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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 19/05/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 2464/2021 r.g.
Parte_1
Avv. MAZZOCCHIO SILVIA parte attrice opponente
Parte_2
Avv. ROSSI MARCO parte convenuta opposta
, Controparte_1
Avv. CLEMENTE MICHELE terzo chiamato
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore-opponente:
- in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società opposta e/o passiva dell'odierno opponente per le motivazioni addotte e per l'effetto accogliere la presente opposizione e, quindi, dichiarare nullo
e/o revocare e/o invalidare e/o annullare il decreto ingiuntivo telematico n. 577/2021 emesso dal Tribunale di Spoleto in data 17/09/2021 e notificato il 12.10.2021;
- nel merito, accogliere la domanda di manleva formulata nella presente opposizione dichiarare pertanto la compagnia assicurativa tenuta a garantire e manlevare l'opponente Sig. Controparte_1 Pt_1 contro gli effetti pregiudizievoli della domanda dell'opposta e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme che verranno accertate e liquidate in corso di causa, dichiarando altresì nullo o e/o revocare e/o invalidare e/o annullare il decreto ingiuntivo telematico n. 577/2021 emesso dal Tribunale di Spoleto in data 17/09/2021 e notificato il
12.10.2021;
- nel merito ed in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il Sig. successivamente all' accertamento della Pt_1 invalidità da parte della ha pagato indebitamente l'importo di € 4.077,72 e per tutti i motivi di cui Parte_3
1 in narrativa, dichiarare e condannare la società opposta a corrispondere all' opponente Sig. Controparte_2
l'indebito riscosso pari ad € 4.077,72 ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà dovuta Parte_1 all'esito della espletanda istruttoria, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. - in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di causa.
Per il convenuto-opposto:
Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che
[...]
è creditrice nei confronti di della somma di € 28.227,25 (ovvero quella diversa somma Parte_2 Parte_1 maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso contrattualmente previsto (comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento;
Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.
Per il terzo chiamato:
1. in via principale, dichiarare non operativa la garanzia invocata;
2. in subordine, ritenere e dichiarare non dovuta la somma ingiunta e, per l'effetto, revocare l'opposto decreto;
3. in via gradata, in denegata ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia, contenere l'eventuale condanna dell'
[...] in ragione delle condizioni di polizza, con le esclusioni, nei limiti del massimale e con Controparte_3 applicazione delle franchigie e/o scoperti di polizza;
4. con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Le ragioni della decisione:
1. In primo luogo, si ritiene corretto esporre breve sintesi degli accadimenti procedimentali, in uno con la descrizione delle argomentazioni elaborate dalle parti.
1.1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (contenente anche richiesta di chiamata in causa del terzo e domanda riconvenzionale), parte opponente ha contestato la titolarità attiva del credito vantato dalla società secondo l'opponente, infatti, “non vi è alcuna prova che il Parte_2 credito vantato in questa sede da ora rientri tra quelli ceduti dalla originaria Parte_2 Parte_2 creditrice BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.a.”.
1.1.1. Sempre secondo l'opponente, “il decreto ingiuntivo è stato richiesto dalla società Parte_2
e per essa mandataria all'esito di una serie di procure e sub procure”; nell'ambito di Controparte_4 tali documenti “manca totalmente la descrizione dell'operazione di cartolarizzazione, ed in particolare non si rinviene alcun riferimento alla specifica operazione di cessione di crediti intervenuta tra la MONTE DEI PASCHI DI SIENA
S.p.A. e e quindi “la procura, così come redatta, priva di ogni riferimento ad una specifica operazione, Parte_2
2 è sostanzialmente riferita a tutte le operazioni di cartolarizzazione realizzate dalla cessionaria è dunque una procura generale affetta da nullità”.
In altre parole, secondo l'opponente, “trattasi di nullità per indeterminatezza dell'oggetto, posto che in nessun modo viene precisato come siano determinati o determinabili i crediti in relazione ai quali viene conferita procura (cfr Cassazione civile, 7 novembre 2019, n. 28803)”.
1.1.2. Inoltre, secondo l'opponente, “è evidente che la notifica non è stata effettuata al Sig. che mai ha ricevuto Pt_1 tale comunicazione. L'attestazione di consegna infatti riporta la firma di un soggetto diverso dal Sig. Ne consegue Pt_1 che ai sensi dell'art. 1264 c.c. la cessione non è pertanto opponibile all'odierno opponente”.
1.1.3. Secondo l'opponente, in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, parte opposta avrebbe prodotto
“un mero «saldaconto», che non ha nulla a che vedere con l'«estratto conto» richiesto dall'art. 50 TUB”: ciò renderebbe nullo il decreto ingiuntivo e oltre a determinare il mancato assolvimento dell'onere probatorio in punto di quantificazione della pretesa creditoria.
1.1.4. Da ultimo e in ogni caso, secondo l'opponente “per il debito per cui è causa opera la garanzia di cui alla polizza assicurativa n. 4500182 AXA MPS Credito Protetto Prestito Personale legata al contratto di finanziamento”.
