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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 10/03/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.298/2021 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.143/2021 resa dal Tribunale di
Gela in data 8.4.2021 e depositata lo stesso giorno, avente ad oggetto risarcimento danni
vertente tra
nata a [...] il [...] c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv.Luigi C.F._1
Maria Cinquerrui, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Niscemi via
Umberto I n.70 - appellante -
contro
c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante, difeso dall'avv. Massimo Caristia per procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Niscemi via Vacirca n.131
- appellato -
All'udienza del 31.10.2024, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo
1 consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, le parti costituite hanno precisato le conclusioni come dai propri atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 4.9.2018, conveniva il Parte_1
avanti il Tribunale di Gela, per ivi sentirlo condannare “al Controparte_1
pagamento in favore dell'attrice della somma di € 12.166,01 comprensiva di
invalidità e danno biologico, o quell'altra somma, minore o maggiore, meglio
valutata dal C.T.U. di cui si chiede sin d'ora la nomina in caso di
contestazione, OLTRE rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di
legge, OLTRE ancora al rimborso delle spese mediche sostenute”, in conseguenza del sinistro occorso in data 27.2.2017 alle ore 22.30 circa.
Esponeva che nelle circostanze di tempo descritte “percorreva a piedi la via G.
Mameli di Niscemi, per raggiungere la autovettura parcheggiata nella via
Pisacane. Proprio all'angolo tra le suddette due vie, anche a causa della
insufficiente illuminazione artificiale, inciampava in una buca esistente sul
manto stradale dissestato e sconnesso, cadendo rovinosamente a terra.
Accusava immediatamente forte dolore al braccio destro ed al petto e, recatasi
presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Caltagirone, le veniva diagnosticato
TRAUMA AL POLSO DX E EMITORACE SX con frattura del radio distale
sinistro e dello stiloide ulnare ed il giorno successivo le veniva applicata
ingessatura”.
Ritenuto che la richiesta risarcitoria avanzata era rimasta inevasa, anche dopo l'esperimento dell'iter di negoziazione assistita, chiedeva condannarsi il
2 “quale Ente custode nonché proprietario della pubblica via Controparte_1
comunale, ai sensi dell'art.2051 c.c. ovvero in subordine dell'art.2043 c.c., per
non aver provveduto alla cura ed alla dovuta manutenzione stradale, lasciando
in quel punto una buca, ovvero per aver omesso di segnalare lo stato di insidia
e pericolo presente sui luoghi”.
Con comparsa di risposta si costituiva l'Ente convenuto, concludendo
“dichiarare infondata o, con qualsiasi diversa statuizione rigettare la domanda
avanzata nei confronti del in subordine, senza recesso, Controparte_1
dichiarare che il concorre minimamente nella causazione Controparte_1
dell'evento, il quale è da addebitare alla condotta dell'attrice e per l'effetto
ricondurre la domanda al dovuto e provato”.
Istruita la causa con la documentazione allegata e l'escussione dei testi attorei, stante le ritenute contraddizioni emerse nelle loro dichiarazioni, il
Tribunale di Gela denegava la richiesta di consulenza medico legale, quindi con sentenza n.143/2021 rigettava la domanda, con condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di giudizio che liquidava in € 3.000/00 oltre accessori,
nonché all'ulteriore pagamento della somma di € 1.500/00 liquidata in favore del x art.96 co.3 c.p.c. Controparte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, propone appello , Parte_1
deducendo l'erroneità della statuizione del primo Giudice ed affidando il gravame ai motivi appresso compendiati:
ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 C.C. IN COMBINATO CON GLI ARTT. 2051 C.C., 115 E 167 C.P.C.
Il Tribunale di Gela ha rigettato la domanda ritenendo non assolto l'onere probatorio sul fatto storico,
affermando che non vi fosse certezza che l'evento si fosse verificato secondo la prospettazione dell'attrice.
