Art. 1.
E' autorizzato l'aumento del contributo ordinario stabilito a favore dell'Istituto italo-africano con sede in Roma, di cui alle leggi n. 154 del 1956 e n. 31 del 1975 , a lire 300 milioni annui per il triennio 1979-1981.
E' autorizzato l'aumento del contributo ordinario stabilito a favore dell'Istituto italo-africano con sede in Roma, di cui alle leggi n. 154 del 1956 e n. 31 del 1975 , a lire 300 milioni annui per il triennio 1979-1981.