Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 13/02/2026, n. 2800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2800 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02800/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07911/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7911 del 2022, proposto da:
-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per
ottenere il risarcimento dei danni tutti, patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali subiti dagli attori, iure successionis , a causa del decesso del Primo Maresciallo E.I. -OMISSIS- determinata dall'infermità “Neoplasia polmonare con metastasi multiple. Cachessia neoplastica. Exitus” contratta in occasione del servizio prestato durante le missioni internazionali di pace in Somalia dal 06.08.1993 al 18.03.1994 ed in Kosovo dal 10.10.2000 al 28.02.2001, per l'importo complessivo di Euro 3.000.000 (tremilioni) o per la maggiore o minore somma che l'On.le Tribunale adito vorrà determinare secondo il proprio giudizio equitativo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'insorgenza della malattia sino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna a carico della Amministrazione resistente alla corresponsione degli attori delle somme predette con interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di insorgenza della patologia mortale fino a quella dell'effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2025 il dott. UD LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Le persone in epigrafe nominate, sono, nell’ordine, la sig.ra -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS- e il sig. -OMISSIS-, la prima ex coniuge e vedova e gli altri figli del Primo Maresciallo E.I. -OMISSIS-, deceduto in data 22.7.2005 a causa di “Neoplasia polmonare con metastasi multiple. Cachessia neoplastica. Exitus”.
I predetti agiscono dinnanzi a questo Giudice, per l’accertamento del loro diritto di ottenere, nella qualità di eredi legittimi del de cuius, la liquidazione di tutti gli importi dovuti al menzionato sottufficiale a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti all’insorgenza della malattia che ha condotto al suo decesso.
2. Espongono che il loro dante causa è stato inviato in missioni di servizio all’estero, prima in Somalia dal 06.08.1993 al 18.03.1994 e, successivamente, in Kosovo dal 10.10.2000 al 28.02.2001 (operazione “Joint Guardian”).
In particolare, con riguardo alla prima delle missioni citate, il militare svolgeva le proprie mansioni presso il dislocamento dell’unità all’interno del sedime aeroportuale di Mogadiscio, luogo sabbioso ed esposto alle intemperie, ove la base era logisticamente situata su un terreno particolarmente ricco di polvere, con continua ed inevitabile esposizione ai particolati. Inoltre, l’area di decollo ed atterraggio degli elicotteri era adiacente all’ubicazione degli alloggi, delle tende e dei locali adibiti ad ufficio, ove il Maresciallo alloggiava e svolgeva le proprie mansioni. Tali aree erano quindi costantemente bersagliate da tempeste di sabbia che costringevano il medesimo ed i suoi colleghi ad inalare ed ingerire ingenti quantità di polvere e sabbia.
Viceversa, con riguardo alla seconda delle missioni citate, si espone nel ricorso che il defunto militare ha dovuto affrontare condizioni di rischio derivanti dal fatto di essersi dovuto spostare a bordo di automezzi e mezzi corazzati e blindati (contaminati), attraverso territori, a loro volta, contaminati a causa di (allora) recenti bombardamenti con proiettili all’uranio impoverito, dei quali erano già all’epoca noti gli effetti gravemente lesivi per la salute, dovuti in particolare alle nanoparticelle e alle radiazioni (cfr. parere medico-legale dott. Buniello del 15.6.2006 e rapporti di servizio in atti), causate dall’esplosione delle munizioni all’uranio impoverito (in lingua inglese “Depleted Uranium”, sigla “DU”).
Il militare era privo di mezzi di protezione (tute, mascherine e guanti); ha ricevuto cibi approvvigionati in loco e ha bevuto e utilizzato, per l’igiene personale, acqua del posto, con alloggiamenti precari.
Inoltre, sempre nella missione in Kosovo, egli svolgeva l’incarico di “addetto alla lavatura e lisciviatura dei materiali e delle tute” (abbigliamento ed equipaggiamento) presso la base dell’aeroporto di Dakovica (zona bombardata, massicciamente, con armi a DU (come si evince dalle mappe dei siti bombardati diffusi dalla NATO e dall’UNEP). Il locale ove il de cuius svolgeva le predette mansioni non era areato ed era totalmente sprovvisto di aspiratori. Pertanto, si allega in ricorso che quotidianamente, quando venivano consegnati gli indumenti, le tute e l’equipaggiamento dei militari che avevano operato nelle aree massicciamente bombardate con proiettili all’uranio impoverito, il defunto Primo M.llo -OMISSIS-era costretto prima a spazzolarli, onde rimuovere l’enorme quantità di polvere che vi si era depositata e successivamente, a lavarli, utilizzando solventi chimici, notoriamente tossici.
Per la pulizia delle armi, il militare ha dovuto utilizzare, anche al chiuso, solventi, tra cui quelli contenenti benzene, ed è stato sottoposto a massicce e ravvicinate somministrazioni vaccinali.
Ha inoltre svolto numerose esercitazioni presso i poligoni di tiro dell’Esercito.
3. Si espone poi nel ricorso in disamina che, all’interno delle cellule tumorali del militare deceduto - a seguito di indagine condotta con microscopio a scansione dalla dott.ssa Antonietta M. GATTI della NANODIAGNOSTICS - è stata riscontrata la presenza di numerosi corpi estranei, quali “precipitati di fosfato di calcio” i quali “costituiscono una presenza costante in caso di tessuto canceroso” mentre nell’espettorato sono stati rilevati “polveri particolari come quelle di Alluminio contenenti anche Fosforo e Calcio”, nonché la presenza di Argento, Zinco e CO (doc. 30 ric.).
4. La tesi di fondo di parte ricorrente è che l’esposizione professionale a tali agenti cancerogeni (in assenza di adeguati dispostivi di protezione individuale e di sufficienti informazioni sui rischi lavorativi) ha condotto il sottufficiale a contrarre la grave malattia oncologica di cui sopra (evolutasi al termine in “Neoplasia polmonare con metastasi multiple. Cachessia neoplastica” ) la quale è sfociata nella morte prematura avvenuta all’età di soli 51 anni a causa delle gravi complicazioni derivanti dalla malattia, contratta per cause di servizio.