3 All'udienza del 25.6.2019 veniva sentito il teste e, all'esito, l'attrice insisteva nella Testimone_1
richiesta di nomina di CTU, tuttavia il Tribunale pronunciava l'ingiusta ordinanza che di seguito si riporta integralmente:
“Il Giudice onorario
Visto l'esito della prova testimoniale assunta nel presente giudizio rispettivamente in data 02.5.2019 e
25.6.2019.
Sentite le richieste delle parti trasfuse a verbale d'udienza del 25.6.2019.
Ritenuto che alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi, non è possibile procedere ad una ricostruzione attendibile della dinamica dei fatti in oggetto.
Dalla lettura delle dichiarazioni rese dal teste (udienza del 25.6.2019) emerge un Testimone_1
insanabile contrasto con la versione dei fatti resa dall'ulteriore testimone di parte attrice Testimone_2
figlia dell'attrice.
Quest'ultima, escussa all'udienza del 02.5.2019, testualmente afferma che “vi era anche un'amica che ha assistito all'incidente”, con ciò intendendosi riferire , indicata quale secondo testimone Testimone_1
in seno alla memoria n.2 di parte attrice.
Si evidenzi che a tale secondo testimone, dopo l'escussione del test , parte attrice ha inteso Testimone_2
rinunciare ma il convenuto non ha accettato la rinuncia, insistendo nella richiesta di Controparte_1
escussione e provvedendo alla relativa intimazione.
, rispondendo alla circostanza capitolata alla lettera a) della memoria n.2 183 6 comma, Testimone_1
ha negato la circostanza affermando testualmente: < luoghi>>. Sebbene la risposta fosse stata di per sè esaustiva, veniva posto anche il secondo quesito capitolato in memoria n.2 e la teste ha inteso precisare <
, la quale mi ha contattato per effettuare la testimonianza in questione dicendo che lei non Testimone_2
poteva testimoniare e mi portò sul posto per vedere i luoghi>>.
4 Alla luce delle suddette dichiarazioni, ritiene questo Decidente che non possa darsi seguito alla richiesta di nomina del Consulente medico legale ai fini della qualificazione e quantificazione del danno alla persona dell'attrice, atteso che la conferma del fatto storico e della sua imputabilità a effettuata Controparte_1
dalla testimone deve considerarsi, allo stato, totalmente inattendibile, non sussistendo Testimone_2
elementi ulteriori tali da indurre a privilegiare la deposizione di quest'ultima teste al fine di ritenere assolto l'onere probatorio sul fatto storico.
La richiesta di CTU medico legale deve quindi essere rigettata e il procedimento rinviato per la precisazione delle conclusioni.
A modifica di quanto disposto nella parte finale del verbale d'udienza del 25.6.2019 si rende opportuno autorizzare parte attrice alla produzione in giudizio dell'originale cartaceo della dichiarazione sottoscritta in sede di trattazione stragiudiziale dalla teste , con cui dichiarava di aver assistito al Testimone_1
sinistro per cui è causa, il tutto entro giorni cinque dall'emissione del presente provvedimento.
Stante il tenore delle dichiarazioni della teste risulta doveroso, ad avviso di questo Testimone_1
Giudice, anche in forza del combinato disposto degli artt.361 cod. pen. e 331 comma 4 cod. proc. pen. disporre la trasmissione di copia integrale degli atti e dei verbali di causa, tra cui, in particolare, quelli del 02.5.2019 e
25.6.2019 (relativi alle udienze di escussione testimoniale), alla Procura della Repubblica in sede per tutti gli accertamenti, valutazioni e conseguenti determinazioni in merito all'eventuale esercizio dell'azione penale, nei confronti dei testimoni di parte attrice.
PQM
Rigetta la richiesta di CTU medico legale
Dispone che parte attrice provveda al deposito dell'originale della dichiarazione sottoscritta dalla test
[...]
, già esibita nel corso dell'udienza del 25.6.2019. Testimone_1
Dispone che la cancelleria provveda, ad avvenuto deposito della dichiarazione stragiudiziale richiesta a parte attrice, alla trasmissione di copia integrale degli atti e dei verbali di causa, tra cui, in particolare, quelli del
5 02.5.2019 e 25.6.2019 (relativi alle udienze di escussione testimoniale), alla Procura della Repubblica in sede per tutti gli accertamenti ed adempimenti di sua competenza.”
