Articolo 3 della Legge 23 agosto 1988, n. 373
Articolo 2Articolo 4
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30 agosto 1988
Art. 3. 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1993, le amministrazioni pubbliche interessate sono tenute a mettere a disposizione dell'ente "Colombo '92" le aree, gli edifici e i manufatti ricadenti nel perimetro espositivo. Le aree, gli edifici e i manufatti interessati sono definiti dall'ente sulla base del progetto gia' approvato dal Bureau International des Expositions. La realizzazione delle opere di carattere permanente, secondo le competenze dell'ente definite dall'articolo 2, dovra' avvenire direttamente a cura dell'ente nel rispetto delle procedure di legge per le opere pubbliche; eventuali concessioni per la gestione delle stesse dovranno improrogabilmente scadere entro il 30 giugno 1993.
2. Le opere di carattere permanente che saranno realizzate entrano a far parte del demanio statale a partire dal 1› luglio 1993. Esse sono concesse in via prioritaria agli enti di cui al comma 1 dell'articolo 2.
3. Dalla data di cui al comma 2 l'ente "Colombo '92" e' soppresso e cessano le funzioni del commissario.
Entrata in vigore il 30 agosto 1988
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