Infatti, nelle condizioni di polizza “è previsto espressamente che la garanzia operi in caso di invalidità permanente grave > 66% per infortunio o malattia del contraente. In tale ipotesi la compagnia assicurativa sarà tenuta a garantire il pagamento del debito residuo” (citazione testuale da atto di citazione in opposizione, pagg. 7-8).
Ciò deve essere combinato con il fatto che “in data 02.05.2016 è stato sottoposto a visita da Parte_1 parte della Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile la quale ha riscontrato e certificato in via definitiva una invalidita' con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 70%. Il verbale sanitario, redatto in pari data Pt_ dalla predetta Commissione della ASL di Foligno, è stato validato anche dall'INPS che in data 04.05.2016 ha trasmesso a mezzo raccomandata il predetto verbale” (citazione testuale da atto di citazione in opposizione, pagg.
8).
In relazione a tale garanzia, parte opponente ha richiesto la citazione in giudizio del terzo
[...]
cui chiede di “essere garantito e manlevato ex art. 106 c.p.c.”. Controparte_1
1.1.5. Inoltre, parte attrice ha formulato domanda riconvenzionale nei confronti di Controparte_2 per ottenere la restituzione della somma di € 4.077,72, corrisposti dall'attore opponente
[...] successivamente all' accertamento della invalidità da parte della si tratterebbe di Parte_3 importo corrisposto dall'opponente nonostante l'obbligo di rimborso doveva già essere considerato ricadente in capo alla compagnia assicurativa.
Dunque, secondo l'opponente, dovrebbe retrocedere tale importo. Controparte_2
1.2. Si costituiva in giudizio la convenuta opposta, chiedendo il rigetto delle richieste formulate da parte opponente.
3 1.3. All'udienza del 12/5/2022 il Giudice ha autorizzato l'opponente a chiamare il terzo
[...]
Controparte_1
1.4. In data 9/11/2022 si è costituita la predetta compagnia assicurativa evidenziando che, pur a fronte dell'accertamento validato dall'I.N.P.S., la quantificazione dell'invalidità permanente ai fini della copertura assicurativa deve essere elaborata secondo criteri diversi, quelli delle tabelle Inail D.M. 38/2000, che sarebbero differenti rispetto a quelli valorizzati dall' P_
. A tal proposito il terzo chiamato ha evidenziato di avere svolto autonoma istruttoria medico-legale,
[...] ritenendo che, utilizzando i parametri corretti, la percentuale d'invalidità di sarebbe Parte_1 quantificabile nella misura del 45% (si precisa che parte opponente, avendo conosciuto l'esito dell'istruttoria compiuta dall'assicurazione, ha evidenziato di ritenerla erronea, si vedano pagg. 8 – 10, atto di citazione in opposizione, si rimanda al successivo par. 7 per l'approfondimento della questione).
1.4.2. Inoltre, il terzo ha evidenziato che, ai fini della quantificazione dell'invalidità permanente utile ai fini assicurativi, devono comunque essere escluse la sindrome depressiva (espressamente esclusa ai sensi dell'art. 2, lett. g), condizioni generali di assicurazione, si veda pag. 4 comparsa di costituzione
[...]
e l'obesità, esclusa ai sensi dell'art. 2, lett. g), condizioni generali di Controparte_1 assicurazione, in quanto da ritenersi patologia preesistente (si veda pag. 5 comparsa di costituzione
[...]
Controparte_1
2. L'analisi deve concentrarsi sul merito della causa, con particolare riferimento ai motivi elaborati dall'attore opponente.
3. Quanto al primo motivo dell'opposizione (si veda par. 1.1.), è bene precisare che la giurisprudenza di legittimità si è più volte soffermata sulla questione, elaborando un orientamento costante e condivisibile.
In particolare, “va ribadito il principio secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs.
1° dicembre 1993, n. 385, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass., sez. 1, 22/02/2022, n. 5857; Cass., sez. 6 -1, 05/11/2020, n. 24798), a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass., sez. 1, 02/03/2016, n. 4116; Cass., sez. 6 -1, 05/11/2020, n. 24798).
Del pari, occorre rammentare che il menzionato art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto
(per questi aspetti, diffusamente, Cass., sez. 1, 31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e
4 rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo, Cass., sez.
3, 16/04/2021, n. 10200). Si è, quindi, affermato che. in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass., sez. 5, 29/12/2017, n. 31118; cfr. Cass., sez. 3,
13/06/2019, n. 15884; Cass., sez. 3, 10/02/2023, n. 4277).
Ebbene, nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 151 del 23 dicembre 2017, allegato quale doc. 2 ter al controricorso, sono espressamente indicati i crediti derivanti dal rapporto con Banca MPS sorti anteriormente al 31 dicembre 2016 e passati a sofferenza in data anteriore al 31 dicembre 2016; sicché è evidente che il credito posto a fondamento dell'azione revocatoria sia ricompreso tra quelli oggetto di cessione”.