La domanda di risarcimento veniva azionata ex art.2051 c.c., (solo in subordine ex art.2043 c.c.), trattandosi di una responsabilità di tipo oggettivo, che fa capo al custode della cosa che ha cagionato il danno e lo obbliga a risarcirlo;
pertanto onere dell'attrice era dare la prova del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
Tale onere va coordinato col principio di non contestazione di cui all'art.115 c.p.c., in virtù del quale non va provato ciò che non è controverso.
Ai sensi dell'art.167 c.p.c., nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda (…), divenendo non abbisognevole di prova tutto quanto non espressamente contestato.
Orbene, in nessuna parte della comparsa di risposta del si deduceva la contestazione dell'an CP_1
dell'infortunio occorso, non era contestato il fatto storico oggetto del giudizio (caduta), la dinamica così come narrata da parte attrice, la presenza della buca così come documentata fotograficamente, né la circostanza della mancanza di illuminazione, né il nesso causale tra la caduta e i danni lamentati dall'attrice.
Per ciò solo il Tribunale di Gela avrebbe dovuto considerare provato il fatto esposto, il danno lamentato ed il nesso di causalità, procedendo alla chiesta nomina di Consulente medico legale, considerato che il convenuto non forniva prova alcuna del caso fortuito utile e necessario ad esonerarlo da responsabilità.
Il Tribunale di Gela, invece, non ha ritenuto assolto l'onere probatorio sul fatto storico, sulla base di una errata valutazione delle risultanze istruttorie.
ERRONEA VALUTAZIONE DELLE PROVE TESTIMONIALI ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART.116 C.P.C.,
MANCATA VALUTAZIONE DELLE PROVE DOCUMENTALI E DELLE RICHIESTE ISTRUTTORIE.
All'udienza del 2.5.2019 veniva escussa la teste , figlia dell'attrice, la quale confermava i Testimone_2
capitoli di prova su cui era chiamata a rispondere, relativamente all'accaduto ed alle circostanze di luogo e di tempo in cui si sarebbe verificata la caduta della madre.
6 La Arcerito, su domanda del Tribunale, riferiva altresì che in occasione dell'infortunio era presente un'amica.
All'esito, parte attrice rinunciava all'audizione dell'ulteriore teste indicato nella signora;
Testimone_1
mentre l'avv. Caristia, per il Comune di Niscemi, si opponeva alla rinuncia e insisteva nell'escussione della teste che veniva sentita all'udienza successiva.
In tale occasione il teste, sentito in ordine al sinistro occorso alla signora , sul capitolato di prova a): Pt_1
<< Vero o no che la signor , la sera del 27 Febbraio 2017 intorno alle ore 22:30, percorreva a piedi la Pt_1
via G. Mameli di Niscemi, per raggiungere la autovettura parcheggiata nella via Pisacane, quando, all'angolo tra le suddette due vie, inciampava in una buca del manto stradale, cadendo a terra?>> rispondeva: <>.
Sul capitolato di prova b):
<< Vero o no che la signor accusava immediatamente forte dolore al braccio ed al petto e che veniva Pt_1
portata
per questi motivi
presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Caltagirone, ove le veniva diagnosticato trauma al polso e frattura del radio ed il giorno successivo le veniva applicata ingessatura?>> rispondeva: < , la quale mi ha Testimone_2
contattato per effettuare la testimonianza in questione dicendo che lei non poteva testimoniare e mi portò sul posto per vedere i luoghi>>.
Il Giudice decideva di interrompere l'escussione e congedare la teste.
A quel punto, la difesa di parte attrice esibiva una dichiarazione datata 16.5.2017 sottoscritta dalla teste
[...]
, ove la stessa dichiarava, diversamente da quanto riferito in udienza, di avere assistito Testimone_1
all'incidente occorso in data 27.2.2017; il documento era stato prodotto al Niscemi nella fase CP_1
stragiudiziale della controversia e il Giudice ne disponeva la produzione e l'acquisizione, giusta la citata ordinanza del 25.6.2019.
