Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/03/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 668/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(partita IVA , in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco A. Ciliberti (c. f.
[...]
), C.F._1
pec: ; Email_1
APPELLANTE
contro
(partita IVA ), già in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 CP_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Federico FAVA e dall'Avv. Miki ERITALE, con domicilio eletto in Bolzano in Piazza Walther 8,
pec: Email_2
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APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 723/2021, resa in data 23/03/2021 dal
Tribunale di Foggia, a definizione del giudizio 6362/2014 R.G., notificata in data
24/03/2021. Appello del 23 aprile 2021.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
La causa di primo grado nasce a seguito della opposizione proposta CP_1 avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall' per il Parte_1 pagamento di tre fatture, per complessivi €uro 34.707,49, emesse per la prestazione del servizio di vigilanza da effettuarsi, tra l'altro, sulla tratta ferroviaria Cerignola-
Trinitapoli. A motivo dell'opposizione deduceva l'avvenuto furto di cavi di rame e tale circostanza avrebbe dimostrato che il servizio di vigilanza non era stato svolto con la dovuta diligenza, essendo stato preceduto, tra l'altro, da altri furti di minore entità.
Ciò avrebbe reso legittimo il rifiuto del pagamento.
Si costituiva in giudizio l' formulando eccezioni in rito e nel merito, Pt_1 ritenendo infondata l'eccezione di inadempimento. Concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale e prova orale, si perveniva alla decisione ora appellata.
2: la sentenza appellata
Il Giudice di prime cure riteneva fondata l'opposizione e revocava integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
Rilevava come l'inadempimento dell'opposta non fosse configurabile per il solo fatto dei furti avvenuti, ma per non avere provato il corretto svolgimento del servizio nella notte tra il 26 ed il 27 maggio 2012, allorquando furono asportati dalla linea ferroviaria quindici chilometri di filo di rame posato quintuplo, per complessivi 3 chilometri di estensione lungo la tratta ferroviaria, già postai a terra e in parte già all'interno dei binari. Riteneva maggiormente attendibile la testimonianza resa del capo cantiere, che aveva specificato che per asportare tutto il materiale erano necessarie più ore di lavoro, la presenza di veicoli motorizzati e di impianti di illuminazione, rispetto a quella addotta dalla opposta, i cui testi avevano affermato che per compiere il furto erano sufficienti dieci/quindici minuti. Tale circostanza, in uno ad altre dedotte in sentenza, maturava la decisione di accogliere l'opposizione.
pag. 2/9 3: Secondo grado del giudizio
Proponeva appello la società soccombente, chiedendo la riforma della sentenza per i seguenti motivi:
1) Erronea delimitazione dell'oggetto della domanda di pagamento avanzata in via monitoria dall'odierna appellante - Travisamento dei fatti, che ha condotto ad una decisione oggettivamente ingiusta ed illogica, vale a dire all'integrale accoglimento dell'opposizione sul presupposto che il corrispettivo rivendicato riguardasse solo ed esclusivamente le prestazioni contrattuali ritenute inadempiute.
Il Giudice di prime cure era pervenuto alla decisione appellata ritenendo che il corrispettivo oggetto di causa riguardasse la sola tratta ferroviaria Cerignola –
Trinitapoli, non rilevando come mentre le fatture nn. 582 del 30/04/2012 e 634 del
31/05/2012 afferivano effettivamente al “servizio di vigilanza lungo la tratta
Cerignola – Trinitapoli”, espletato nel periodo 23/03/2012 –1°/06/2012, la fattura n.
794 del 29/06/2013, successiva, quindi, di oltre un anno, riguardava un diverso incarico di vigilanza, e cioè il “servizio di ispezione dei Vs. impianti nella stazione di
Borgo Incoronata nei giorni 1 – 2/06/13”.
Ciò aveva portato ad escludere l'ammontare della detta fattura, avente ad oggetto un servizio rispetto al quale nessuna eccezione era stata sollevata dalla committente/opponente, tanto che per il pagamento della stessa fattura (€ 1.210,00) era stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, poi integralmente revocato.