3.1. Come visto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'onere probatorio ricade sul creditore e si richiede allo stesso creditore di dimostrare l'inclusione del credito nella operazione di cessione in blocco;
tale onere è stato ritenuto soddisfatto attraverso la produzione dell'avviso pubblicato sulla G.U. recante l'indicazione della categoria cui appartiene il credito (ad esempio, credito passato a sofferenza) accompagnato da riferimenti temporali in ordine al rapporto originario tra debitore e creditore e al passaggio a sofferenza del credito.
3.2. Nel caso di specie, è stato prodotto l'avviso pubblicato in G.U. (allegato n. 10 comparsa di costituzione), indicante la categoria cui il credito si riferisce (“crediti che siano classificati in sofferenza”), in relazione ai rapporti sorti anteriormente al 30/6/2018 e che siano stati classificati in sofferenza anteriormente al 30/6/2018 (individuata come “data di efficacia economica”): ciò si desume dalla indicazione, contenuta nell'avviso pubblicato in G.U., che la cessione riguardava i crediti che, alla data di efficacia economica, rientravano nella categoria e nei criteri descritti nel medesimo avviso.
3.3. Il motivo di opposizione non può ritenersi fondato.
4. Quanto all'ulteriore motivo di opposizione, in cui si denuncia la nullità delle procure per indeterminatezza del loro oggetto, deve rilevarsi come le medesime procure non fanno riferimento ad attività o categorie dal perimetro incerto, cui la giurisprudenza di legittimità aveva attribuito il carattere della indeterminatezza: il riferimento è alla già scrutinata ipotesi in cui la procura veniva affidata per la gestione e riscossione di “crediti anomali”, espressione che è stata ritenuta inidonea a delimitare l'effettiva
5 estensione del mandato (sul punto si veda Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28803 del 07/11/2019, Rv.
656091 – 01).
Nel caso di specie, invece, la procura attribuisce la rappresentanza del mandante al mandatario in relazione a tutti i crediti di cui lo stesso mandante risulta titolare, non residuando alcun margine di incertezza sulla effettiva legittimazione del mandatario, che, inequivocabilmente, deve ritenersi autorizzato ad agire in nome del mandante.
Il requisito della determinatezza deve quindi ritenersi soddisfatto, con conseguente riconoscimento di infondatezza della tesi patrocinata da parte opponente.
5. Quanto al motivo relativo alla mancata effettiva ricezione della notifica da parte del debitore, che comporterebbe l'inopponibilità della cessione del credito al debitore ai sensi dell'art. 1264 c.c. deve rilevarsi come della cessione in esame veniva data notizia in G.U. (si vedano paragrafi. da 3.1. a 3.2.), di talché, ai sensi dell'art. 58 co. 4 D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”: perciò, ai fini della opponibilità della cessione al debitore ceduto, non è necessario verificare l'effettiva ricezione della notifica da parte dello stesso debitore ceduto.
Pertanto, sul punto non può accogliersi l'argomentazione elaborata dall'opponente.
6. Quanto alla censura relativa alla nullità del decreto ingiuntivo per mancata produzione di estratto conto
(nel senso proprio del termine, per come richiesto dall'art. 50 D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385) è bene rilevarsi che, secondo parte opponente, in sede di richiesta di emissione di decreto ingiuntivo parte opposta avrebbe prodotto un mero «saldaconto», ovverosia un documento “appositamente formato dalla banca per le finalità dell'art. 102 legge bancaria e nel quale viene indicato soltanto il saldo debitore del conto, senza che sia riportata
l'evoluzione delle operazioni attive e passive che l'hanno determinato” (si veda pag. 6, atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Secondo l'opponente, l'opposta avrebbe invece dovuto produrre un documento che “riproduce integralmente
i dati annotati nella scheda del conto e relativi a tutte le operazioni affluite sullo stesso”, richiamandosi al concetto di
«estratto conto».
6.1. A tal proposito deve rilevarsi che l'opponente, in sede di ricorso finalizzato alla emissione di decreto ingiuntivo, ha prodotto un documento (allegato n. 7 al ricorso) che contiene la lista completa dei movimenti dal 15/4/2013 al 28/12/2018, in uno con la precisa e completa indicazione delle rate pagate e di quelle insolute, oltre alla indicazione di tutti gli addebiti praticati nel corso del rapporto al fine giungere alla individuazione del saldo finale.
6 Si tratta di documento che, secondo le definizioni proposte dallo stesso opponente, rientra nella categoria del cd. estratto conto, posto che, dalla sua lettura, risulta agevole cogliere l'evoluzione delle operazioni attive e passive che hanno determinato il saldo debitore del conto.