5. La richiesta a suo tempo avanzata dalla sig.ra -OMISSIS-, vedova ed erede di -OMISSIS-, per il conseguimento delle provvidenze economiche di cui all'art. 1079, co. 1 del D.P.R. n. 90/2010, veniva respinta dal Ministero della Difesa con decreto nr. 16 – Posizione M-D GPREV/I/1^/19^/-OMISSIS-/-OMISSIS-/SBAEN in data 02.02.2012 (comunicato alla ricorrente in data 18.2.2012).
La determinazione veniva impugnata dinnanzi a questo TAR.
I ricorrenti avevano già adito questo stesso Tribunale anche avverso il precedente decreto n. -OMISSIS- emesso in data 12.03.2007 dal Ministero della Difesa su conforme parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nr. -OMISSIS-del 18.12.2006 con il quale l’infermità letale che aveva condotto al decesso il M.llo E.I. -OMISSIS- era stata dichiarata “NON” dipendente da causa di servizio ai sensi del D.P.R. nr. 461/2001.
Con sentenza nr. -OMISSIS- del 9.12.2015, la Sezione accoglieva il ricorso anzidetto e, nella successiva riedizione del potere, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio si è conseguentemente espresso a favore del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “Neoplasia polmonare con metastasi multiple”, con parere recepito dal decreto ministeriale nr.-OMISSIS- - Posizione -OMISSIS- in data 14.09.2017.
I ricorrenti allegano, inoltre, di avere inviato all’Amministrazione, anche ai fini dell’interruzione della prescrizione, molteplici atti stragiudiziali di diffida e messa in mora (nelle date del 30.1.2009, 21.1.2014 e 21.01.2019), nei quali hanno fatto valere il loro diritto “iure hereditario” al risarcimento dei danni tutti (esistenziali, morali, biologici, patrimoniali, professionali e familiari) patiti dal proprio dante causa “per effetto della condotta omissiva, quantomeno colposa, da questa posta in essere”.
6. Allo scopo di dimostrare l’accertamento del nesso eziologico tra l’insorgenza della patologia esitata nel decesso del militare, le missioni a cui ha preso parte e l’ingiustificata inerzia della resistente Amministrazione, parte ricorrente sostiene che sarebbe ampiamente comprovata ed evidente la multifattorialità causale e genetica della malattia oncologica contratta, individuabile nei seguenti fattori (cfr. pag. 26 ric.):
a) le contaminazioni tossiche provocate dalla combustione ed ossidazione dei metalli pesanti causate dall’impatto ed esplosione delle munizioni all’uranio impoverito sui bersagli, sulle superfici dure, sulle fabbriche chimiche presenti in loco, sui depositi petroliferi e di altri carburanti;
b) la massiccia somministrazione di vaccini prima della partenza per le operazioni internazionali di pace alle quale era stato comandato a partecipare, operata senza il rispetto dei tempi di somministrazione previsti dai protocolli medici;
c) lo stress per iper-lavoro ed iper-vigilanza;
d) le esalazioni dei gas di scarico degli automezzi bellici e quelle dei solventi chimici per la pulizia delle armi;
e) la sospensione e risospensione dell’inquinamento atmosferico generato dai continui bombardamenti e crolli di edifici attuati anche con munizioni diverse da quelle all’uranio impoverito;
f) l’assunzione di cibo approvvigionato in loco;
g) l’uso dell’acqua locale - malsana ed inquinata - sia per l’alimentazione, sia per l’igiene personale.
Conclusivamente i ricorrenti domandano:
nel merito:
- accertare la responsabilità omissiva del resistente - a mente del combinato disposto degli artt. 32 Cost., 2087 e 1218 C.c. -, che ha indotto la formazione di una “Neoplasia polmonare con metastasi multiple. Cachessia neoplastica. Exitus”, contratto dal 1° M.llo E.I. -OMISSIS- nelle missioni internazionali di pace cui ha preso parte (in Somalia dal 06.08.1993 al 18.03.1994 ed in Kosovo dal 10.10.2000 al 28.02.2001) e sfociato nella prematura dipartita di questi, avvenuta dopo lunga agonia il 22.07.2005;
- condannare le resistenti al risarcimento dei danni tutti - iure successionis, patrimoniali e non patrimoniali, ergo anche morali ed esistenziali, nonché del danno biologico, subiti dal1° M.llo E.I. -OMISSIS- e dai ricorrenti (quali aventi causa del medesimo), il tutto per una condanna delle odierne resistenti, in particolare alla ristorazione iure successionis:
a) del danno patrimoniale c.d. “futuro”, derivante ai ricorrenti, quali aventi causa del 1° M.llo E.I. -OMISSIS-, essendo questi deceduto in conseguenza di un fatto illecito di terzi, ovvero dell’odierno resistente, poiché il de cuius svolgeva un’attività professionale remunerata alle dipendente proprio di quest’ultimo; ciò, sulla base di una valutazione equitativa che tenga conto del legame di solidarietà familiare e delle prospettive di reddito;
b) del danno biologico, anche sotto la forma del c.d. “danno catastrofico”, subito dal dante causa e trasmesso iure successionis ai ricorrenti per la cui quantificazione ci si rimette alla valutazione equitativa dell’On.le Tribunale adito, ma comunque in misura non inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00) in favore di ciascuno dei ricorrenti medesimi;
c) del danno morale, nonché esistenziale, subito dal dante causa 1° M.llo E.I. -OMISSIS- e trasmesso iure successionis agli odierni ricorrenti, sia quanto alla lesione del bene vita che del bene salute, sia quanto al 44 peggioramento delle condizioni di vita a causa della malattia insorta e delle cure effettuate, nonché all'ingiusta lesione delle attività realizzatrici, alle abitudini di vita e agli assetti relazionali del de cuius per la cui quantificazione ci si rimette alla valutazione equitativa dell’On.le Tribunale adito ma comunque in una misura non inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00) in favore di ciascuno dei ricorrenti medesimi;
d) o, comunque, per la maggiore o minore somma che l’On.le Tribunale adito vorrà determinare secondo il proprio giudizio equitativo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell’insorgenza della malattia sino all’effettivo soddisfo, nonché al rimborso di tutte le spese mediche sostenute a causa della malattia contratta dal militare. - condannare l’Amministrazioni resistente al pagamento delle spese tutte di lite con diritti ed onorari di avvocato oltre I.V.A. e C.N.P.A. nelle aliquote di legge.
I ricorrenti agiscono dunque per ottenere il risarcimento “iure hereditatis” dei danni sofferti dal proprio congiunto affermando il proprio diritto a ottenerne la liquidazione nella misura di giustizia, quali eredi legittimi, ex art 30 c.p.a..