Ha quindi errato il Decidente, dall'analisi delle dichiarazioni dei due testi non emerge alcun contrasto o contraddittorietà.
7 La teste confermava tutte le circostanze di cui agli articolati di prova, quindi confermava l'evento per Tes_2
come riferito dall'attrice, la teste invece riferiva di non sapere nulla della circostanza della caduta, in Tes_1
quanto non era presente sui luoghi, però non riferiva che il sinistro non fosse mai accaduto, o che la rottura del braccio della fosse avvenuta in circostanze diverse, né che la non fosse presente durante Pt_1 Tes_2
l'accaduto o altre e diverse circostanze contraddittorie.
Per l'effetto l'onere probatorio sul fatto storico può ritenersi assolto, sia in virtù del citato principio di non contestazione, sia per la allegazione della documentazione medica e fotografica, che suffraga la ricostruzione dei fatti dell'attrice e che si rivela coerente con le dichiarazioni della teste , ammesso e non concesso Tes_2
che per rafforzare le proprie dichiarazioni, abbia cercato l'appoggio della Tes_1
Ciò premesso, si insiste nella richiesta di nomina di un CTU medico Legale, al fine di valutare natura ed entità
delle lesioni personali e patrimoniali subite dall'attrice, in conseguenza del sinistro per cui è causa.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.96 CO.3 C.P.C.
Ha errato – altresì - il Giudice di prime cure a condannare l'attrice ex art.96 co.3 c.p.c., all'ulteriore pagamento a favore del della somma di € 1.500,00. Controparte_1
Senza recesso alcuno dalle superiori argomentazioni in ordine alla fondatezza della domanda attorea, è in ogni caso ingiusto aver condannato per la mera circostanza di aver agito in giudizio per far valere Parte_1
una pretesa dichiaratasi infondata, non essendo questa una condotta di per sé rimproverabile.
L'art.96 c.p.c., infatti, presuppone l'accertamento della mala fede e della colpa grave di chi fa valere in giudizio una pretesa che sa essere infondata, dando luogo alla c.d. lite temeraria.
Con comparsa di risposta del 24.1.2022, si costituisce il Controparte_1
chiedendo rigettarsi l'infondato gravame per i motivi già espressi dal Tribunale.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 31.10.2024, le parti depositano proprie note concludendo come dai rispettivi atti introduttivi, quindi la causa viene trattenuta
8 in decisione, concessi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato.
Il Giudice di appello può sostituire o rafforzare la motivazione della sentenza di rigetto, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo (in questo senso, ex multis, Cass. sent. n.4889/2016 e sent.
n.19068/2023) mentre, peraltro, sempre in coerenza alla giurisprudenza di legittimità (così, Cass. sent. n.24542/2009) “Il Giudice non è tenuto ad
occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione
ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente ex art.132
co.2 n.4 c.p.c., che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto
posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito
disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente
esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso
argomentativo seguito”.
Deve innanzitutto permettersi che, ricondotta la controversia nell'ambito dell'art.2051 c.c. con la conseguente natura oggettiva della responsabilità
dell'Ente proprietario della strada ove è presente l'insidia, il danneggiato è
esonerato dalla prova solo dell'elemento soggettivo della colpa in capo al custode e non anche del nesso di causalità tra l'evento lesivo e la res.
Spetta al custode convenuto, per liberarsi della presunzione di responsabilità,
la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento.
E, infatti, nell'ipotesi di danno da insidia stradale, la valutazione del
9 comportamento del danneggiato è di imprescindibile rilevanza, potendo tale comportamento escludere del tutto la responsabilità dell'Ente preposto alla custodia e manutenzione della strada, o quantomeno fondare un concorso di colpa del danneggiato stesso valutabile ex art.1227 co.1 c.c.