6.2. Deve inoltre rilevarsi che, al fine di determinare il debito di cui l'opponente dovrebbe rispondere, parte opponente non ha negato di avere ricevuto il finanziamento, né ha allegato di avere adempiuto integralmente all'obbligazione di rimborso, né ha allegato di avere adempiuto all'obbligazione di rimborso in misura superiore rispetto a quella riportata nell'estratto conto allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, di talché deve riconoscersi l'esistenza e consistenza del debito nella misura individuata dall'opposta.
7. Quanto all'operatività della copertura assicurativa devono richiamarsi le argomentazioni spese dalle parti e già sintetizzate (si vedano paragrafi 1.1.4 e 1.4.x).
7.1. Nel tentativo di fornire un preciso quadro ricostruttivo, deve aggiungersi che parte attrice opponente si è confrontata con l'istruttoria medico-legale effettuata dalla compagnia assicurativa, evidenziando che la stessa avrebbe omesso di adeguarsi alle risultanze dei verbali della commissione medica;
nel rigettare la richiesta di liquidazione si sarebbe posta in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui i verbale della commissione medica “costituiscono atti pubblici che hanno efficacia probante fino a querela di falso sia nei rapporti interni alla P.A. sia nei riguardi di terzi” (si veda pag. 9, atto di citazione in opposizione).
7.2. Tuttavia, sulla base della impostazione argomentativa elaborata dalla compagnia assicurativa, deve rilevarsi che la compagnia ha inteso motivatamente discostarsi dalle conclusioni tratte dalla commissione medica, evidenziando la necessità di adattare gli esiti cui era giunta la commissione medica alle clausole e ai criteri elaborati dal documento contrattuale.
7.3. A tal proposito è bene precisare che, effettivamente, il contratto esclude la possibilità di valutare, ai fini assicurativi, la sindrome depressiva;
tale patologia veniva invece valutata dalla commissione medica, la quale, chiaramente, non doveva interfacciarsi con clausole contrattuali previste nel contratto di assicurazione e che ne disciplinavano i casi di esclusione.
Ferma restando la incontestata correttezza degli esiti cui perveniva la commissione medica, emerge, dunque, una prima evidente necessità di adattare i verbali convalidati dall'I.N.P.S. alle specifiche clausole contrattuali del negozio in esame.
7.4. Nel medesimo solco, deve rilevarsi che la commissione medica ha valutato la condizione di obesità di;
con riferimento a tale patologia la compagnia assicurativa ha dedotto che si trattava Parte_1 di condizione preesistente rispetto alla stipulazione del contratto di assicurazione.
7 Inoltre, la medesima compagnia assicurativa ha evidenziato che, a mente del documento contrattuale, le patologie preesistenti non dovevano essere prese in considerazione al fine di determinare la percentuale di invalidità rilevante ai fini dell'attivazione della polizza.
7.5. In relazione ai precedenti punti 7.3. e 7.4. deve rilevarsi che parte opponente non ha contestato specificamente tali eccezioni: in particolare, parte opponente non ha contestato la preesistenza della condizione di obesità.
Perciò, a mente delle clausole contrattuali, è emersa la fondata necessità di adeguare gli esiti della valutazione della commissione medica alle esclusioni indicate in sede contrattuale, tempestivamente individuate ed eccepite dal terzo chiamato.
7.6. Pertanto, anche valorizzando i criteri recepiti dall'I.N.P.S. (comunque contestati dalla compagnia assicurativa), la percentuale di invalidità attribuibile a scenderebbe al di sotto del 66%, Parte_1 considerato che alla misura del 70% (per come individuata dalla commissione medica) dovrebbe essere eliminata l'incidenza della sindrome depressiva e della obesità, patologie alle quali, come detto, le clausole contrattuali non consentono di attribuire rilevanza.
7.7. Deve pertanto essere rigettata la richiesta formulata dall'opposto di ottenere copertura assicurativa.
8. Le argomentazioni riportate al paragrafo determinano anche il rigetto della domanda riconvenzionale.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi pari ai medi tariffari (eccetto che per la fase istruttoria, per cui viene liquidato un importo pari al minimo tariffario), in relazione alla complessità del procedimento, alla sua durata, al numero delle parti e all'attività dalle stesse svolta.
9.1. Nel dispositivo viene indicato un unico importo, che parte attrice opponente dovrà corrispondere sia a parte convenuta opposta che al terzo chiamato, nella seguente configurazione:
- parte attrice opponente dovrà corrispondere a “ l'importo di € 6.713,00, Parte_2
a titolo di compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%
- e ancora parte attrice opponente dovrà corrispondere a “ Controparte_1
l'importo di € 6.713,00, a titolo di compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
[...]
p.q.m.
rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo, dichiarandolo esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. rigetta le ulteriori domande presentate dall'opponente.
8 condanna , in favore di “ e “ Parte_1 Parte_2 [...]
, al pagamento delle spese di lite quantificate in € 6.713,00 per Controparte_1 ciascuna delle parti indicate, a titolo di compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Spoleto, 18 maggio 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
9
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 2464/2021 r.g.