2) Erronea ed omessa valutazione delle prove testimoniali e documentali – Illogicità
e contraddittorietà della motivazione.
Il Giudice di prime cure, pur ritenendo acclarato che le parti avevano concordato un più economico servizio di pattugliamento – rispetto al piantonamento- che prevedeva il passaggio periodico di una sola pattuglia dedita solo a quel servizio e pur valutando che, per la particolare morfologia dei luoghi, l'ispezione poteva avvenire per singoli segmenti della tratta ferroviaria in questione e con separati accessi scaglionati nel tempo, aveva accolto l'opposizione sostenendo che la società opposta non avesse fornito la prova del corretto svolgimento del servizio nella notte in cui avvenne il furto. Tale decisione si era basata su di una asserita inattendibilità di tutti i testi addotti dall'opposta, giustificato sulla base del rapporto di parentela pag. 3/9 esistente con il legale rappresentante della società opposta, quanto per Parte_2
e e del rapporto di lavoro dipendente, quanto per
[...] Parte_3
. Ma parimenti inattendibile andava ritenuto il teste Persona_1 [...]
Con
, a sua volta dipendente della e direttore dei lavori del cantiere sulla Tes_1 tratta ferroviaria Cerignola – Trinitapoli. Né il Giudice aveva tenuto conto della particolare conformazione ed ubicazione dei luoghi, per cui, nonostante il servizio di pattugliamento fosse continuo, le guardie impegnavano un'ora circa per ogni passaggio su punto di controllo. Ciò avrebbe dovuto indurre il Giudice a valutare differentemente i fatti di causa, atteso che a causa del particolare stato dei luoghi, oltre che delle scelte contrattuali della committente, era credibile che mentre l'unica pattuglia impegnata nella vigilanza era intenta a percorrere, in entrata e in uscita, il decimo tratturo di accesso alla ferrovia, a distanza di 3 chilometri si stesse consumando un furto. Andava quindi respinta eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. - sulla quale fondava l'opposizione - con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. Concludeva per il rigetto del gravame, con richiesta di condanna alla restituzione di quanto pagato in dipendenza della sentenza n. 723/2021.
Si costituiva la appellata, inizialmente difesa da altro difensore, ritenendo infondato il gravame. In particolare, quanto al primo motivo, ribadiva come i rapporti professionali tra le parti fossero proseguiti dopo gli episodi per cui era causa, anche perché si profilava una soluzione consensuale della vicenda e pertanto quanto fatturato per il servizio presso la stazione di Borgo Incoronata era quindi da considerarsi come parte di un corrispettivo riguardante un rapporto giuridico unitario. Con Inoltre, l'eccezione di inadempimento sollevata da includeva pure l'opposizione in compensazione del diritto al risarcimento del danno dovuto all'inadempimento della controparte, talché il pagamento della fattura n. 794/2013 non era dovuto nemmeno a tale titolo. Ciò posto, la appellata, per mero spirito transattivo e limitatamente al presente aspetto della vertenza, offriva a controparte il pagamento della fattura n.
794/2013, a condizione che la controparte rinunciasse al motivo di appello.
Quanto al secondo motivo di appello, lo stesso era da ritenersi parimenti infondato, avendo il Giudice di prime cure operato una corretta valutazione in merito alla attendibilità dei testimoni, sorretta da logica e congrua motivazione. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla appellante nelle sue deduzioni, i ladri avevano percorso tutta la lunghezza della tratta, altrimenti non sarebbe stato pag. 4/9 possibile tagliare i collegamenti alle lampade ed alle trombe dislocati lungo i tre chilometri interessati dal furto.
Concludeva per il rigetto dell'appello, affinché si accertasse che l'appellata aveva rifiutato il pagamento di quanto richiesto ai sensi dell'art. 1460 cc.
Così definita la posizione delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 24 maggio 2024, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190
c.p.c.
4:Motivi della decisione
La questione sottoposta all'attenzione della Corte ha origine da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e va pertanto delibata facendo riferimento all'onere probatorio che incombe sulle parti in virtù del loro ruolo processuale e sostanziale.
