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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/12/2025, n. 2120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2120 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 921/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est. dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 921/2025 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente Via Pescara n.24, elettivamente domiciliata in Siracusa, Via Tevere n. 50, presso lo studio dell'Avv. Valentina Giucastro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
ed ivi residente in [...];
- resistente contumace all'udienza del 9 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione;
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 10 marzo 2025, ha chiesto la pronuncia di Parte_1
separazione personale dal marito, con il quale ha contratto matrimonio, celebrato con rito pagina 1 di 5 civile, in Siracusa il giorno 27/10/2011 (Atto n. 119, Parte I, Anno 2011), per il venir meno dei doveri di assistenza morale e materiale derivanti dal matrimonio, senza generare prole.
In particolare, ha dedotto che il marito si è allontanato dalla casa coniugale senza alcun preavviso, senza farne rientro, non comunicando alla moglie il luogo in cui si è di fatto trasferito.
Per tali ragioni ha chiesto la declaratoria invocata, ponendo a carico del resistente un assegno mensile di mantenimento in favore della stessa di Euro 300,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, come per legge.
Con decreto del 18/03/2025, il Presidente ha ordinato la comparizione personale dei coniugi avanti a sé all'udienza del 9/12/2025, prevedendo il termine fino al 31/07/2025 per la notifica del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 45 giorni prima dell'udienza suindicata per la costituzione in giudizio.
Integrato il contraddittorio, il resistente non è comparso e constatata la regolarità della notifica, eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., ne è stata dichiarata la contumacia.
Si è proceduto a sentire la ricorrente ed all'esito sono stati assunti i provvedimenti temporanei ed urgenti.
In mancanza di attività istruttoria da compiere la causa è stata quindi immediatamente discussa ed indi assunta in decisione.
Al Pubblico Ministero veniva data comunicazione degli atti a norma degli artt. 70 e 71 c.p.c. xxx
Sulla domanda di separazione dei coniugi
Osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Va osservato che la separazione personale è un istituto diretto a rimediare alla crisi coniugale e si concretizza nella sospensione dei doveri derivanti dal matrimonio, fatto salvo il dovere di assistenza materiale e di collaborazione nell'interesse della prole.
Presupposto imprescindibile della separazione è il verificarsi di fatti che abbiano reso obiettivamente intollerabile la prosecuzione della convivenza, tali da determinare pagina 2 di 5 un'insanabile compromissione della comunanza di vita che costituisce la normale esplicazione del rapporto di coniugio.
Nel caso di specie, la sussistenza dei requisiti fondanti la domanda di separazione personale dei coniugi è provata dalle circostanze dedotte dalla ricorrente (la quale faceva risalire l'inizio della crisi irreversibile di coppia ad un'epoca antecedente fino alla permanente cessata convivenza nell'anno 2024, a seguito dell'abbandono del tetto coniugale da parte del senza alcun preavviso). Invero, la natura delle allegazioni mosse dalla ricorrente CP_1
e l'allontanamento volontario dalla casa coniugale del resistente, il quale tra l'altro si è reso irreperibile ed è rimasto contumace, sono elementi tutti idonei a rivelare il venir meno dell'affectio coniugalis e l'intollerabilità della loro convivenza.
Sulla richiesta di mantenimento della Signora Parte_1
La domanda di mantenimento in favore della Caia è fondata e, pertanto, va accolta.
In tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato, giova rammentare l'orientamento consolidato della Suprema Corte, secondo il quale la separazione personale -
a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio - presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato ai sensi dell'art. 156 c.c. l'assegno di mantenimento a favore del coniuge (in assenza della condizione ostativa dell'addebito) sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione (v. Cass. Civ., sez.
I, sent. n. 8254 del 22/03/2023).
In altri termini, ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente medesimo.
Condizione essenziale per l'insorgenza del diritto al mantenimento è che il coniuge richiedente sia privo di adeguati redditi propri e che vi sia una disparità economica tra i pagina 3 di 5 coniugi, di guisa che l'assegno sia determinato in misura tale da consentire al coniuge richiedente di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Nel caso di specie, al fine di dare contezza del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, la ricorrente ha dedotto di aver diritto ad un assegno mensile allegando che il percepisce una pensione lorda pari ad Euro 900,24, mentre lei non ha mai svolto CP_1
attività lavorativa in costanza di matrimonio e non disporre di mezzi sufficienti per il proprio fabbisogno.
La stessa, per età e condizione personale, non gode di piena capacità lavorativa e quindi non ha le potenzialità per provvedere autonomamente al proprio mantenimento.
Ne consegue che, alla luce di quanto sopra, sussistono i presupposti per porre a carico del resistente, il contributo al mantenimento in favore della ricorrente nella misura dalla medesima richiesta di Euro 200,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, con decorrenza dal mese di novembre 2025 essendo pacifico che sino al mese di ottobre il ha spontaneamente versato il detto importo alla ricorrente. CP_1
Sulle spese di lite
Stante la natura del procedimento e la condotta processuale del resistente, il quale restando contumace non ha di fatto contestato la domanda di separazione proposta dalla moglie, le spese del giudizio vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide: dichiara, ai sensi dell'art. 151 c.c, la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , unitisi in matrimonio, celebrato con rito civile, il giorno Controparte_1
27/10/2011 in Siracusa (Atto n. 119, Parte I, Anno 2011); pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla Signora entro il giorno 5 di ogni Pt_1
mese, la somma di Euro 200,00 mensili, a titolo di mantenimento della stessa, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese di novembre 2025; compensa le spese di lite;
pagina 4 di 5 manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siracusa, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso, in Siracusa 22.12.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est. dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 921/2025 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente Via Pescara n.24, elettivamente domiciliata in Siracusa, Via Tevere n. 50, presso lo studio dell'Avv. Valentina Giucastro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
ed ivi residente in [...];
- resistente contumace all'udienza del 9 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione;
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 10 marzo 2025, ha chiesto la pronuncia di Parte_1
separazione personale dal marito, con il quale ha contratto matrimonio, celebrato con rito pagina 1 di 5 civile, in Siracusa il giorno 27/10/2011 (Atto n. 119, Parte I, Anno 2011), per il venir meno dei doveri di assistenza morale e materiale derivanti dal matrimonio, senza generare prole.