Parte_1
Avv. MAZZOCCHIO SILVIA parte attrice opponente
Parte_2
Avv. ROSSI MARCO parte convenuta opposta
, Controparte_1
Avv. CLEMENTE MICHELE terzo chiamato
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore-opponente:
- in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società opposta e/o passiva dell'odierno opponente per le motivazioni addotte e per l'effetto accogliere la presente opposizione e, quindi, dichiarare nullo
e/o revocare e/o invalidare e/o annullare il decreto ingiuntivo telematico n. 577/2021 emesso dal Tribunale di Spoleto in data 17/09/2021 e notificato il 12.10.2021;
- nel merito, accogliere la domanda di manleva formulata nella presente opposizione dichiarare pertanto la compagnia assicurativa tenuta a garantire e manlevare l'opponente Sig. Controparte_1 Pt_1 contro gli effetti pregiudizievoli della domanda dell'opposta e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme che verranno accertate e liquidate in corso di causa, dichiarando altresì nullo o e/o revocare e/o invalidare e/o annullare il decreto ingiuntivo telematico n. 577/2021 emesso dal Tribunale di Spoleto in data 17/09/2021 e notificato il
12.10.2021;
- nel merito ed in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il Sig. successivamente all' accertamento della Pt_1 invalidità da parte della ha pagato indebitamente l'importo di € 4.077,72 e per tutti i motivi di cui Parte_3
1 in narrativa, dichiarare e condannare la società opposta a corrispondere all' opponente Sig. Controparte_2
l'indebito riscosso pari ad € 4.077,72 ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà dovuta Parte_1 all'esito della espletanda istruttoria, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. - in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di causa.
Per il convenuto-opposto:
Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che
[...]
è creditrice nei confronti di della somma di € 28.227,25 (ovvero quella diversa somma Parte_2 Parte_1 maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso contrattualmente previsto (comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento;
Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.
Per il terzo chiamato:
1. in via principale, dichiarare non operativa la garanzia invocata;
2. in subordine, ritenere e dichiarare non dovuta la somma ingiunta e, per l'effetto, revocare l'opposto decreto;
3. in via gradata, in denegata ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia, contenere l'eventuale condanna dell'
[...] in ragione delle condizioni di polizza, con le esclusioni, nei limiti del massimale e con Controparte_3 applicazione delle franchigie e/o scoperti di polizza;
4. con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Le ragioni della decisione:
1. In primo luogo, si ritiene corretto esporre breve sintesi degli accadimenti procedimentali, in uno con la descrizione delle argomentazioni elaborate dalle parti.
1.1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (contenente anche richiesta di chiamata in causa del terzo e domanda riconvenzionale), parte opponente ha contestato la titolarità attiva del credito vantato dalla società secondo l'opponente, infatti, “non vi è alcuna prova che il Parte_2 credito vantato in questa sede da ora rientri tra quelli ceduti dalla originaria Parte_2 Parte_2 creditrice BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.a.”.
1.1.1. Sempre secondo l'opponente, “il decreto ingiuntivo è stato richiesto dalla società Parte_2
e per essa mandataria all'esito di una serie di procure e sub procure”; nell'ambito di Controparte_4 tali documenti “manca totalmente la descrizione dell'operazione di cartolarizzazione, ed in particolare non si rinviene alcun riferimento alla specifica operazione di cessione di crediti intervenuta tra la MONTE DEI PASCHI DI SIENA
S.p.A. e e quindi “la procura, così come redatta, priva di ogni riferimento ad una specifica operazione, Parte_2
2 è sostanzialmente riferita a tutte le operazioni di cartolarizzazione realizzate dalla cessionaria è dunque una procura generale affetta da nullità”.
In altre parole, secondo l'opponente, “trattasi di nullità per indeterminatezza dell'oggetto, posto che in nessun modo viene precisato come siano determinati o determinabili i crediti in relazione ai quali viene conferita procura (cfr Cassazione civile, 7 novembre 2019, n. 28803)”.
1.1.2. Inoltre, secondo l'opponente, “è evidente che la notifica non è stata effettuata al Sig. che mai ha ricevuto Pt_1 tale comunicazione. L'attestazione di consegna infatti riporta la firma di un soggetto diverso dal Sig. Ne consegue Pt_1 che ai sensi dell'art. 1264 c.c. la cessione non è pertanto opponibile all'odierno opponente”.
1.1.3. Secondo l'opponente, in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, parte opposta avrebbe prodotto
“un mero «saldaconto», che non ha nulla a che vedere con l'«estratto conto» richiesto dall'art. 50 TUB”: ciò renderebbe nullo il decreto ingiuntivo e oltre a determinare il mancato assolvimento dell'onere probatorio in punto di quantificazione della pretesa creditoria.
1.1.4. Da ultimo e in ogni caso, secondo l'opponente “per il debito per cui è causa opera la garanzia di cui alla polizza assicurativa n. 4500182 AXA MPS Credito Protetto Prestito Personale legata al contratto di finanziamento”.