7. Basandosi sulla suddetta ricostruzione fattuale e giuridica gli eredi ricorrenti domandano, dunque, il risarcimento dei danni sia non patrimoniali (lett. b), c) e d) delle conclusioni) che patrimoniali (lett. a).
8. Quanto ai danni patrimoniali, il “petitum” si riferisce, come visto, al “danno patrimoniale c.d. “futuro”, derivante ai ricorrenti, quali aventi causa del 1° M.llo E.I. -OMISSIS-, essendo questi deceduto in conseguenza di un fatto illecito di terzi, ovvero dell’odierno resistente, poiché il de cuius svolgeva un’attività professionale remunerata alle dipendenze proprio di quest’ultimo; ciò, sulla base di una valutazione equitativa che tenga conto del legame di solidarietà familiare e delle prospettive di reddito”.
10. In vista dell’udienza si è costituito in resistenza il Ministero della Difesa che si è limitato a depositare comparsa di stile.
11. Sono stati prodotti ulteriori documenti da parte ricorrente.
12. Alla pubblica udienza del giorno 22 dicembre 2025, i difensori presenti di entrambe le parti in causa hanno svolto la loro discussione, al termine della quale, il Collegio ha prospettato possibili profili di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione relativamente alla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali propri degli eredi e, quindi, ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
1. Deve essere affrontata preliminarmente la questione della giurisdizione con riguardo alla domanda per i danni patrimoniali avanzata da parte ricorrente.
Seppur in termini non del tutto perspicui la domanda volta al risarcimento dei danni patrimoniali viene a configurarsi come pretesa “iure proprio” dei familiari odierni ricorrenti, la quale non può, pertanto, essere azionata nella presente sede insieme alle contestuali domande svolte “iure hereditario” e relative alle diverse voci di danno non patrimoniale sopra esposte.
Parte ricorrente, in effetti, sui danni patrimoniali, lamenta gli effetti economici negativi connessi alla premorienza del sottufficiale per effetto della malattia oncologica contratta a causa di servizio, evento che avrebbe generato un danno patrimoniale c.d. “futuro” da commisurare ai redditi da lavoro dipendente e (in prospettiva) anche pensionistici, che il de cuius non ha potuto più percepire ed apportare alle esigenze del proprio nucleo familiare.
Al Collegio appare evidente come qui si tratti di un ammontare che non è riferibile al diretto (mancato) percettore; si tratta cioè di una somma che, evidentemente, non ha mai potuto né potrà mai costituire un elemento attivo del patrimonio del de cuius (come credito da lavoro), per la semplice ragione che, con la morte dell’avente diritto, è naturalmente venuto meno (estinguendosi) il suo diritto alla percezione dei futuri ratei stipendiali, diritto che, in quanto riferito ai ratei “post mortem”, non è mai sorto né mai è entrato a far parte dell’asse ereditario (si tratta quindi di situazione soggettiva insuscettibile di trasmissione in via ereditaria).
Dovendosi ritenere che i ricorrenti possono rivendicare, a titolo risarcitorio, soltanto il danno economico che possono avere subito per il venire meno dell’apporto economico del sig. -OMISSIS-al tenore di vita e alle spese familiari a seguito del decesso, si tratta nella specie di una domanda di risarcimento dei danni “iure proprio”, a titolo di responsabilità aquiliana, dei tre odierni ricorrenti.
Vi è quindi difetto di giurisdizione di questo Giudice sull’intero arco delle voci risarcitorie patrimoniali vantate dai ricorrenti nella presente causa.
Il giudice munito di giurisdizione va infatti individuato nel Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere proposta.
Pertiene viceversa a questo Giudice l’azione proposta dai ricorrenti “iure hereditatis” per il danno non patrimoniale sofferto dal loro dante causa.
2. Venendo quindi all’esame del danno non patrimoniale rivendicato “iure hereditario” dagli odierni attori (rispetto al quale questo Giudice è certamente titolare della “potestas judicandi” ), si rileva che, come esposto nella superiore narrativa, al dante causa dei ricorrenti è stata diagnosticata una “neoplasia polmonare” in data 16.03.2004 la quale è purtroppo rapidamente peggiorata per il diffondersi di metastasi.
Il ricorrente, quindi, è deceduto il 22.7.2005 con la diagnosi finale di “Neoplasia polmonare con metastasi multiple. Cachessia neoplastica. Exitus”.
Nel ricorso si espone che dal marzo del 2004 vi è stata nel paziente la immeditata e lucida consapevolezza dell’esito infausto che lo attendeva e ciò ha provocato una radicale modificazione “in peius” della qualità della sua vita.
Con il sopra rammentato parere del CVCS (emesso a seguito della sentenza di questa Sezione n. -OMISSIS-) è stato riconosciuto il nesso causale tra la malattia oncologica e i fatti di servizio denunciati dal ricorrente e, di conseguenza è stato emesso il decreto nr.-OMISSIS- – Posizione -OMISSIS- in data 14.09.2017 del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II Reparto – 5^ Divisione – 4^ Sezione.
3. Muovendo da tali presupposti fattuali, quanto alla sussistenza del nesso causale tra la grave patologia patita dal ricorrente e l’attività di servizio da questi svolta, con particolare riguardo alle missioni alle quali egli ha partecipato in teatri di guerra (in particolare in Kosovo nel periodo 10.10.2000 - 28.02.2001), il Collegio non ritiene di poter condividere l’assunto secondo cui tale nesso causale non sarebbe accertabile nella specie ai fini risarcitori, neanche applicando il criterio di matrice giurisprudenziale del “più probabile che non”, in quanto sarebbero diversi i presupposti per l’accertamento della responsabilità risarcitoria rispetto a quelli (meno impegnativi) richiesti dalle leggi speciali per l’attribuzione dello status di vittima del dovere o per l’attribuzione dell’equo indennizzo per causa di servizio.
Al riguardo questo Collegio ritiene condivisibile, viceversa, l’affermazione giurisprudenziale secondo cui “Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio determina una presunzione di efficacia causale esclusiva e sufficiente del servizio prestato sull'insorgere della patologia, onde sarebbe stato onere dell'Amministrazione dedurre e, conseguentemente, provare la sussistenza di altra diversa concausa. Detto onere non è stato in alcun modo assolto dal Ministero della Difesa nel presente giudizio. (…) Quanto alla valenza probatoria del menzionato decreto, ritiene la Corte che il contenuto dello stesso vada qualificato quale confessione stragiudiziale, con valenza anche nell'ambito dell'azione risarcitoria (...)” (Corte d'Appello di Roma n. 837/2017, pubblicata il 3.2.2017).
