TAR Roma, sez. 1B, sentenza 13/02/2026, n. 2800
TAR
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio ritiene evidente che si tratti di un ammontare non riferibile al diretto (mancato) percettore, non costituendo un attivo del patrimonio del de cuius, in quanto diritto alla percezione dei futuri ratei stipendiali non sorto né entrato a far parte dell'asse ereditario. Pertanto, si tratta di una domanda di risarcimento danni iure proprio che deve essere avanzata dinanzi al Giudice Ordinario.

  • Accolto
    Responsabilità dell'Amministrazione per insorgenza patologia da causa di servizio

    Il Collegio ritiene condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio determina una presunzione di efficacia causale esclusiva e sufficiente del servizio prestato sull'insorgere della patologia, onere che grava sull'Amministrazione provare la sussistenza di altra concausa. Il decreto di riconoscimento della causa di servizio è qualificato come confessione stragiudiziale. Inoltre, la giurisprudenza censura la mancata considerazione dell'effetto carcinogenico delle nanoparticelle di metalli pesanti. L'Amministrazione non può invocare la mancanza di chiara evidenza scientifica, dovendo provare il fattore causale fortuito. Il rischio causale ignoto grava sull'Amministrazione. La legge n. 9/2011 ha tipizzato un rischio professionale specifico legato a particolari condizioni ambientali o operative, facilitando il riconoscimento della causa di servizio.

  • Accolto
    Liquidazione del danno non patrimoniale terminale

    Il Collegio ritiene di doversi conformare ai principi di diritto individuati dalla Corte di Cassazione, che fa riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione equitativa del danno biologico. Si considera il danno biologico terminale (invalidità temporanea totale) e il danno morale (sofferenza psichica), liquidati separatamente. Viene applicato un correttivo per le situazioni di eccezionale gravità e sconvolgimento emotivo, con personalizzazione della liquidazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 13/02/2026, n. 2800
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2800
    Data del deposito : 13 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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