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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/11/2025, n. 2616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2616 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico RI TA ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2971/2024 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Salvatore Irrera che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente
e
(p. iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, resistente contumace oggetto: impiego pubblico privatizzato – buoni pasto.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 29 maggio 2024 ha adito questo giudice del Parte_1
lavoro e, premesso di essere dipendente dell' ha Controparte_1 lamentato di non aver potuto usufruire del servizio mensa (garantito dall' ai soli dipendenti CP_1 con articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni lavorativi con due rientri pomeridiani), né delle relative modalità sostitutive (buono pasto). Ha chiesto, pertanto, essendo rimasta inevasa la richiesta formulata in via stragiudiziale, il riconoscimento del proprio diritto alla mensa o alla sua esplicazione con modalità sostitutive o all'erogazione dei buoni pasto o al pagamento del loro controvalore in denaro, pari a 4,13 per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore e la condanna dell'Azienda al pagamento in proprio favore della somma complessiva di 1.218,35 (4,13 euro x
295 turni eccedenti) per il periodo gennaio 2022 – dicembre 2023.
Nella contumacia della convenuta, sostituita l'udienza del 18 novembre 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza. 2.- E' ormai ius receptum che in tema di pubblico impiego privatizzato il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce un'erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore;
esso è dunque strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (v. Cass. n. 23255/2023, n.
9206/2023, n. 32113/2022, n. 15629/2021 e n. 5547/2021).
Nella specie, l'art. 29 del c.c.n.l. 20 settembre 2001, integrativo del c.c.n.l. Sanità 7 aprile
1999, dispone che “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'art. 4 del c.c.n.l. 31 luglio
2009 (biennio economico 2008-2009), nel senso che “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso
l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto.
Il pasto non è monetizzabile.”.
La questione controversa consiste dunque nello stabilire quale sia la «particolare articolazione dell'orario» che, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 29 CCNL integrativo attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio.
2 A tal proposito la Corte ha evidenziato che l'art. 26 del c.c.n.l. sanità 1998/2001 del 7 aprile
1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore e a fissare i criteri generali per la sua distribuzione. Ha ritenuto invece che un chiaro indice interpretativo si possa trarre dalla disposizione del comma 3 del medesimo art. 29 c.c.n.l., secondo cui il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Da questa, invero, si ricava che la fruizione del pasto - e il connesso diritto alla mensa o al buono pasto - è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata.
Pertanto, la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro.
Di qui il rilievo dell'art. 8 D.Lgs. n. 66/2003 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e
2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
Dunque, la consumazione del pasto e il conseguente diritto alla mensa sono collegati alla pausa di lavoro ed avvengono nel corso della stessa, a prescindere dal fatto che questa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto possa essere consumato prima dell'inizio del turno.
Né, tale diritto sembrerebbe essere negato dal nuovo c.c.n.l. 2016-2018, il cui art. 27, comma
4, dispone che “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto”, trattandosi piuttosto di una mera precisazione del diritto alla pausa al di fuori dell'orario di lavoro;
lo stesso art. 27 rimanda poi, quanto alle modalità dell'intervallo, alla disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del
20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009.
Alla medesima conclusione si giunge anche esaminando l'inciso “compatibilmente con le risorse disponibili” di cui al comma 1 dell'art. 29 c.c.n.l. 2001 come modificato dall'articolo 4 del
CCNL 2009. Essendo la ratio dell'istituto quella di assicurare ai lavoratori che devono osservare particolari turni di servizio la possibilità di consumare il pasto sul luogo di lavoro, la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili non può intendersi come condizione ostativa all'esercizio del diritto stesso. Se ne conclude che il richiamo può intendersi riferito solo alla concreta effettività
3 della mensa, ma non anche alla esercitabilità del diritto in generale e dunque all'esercizio dello stesso con modalità sostitutive (buoni pasto).
3.- Ciò posto, dalla documentazione in atti (fogli presenza) e dall'interrogatorio libero del ricorrente risulta che nel periodo gennaio 2022 – dicembre 2023 ha prestato servizio Parte_1 con qualifica di infermiere con orario suddiviso in turni di mattina (7-14), pomeriggio (14-21) e notte (21-7) senza percepire i buoni pasto e che così come sancisce il c.c.n.l. vigente, viene riconosciuto per ogni turno fino ad un massimo di 15 minuti per garantire il passaggio di consegne e la svestizione, purché ciò risulti dalle timbrature.