Non sembra, invero, revocabile in dubbio neanche nella specie la portata confessoria di quanto esposto nel sopracitato parere del Comitato di verifica in merito alla sussistenza del nesso causale ai fini del riconoscimento della causa di servizio.
4. Deve richiamarsi a tal riguardo, ad ulteriore supporto del positivo riconoscimento del nesso causale che collega la grave malattia contratta e i fattori di rischio connessi al servizio svolto in scenari di guerra contaminati, l’orientamento giurisprudenziale in base al quale è stata censurata, in particolare, la mancata considerazione dell’effetto carcinogenico delle nanoparticelle di metalli pesanti che, proprio sulla base di studi internazionali, ha portato il legislatore a riconoscere alle vittime del munizionamento ad uranio impoverito particolari benefici (v. ex multis Cons. Stato, IV, 4.9.2013, n. 4440).
In presenza dei suddetti fattori di rischio a cui il militare è stato effettivamente esposto, l’Amministrazione non può invocare, quale fattore ostativo al riconoscimento della causa di servizio, la mancanza di una chiara evidenza scientifica circa il carattere oncogenetico dell’esposizione umana a residui di combustione di metalli pesanti, in primis DU: la prova liberatoria non può consistere semplicemente nell’invocare il fattore causale ignoto, ma deve spingersi sino a provare convincentemente il fattore causale fortuito, ossia quello specifico agente, non prevedibile e, comunque, non prevenibile, che ha provocato l’evento di danno.
Altrimenti detto, nel quadro di una responsabilità posta a garanzia di beni primari, nell’ambito di un ordinamento di settore connotato dall’insindacabilità degli ordini, nel contesto di una missione in un teatro operativo interessato da recenti eventi bellici ed ancora pervaso da plurimi, insidiosi e multifattoriali fattori di pericolo, il rischio causale ignoto grava sull’Amministrazione e non sul singolo militare.
Del resto, la causa ignota, categoria gnoseologica e non ontologica, non è altro che la conseguenza dell’attuale ignoranza scientifica circa i nessi eziologici: è cioè un dato umano, relativo e dinamico, non una realtà naturale, assoluta e fissa (è quanto si afferma nella sentenza del Consiglio di Stato n.7557/2020).
5. La questione del nesso di causalità deve essere oggi esaminata anche alla luce della recente sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 7 ottobre 2025, n. 15 che, sebbene riguardante una controversia in tema mancato riconoscimento dell’equo indennizzo per causa di servizio ai sensi del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 (e non un giudizio risarcitorio come il presente), fissa alcuni principi sulla prova del nesso causale e sulla distribuzione dell’onere della prova che possono ritenersi utili anche ai fini della presente decisione.
Secondo la citata Adunanza Plenaria, infatti, nel modificare l’art. 603 del codice dell’ordinamento militare nella versione oggi vigente, la legge 22 febbraio 2011, n. 9, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2010, n. 228, ha enunciato in apertura il «fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi» ; quindi, ha individuato i destinatari e i presupposti della riforma: «personale italiano che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermità o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative», e quello «impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti» ; ed infine la misura introdotta, consistente in una spesa autorizzata «di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010».
Nel suo contenuto dispositivo la legge si è quindi limitata ad un’autorizzazione di spesa, ma - come aveva correttamente osservato l’ordinanza di rimessione - la sua portata sostanziale non può essere disconosciuta.
Di rilievo è, secondo l’Adunanza Plenaria in commento, la tipizzazione di un rischio professionale specifico, legato a «particolari condizioni ambientali od operative» e consistente nelle «infermità o patologie tumorali» insorte «in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura».
Può allora ritenersi che l’individuazione di un ‘rischio tipico e specifico’ per la salute è insito nello svolgimento di prestazioni lavorative in determinati contesti operativi ed esprime un nuovo paradigma nel sistema dell’equo indennizzo per dipendenza di malattia da causa di servizio, in cui essa è considerata sussistente direttamente dalla legge.
Sul punto la legge ha operato una valutazione astratta, con l’obiettivo di superare le difficoltà probatorie legate al caso concreto e che trae fondamento sul piano razionale nelle acquisizioni della scienza medica e negli esiti delle indagini svolte in sede amministrativa, anche in sede internazionale, sulla pericolosità delle operazioni richieste al personale militare nell’ambito delle «missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali» , quali contesti lavorativi in cui si annidano rischi di contrarre patologie di carattere tumorale.
Nella prospettiva così delineatasi sono pertanto superabili i dubbi suscitati da un dato normativo mancante di elementi di sicuro ancoraggio per considerare innovato il sistema del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, come ha segnalato l’ordinanza di rimessione.
Nella linea interpretativa imperniata sulla valorizzazione dell’elemento finalistico “si desume che con essa si sia inteso facilitare il riconoscimento della causa di servizio, attraverso disposizioni integrative del sistema prefigurato in generale dal d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, in considerazione delle acquisizioni scientifiche e più in generale della consapevolezza ormai raggiunta anche in sedi istituzionali circa la pericolosità per la salute umana dell’utilizzo a scopi bellici dell’uranio impoverito.” (Ad. Plen. n. 15 del 7.10.2025)
6. Sotto il profilo probatorio, in coerenza con quanto sopra esposto, con la sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, 7 marzo 2022, n.1638, è stato affermato altresì che, una volta dedotto e comprovato dal militare lo svolgimento della missione di pace nei teatri di guerra e, al rientro da questa, l’insorgere di una patologia tumorale, l’onere della prova della riconducibilità della patologia stessa al servizio da lui svolto nella predetta missione, sotto il profilo causale o almeno concausale, si deve ritenere assolto mediante l’allegazione di essersi trovato ad operare in un territorio in cui era indubbia la presenza di “inquinanti” metallici e, soprattutto, l’utilizzo, nelle operazioni di guerra, di proiettili contenenti uranio impoverito.
