CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 761/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MARTINELLI LIVIA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1994/2024 depositato il 06/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B022302972/2023 IRAP 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B022302985/2023 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Società_1 Rappresentante_1 (quale socio della srl) in persona del Trustee Sig. , come in atti rappresentato, difeso impugna gli Avvisi di accertamento nn. T9B022302972/2023 (anno d'imposta 2020) e T9B022302985/2023 (anno d'imposta 2021), entrambi notificati in data 29 settembre 2023, mediante i quali, previa Società_1rideterminazione del reddito d'impresa della srl, stati recuperati a tassazione ai fini I.R.A.P., € 3.388,00, oltre interessi e sanzioni;
chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: Nominativo_1- a) Carenza di legittimazione passiva di;
- b) Violazione e falsa applicazione dell'art. 42, commi 1 e 3, D.P.R. n. 600/73 e dell'art. 7, L. n. 212/2000 per inesistenza giuridica/nullità degli atti impositivi per nullità della sottoscrizione;
- c) Nullità degli atti impugnati per radicale difetto di motivazione in violazione dell'art. 7, comma 1, L. n. 212/2000 e art. 42, D.P.R. n. 600/73, stante la
“motivazione per relationem” degli stessi;
- d) Violazione dell'art. 5 ter, D.lgs. n. 218/97 per inesistenza giuridica/nullità degli avvisi di accertamento in ragione della mancata notifica del prodromico
“invito a comparire” e dell'omessa instaurazione del contraddittorio preventivo obbligatorio;
- e) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, co. 5 bis, D.lgs. n. 546/92, per difetto di motivazione degli atti impugnati non avendo l'Ufficio preso attenta visione della Nota metodologica e della Relazione Tecnica allegate alla ricerca;
- f) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, commi 4 e 5, del D.l. n. 145/2013, e dell'art. 2 del decreto del MEF del 27 maggio 2015, per avere la ricerca tutti i requisiti richiesti dal legislatore per la fruizione del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, ed in ragione della rispondenza della ricerca ai criteri sanciti dal Manuale di Frascati e dal Manuale di Oslo;
- g) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8, comma 2, del decreto del MEF del 27 maggio 2015, per la mancata richiesta del parere del MIMIT e conseguente eccesso di potere per difetto di istruttoria;
- h) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13, co. 5, D.lgs. n. 471/97, per avere ritenuto il credito come “inesistente”; L'Ufficio risulta costituito chiedendo il rigetto dei ricorsi contestando punto per punto le doglianze di parti ricorrenti. Si da, infine, atto che:
- Con sentenza n. 747/2024, emessa in data 12/12/2024, il Tribunale di Milano dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale (R.G. n. 1440/2024 P.U.) nei confronti Società_1di s.r.l.; - Con Istanza del 18/02/2025, proposta ex artt. 40, D.lgs. n. 546/1992 e 143 C.C.I.I., la Società_1 S.r.l. chiedeva dichiararsi “l'interruzione del procedimento di cui al R.G.R. n. 1727/2024 riunito con i ricorsi con r.g.r. nn. 1993/2024 e 1994/2024 per la sopravvenuta dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale della parte, dichiarata con sentenza dal Tribunale di Milano integrandosi l'ipotesi di interruzione prevista dal combinato disposto degli art. 40 D.Lgs 546/1996 e art. 143 C.C.I.I”;
- Con ordinanza n. 484/2025, emessa in data 06/03/2025 e depositata in data 07/03/2025, la sezione 6 di codesta Ill.ma Corte disponeva, infine, l'interruzione del giudizio rubricato al numero di R.G.R. 1727/2024, riunito con quello rubricato ai numeri di R.G.R. 1993/2024 e 1994/2024. In data 28.3.2025 Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano deposita Istanza di sospensione dei giudizi riuniti R.G.R. 1983/2024 e 1986/2024 ex art. 39, comma 1-bis, D.lgs. 546/1992:
- parte ricorrente ha depositato istanza di trattazione della controversia interrotta ai sensi dell'art. 43, commi 2 e 3, D.lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte premette, in punto di decisione che:
- l' art. 132, comma 1 n. 4) del cpc, consente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e, per consolidata giurisprudenza di Cassazione, il giudice - nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. Cpc - non è tenuto ad esaminare specificatamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti al fine della decisione correttamente adottata;
- detti principi si applicano anche al processo tributario ex art. 1 co.2 DLgs 546/92;
- ai sensi dell'art. 132 cpc, rinvia agli atti delle parti e alla documentazione versata in causa;
- le questioni eventualmente non trattate non sono quindi omesse ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Si premette che per quanto riguarda l'annualità 2019 - con riferimento all'accertamento per IVA e IRAP - è intervenuta decisione di questa CGT di Milano, favorevole ai soci. Il presente contenzioso ha ad oggetto gli avvisi di accertamento emessi per gli anni di Ricorrente_1imposta 2020 e 2021 con cui l'Ufficio imputava pro quota al socio i Società_1maggiori redditi di impresa accertati nei confronti della SAS. Il ricorrente ha eccepito - in via preliminare - la propria carenza di legittimazione passiva poichè in tema di soggettività del trust, esso non è dotato di personalità giuridica, di conseguenza, l'unico legittimato passivo delle obbligazioni giuridiche, comprese quelle tributarie, è il trustee. Pertanto, ritiene illegittima la notifica dell'atto Ricorrente_1nei confronti del e ne chiede l'annullamento Società_1La Corte osserva che - quanto alla notifica dell'accertamento al socio della sas - la Suprema Corte, in linea con il proprio orientamento ormai consolidato, in merito alla soggettività del trust rammenta che: “l'interesse alla corretta amministrazione del patrimonio in trust non integra una posizione di diritto soggettivo attuale in favore dei beneficiari ai quali siano attribuite dall'atto istitutivo soltanto facoltà, non connotate da realità, assoggettate a valutazioni discrezionali del trustee;
conseguentemente, deve escludersi che i beneficiari non titolati di diritti attuali sui beni siano legittimati passivi e litisconsorti necessari nell'azione revocatoria avente ad oggetto i beni in trust, spettando invece la legittimazione, oltre al debitore, al trustee, in quanto unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi” (Cass. Sez. 3 Sent. n. 19376 del 3/8/2017; Cass. Sentenza n. 2894 del 7/2/2020). Per quanto attiene alla notifica nei confronti del solo trust, invece, afferma che l'accertamento ….. “ eseguito nei confronti di un trust in persona del trustee e non di quest'ultimo, è illegittimo, in quanto il trust è un ente privo di personalità giuridica, costituendo un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, formalmente intestati al trustee, il quale è l'unico soggetto che, nei rapporti con i terzi, è titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato” (Cass. Sez. 3 Sent. 2043 del 27/01/2017, Cass. Ordinanza n. 4575del 20/2/2024) Lo scopo del trust è, dunque, quello di costituire un patrimonio destinato con un vincolo di destinazione. Pertanto, secondo i giudici di legittimità l'atto impositivo emesso e notificato nei confronti del trust è inammissibile poiché il trust è privo di personalità giuridica poiché rappresenta solamente un insieme di beni e diritti e non può essere considerato soggetto passivo d'imposta.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MARTINELLI LIVIA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1994/2024 depositato il 06/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B022302972/2023 IRAP 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B022302985/2023 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Società_1 Rappresentante_1 (quale socio della srl) in persona del Trustee Sig. , come in atti rappresentato, difeso impugna gli Avvisi di accertamento nn. T9B022302972/2023 (anno d'imposta 2020) e T9B022302985/2023 (anno d'imposta 2021), entrambi notificati in data 29 settembre 2023, mediante i quali, previa Società_1rideterminazione del reddito d'impresa della srl, stati recuperati a tassazione ai fini I.R.A.P., € 3.388,00, oltre interessi e sanzioni;
chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: Nominativo_1- a) Carenza di legittimazione passiva di;
- b) Violazione e falsa applicazione dell'art. 42, commi 1 e 3, D.P.R. n. 600/73 e dell'art. 7, L. n. 212/2000 per inesistenza giuridica/nullità degli atti impositivi per nullità della sottoscrizione;
- c) Nullità degli atti impugnati per radicale difetto di motivazione in violazione dell'art. 7, comma 1, L. n. 212/2000 e art. 42, D.P.R. n. 600/73, stante la
“motivazione per relationem” degli stessi;
- d) Violazione dell'art. 5 ter, D.lgs. n. 218/97 per inesistenza giuridica/nullità degli avvisi di accertamento in ragione della mancata notifica del prodromico
“invito a comparire” e dell'omessa instaurazione del contraddittorio preventivo obbligatorio;
- e) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, co. 5 bis, D.lgs. n. 546/92, per difetto di motivazione degli atti impugnati non avendo l'Ufficio preso attenta visione della Nota metodologica e della Relazione Tecnica allegate alla ricerca;
- f) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, commi 4 e 5, del D.l. n. 145/2013, e dell'art. 2 del decreto del MEF del 27 maggio 2015, per avere la ricerca tutti i requisiti richiesti dal legislatore per la fruizione del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, ed in ragione della rispondenza della ricerca ai criteri sanciti dal Manuale di Frascati e dal Manuale di Oslo;
- g) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8, comma 2, del decreto del MEF del 27 maggio 2015, per la mancata richiesta del parere del MIMIT e conseguente eccesso di potere per difetto di istruttoria;