Infatti, nelle condizioni di polizza “è previsto espressamente che la garanzia operi in caso di invalidità permanente grave > 66% per infortunio o malattia del contraente. In tale ipotesi la compagnia assicurativa sarà tenuta a garantire il pagamento del debito residuo” (citazione testuale da atto di citazione in opposizione, pagg. 7-8).
Ciò deve essere combinato con il fatto che “in data 02.05.2016 è stato sottoposto a visita da Parte_1 parte della Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile la quale ha riscontrato e certificato in via definitiva una invalidita' con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 70%. Il verbale sanitario, redatto in pari data Pt_ dalla predetta Commissione della ASL di Foligno, è stato validato anche dall'INPS che in data 04.05.2016 ha trasmesso a mezzo raccomandata il predetto verbale” (citazione testuale da atto di citazione in opposizione, pagg.
8).
In relazione a tale garanzia, parte opponente ha richiesto la citazione in giudizio del terzo
[...]
cui chiede di “essere garantito e manlevato ex art. 106 c.p.c.”. Controparte_1
1.1.5. Inoltre, parte attrice ha formulato domanda riconvenzionale nei confronti di Controparte_2 per ottenere la restituzione della somma di € 4.077,72, corrisposti dall'attore opponente
[...] successivamente all' accertamento della invalidità da parte della si tratterebbe di Parte_3 importo corrisposto dall'opponente nonostante l'obbligo di rimborso doveva già essere considerato ricadente in capo alla compagnia assicurativa.
Dunque, secondo l'opponente, dovrebbe retrocedere tale importo. Controparte_2
1.2. Si costituiva in giudizio la convenuta opposta, chiedendo il rigetto delle richieste formulate da parte opponente.
3 1.3. All'udienza del 12/5/2022 il Giudice ha autorizzato l'opponente a chiamare il terzo
[...]
Controparte_1
1.4. In data 9/11/2022 si è costituita la predetta compagnia assicurativa evidenziando che, pur a fronte dell'accertamento validato dall'I.N.P.S., la quantificazione dell'invalidità permanente ai fini della copertura assicurativa deve essere elaborata secondo criteri diversi, quelli delle tabelle Inail D.M. 38/2000, che sarebbero differenti rispetto a quelli valorizzati dall' P_
. A tal proposito il terzo chiamato ha evidenziato di avere svolto autonoma istruttoria medico-legale,
[...] ritenendo che, utilizzando i parametri corretti, la percentuale d'invalidità di sarebbe Parte_1 quantificabile nella misura del 45% (si precisa che parte opponente, avendo conosciuto l'esito dell'istruttoria compiuta dall'assicurazione, ha evidenziato di ritenerla erronea, si vedano pagg. 8 – 10, atto di citazione in opposizione, si rimanda al successivo par. 7 per l'approfondimento della questione).
1.4.2. Inoltre, il terzo ha evidenziato che, ai fini della quantificazione dell'invalidità permanente utile ai fini assicurativi, devono comunque essere escluse la sindrome depressiva (espressamente esclusa ai sensi dell'art. 2, lett. g), condizioni generali di assicurazione, si veda pag. 4 comparsa di costituzione
[...]
e l'obesità, esclusa ai sensi dell'art. 2, lett. g), condizioni generali di Controparte_1 assicurazione, in quanto da ritenersi patologia preesistente (si veda pag. 5 comparsa di costituzione
[...]
Controparte_1
2. L'analisi deve concentrarsi sul merito della causa, con particolare riferimento ai motivi elaborati dall'attore opponente.
3. Quanto al primo motivo dell'opposizione (si veda par. 1.1.), è bene precisare che la giurisprudenza di legittimità si è più volte soffermata sulla questione, elaborando un orientamento costante e condivisibile.
In particolare, “va ribadito il principio secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs.
1° dicembre 1993, n. 385, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass., sez. 1, 22/02/2022, n. 5857; Cass., sez. 6 -1, 05/11/2020, n. 24798), a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass., sez. 1, 02/03/2016, n. 4116; Cass., sez. 6 -1, 05/11/2020, n. 24798).
Del pari, occorre rammentare che il menzionato art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto
(per questi aspetti, diffusamente, Cass., sez. 1, 31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e
4 rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo, Cass., sez.
3, 16/04/2021, n. 10200). Si è, quindi, affermato che. in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass., sez. 5, 29/12/2017, n. 31118; cfr. Cass., sez. 3,
13/06/2019, n. 15884; Cass., sez. 3, 10/02/2023, n. 4277).
Ebbene, nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 151 del 23 dicembre 2017, allegato quale doc. 2 ter al controricorso, sono espressamente indicati i crediti derivanti dal rapporto con Banca MPS sorti anteriormente al 31 dicembre 2016 e passati a sofferenza in data anteriore al 31 dicembre 2016; sicché è evidente che il credito posto a fondamento dell'azione revocatoria sia ricompreso tra quelli oggetto di cessione”.