Nel caso di specie, il tenore degli assunti difensivi del convenuto è CP_1
diretto a contestare sia l'an che il quantum della pretesa del danneggiato,
concludendo nella comparsa di risposta “dichiarare infondata o, con qualsiasi
diversa statuizione rigettare la domanda avanzata nei confronti del CP_1
in subordine, senza recesso, dichiarare che il
[...] Controparte_1
concorre minimamente nella causazione dell'evento, il quale è da addebitare
alla condotta dell'attrice e per l'effetto ricondurre la domanda al dovuto e
provato”, non esonerando dalla prova del nesso di causalità Parte_1
tra il danno e la res.
La teste (figlia dell'attrice), sentita all'udienza del 2.5.2019, Testimone_2
in realtà nulla riferisce in ordine all'effettiva dinamica del fatto dannoso.
Nel verbale si legge quanto segue::
“Mi trovavo insieme a mia madre e ci stavamo portando verso la mia
autovettura … Confermo che i luoghi del sinistro e la buca in cui è incappata
mia madre sono quelli raffigurati nelle foto che mie vengono esibite … sono
stata io a portare mia madre all'ospedale di Caltagirone;
a precisazione la
teste dichiara che nel momento della caduta si trovava più avanti rispetto
la posizione della madre e girandosi l'ha vista a terra (…) La teste
dichiara che vi era anche un'amica che ha assistito all'incidente”.
Avendo solo notato la madre a terra e non la dinamica dell'infortunio, la teste
10 non ha affatto verificato che la buca avesse svolto un effettivo ruolo causale nella caduta dell'attrice.
La prova in ordine al nesso di causalità tra il danno e la res, non emerge neppure dalle dichiarazioni della teste all'udienza del Testimone_1
25.6.2019, che, anzi, rivela che fu proprio l'Arcerito ad invitarla a rendere una dichiarazione di favore, inficiando quella del primo teste in ordine alla presenza di altra persona:
“… io non ero presente sui luoghi. So della circostanza in quanto mi veniva riferito dalla figlia Tes_2
, la quale mi ha contattato per effettuare la testimonianza in questione dicendo che lei non poteva
[...]
testimoniare e mi portò sul posto per vedere i luoghi.”
E' dunque piuttosto evidente il mancato assolvimento dell'onus probandi richiesto all'attrice nella fattispecie di cui all'art.2051 c.c.,.
Col secondo motivo di gravame, l'appellante ritiene subordinatamente che il
Tribunale abbia errato a condannarla ex art.96 co.3 c.p.c. all'ulteriore pagamento della somma pari ad € 1.500/00, in favore del convenuto.
Sul punto deve però considerarsi la condotta attorea, che affatto contestando nella veridicità il dichiaratorio reso dal proprio teste , alla Testimone_1
stessa udienza “chiede di produrre la dichiarazione a suo tempo resa dalla
teste per iscritto e prodotta al Comune di Niscemi”, il cui contenuto “dichiara di
aver assistito all'incidente avvenuto in data 27 febbraio 2017 alle ore 22.30
circa, avvenuto all'incrocio tra la via Mameli e la via Pisacane di Niscemi …
mentre percorreva a piedi in compagnia della signora e Pt_1 Tes_2
” rimane incontestatamente inveritiero, denotandosi una condotta
[...]
processuale di mancato impiego di quella diligenza che consenta avvertire
11 l'ingiustizia della propria domanda, giustificando l'applicazione della misura afflittiva di “aggravamento” della mera responsabilità per le spese.
Di qui l'integrale rigetto dell'appello.
In ragione della soccombenza, devono porsi a carico dell'appellante Pt_1
le spese del giudizio ex art.91 c.p.c., che si liquidano come in
[...]
dispositivo secondo il vigente D.M. n.147/2022 avuto riguardo allo scaglione dl valore della causa tra € 5.201/00 ed € 26.000/00,
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al r.g. n.298/2021,
ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, conferma la sentenza n.143/2021
resa dal Tribunale di Gela in data 8.4.2021 e depositata lo stesso giorno,
appellata da . Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1
in persona del legale rappresentante, che liquida in € Controparte_1
3.200/00, oltre 15% per rimborso forfetario spese, C.P.A. e I.V.A. se dovute.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)
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