4.1.1: l'onere della prova nell'opposizione a decreto ingiuntivo
Il procedimento monitorio, disciplinato dagli artt. 633 e ss c.p.c., è un giudizio a cognizione sommaria, promosso ad istanza di parte, che si svolge in due fasi: una, necessaria, che si conclude con l'emissione o il rigetto del provvedimento richiesto;
l'altra, eventuale, che si apre con la notifica dell'opposizione.
Con il giudizio di opposizione non si impugna il decreto in sé, ma si agisce al fine di non fare conseguire definitività ad un provvedimento emesso in assenza di contraddittorio. Ne consegue che oggetto del giudizio di opposizione, che è un giudizio a cognizione piena, è non solo e non tanto la legittimità dell'emessa ingiunzione, quanto il rapporto ad essa sottostante.
Da tale inquadramento discendono diverse conseguenze: la prima è in materia di riparto dell'onere probatorio: l'attore in opposizione è tale solo in senso formale, atteso che il convenuto in opposizione è attore in senso sostanziale, sicché incombe su di lui l'onere probatorio. La seconda conseguenza è che eventuali insufficienze riscontrabili nella fase monitoria, per quanto riguarda, ad esempio, i requisiti del titolo posto a fondamento dell'ingiunzione poi opposta, restano superate dal giudizio di merito sull'accertamento dell'esistenza del credito.
pag. 5/9 Nel caso di specie, pertanto, vertendosi in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, era onere preciso dell'appellata – convenuta in opposizione, ma attore in senso sostanziale – provare il proprio credito sia nel quantum che nell'an1.
4.1.2: sul quantum
Il credito azionato in via monitoria si fonda su tre fatture, e precisamente:
a) Fattura 582 del 30 aprile 2012 per €uro 18.735,49;
b) Fattura 634 del 31 maggio 2012, per €uro 14.762,00;
c) Fattura 794 del 29 giugno 2013, per €uro 1.210,00
E' principio consolidato che la fattura commerciale, emessa nell'esercizio dell'attività di impresa, annotata nelle scritture contabili regolarmente tenute, può costituire prova del credito nella fase monitoria, ma non nella fase – eventuale e successiva – di opposizione a cognizione piena, allorquando la stessa fattura perde tale valore, non costituendo più prova idonea in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, né ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa.
Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio;
in particolare, se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale essa non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio2. Nel corso del giudizio di primo grado, l'odierna appellata ha chiaramente circoscritto l'ambito di indagine alla prestazione oggetto delle prime due fatture, restando incontestato sia l'an che il quantum della terza fattura, restata impagata.
Né, nel caso di specie, può ipotizzarsi una unitarietà della prestazione contrattuale, atteso che – come emerso dagli atti di causa – di prestazioni prestate in luoghi e tempi differenti.
L'appello, pertanto, limitatamente al primo motivo, può essere accolto, dovendosi riconoscere in favore dell' il diritto alla corresponsione della Parte_1 somma di €uro 1.210,00, oltre gli interessi dalla data di emissione fattura al soddisfo effettivo.
4.1.3: sull'assolvimento dell'onere probatorio: le prove orali
Quanto alle restanti due fatture, si ritiene di condividere il ragionamento svolto dal Giudice di prime cure.
Le prove orali contrapposte vanno per loro stessa natura sottoposte ad una valutazione di attendibilità.