Invero, l'art. 43, comma 12, CCNL prevede che “Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, al personale sanitario e sociosanitario sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi e forfettari tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”.
Il diritto alla mensa gli spetta dunque per tutti i giorni in cui ha svolto la propria attività lavorativa con orario superiore alle 6 ore prefissato dall'azienda.
Si fa presente, inoltre, che con le note di udienza parte ricorrente ricostruendo i criteri di calcolo attraverso la norma effettivamente vigente ha precisato la domanda, chiedendo di quantificare il valore nominale del singolo buono pasto in 7 euro, per ogni turno eccedente le sei ore effettuato dal dipendente nel periodo successivo all'aprile 2021.
L'istante ha poi prodotto copia della delibera n. 2814/DG del 4 agosto 2021 di “adesione alla convenzione CONSIP Buoni Pasto 9 – Lotto 12 per la Sicilia per la fornitura di buoni pasto in modalità elettronica per una durata contrattuale di 24 mesi (da Aprile 2021 a Marzo 2023)” dalla quale risulta comunque che l' “non dispone di locali e personale idoneo che possano CP_1 consentire l'attivazione del servizio di mensa tramite organizzazione e gestione diretta aziendale”; che essa ha pertanto adottato “la soluzione normativamente prevista in alternativa all'ipotesi gestionale diretta, ossia la possibilità da parte degli enti interessati di attivare il servizio di mensa con modalità sostitutive”; che il diritto al buono mensa è stato riconosciuto ai soli “dipendenti che effettuano servizio antimeridiano e pomeridiano nella stessa giornata lavorativa” e “… per un valore nominale del buono pasto pari ad € 7,00”.
Successivamente, con deliberazione n. 2528/DS del 21 giugno 2023, tale trattamento è stato prorogato per la durata contrattuale di 12 mesi da giugno 2023 a maggio 2024. In questa ultima deliberazione, infatti, si è preso atto che i conteggi relativa alla precedente deliberazione consentivano di prolungare il trattamento sino a maggio 2023 e non, come originariamente previsto, sino ad aprile 2023. Da ultimo, con Deliberazione 1410/DG dell'11 aprile 2024 si è ulteriormente prolungato il trattamento per ulteriori 24 mesi sino a maggio 2026. Pertanto, senza
4 soluzione di continuità, l' ha riconosciuto il buono nella misura di € 7 da aprile CP_2
2021 a maggio 2026.
L'Azienda, poi, scegliendo la contumacia, non ha assolto l'onere sulla stessa gravante di provare l'esatto adempimento dell'obbligo, ovvero un altro fatto modificativo o estintivo della pretesa (v. Cass. n. 15677/2009).
Essa va, quindi, condannata a erogare al lavoratore il buono pasto (quale modalità sostitutiva del servizio mensa) per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, atteso il divieto di monetizzazione di cui al richiamato art. 29, e a corrispondergli a tale titolo la somma di 2.065 euro per n. 295 turni (x 7 euro) per il periodo gennaio 2022 – dicembre 2023, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo e senza cumulo in applicazione dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, applicabile anche ai crediti risarcitori (v. Cass. n.
13624/2020).
4.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014
e s.m.i., tenuto conto del valore e della limitata attività svolta, in 1.313 euro, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) dichiara la contumacia dell' ; Controparte_1
2) dichiara il diritto di all'erogazione del buono pasto per ogni turno Parte_1
lavorativo eccedente le sei ore, quale modalità sostitutiva del servizio mensa;
3) condanna l' al pagamento in suo favore della somma lorda di 2.065 euro, CP_2 oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno subito per aver dovuto provvedere a proprie spese al pasto in occasione dei turni eccedenti svolti da gennaio 2022 a dicembre 2023;
4) condanna, altresì, detta al pagamento delle spese del giudizio, liquidati in 1.313 CP_1
euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato.
Messina, 19.11.2025
Il Giudice del lavoro
RI TA
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