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori, previo accordo tra le parti;
6. il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra entro il Parte_1 Pt_2
giorno il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 400,00 (quattrocento/00),
a titolo di contributo per il mantenimento per la figlia. La detta complessiva somma dovrà essere rivalutata annualmente senza preventiva richiesta sulla base dell'indice ISTAT;
7. il sig. si impegna altresì a corrispondere altresì il 50% Parte_1
(cinquanta) delle spese straordinarie, relative ai figli, ed in particolare delle spese di assistenza medica non coperte dal servizio sanitario nazionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: visite specialistiche, cure dentistiche), delle spese per la scuola e di istruzione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: tasse scolastiche universitarie, libri, cancelleria ecc.) delle spese di educazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: corsi sportivi e relativa
3 attrezzatura, corsi culturali ecc.) così come specificato nel Protocollo stilato dal Tribunale di Napoli in data 7.3.2018;
8. il sig. autorizza, sin da ora, la corresponsione da parte Parte_1
dell' dell'assegno unico per la figlia a carico in misura totale (100%) CP_2
in favore della sig.ra ” Pt_2
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il
Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.113, Parte_3
parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 2014);
4 b) omologa le condizioni di cui al ricorso,
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di QUARTO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 4/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22618 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
DI
DI rappresentata e difesa, giusta procura in CP_1
atti, dall'avv. MANTILE BARBARA presso il quale elettivamente domicilia in San Giorgio a Cremano (Na) alla via Alessandro Manzoni n. 103,
E
rappresentato e difeso, giusta Parte_1
procura in atti, dall'avv. RINALDI GABRIELE presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Paolo della
Valle n. 32/44,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
1 INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/12/2024 e Parte_2
, premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio in Quarto il 23/10/2014 e che dalla loro unione nasceva la figlia il 10.03.2015, rappresentavano la Per_1
volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e raccolte le conclusioni del PM il
Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a. la casa coniugale sita in Quarto alla via Viviani n. 1 venga assegnata alla sig.ra che vi risiederà unitamente alla figlia minore;
Pt_2
b. venga disposto l'affido condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre;
le decisioni, quindi, di maggior interesse relative all'istruzione ed educazione della minore saranno adottate di comune accordo da entrambi i genitori secondo la normativa prevista in punto di affido condiviso;
c. quanto alla regolamentazione del diritto di visita il sig. avrà Parte_1
diritto di visitare e tenere con sé la figlia almeno un pomeriggio a settimana, presumibilmente il lunedì, dalle 18,00 fino alle ore 20 nonché a settimane
2 alterne, nel week end, dall'orario di uscita da scuola del venerdì e fino alle ore 22 della domenica in considerazione degli impegni lavorativi del sig. nonché scolastici e ludici della minore e previo accordo tra le Parte_1
parti. Ad anni alterni la minore trascorrerà i giorni festivi di Natale,
Capodanno e Pasqua così come ogni altra festività alternativamente con il padre o con la madre. Il giorno del compleanno del padre, nonché in occasione della festa del papà, la minore potrà stare con il padre dall'orario di uscita da scuola e fino alle ore 22; parimenti, il giorno del compleanno della madre, nonché in occasione della festa della mamma, la minore potrà restare con la madre;
5. il calendario delle visite va considerato flessibile, potendo essere derogato
e/o modificato, tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori, previo accordo tra le parti;
6. il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra entro il Parte_1 Pt_2
giorno il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 400,00 (quattrocento/00),
a titolo di contributo per il mantenimento per la figlia. La detta complessiva somma dovrà essere rivalutata annualmente senza preventiva richiesta sulla base dell'indice ISTAT;
7. il sig. si impegna altresì a corrispondere altresì il 50% Parte_1
(cinquanta) delle spese straordinarie, relative ai figli, ed in particolare delle spese di assistenza medica non coperte dal servizio sanitario nazionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: visite specialistiche, cure dentistiche), delle spese per la scuola e di istruzione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: tasse scolastiche universitarie, libri, cancelleria ecc.) delle spese di educazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: corsi sportivi e relativa
3 attrezzatura, corsi culturali ecc.) così come specificato nel Protocollo stilato dal Tribunale di Napoli in data 7.3.2018;
8. il sig. autorizza, sin da ora, la corresponsione da parte Parte_1
dell' dell'assegno unico per la figlia a carico in misura totale (100%) CP_2
in favore della sig.ra ” Pt_2
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il
Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.113, Parte_3
parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 2014);
4 b) omologa le condizioni di cui al ricorso,
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di QUARTO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 4/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
5