In particolare, ha dedotto che il marito si è allontanato dalla casa coniugale senza alcun preavviso, senza farne rientro, non comunicando alla moglie il luogo in cui si è di fatto trasferito.
Per tali ragioni ha chiesto la declaratoria invocata, ponendo a carico del resistente un assegno mensile di mantenimento in favore della stessa di Euro 300,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, come per legge.
Con decreto del 18/03/2025, il Presidente ha ordinato la comparizione personale dei coniugi avanti a sé all'udienza del 9/12/2025, prevedendo il termine fino al 31/07/2025 per la notifica del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 45 giorni prima dell'udienza suindicata per la costituzione in giudizio.
Integrato il contraddittorio, il resistente non è comparso e constatata la regolarità della notifica, eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., ne è stata dichiarata la contumacia.
Si è proceduto a sentire la ricorrente ed all'esito sono stati assunti i provvedimenti temporanei ed urgenti.
In mancanza di attività istruttoria da compiere la causa è stata quindi immediatamente discussa ed indi assunta in decisione.
Al Pubblico Ministero veniva data comunicazione degli atti a norma degli artt. 70 e 71 c.p.c. xxx
Sulla domanda di separazione dei coniugi
Osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Va osservato che la separazione personale è un istituto diretto a rimediare alla crisi coniugale e si concretizza nella sospensione dei doveri derivanti dal matrimonio, fatto salvo il dovere di assistenza materiale e di collaborazione nell'interesse della prole.
Presupposto imprescindibile della separazione è il verificarsi di fatti che abbiano reso obiettivamente intollerabile la prosecuzione della convivenza, tali da determinare pagina 2 di 5 un'insanabile compromissione della comunanza di vita che costituisce la normale esplicazione del rapporto di coniugio.
Nel caso di specie, la sussistenza dei requisiti fondanti la domanda di separazione personale dei coniugi è provata dalle circostanze dedotte dalla ricorrente (la quale faceva risalire l'inizio della crisi irreversibile di coppia ad un'epoca antecedente fino alla permanente cessata convivenza nell'anno 2024, a seguito dell'abbandono del tetto coniugale da parte del senza alcun preavviso). Invero, la natura delle allegazioni mosse dalla ricorrente CP_1
e l'allontanamento volontario dalla casa coniugale del resistente, il quale tra l'altro si è reso irreperibile ed è rimasto contumace, sono elementi tutti idonei a rivelare il venir meno dell'affectio coniugalis e l'intollerabilità della loro convivenza.
Sulla richiesta di mantenimento della Signora Parte_1
La domanda di mantenimento in favore della Caia è fondata e, pertanto, va accolta.
In tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato, giova rammentare l'orientamento consolidato della Suprema Corte, secondo il quale la separazione personale -
a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio - presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato ai sensi dell'art. 156 c.c. l'assegno di mantenimento a favore del coniuge (in assenza della condizione ostativa dell'addebito) sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione (v. Cass. Civ., sez.
I, sent. n. 8254 del 22/03/2023).
In altri termini, ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente medesimo.
Condizione essenziale per l'insorgenza del diritto al mantenimento è che il coniuge richiedente sia privo di adeguati redditi propri e che vi sia una disparità economica tra i pagina 3 di 5 coniugi, di guisa che l'assegno sia determinato in misura tale da consentire al coniuge richiedente di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Nel caso di specie, al fine di dare contezza del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, la ricorrente ha dedotto di aver diritto ad un assegno mensile allegando che il percepisce una pensione lorda pari ad Euro 900,24, mentre lei non ha mai svolto CP_1
attività lavorativa in costanza di matrimonio e non disporre di mezzi sufficienti per il proprio fabbisogno.
La stessa, per età e condizione personale, non gode di piena capacità lavorativa e quindi non ha le potenzialità per provvedere autonomamente al proprio mantenimento.
Ne consegue che, alla luce di quanto sopra, sussistono i presupposti per porre a carico del resistente, il contributo al mantenimento in favore della ricorrente nella misura dalla medesima richiesta di Euro 200,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, con decorrenza dal mese di novembre 2025 essendo pacifico che sino al mese di ottobre il ha spontaneamente versato il detto importo alla ricorrente. CP_1
Sulle spese di lite
Stante la natura del procedimento e la condotta processuale del resistente, il quale restando contumace non ha di fatto contestato la domanda di separazione proposta dalla moglie, le spese del giudizio vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide: dichiara, ai sensi dell'art. 151 c.c, la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , unitisi in matrimonio, celebrato con rito civile, il giorno Controparte_1
27/10/2011 in Siracusa (Atto n. 119, Parte I, Anno 2011); pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla Signora entro il giorno 5 di ogni Pt_1
mese, la somma di Euro 200,00 mensili, a titolo di mantenimento della stessa, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese di novembre 2025; compensa le spese di lite;
pagina 4 di 5 manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siracusa, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso, in Siracusa 22.12.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Veronica Milone
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