Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 4054/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]/5, ed elettivamente domiciliata in
Genova (GE), Via Ospedale Andrea Gallino n. 6/3, presso lo studio dell'Avv. Greta Oliveri, che la rappresenta e la difende come da procura in atti
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2
residente in [...]/5, contumace
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per la parte attrice: “l'Ill.mo Tribunale adito voglia
11.06.2015 nel Comune di Genova (Atto n. 189, Parte I, Serie I, Anno 2015, Uff. 1) ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
- confermare le condizioni poste in separazione ossia:
- stabilire che la casa coniugale, sita in via Natale Gallino n. 34 A /5, di esclusiva proprietà della signora , rimarrà a quest'ultima; Parte_1
- stabilire che nessun coniuge percepirà l'assegno divorzile in quanto entrambi economicamente indipendenti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/04/2024, la Sig.ra ha chiesto che venisse Parte_1
pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Genova (GE) in data
11/06/2015 con il Sig. dalla cui unione non erano nati figli, e da cui si era CP_1
separata consensualmente come da verbale del 23/01/2023 omologato dal Tribunale di
Genova in data 27/01/2023, prevedendo in quella sede, brevemente e per quel che qui rileva, che la casa ex coniugale sita in Genova, Via Natale Gallino n. 34 A/5, sarebbe rimasta nella disponibilità della moglie in quanto proprietaria esclusiva e dichiarando per il resto i coniugi di aver provveduto alla divisione di tutti i beni personali e di essere economicamente indipendenti.
Nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo effettuata ai sensi dell'art. 143
c.p.c., il Sig. non si è costituito in giudizio rimanendo contumace né è comparso CP_1
all'udienza del 03/12/2024, in cui parte attrice ha precisato le proprie conclusioni come in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
- le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Genova (GE) in data 11/06/2015 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Genova (GE) al N. 189 Parte I Serie 1
Vol. Anno 2015 Uff. 1, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio in atti;
- dall'unione coniugale non sono nati figli;
- i coniugi si sono separati consensualmente come da verbale del 23/01/2023 omologato dal
Tribunale di Genova in data 27/01/2023 e da allora hanno vissuto separati senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione, come confermato dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente in udienza e dal fatto che il convenuto nelle more si è reso irreperibile;
Ritenuto in questo quadro che la domanda di divorzio, a cui il convenuto non si è opposto rimanendo contumace, merita accoglimento non ravvisandosi, nella specie, alcuna possibilità di ricostruzione della comunione coniugale e sussistendo, conseguentemente, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2) lett. b della Legge 01/12/1970, n. 898;
Ritenuto che, in assenza di figli nati dall'unione e non essendo stata formulata altra domanda in punto economico, non vi è luogo a stabilire alcuna condizione al di fuori della mera pronuncia in punto status;
Ritenuto infine che, per quanto concerne le spese di lite, stante la natura costitutiva della causa a cui il convenuto non si è opposto rimanendo contumace e l'assenza di statuizioni, le stesse debbano rimanere a carico di quest'ultima;
Viste le conclusioni del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Genova (GE) in data
11/06/2015 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Genova (GE) al N. 189 Parte
I Serie 1 Vol. Anno 2015 Uff. 1, tra e Parte_1 CP_1
Spese di lite irripetibili.
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata Legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 06/12/2024 Il Giudice Estensore
Dott. Danilo Corvacchiola
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini