Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/02/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. N. 2117/2024r.g.
Tribunale Ordinario di Avellino
Verbale dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del
Il Giudice - letto il proprio decreto che ha disposto la trattazione scritta della udienza;
- lette le note di trattazione;
-considerato che la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. ssa Maria Iandiorio
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria Iandiorio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
P.IVA: ) in persona dell'amministratore unico e Parte_1 P.IVA_1
legale rapp. p.t., ing. , rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Porreca, Parte_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio studio in Cervinara (Av), Via Cupa n. 11,
OPPONENTE
E
(CF: ); Controparte_1 C.F._1
(CF: ); Parte_3 C.F._2
(CF: ) Parte_4 C.F._3
(CF: )- quest'ultimo in qualità di erede della moglie Parte_5 C.F._4
(cf: ) deceduta in Bisaccia il 23.08.2015 oltre che quale CP_2 C.F._5
usufruttuario ex lege -ex art. 324 c.c.- dei beni dei suoi figli minori
(CF: ) Persona_1 C.F._6
(CF: ) sui quali esercita la potestà genitoriale, Persona_2 C.F._7
tutti el.te domiciliati unitamente ai difensori costituiti nel procedimento monitorio, avv. Giancarlo
Rago e Maria Gabriella Frezzetti,
OPPOSTI
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, letti gli atti, osserva quanto segue.
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 376/2024 Parte_6
not. il 13.6.2024, con il quale il Tribunale intestato, accogliendo l'istanza monitoria iscritta al n.
1023/2024 R.G., ha ingiunto alla stessa il pagamento della somma di € 13.608,94 a titolo di canoni impagati della locazione di cui al contratto 18.02.2011 reg.to in S. Angelo dei Lombardi il 3.3.2011 al n° 1496/serie III (importo poi ridotto ad €. 12.330,25 dagli stessi ricorrenti che -notificando l'opposto decreto monitorio hanno riconosciuto l'insussistenza del diritto ad ottenerne la differenza erroneamente richiesta a titolo di “rivalutazione”), oltre spese e competenze di proceduta contestualmente liquidate. Parte opponente assume che: a) Il titolo addotto a fondamento della pretesa azionata in monitorio è rappresentato dal contratto di locazione 18.02.2011 -reg.to in S. Angelo dei Lombardi il 3.3.2011 al n° 1496/serie 3, con il quale si sarebbe locata alla la striscia di terreno descritta nella Parte_1 detta convenzione, verso il canone di € 3.000,00 annui da pagarsi entro il 31 dicembre di ogni annualità. Il contratto in questione risulta, però, subordinato alla condizione sospensiva enunciata al punto 3.2 che, per l'espressa e concordata volizione espressa dalle parti, avrebbe dovuto realizzarsi entro e non oltre il 31.12.2013, con ciò stesso definendosi i limiti temporali entro i quali avrebbe dovuto acquisire efficacia il contratto e, quindi, l'obbligo di pagamento del canone;
b) che la condizione non si è verificata nel termine stabilito e, pertanto, l'intero negozio giuridico, e con esso la previsione di un'obbligazione di pagamento, non hanno mai acquistato efficacia;
c) né potrebbe pervenirsi a diversa conclusione sul rilievo che la condizione si è successivamente verificata, posto che, per l'espressa previsione contrattuale, l'evento dedotto in condizione avrebbe dovuto verificarsi entro il 31.12.2013. Ma, anche laddove non si fosse previsto un termine, resterebbe comunque il fatto che l'evento dedotto in condizione si è verificato soltanto in data 1.4.2019 e, cioè, ben otto anni dopo la stipula del contratto di locazione de quo e sei anni dopo la scadenza del termine entro il quale la condizione avrebbe dovuto realizzarsi. Le circostanze sono in ogni caso idonee a determinare l'inefficacia del contratto di locazione de quo, dal momento che la condizione risulta verificatasi dopo un lasso di tempo eccessivo e non adeguato rispetto al termine entro il quale il previsto l'evento condizionante si sarebbe dovuto verificare
Inoltre formulava domanda riconvenzionale nei seguenti termini: avendo effettuato un pagamento la soc. ha titolo per invocarne la ripetizione con la condanna dei ricorrenti alla Parte_1 restituzione dell'importo loro indebitamente pagato con gli assegni emessi il 25.5.2021, oltre accessori come per legge dalla debenza al soddisfo.
Invoca la revoca del decreto ingiuntivo perché, accogliendo l'istanza monitoria nell'intera estensione, ha riconosciuto ai ricorrenti anche la rivalutazione monetaria dei canoni e gli interessi sui canoni rivalutati, sebbene la rivalutazione dei canoni non fosse prevista dal contratto.
Si costituivano gli opposti che resistevano alle avverse pretese deducendo ed evidenziando l'assoluta infondatezza in relazione a quanto affermato. quindi (dante causa della odierna opponente) con gli atti notarili sottoscritti in Parte_1
mattinata ottenne il diritto di superficie della part.lla 117 e la servitù di passaggio sulla part.lla 121 e, dopo alcune ore, ne contrasse anche la locazione.
L'iter autorizzativo del campo eolico fu più volte interrotto: prima a causa della sospensione dell'efficacia dei provvedimenti autorizzativi da parte del TAR (poi revocata) e, successivamente, di un sequestro penale del cantiere del pari revocato dall'autorità giudiziaria. Per tali motivi, quindi, furono richieste (ed ottenute) dall'odierna opponente le varie proroghe del termine di fine lavori di cui si dà atto nei summenzionati provvedimenti amministrativi regionali.
Messo in produzione l'impianto nel 2019, quindi, la società conduttrice ha pagato i canoni della locazione del fondo in cui è allocato l'aerogeneratore (part.lla 117) ma, nonostante la documentale conferma della sua decorrenza dall'aprile 2019 conseguita al patto medio tempore intercorso con i locatori, dopo averne pagato una annualità ha immotivatamente lasciato impagate le altre riguardanti il rapporto locativo di cui oggi si discute.
Conclusioni:
per gli opponenti:
Concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto -nei limiti dei soli €. 12.330,25 dovuti- ;
2. Respingere l'opposizione e la formulata domanda riconvenzionale dell'opponente; nonché, subordinatamente, 3. Dichiarare tenuta a versare ai deducenti, anche se a Controparte_3 titolo indennitario ex art. 2041 c.c., l'importo di €. 3.000,00 per anno (ovvero altro anche maggiore da determinarsi in via equitativa), con decorrenza dall'aprile 2018 fino al rilascio dell'area dedotta in giudizio e, quindi, 4. Condannare la medesima società opponente a pagare ai concludenti, per il suindicato titolo, l'importo di €. 12.444,00 maturati fino all'aprile 2024, comunque maggiorato degli interessi già maturati e di quelli ulteriormente maturandi ex art. 1284/4° comma c.c. dalla domanda al soddisfo;
5. In ogni caso porre a carico dell'opponente soccombente le spese (anche ) CP_4
del giudizio di opposizione e della tentata mediazione ivi compresi i compensi di difesa maggiorati degli accessori di legge.
Il Giudice, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta, ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 376/2024, in data 11.02.2025.
L'opposizione è infondata, e pertanto va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo.
Va evidenziato che le difese del debitore sono imprecise e contraddittorie.
Il contratto non ha mai perso efficacia.
Con i pagamenti avvenuti, ha inteso porre in esecuzione il contratto, ed è emersa Parte_1
infatti una chiara volontà di avvalersene.
, quindi, ha certamente fruito, avvantaggiandosene, dell'uso della detta striscia Parte_1
di terreno.
Per quanto la condizione costituisca di regola un elemento accidentale del negozio giuridico, come tale distinto dagli elementi essenziali astrattamente previsti per ciascun contratto tipico dalle rispettive norme, tuttavia, in forza del principio generale della autonomia contrattuale previsto all'art. 1322 c.c., i contraenti possono prevedere validamente come evento condizionante, in senso sospensivo o risolutivo dell'efficacia, il concreto adempimento o inadempimento di una delle obbligazioni principali del contratto, con la conseguenza, ove insorga controversia sull'esistenza ed effettiva portata di quella convenzione difforme dal modello legale, spetta alla parte che la deduca a sostegno della propria pretesa fornire la relativa prova ed al giudice del merito compiere un'approfondita indagine per accertare la volontà dei contraenti.
Tanto premesso, l'accertamento inteso a stabilire se un contratto sia sottoposto a condizione sospensiva o meno, nonché la determinazione circa l'effettiva portata della condizione e il suo avveramento costituiscono un'indagine devoluta al giudice di merito, condotta nel rispetto delle regole che disciplinano l'interpretazione dei contratti.
All'art. 1362 c.c. viene stabilito che nell'interpretare il contratto bisogna indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto. E' sufficiente il conseguimento di qualsiasi effetto utile di una specifica clausola per legittimare l'interpretazione contraria alle locuzioni.
Il contratto de quo è, pertanto, tuttora valido ed è, confermato dall'inequivoco comportamento concludente di parte opponente, certamente utilizzabile per l'individuazione della, comunque indubbia e manifesta sua volontà contrattuale ai sensi dell'art. 1362, 2° comma c.c.. che indica, come mezzo di determinazione della comune volontà delle parti, non soltanto il loro contegno precontrattuale, ma altresì quello posteriore al contratto, ovvero le modalità di adempimento.
L'art. 1353 c.c. prevede che le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto ad un avvenimento futuro ed incerto.
Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, con la sentenza n. 22888 del 08.10.2013, e con la sentenza
n. 9550 del 18.04.2018. La Suprema Corte, infatti, nelle sopra richiamate sentenze ha precisato che
“nel caso in cui le parti abbiano condizionato l'efficacia o la risoluzione di un contratto al verificarsi di un evento senza indicare il termine entro il quale questo può utilmente avverarsi, può essere ottenuta la dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto stesso per il mancato avveramento della condizione sospensiva (o per l'avveramento della condizione risolutiva) senza che ricorra
l'esigenza della previa fissazione di un termine da parte del giudice, ai sensi dell'art. 1183 c.c., quando lo stesso giudice ritenga essere trascorso un lasso di tempo congruo entro il quale l'evento previsto dalle parti si sarebbe dovuto verificare”. La condizione può considerarsi avverata e questo
Giudicante la ritiene assorbente in un congruo termine alla luce dei pagamenti effettuati dalla società, come chiaro segno di adempimento ed esecuzione del contratto posto in essere e del riconoscimento del credito avvenuto da pare opponente. Soprattutto va specificato che il termine previsto nella condizione sospensiva non era da ritenersi perentorio, ragion per cui può ragionevolmente ritenersi elasso un congruo termine ai fini dell' avveramento considerato. Ad ogni modo, al momento dell'introduzione del giudizio la condizione si era già avverata.
Il contratto ha avuto principio di esecuzione e questo Giudicante, pertanto, può dal suo comportamento concludente costituito dall'iniziale adempimento realizzato col precedente pagamento dell'unico canone effettivamente (seppur parzialmente) versato ritenere e dichiarare il contratto efficace tra le parti.
Ciò che ha determinato la produzione degli effetti del contratto, è stato costituito dall'iniziale adempimento.
Ma tale ricostruzione è anche superflua alla luce della volontà espressa dalla stessa Società, oggi opponente, con dichiarazione palese di riconoscimento di debito.
Parte opposta ha documentalmente provato, con la pec del 9.01.2020, un chiaro e incontrovertibile riconoscimento del debito ad opera della società opponente e che manifesta una chiara volontà di esecuzione del contratto nei termini di superamento della condizione avverata;
che fa rivelare la volontà delle parti stabilita con il contratto.
Nella detta nota si legge: “in riferimento alla sua nota Le comunico che il contratto di locazione dei suoi clienti decorre dalla messa in esercizio del parco eolico ovvero dalla connessione alla Rete
Elettrica Nazionale avvenuta il 01.04.2019. I suoi clienti già hanno ricevuto una annualità di anticipo. Pertanto successivamente a 01.04.2020 avranno la successiva annualità. La
[...] ha dato l'anticipo 2000€ al Sig. . Parte_1 Parte_4
Quest'atto non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma solo l'effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando “un'astrazione meramente processuale della causa debendi da cui deriva una semplice relevatio ad onere probandi che dispensa il destinatario della dichiarazione dell'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria” (Cass. Civ. n. 20689/2016). In tal caso esse sono, secondo la tesi dominante, dichiarazioni confessorie, cioè negozi processuali e non sostanziali perché non fanno sorgere un obbligo ma comportano la presunzione del rapporto fondamentale e l'inversione dell'onere della prova (2697 c.c.). La ricognizione di debito, come qualsiasi altra manifestazione di volontà negoziale, può risultare anche da un comportamento tacito, purché inequivoco, tale essendo il contegno che nessuno terrebbe se non al fine di riconoscersi debitore, e senza altro scopo se non quest'ultimo (Cass. Civ.,sez III, 21 luglio 2016 n.14993).
Questo Giudicante ritiene tale produzione idonea al convincimento a suffragare la veridicità della pretesa creditoria azionata e che oltretutto non è stata contestata dall'opponente. Cassazione 5549 del
2021.
Ulteriore conferma è rappresentata dal pagamento effettuato mediante i nr. 4 assegni emessi il
25.5.2021, emessi da . Parte_1 In definitiva, considerata la giuridica inammissibilità, il Tribunale ritiene che non vi sia nemmeno alcun elemento volto a supportare la presa in considerazione dell'asserita richiesta di indebito su cui si fonda la presente richiesta di opposizione, ritenuta la validità e l'efficacia del contratto de quo.
L'opposizione va, pertanto, rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo già provvisoriamente esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) - rigetta la domanda e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 376/2024 emesso dal tribunale di Avellino in data 11.05.2024, già esecutivo;
2) condanna in persona del l.r.p.t al pagamento delle spese di Parte_1
lite che si liquidano 1.689 ,00 per compenso professionale oltre IVA e CPA nonché spese generali al
15%.
Si comunichi.
Così deciso in Avellino, 26.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Iandiorio