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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/11/2025, n. 2671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2671 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa LA RO,
all'udienza del 25 novembre 2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n.6022/2024 R.G. vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianpiero Molica LE giusta C.F._1 procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore. CONVENUTO CP_1
OGGETTO: indebito.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 7/7/2025 premetteva che con Parte_1 raccomandata del 11/4/2025 l' aveva comunicato la revoca/ decadenza del Rdc per CP_1 mancanza del requisito della residenza prevista ai sensi dell'art. 2 co 1 a), 2) L. 26/2019, chiedendo la restituzione di euro 5.499,61 in relazione al periodo da marzo 2021 a gennaio
2022. Assumeva che non fosse veritiero quanto affermato dall' in merito al periodo di residenza CP_1
e richiamava la documentazione allegata (estratto Anagrafe Agenzia Entrate, certificato di attribuzione del codice fiscale del 25/06/2009, documentazione lavoro anno 2010, attestazione centro per l'Impiego 22/11/2010). Aggiungeva che l'elemento principale che confermava la propria residenza in Italia sin dal 2009/2010 era relazione affettiva con la signora Parte_2
dalla quale era nato il [...].
[...] Persona_1
Precisava che in mancanza di diversa specificazione nella normativa speciale richiamata, si doveva far riferimento al concetto privatistico di residenza di cui all'art. 43 c.c. come luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Rilevava che, in ogni caso, era intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 31/2025, ha dichiarato incostituzionale l'art. 2 del D.L. n. 4/20219 nella parte in cui individuava in 10 anni il requisito di residenza per l'attribuzione del Rdc limite, così ridotto a 5 anni. Evidenziava che dal certificato di residenza storico in atti risultava che egli era anche “anagraficamente” residente in Italia sin dal 2014.
Eccepiva, infine l'irripetibilità della prestazione assistenziale per mancanza del dolo o colpa grave dell'accipiens.
L' , benché ritualmente citato, non si costituiva in giudizio, sicché ne va dichiarata la CP_1 contumacia.
All'odierna udienza, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
2.- Al fine di valutare la fondatezza della pretesa attorea premettere un breve richiamo alla normativa di riferimento.
L'art. 2 D.L. 28/1/2019 n. 4 (in vigore fino al 31 dicembre 2023) prevedeva: “a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:
2. «residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo».
Nell'individuare la ratio per il riconoscimento del reddito di cittadinanza la Corte
Costituzionale nel pronunziarsi più volte ha chiarito che “la disciplina del reddito di cittadinanza definisce un percorso di reinserimento nel mondo lavorativo che va al di là della pura assistenza economica»: mentre le prestazioni di assistenza sociale vere e proprie si
«fonda[no] essenzialmente sul solo stato di bisogno», il Rdc prevede «un sistema di rigorosi obblighi e condizionalità», che strutturano un percorso formativo e d'inclusione, «il cui mancato rispetto determina, in varie forme, l'espulsione dal percorso medesimo» (sentenza n.
126 del 2021 e, in termini simili, sentenza n. 122 del 2020). L'erogazione del Rdc, infatti, «“è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, […] nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale” (art. 4, comma 1).
La Consulta, con la sentenza n.31/2025 pubblicata il 26/3/2025, ha ritenuto che “il gravoso termine del pregresso periodo decennale non appare ragionevolmente correlato alla funzionalità precipua del Rdc e si pone in violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 Cost.”, così statuendo: “dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni”.
Ciò premesso sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, con raccomandata del
11/4/2025 l' ha disposto la revoca del RDC in godimento al ricorrente per mancanza del CP_1 requisito della residenza ultradecennale.
Tuttavia la documentazione versata in atti comprova il possesso, in capo al ricorrente, del necessario requisito anagrafico per poter beneficiare della prestazione assistenziale de qua, con conseguente illegittimità della ripetizione di indebito avviata dall'ente previdenziale.
Le superiori considerazioni, che rendono superfluo un approfondimento istruttorio e precludono ogni ulteriore accertamento, impongono l'accoglimento del ricorso. Va dunque, dichiarata l'irripetibilità della somma di euro 5.499,61.
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M.
n.55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari stante la semplicità delle questioni affrontate e la durata del giudizio. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93
c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Gianpiero Molica LE, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 7/7/2025 nei confronti dell' , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' ; CP_1
- in accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità della ripetizione della somma di euro
5.499,61 a danno della ricorrente e, per l'effetto, ordina all' di restituire la somma CP_1 ove già trattenuta, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in CP_1 euro 2.695,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali,
e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Gianpiero
MO LL.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Messina, lì 25 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
LA RO