3.1. Come visto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'onere probatorio ricade sul creditore e si richiede allo stesso creditore di dimostrare l'inclusione del credito nella operazione di cessione in blocco;
tale onere è stato ritenuto soddisfatto attraverso la produzione dell'avviso pubblicato sulla G.U. recante l'indicazione della categoria cui appartiene il credito (ad esempio, credito passato a sofferenza) accompagnato da riferimenti temporali in ordine al rapporto originario tra debitore e creditore e al passaggio a sofferenza del credito.
3.2. Nel caso di specie, è stato prodotto l'avviso pubblicato in G.U. (allegato n. 10 comparsa di costituzione), indicante la categoria cui il credito si riferisce (“crediti che siano classificati in sofferenza”), in relazione ai rapporti sorti anteriormente al 30/6/2018 e che siano stati classificati in sofferenza anteriormente al 30/6/2018 (individuata come “data di efficacia economica”): ciò si desume dalla indicazione, contenuta nell'avviso pubblicato in G.U., che la cessione riguardava i crediti che, alla data di efficacia economica, rientravano nella categoria e nei criteri descritti nel medesimo avviso.
3.3. Il motivo di opposizione non può ritenersi fondato.
4. Quanto all'ulteriore motivo di opposizione, in cui si denuncia la nullità delle procure per indeterminatezza del loro oggetto, deve rilevarsi come le medesime procure non fanno riferimento ad attività o categorie dal perimetro incerto, cui la giurisprudenza di legittimità aveva attribuito il carattere della indeterminatezza: il riferimento è alla già scrutinata ipotesi in cui la procura veniva affidata per la gestione e riscossione di “crediti anomali”, espressione che è stata ritenuta inidonea a delimitare l'effettiva
5 estensione del mandato (sul punto si veda Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28803 del 07/11/2019, Rv.
656091 – 01).
Nel caso di specie, invece, la procura attribuisce la rappresentanza del mandante al mandatario in relazione a tutti i crediti di cui lo stesso mandante risulta titolare, non residuando alcun margine di incertezza sulla effettiva legittimazione del mandatario, che, inequivocabilmente, deve ritenersi autorizzato ad agire in nome del mandante.
Il requisito della determinatezza deve quindi ritenersi soddisfatto, con conseguente riconoscimento di infondatezza della tesi patrocinata da parte opponente.
5. Quanto al motivo relativo alla mancata effettiva ricezione della notifica da parte del debitore, che comporterebbe l'inopponibilità della cessione del credito al debitore ai sensi dell'art. 1264 c.c. deve rilevarsi come della cessione in esame veniva data notizia in G.U. (si vedano paragrafi. da 3.1. a 3.2.), di talché, ai sensi dell'art. 58 co. 4 D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”: perciò, ai fini della opponibilità della cessione al debitore ceduto, non è necessario verificare l'effettiva ricezione della notifica da parte dello stesso debitore ceduto.
Pertanto, sul punto non può accogliersi l'argomentazione elaborata dall'opponente.
6. Quanto alla censura relativa alla nullità del decreto ingiuntivo per mancata produzione di estratto conto
(nel senso proprio del termine, per come richiesto dall'art. 50 D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385) è bene rilevarsi che, secondo parte opponente, in sede di richiesta di emissione di decreto ingiuntivo parte opposta avrebbe prodotto un mero «saldaconto», ovverosia un documento “appositamente formato dalla banca per le finalità dell'art. 102 legge bancaria e nel quale viene indicato soltanto il saldo debitore del conto, senza che sia riportata
l'evoluzione delle operazioni attive e passive che l'hanno determinato” (si veda pag. 6, atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Secondo l'opponente, l'opposta avrebbe invece dovuto produrre un documento che “riproduce integralmente
i dati annotati nella scheda del conto e relativi a tutte le operazioni affluite sullo stesso”, richiamandosi al concetto di
«estratto conto».
6.1. A tal proposito deve rilevarsi che l'opponente, in sede di ricorso finalizzato alla emissione di decreto ingiuntivo, ha prodotto un documento (allegato n. 7 al ricorso) che contiene la lista completa dei movimenti dal 15/4/2013 al 28/12/2018, in uno con la precisa e completa indicazione delle rate pagate e di quelle insolute, oltre alla indicazione di tutti gli addebiti praticati nel corso del rapporto al fine giungere alla individuazione del saldo finale.
6 Si tratta di documento che, secondo le definizioni proposte dallo stesso opponente, rientra nella categoria del cd. estratto conto, posto che, dalla sua lettura, risulta agevole cogliere l'evoluzione delle operazioni attive e passive che hanno determinato il saldo debitore del conto.