È ben possibile ravvisare il nesso di causalità sia per l’ingerimento, da parte del militare, di cibi con presenza di sostanze inquinanti, sia per l’inalazione, da parte sua, di siffatte sostanze disperse nell’aria, sia per ulteriori modalità di contatto con le sostanze in questione e, in specie, con l’uranio impoverito contenuto nelle munizioni utilizzate.
Con ulteriore decisione della Sezione II del 7 ottobre 2021, n. 6684, il Consiglio di Stato ha sottolineato come l’assenza di univoci (ed univocamente concordanti) riferimenti scientifici dimostranti la presenza di un nesso diretto fra l’operatività nei contesti caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito e l’insorgenza di specifiche patologie non impedisca il riconoscimento del rapporto causale, posto che la correlazione eziologica, ai fini amministrativi e giudiziari, può basarsi anche su una dimostrazione in termini probabilistico-statistici.
In presenza di elementi statistici rilevanti (come accade allorché il militare abbia prestato servizio in un teatro operativo caratterizzato, come nel caso di specie, da potenziale contaminazione da agenti patogeni), la dipendenza da causa di servizio deve considerarsi accertata, salvo che l’Amministrazione non riesca a dimostrare la sussistenza di fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l’insorgere dell’infermità.
Proprio per l’impossibilità di stabilire, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, un nesso diretto e univoco di causa-effetto collegato ai contesti fortemente degradati ed inquinati dei teatri operativi, non può pretendersi la dimostrazione dell’esistenza del nesso causale con un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente la dimostrazione in termini probabilistico-statistici.
In tale prospettiva, il verificarsi dell’evento ex se integra elemento sufficiente (criterio di probabilità) a determinare la titolarità, in capo alle vittime delle patologie, ad accedere agli strumenti indennitari previsti dalla legislazione vigente (compreso il riconoscimento della causa di servizio e dell’equo indennizzo) in tutti quei casi in cui l’Amministrazione militare non sia in grado di escludere un nesso di causalità (cfr. tra le molte Cons. Stato sezione IV, 26 febbraio 2021, n. 1661 nonché n. 6684/2021; cfr. TAR Lazio, I-bis, 13 gennaio 2026, n. 586; id. 2 febbraio 2024, n. 2061).
Va infine soggiunto che la correlazione tra le patologie neoplastiche e l’esposizione a polveri di uranio impoverito è stata da tempo acquisita in diverse sedi scientifiche, anche internazionali; tanto che lo stesso legislatore nazionale ha riconosciuto l’esistenza del “rischio specifico” correlato all’impiego nei teatri operativi e di conseguenza ha previsto appositi benefici economici a favore del personale che abbia contratto patologie a causa dell’esposizione all’uranio impoverito e alla dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico: art. 1079, comma 1, del d.P.R. n. 90 del 2010 - e già con l’abrogato art. 2 d.P.R. n. 37 del 2009 emanato in attuazione dell'art. 2, commi 78 e 79, della L. n. 244 del 2007 (Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio 2021 n.1661 cit.).
7. Sul punto vanno richiamate le risultanze di causa.
Da esse si ricava che l’impiego del prodotto, derivante dallo scarto del processo di arricchimento, se da un lato facilita la capacità offensiva degli armamenti, sotto il profilo della penetrazione di corpi corazzati, dall’altro lato comporta la dispersione nell’aria di particelle di metalli pesanti nocive per la salute umana, attraverso l’inalazione o l’ingestione.
Sul fenomeno sono state istituite commissioni parlamentari di inchiesta e sono stati elaborati studi e ricerche (prodotti da parte ricorrente).
Tuttavia, nonostante i progressi registratisi, non può dirsi raggiunto presso la comunità scientifica un consenso generalizzato sulla rilevanza causale dell’esposizione all’uranio impoverito rispetto a patologie tumorali, i cui fattori eziopatogenici possono essere plurimi e per lo più indeterminabili (questo è l’aspetto che ha condotto il primo verificatore a conclusioni negative sulla sussistenza del nesso causale)
Se ne ricava un quadro in cui non si può affermare con certezza o con alto grado di probabilità razionale, ma per converso nemmeno escludere, che l’esposizione alle nanoparticelle di metalli pesanti prodotte dall’esplosione di proiettili all’uranio impoverito costituisca la causa delle neoplasie contratte dal personale militare impiegato in missioni NATO in cui si è fatto uso di tali ordigni.
Come osservato dalla Adunanza Plenaria n. 15/2015 “L’incertezza sul piano scientifico può pertanto essere individuata come la decisiva ragione della riforma legislativa, con la quale il rischio professionale è stato assunto ad elemento su cui basare il giudizio medico-legale necessario per giungere al riconoscimento della causa di servizio ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.
Nell’ambito dei normali rischi per la salute umana insiti nell’ambiente lavorativo, il legislatore ha tipizzato quelle «particolari condizioni ambientali od operative» alle quali fa riferimento l’art. 603 del codice dell’ordinamento militare, in cui il personale si sia trovato a svolgere il servizio, al seguito di «missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali» o in «poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti»; e che «in occasione o a seguito» del lavoro prestato in questi ambienti «abbia contratto infermità o patologie tumorali».
Nel descritto quadro normativo assume valore interpretativo il duplice riferimento all’occasionalità dell’esposizione al rischio insito nelle particolari condizioni ambientali o operative e alla correlazione meramente temporale («a seguito»).
La disposizione primaria ha tenuto conto non soltanto del dato medico-scientifico, ma anche di un criterio empirico, per cui la patologia tumorale è in astratto correlabile causalmente al servizio nei descritti contesti operativi quando essa si manifesti a livello diagnostico in seguito all’impiego in essi del militare (post hoc ergo propter hoc).
Pur se i limiti della conoscenza umana non hanno consentito di istituire un rapporto di causalità con certezza o alto grado di probabilità razionale, la legge - approvata dopo un maturo esame in sede parlamentare da parte della commissione di inchiesta appositamente istituita (agli atti di causa) - ha nondimeno considerato le risultanze delle osservazioni epidemiologiche dei reduci di missioni NATO e delle indagini svolte in ambito istituzionale ed ha attribuito rilevanza all’esposizione a nanoparticelle di metalli pesanti derivanti dall’impiego di munizioni all’uranio impoverito quale fattore cui a livello statistico segue la diagnosi di neoplasie.
