Art. 2. 1. L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge e' valutato in lire 1.700 milioni in ragione d'anno.
2. Alla spesa relativa all'anno finanziario 1985, valutata in lire 400 milioni, ed a quella relativa agli anni 1986 e 1987, valutata in lire 1.700 milioni per ciascun anno, si provvede per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e per gli anni 1986 e 1987 mediante imputazione di copertura alle disponibilita' risultanti nella categoria VI (interessi) del bilancio triennale 1985-1987.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Alla spesa relativa all'anno finanziario 1985, valutata in lire 400 milioni, ed a quella relativa agli anni 1986 e 1987, valutata in lire 1.700 milioni per ciascun anno, si provvede per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e per gli anni 1986 e 1987 mediante imputazione di copertura alle disponibilita' risultanti nella categoria VI (interessi) del bilancio triennale 1985-1987.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.