- h) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13, co. 5, D.lgs. n. 471/97, per avere ritenuto il credito come “inesistente”; L'Ufficio risulta costituito chiedendo il rigetto dei ricorsi contestando punto per punto le doglianze di parti ricorrenti. Si da, infine, atto che:
- Con sentenza n. 747/2024, emessa in data 12/12/2024, il Tribunale di Milano dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale (R.G. n. 1440/2024 P.U.) nei confronti Società_1di s.r.l.; - Con Istanza del 18/02/2025, proposta ex artt. 40, D.lgs. n. 546/1992 e 143 C.C.I.I., la Società_1 S.r.l. chiedeva dichiararsi “l'interruzione del procedimento di cui al R.G.R. n. 1727/2024 riunito con i ricorsi con r.g.r. nn. 1993/2024 e 1994/2024 per la sopravvenuta dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale della parte, dichiarata con sentenza dal Tribunale di Milano integrandosi l'ipotesi di interruzione prevista dal combinato disposto degli art. 40 D.Lgs 546/1996 e art. 143 C.C.I.I”;
- Con ordinanza n. 484/2025, emessa in data 06/03/2025 e depositata in data 07/03/2025, la sezione 6 di codesta Ill.ma Corte disponeva, infine, l'interruzione del giudizio rubricato al numero di R.G.R. 1727/2024, riunito con quello rubricato ai numeri di R.G.R. 1993/2024 e 1994/2024. In data 28.3.2025 Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano deposita Istanza di sospensione dei giudizi riuniti R.G.R. 1983/2024 e 1986/2024 ex art. 39, comma 1-bis, D.lgs. 546/1992:
- parte ricorrente ha depositato istanza di trattazione della controversia interrotta ai sensi dell'art. 43, commi 2 e 3, D.lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte premette, in punto di decisione che:
- l' art. 132, comma 1 n. 4) del cpc, consente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e, per consolidata giurisprudenza di Cassazione, il giudice - nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. Cpc - non è tenuto ad esaminare specificatamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti al fine della decisione correttamente adottata;
- detti principi si applicano anche al processo tributario ex art. 1 co.2 DLgs 546/92;
- ai sensi dell'art. 132 cpc, rinvia agli atti delle parti e alla documentazione versata in causa;
- le questioni eventualmente non trattate non sono quindi omesse ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Si premette che per quanto riguarda l'annualità 2019 - con riferimento all'accertamento per IVA e IRAP - è intervenuta decisione di questa CGT di Milano, favorevole ai soci. Il presente contenzioso ha ad oggetto gli avvisi di accertamento emessi per gli anni di Ricorrente_1imposta 2020 e 2021 con cui l'Ufficio imputava pro quota al socio i Società_1maggiori redditi di impresa accertati nei confronti della SAS. Il ricorrente ha eccepito - in via preliminare - la propria carenza di legittimazione passiva poichè in tema di soggettività del trust, esso non è dotato di personalità giuridica, di conseguenza, l'unico legittimato passivo delle obbligazioni giuridiche, comprese quelle tributarie, è il trustee. Pertanto, ritiene illegittima la notifica dell'atto Ricorrente_1nei confronti del e ne chiede l'annullamento Società_1La Corte osserva che - quanto alla notifica dell'accertamento al socio della sas - la Suprema Corte, in linea con il proprio orientamento ormai consolidato, in merito alla soggettività del trust rammenta che: “l'interesse alla corretta amministrazione del patrimonio in trust non integra una posizione di diritto soggettivo attuale in favore dei beneficiari ai quali siano attribuite dall'atto istitutivo soltanto facoltà, non connotate da realità, assoggettate a valutazioni discrezionali del trustee;
conseguentemente, deve escludersi che i beneficiari non titolati di diritti attuali sui beni siano legittimati passivi e litisconsorti necessari nell'azione revocatoria avente ad oggetto i beni in trust, spettando invece la legittimazione, oltre al debitore, al trustee, in quanto unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi” (Cass. Sez. 3 Sent. n. 19376 del 3/8/2017; Cass. Sentenza n. 2894 del 7/2/2020). Per quanto attiene alla notifica nei confronti del solo trust, invece, afferma che l'accertamento ….. “ eseguito nei confronti di un trust in persona del trustee e non di quest'ultimo, è illegittimo, in quanto il trust è un ente privo di personalità giuridica, costituendo un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, formalmente intestati al trustee, il quale è l'unico soggetto che, nei rapporti con i terzi, è titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato” (Cass. Sez. 3 Sent. 2043 del 27/01/2017, Cass. Ordinanza n. 4575del 20/2/2024) Lo scopo del trust è, dunque, quello di costituire un patrimonio destinato con un vincolo di destinazione. Pertanto, secondo i giudici di legittimità l'atto impositivo emesso e notificato nei confronti del trust è inammissibile poiché il trust è privo di personalità giuridica poiché rappresenta solamente un insieme di beni e diritti e non può essere considerato soggetto passivo d'imposta.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e compensa le spese.