Il legislatore ha così individuato un ‘rischio professionale specifico’ nel servizio svolto nelle descritte condizioni ambientali o operative, le quali a livello di normativa attuativa dell’art. 603 del codice dell’ordinamento militare sono così definite, all’art. 1078, lett. d), del regolamento di esecuzione: «condizioni comunque implicanti l’esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto».
Aggiunge la sentenza dell’Adunanza Plenaria che “[…]Attraverso l’impiego del concetto di ‘rischio professionale specifico l’interessato (o il suo erede) è così sollevato dall’onere di dimostrare che la malattia diagnosticata sia effettivamente correlata sul piano medico-legale alle condizioni o all’ambiente in cui il servizio è stato svolto.
Il rischio della causa ignota è stato conseguentemente ribaltato dal legislatore sul Ministero della Difesa.” (Ad. Plen. 15/2015).
Per tutto quanto precede, in linea con il sistema di riparto ricavato dall’art. 2087 del codice civile, ritiene il Collegio che il militare è tenuto a dimostrare soltanto di avere svolto il proprio servizio, tra quelli tipizzati dalla disposizione di legge ora richiamata (missioni nazionali o internazionali, impiego nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento), in particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia, e che quella poi manifestatasi in seguito abbia carattere tumorale e sia espressiva di quel rischio.
Prova che può ritenersi fornita nella specie.
L’Amministrazione era invece onerata della prova contraria, la quale come precisato dalla citata sentenza della Plenaria si sostanzia nel dimostrare “una specifica genesi extra-lavorativa della patologia».
Nessun elemento di prova in tal senso è stato prodotto dall’Amministrazione che si è limitata ad una costituzione in giudizio soltanto formale.
8. Svolti i chiarimenti che precedono sul nesso di causalità e sul danno biologico, nei limiti in cui esso può ritenersi accertato, il Collegio ritiene che, entro tali limiti, debba affermarsi la responsabilità dell’Amministrazione intesa come responsabilità datoriale ai sensi dell’art. 2087 cod. civ.
Al riguardo possono essere di seguito sintetizzati gli argomenti che la giurisprudenza amministrativa ha frequentemente applicato ai fini dell’affermazione di detta responsabilità, in casi analoghi al presente, a partire dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 30.11.2020, n. 7557:
- al dovere del militare di esporsi al pericolo stricto sensu bellico si contrappone lo speculare dovere dell’Amministrazione di proteggere il cittadino-soldato da altre forme prevedibili e prevenibili di pericoli non strettamente dipendenti da azioni belliche, in primis apprestando i necessari presidi sanitari di prevenzione e cura e dotandolo di equipaggiamento adeguato o, quanto meno, non del tutto incongruo rispetto al contesto.
- in sostanza, nel caso delle missioni all’estero, il militare ha il dovere di esporsi al rischio bellico (sempre latente in tali contesti), ma l’Amministrazione ha il dovere di circoscrivere al massimo, in un’ottica di precauzione, i diversi ed ulteriori rischi concretamente prevedibili (in quanto non implausibili) ed oggettivamente prevenibili;
- mentre, dunque, il rischio bellico grava sul militare il rischio non stricto sensu bellico, ove non implausibile, può e deve essere previsto, circoscritto e prevenuto, nei limiti del possibile, dall’Amministrazione.
- ciò premesso, l’invio di uomini in loco, disposto dalle deliberazioni degli Organi costituzionali della Repubblica, non elideva il conseguente e parallelo dovere dell’Amministrazione di individuare le più opportune modalità tecnico-operative per svolgere il compito affidato, affinché il pieno assolvimento della missione non vulnerasse il diritto dei cittadini-soldati a non essere sottoposti a rischi diversi ed ulteriori rispetto a quelli che sono ex lege tenuti ad affrontare;
- “l’Amministrazione della difesa, quale Ente datoriale, è sottoposta agli obblighi di protezione stabiliti dall’art. 2087 c.c., che impone a quanti ricorrano, nell’esercizio di attività imprenditoriale, ad energie lavorative di terzi di adottare, nell’esercizio di tali attività, “misure” idonee, secondo un criterio di precauzione e di prevenzione, a “tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. 12.1. La disposizione, più in particolare, nello stabilire che “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”, enuclea un dovere di protezione che arricchisce ex lege (cfr. art. 1374 c.c.) il rapporto obbligatorio riveniente dal contratto di lavoro.” (Cons. Stato n. 7557/2020 cit.);
- “la disposizione […] delinea un principio generale di tutela del prestatore di lavoro che si proietta prismaticamente in tutto l’ordinamento: come tale, integra un referente normativo e valoriale di impatto sistemico e, pertanto, trova applicazione anche nel caso del rapporto di impiego o, comunque, di servizio fra il militare e l’Amministrazione della difesa” (Cons. Stato ult. cit.).
Sulla base delle superiori coordinate ermeneutiche le “misure” che deve adottare il datore di lavoro militare, strutturalmente impegnato in “attività pericolose”, sono normativamente funzione anche della “particolarità del lavoro”; ne consegue che, nel caso di invio di militari all’estero, l’Amministrazione è tenuta, prima di procedere all’esecuzione materiale della missione, ad una rigorosa analisi delle condizioni del contesto ambientale, ad una puntuale enucleazione dei possibili fattori di rischio e, quindi, ad una conseguente individuazione delle “misure” tecnico-operative concretamente disponibili, ragionevolmente implementabili e potenzialmente idonee ad eliminare o, comunque, ad attenuare il più possibile i rischi non stricto sensu bellici connessi all’impiego di militari nel teatro de quo.
“Ciò è tanto più vero allorché la missione debba svolgersi in contesti operativi interessati da previ eventi bellici, come tali connotati da una poliedrica, imponderabile e multifattoriale pericolosità: nell’ex Jugoslavia, in particolare, era stata condotta una campagna di bombardamenti con uso anche di munizionamento pesante, con conseguente presenza, inter alia, di un potenziale e non implausibile rischio chimico/radiologico da inalazione/ingestione umana di particelle finissime di metalli pesanti, rimaste sospese nell’aria a seguito di esplosioni di obiettivi attinti da proiettili DU.
Tale condizione dei luoghi era, poi, particolarmente pericolosa per l’odierno resistente, che, a quanto consta operava in aree direttamente interessate da duri bombardamenti della NATO, oltretutto in assai difficili condizioni ambientali ed igienico-sanitarie.