6.2. Deve inoltre rilevarsi che, al fine di determinare il debito di cui l'opponente dovrebbe rispondere, parte opponente non ha negato di avere ricevuto il finanziamento, né ha allegato di avere adempiuto integralmente all'obbligazione di rimborso, né ha allegato di avere adempiuto all'obbligazione di rimborso in misura superiore rispetto a quella riportata nell'estratto conto allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, di talché deve riconoscersi l'esistenza e consistenza del debito nella misura individuata dall'opposta.
7. Quanto all'operatività della copertura assicurativa devono richiamarsi le argomentazioni spese dalle parti e già sintetizzate (si vedano paragrafi 1.1.4 e 1.4.x).
7.1. Nel tentativo di fornire un preciso quadro ricostruttivo, deve aggiungersi che parte attrice opponente si è confrontata con l'istruttoria medico-legale effettuata dalla compagnia assicurativa, evidenziando che la stessa avrebbe omesso di adeguarsi alle risultanze dei verbali della commissione medica;
nel rigettare la richiesta di liquidazione si sarebbe posta in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui i verbale della commissione medica “costituiscono atti pubblici che hanno efficacia probante fino a querela di falso sia nei rapporti interni alla P.A. sia nei riguardi di terzi” (si veda pag. 9, atto di citazione in opposizione).
7.2. Tuttavia, sulla base della impostazione argomentativa elaborata dalla compagnia assicurativa, deve rilevarsi che la compagnia ha inteso motivatamente discostarsi dalle conclusioni tratte dalla commissione medica, evidenziando la necessità di adattare gli esiti cui era giunta la commissione medica alle clausole e ai criteri elaborati dal documento contrattuale.
7.3. A tal proposito è bene precisare che, effettivamente, il contratto esclude la possibilità di valutare, ai fini assicurativi, la sindrome depressiva;
tale patologia veniva invece valutata dalla commissione medica, la quale, chiaramente, non doveva interfacciarsi con clausole contrattuali previste nel contratto di assicurazione e che ne disciplinavano i casi di esclusione.
Ferma restando la incontestata correttezza degli esiti cui perveniva la commissione medica, emerge, dunque, una prima evidente necessità di adattare i verbali convalidati dall'I.N.P.S. alle specifiche clausole contrattuali del negozio in esame.
7.4. Nel medesimo solco, deve rilevarsi che la commissione medica ha valutato la condizione di obesità di;
con riferimento a tale patologia la compagnia assicurativa ha dedotto che si trattava Parte_1 di condizione preesistente rispetto alla stipulazione del contratto di assicurazione.
7 Inoltre, la medesima compagnia assicurativa ha evidenziato che, a mente del documento contrattuale, le patologie preesistenti non dovevano essere prese in considerazione al fine di determinare la percentuale di invalidità rilevante ai fini dell'attivazione della polizza.
7.5. In relazione ai precedenti punti 7.3. e 7.4. deve rilevarsi che parte opponente non ha contestato specificamente tali eccezioni: in particolare, parte opponente non ha contestato la preesistenza della condizione di obesità.
Perciò, a mente delle clausole contrattuali, è emersa la fondata necessità di adeguare gli esiti della valutazione della commissione medica alle esclusioni indicate in sede contrattuale, tempestivamente individuate ed eccepite dal terzo chiamato.
7.6. Pertanto, anche valorizzando i criteri recepiti dall'I.N.P.S. (comunque contestati dalla compagnia assicurativa), la percentuale di invalidità attribuibile a scenderebbe al di sotto del 66%, Parte_1 considerato che alla misura del 70% (per come individuata dalla commissione medica) dovrebbe essere eliminata l'incidenza della sindrome depressiva e della obesità, patologie alle quali, come detto, le clausole contrattuali non consentono di attribuire rilevanza.
7.7. Deve pertanto essere rigettata la richiesta formulata dall'opposto di ottenere copertura assicurativa.
8. Le argomentazioni riportate al paragrafo determinano anche il rigetto della domanda riconvenzionale.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi pari ai medi tariffari (eccetto che per la fase istruttoria, per cui viene liquidato un importo pari al minimo tariffario), in relazione alla complessità del procedimento, alla sua durata, al numero delle parti e all'attività dalle stesse svolta.
9.1. Nel dispositivo viene indicato un unico importo, che parte attrice opponente dovrà corrispondere sia a parte convenuta opposta che al terzo chiamato, nella seguente configurazione:
- parte attrice opponente dovrà corrispondere a “ l'importo di € 6.713,00, Parte_2
a titolo di compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%
- e ancora parte attrice opponente dovrà corrispondere a “ Controparte_1
l'importo di € 6.713,00, a titolo di compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
[...]
p.q.m.
rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo, dichiarandolo esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. rigetta le ulteriori domande presentate dall'opponente.
8 condanna , in favore di “ e “ Parte_1 Parte_2 [...]
, al pagamento delle spese di lite quantificate in € 6.713,00 per Controparte_1 ciascuna delle parti indicate, a titolo di compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Spoleto, 18 maggio 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
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