Ribadito che la testimonianza è una prova liberamente valutabile dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, la Cassazione, con una recente pronuncia3 ha stabilito principi chiari su come i giudici debbano procedere quando si trovano di fronte a dichiarazioni contrapposte, imponendo al decidente di confrontare attentamente le deposizioni, analizzandone la credibilità in base a criteri ben definiti, quali: attendibilità, alla luce di una serie di circostanze come la vicinanza alla parte
(ad esempio quando si tratta del coniuge, del dipendente, del socio, ecc.), la conoscenza dei fatti, la specificità delle informazioni fornite, anche l'età e il grado culturale. Il magistrato deve valutare la credibilità delle testimonianze anche considerando l'intrinseca congruenza di ciascuna e la loro coerenza con altri elementi di prova presentati durante il processo e la intrinseca attendibilità delle dichiarazioni, avuto riguardo alla loro logicità, coerenza e analiticità, nonché all'assenza di contraddizioni rispetto ad altre deposizioni o ad altri elementi concretamente accertati. In ogni caso il giudice deve esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o a escludere la credibilità di entrambe. 3 Cassazione civile, II sezione, ordinanza n. 15270 del 31 maggio 2024 pag. 7/9 Nel caso di specie, le prove orali rese in giudizio sono state oggetto di un preciso e puntuale vaglio di attendibilità che in sentenza risulta adeguatamente motivato.
Le ragioni addotte dalla parte appellante, a sostegno dei propri testi, pur essendo astrattamente condivisibili non trovano tuttavia puntuale riscontro nei fatti di causa, atteso che proprio in considerazione della particolare conformazione dei luoghi era richiesta una diligenza maggiore da parte dell'Istituto di Vigilanza.
Le particolari difficoltà logistiche prospettate – e di fatto, non contestate – avrebbero potuto indurre l' a chiedere un compenso maggiore o anche a Pt_1 rifiutare il contratto, ove, proprio per la particolarità dei luoghi da sorvegliare, non fosse stato in grado di offrire una prestazione adeguata praticando la diligenza dovuta, qualificata secondo le caratteristiche proprie dei contratti di vigilanza.
Il secondo motivo di appello, pertanto, non può essere accolto, con ciò ritenendosi assorbita ogni altra istanza, anche istruttoria, formulata dalle parti.
5: liquidazione delle spese di lite.
La definizione del regime delle spese di lite richiede una valutazione unitaria.
All'esito dei due giudizi, l'Istituto di Vigilanza risulta comunque vittorioso, potendo essere riconosciuto in suo favore un importo di €uro 1.210,00.
Con Ciò comporta la condanna al pagamento delle spese di lite a carico della da liquidarsi al valore minimo della tariffa vigente, secondo il valore del decisum4.-
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 668/2021, proposto da Parte_1
pag. 8/9 contro (già , avverso la Parte_1 Controparte_1 CP_1 sentenza n. 723/2021, resa in data 23/03/2021 dal Tribunale di Foggia, a definizione del giudizio 6362/2014 R.G., ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la CP_1
(già al pagamento in favore dell'
[...] CP_1 Parte_1 della somma di €uro Fattura 794 del 29 giugno 2013, per €uro 1.210,00,
[...] oltre gli interessi di cui all'art. 5 del D. Lgs. 231/2002 dal 22 novembre 2013 al soddisfo, come liquidati in decreto;
2. Condanna la al pagamento delle spese di lite di entrambi i Controparte_1 gradi di giudizio, che, come da motivazione, liquida in €uro 1.278,00 quanto al primo grado di giudizio ed in €uro 1.458,00 quanto al secondo grado, il tutto oltre rimb. forf. Cpa ed IVA sulle somme di condanna, come per legge, oltre il rimborso del CU per €uro 804,00;
3. Ordina la restituzione delle somme corrisposte a titolo di spese legali in dipendenza della sentenza di primo grado;
4. Conferma nel resto la sentenza appellata.
Così deciso nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
pag. 9/9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 6/06/2018, n. 14640 (vedi anche Cass 24/11/2005, n. 24815 secondo cui "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito" 2 Ex multis Cassazione civile sez. II, 18/04/2018, n. 9542: pag. 6/9 4 Cass. Civ., sez. III, ordinanza 12 settembre 2019, n. 22742 Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica dell'art. 6, primo e secondo comma, della Tariffa per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e tributaria avente natura subprimaria regolamentare e quindi soggetta al sindacato di legittimità ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - sulla base del criterio del "disputatum" (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del "decisum"), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel quale caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del "disputatum", ove riconosca la fondatezza dell'intera pretesa" ( cfr. Cass. SU 19014/2007; Cass. 22072/2009; ed in termini Cass. 3903/2016).