….Tale rischio, per di più, sarebbe accentuato nei casi di immunodepressione: orbene, consta che i militari inviati in ex Jugoslavia siano stati sottoposti ad un pesante protocollo di vaccinazioni, ciò che può con ogni ragionevolezza aver contribuito, insieme con il tipo di vita condotto in loco, ad indebolire le difese immunitarie.” (Cons. Stato cit. parr. 15.1, 15.2, 16 e 17)
Ciò è particolarmente evidente per chi, come l’avente causa degli odierni ricorrenti:
- ha operato in aree direttamente interessate dalle operazioni belliche;
- alloggiava in strutture colpite da ripetuti bombardamenti della NATO;
- è stato esposto a “condizioni ambientali, operative ed igieniche” estremamente stressanti.
8. Chiarita nei termini che precedono la sussistenza dell’an del danno biologico subito dal defunto Primo Maresciallo -OMISSIS-, non resta ora al Collegio che procedere alla liquidazione del “quantum”.
Al riguardo, giova richiamare l’orientamento della Corte di Cassazione (v. Cass. n. 17577/2019), nel senso che il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, “è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita; la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile exitus” (Cass. Civile, 36841/2022).
Il Collegio, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ritiene di doversi conformare ai principi di diritto individuati dalla Corte di Cassazione, che fa riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano, che stimano l'inabilità temporanea assoluta con opportuni “fattori di personalizzazione”, quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno alle disposizioni degli artt. 1226 e 2056 c.c..
Il riferimento alle tabelle milanesi deriva dal riconoscimento loro attribuito dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua (in linea generale e in applicazione dell'art. 3 Cost.) del parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico a norma degli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (cfr. Cass. n. 12408/2011, n. 27562/2017; v. anche Cass. n. 9950/2017).
Con la sentenza n. 12041/2020 la Corte di Cassazione con riferimento al caso di malattia professionale o infortunio sul lavoro con esito mortale, che abbia determinato il decesso non immediato della vittima, ha stabilito i seguenti principi, poi richiamati dalle successive pronunce:
a) al danno biologico terminale, consistente in un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale);
b) si tratta di danni che vanno tenuti distinti e liquidati con criteri diversi:
-nel caso di danno “biologico terminale” la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea e deve essere effettuata in relazione alla menomazione dell'integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso; tale danno dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile "iure hereditatis" da commisurare soltanto all’inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte;
- con riferimento, invece, alla componente di danno definita come “danno catastrofale” la natura peculiare del pregiudizio comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro, che tenga conto della "enormità" del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da esitare nella morte (cfr. Cass. n. 23183/2014, n. 15491/2014); tale voce di danno c.d. "catastrofale", ossia danno conseguente alla sofferenza patita dalla persona che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione è risarcibile iure hereditatis solo ove intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse (Cass. Sez. U. 22 luglio 2015, n. 15350).
8.1. Alla luce dei principi sopra delineati, si osserva che nella fattispecie che ci occupa, avuto riguardo al carattere profondamente afflittivo anche del danno soggettivo temporaneamente sofferto (assistere allo spegnersi della propria esistenza), il Collegio ritiene di procedere anche alla personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale terminale in quanto, come di intuitiva evidenza in questi casi, in base a comuni massime di (drammatica) esperienza, dal momento in cui è stata formulata la diagnosi di “neoplasia polmonare” (16.3.2004) con rapida progressione della malattia che ha condotto all’ exitus , il sig. -OMISSIS-ha patito gravi sofferenze all’inizio di natura prevalentemente psichica (consapevolezza di essere affetto da una malattia con scarsa possibilità di sopravvivenza a cui progressivamente si sono aggiunte quelle fisiche fino all’astenia, cachessia, insufficienza respiratoria e l’exitus.) Pertanto, al di là del dolore “somatico”, la sofferenza morale sperimentata si è caratterizzata anche e soprattutto per il progressivo degrado della persona ovvero dalla consapevolezza di “non essere più in grado” di condurre la propria esistenza come nello stato anteriore, il che risulta accompagnato, in linea generale e irrimediabilmente, a sentimenti di tristezza, inadeguatezza, ansia, timore per la propria salute e paura di morire. In sintesi, sulla base della sola documentazione esaminata, è possibile affermare che il defunto sia stato costretto via via (dalla prima manifestazione fino all’exitus) a ricorrere a visite e accertamenti continui, accessi ospedalieri, terapie con gravi effetti collaterali, e poi a cure palliative e all’assistenza di terzi anche per le più comuni attività della vita quotidiana.
In conclusione, è possibile affermare che tale sofferenza si è mantenuta, nell’arco dei 494 giorni di progressione della malattia, su un grado elevato.
Il Collegio rileva, in questo quadro, che l’interessato ha affrontato una malattia senza scampo protrattasi per la durata di un anno e quattro mesi circa, cioè dal ricovero presso l’ospedale Belcolle di Viterbo in data 16.3.2004, ricovero nel corso del quale veniva diagnosticata la malattia (vedi cartella clinica, doc. 5 ric.), fino al decesso avvenuto il 22.7.2005 (a causa di “neoplasia polmonare con metastasi multiple; cachessia neoplastica” ).
E, dunque, per un totale di gg. 494.
8.2. L’importo del danno non patrimoniale terminale (espressione che comprende sia la componente biologico-relazionale che quella morale-psichica) deve essere determinato, in via equitativa, sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano (ed. 2024) le quali si ispirano al principio della “Intensità decrescente e del metodo tabellare” (cfr. documento dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano del 5.6.2024: tabelle milanesi anno 2024 , pagg. 56, 57 e ss.) affermando che (v. punti B e C del documento, pag. 56):
“B) Durata limitata: la stessa definizione (terminale) esclude che il danno possa protrarsi per un tempo esteso. Pur nella difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili, si suggerisce l’individuazione di un numero massimo di giorni (allo stato individuato, convenzionalmente, in 100) al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi, tornando ad esser risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario. Tale indicazione non pare sconveniente, anche in considerazione del fatto che nella maggior parte dei casi trattati dalle Corti i danni risulterebbero contenuti in pochi giorni. ….di danno terminale non possa parlarsi, secondo gli insegnamenti della Cassazione, se la morte sia stata immediata o sia avvenuta a brevissima distanza di tempo. Occorre dunque che tra lesioni e decesso intercorra comunque un lasso temporale minimo – non convenzionalmente individuabile – ma comunque apprezzabile e tale da consentire la prova di una sofferenza psicologica (non istantanea né immediatamente consumatasi). Esperti medici legali hanno del resto sostenuto la necessaria sussistenza di un minimo decorso di tempo apprezzabile affinché la coscienza elabori e rappresenti il rischio di morte.
C) Coscienza: in nessun caso si tratta di danno in re ipsa, occorrendo la comprovata percezione della fine imminente. La consapevolezza della fine vita da parte della vittima è, dunque, un presupposto necessario affinché possa esservi il risarcimento del danno terminale, che non potrà dirsi esistente, ad esempio, nel caso in cui nel tempo intercorso prima del decesso la vittima stessa abbia versato in stato di incoscienza.”
Vi è pertanto la necessità di rigorosa prova del danno lucidamente patito in stato di coscienza.
8.3. Il Collegio, condividendo le conclusioni esposte nel citato documento dell’Osservatorio milanese e basandosi su quanto sopra esposto in merito all’evoluzione della patologia del ricorrente dall’esordio all’exitus, ritiene opportuna nella specie anche l’introduzione di un correttivo volto a consentire un’adeguata valorizzazione della situazione di eccezionale gravità, correlata allo straordinario sconvolgimento emotivo derivante dal rapido evolversi “in peius” della malattia fino all’“exitus”. Al riguardo “l ’Osservatorio propone inoltre l’introduzione di un correttivo volto a consentire un’adeguata valorizzazione delle situazioni di eccezionale gravità, correlate dallo straordinario sconvolgimento emotivo che sarebbe derivato dall’evento dannoso (come, ad esempio, nei casi in cui lo stesso presenti condizioni di particolare crudezza). Tali situazioni accadono, normalmente, nell’immediatezza dell’evento (o, comunque, subito dopo la prima – scioccante- percezione del pericolo di vita). Per tale motivo si è ritenuto di prevedere che nei primi tre giorni di danno terminale il Giudice possa liquidare il danno muovendosi liberamente secondo la propria valutazione personalizzata ed equitativa, ma nel rispetto di un tetto massimo convenzionalmente stabilito in 35.247,00 euro, non ulteriormente personalizzabile. (doc. cit. pag. 57).
Viceversa, a partire dal quarto giorno, si passa alla valutazione giornaliera del danno che sarà comunque personalizzabile, in relazione alle circostanze del caso concreto e del particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato. Tale personalizzazione non supera il limite del 50%, da riconoscersi quale maggiorazione dei valori puntualmente espressi dall’applicazione della tabella di base (pag. 59 doc. cit.).
Si può ora procedere al calcolo del complessivo danno non patrimoniale terminale, nei termini che seguono:
i. danno non patrimoniale iniziale (sconvolgimento causato dall’evento) relativo ai primi tre giorni dalla scoperta della grave patologia (16.3.2004 – 18.3.2004), da riconoscere nella misura massima di euro 35.247,00;
ii. danno non patr. term. tabellare per i giorni successivi fino al 100esimo giorno (cfr. tabella milanese 2024 pag. 60): Euro 62.544,00;
iii. danno della stessa natura per i gg. 394 successivi ai primi 100 fino all’exitus del 22.7.2005, calcolato in base all’importo giornaliero della Invalidità Temporanea Assoluta (= Euro 115,00 x 394): euro 45.310,00 (vedi I.T.A. ai sensi delle tabelle milanesi 2024, pag. 8);
iv. Totale (i + ii + iii): euro 143.101,00
v. incremento per personalizzazione nella misura massima del 50%: euro 71.550,00
vi. totale finale (143.101,00 + 71.550,00): euro 214.651,00.
9. In conclusione, dichiarato il difetto di giurisdizione rispetto all’azione di risarcimento del danno patrimoniale proposta dai ricorrenti “iure proprio”, il ricorso merita accoglimento con riferimento alla richiesta di danno non patrimoniale subito in vita dal de cuius e oggi spettante agli eredi e, per l’effetto, accertata la dipendenza della patologia diagnosticata dal servizio prestato e la responsabilità in capo all’Amministrazione intimata per l’insorgenza dell’infermità de qua, si riconosce, in favore dei ricorrenti iure hereditatis la somma complessiva di euro di Euro 214.651,00, a titolo di danno non patrimoniale.
Sono dovuti, altresì, sulla somma liquidata gli interessi legali dalla data della presente pronuncia al dì dell’effettivo soddisfo.
Resta inteso che, in applicazione del principio della “compensatio lucri cum damno” (cfr. Ad. Plen. Cons. Stato 1/2018) - la quale può essere effettuata dal Giudice d’ufficio, anche in assenza di una specifica eccezione del danneggiante (v. Cons. Stato, sez. II, 27 novembre 2025, n. 9343) - l’Amministrazione avrà diritto di procedere alla decurtazione, dall’ammontare risarcitorio suddetto, di tutte le somme già corrisposte e da corrispondere al danneggiato, per obbligo di legge, a titolo di indennità a vario titolo e adeguamento pensionistico “privilegiato”, in quanto somme ammesse in conseguenza del riconoscimento della causa di servizio in capo al ricorrente.
10. Le spese di lite, infine, sono a carico del Ministero soccombente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione nella parte in cui si domanda il risarcimento dei danni patrimoniali dei ricorrenti “iure proprio”. Indica quale Giudice dotato di giurisdizione il Giudice Ordinario;
- lo accoglie limitatamente alla domanda diretta ad ottenere il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale e, per l’effetto, accertata la dipendenza della patologia diagnosticata al sig. -OMISSIS--OMISSIS-dal servizio prestato e la responsabilità in capo all’Amministrazione intimata per l’insorgenza dell’infermità, condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore di -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-e -OMISSIS--OMISSIS-, per quanto di rispettiva competenza quali eredi legittimi del Sig. -OMISSIS--OMISSIS-, del risarcimento del danno iure hereditatis liquidato nella somma complessiva di euro di Euro 214.651,00 (euro duecentoquattordicimila/00) oltre interessi legali fino al giorno del pagamento.
Condanna, altresì, il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente che liquida nella somma finale di euro 3.305,00 (tremilatrecentocinque/00), oltre IVA, CPA e oneri per spese generali nella misura del quindici per cento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI IA, Presidente
UD LO, Consigliere, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UD LO | GI IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.