Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/06/2025, n. 3149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3149 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1555/2025 R.G.V.G. promossa;
[...]
(CF: ), nata a [...] C.F._1
GIARRE (CT) in data 24/03/1996, rappresentata e difesa dall'avv.
Grazia Pulvirenti, giusta procura in atti;
E
(CF: , Parte_2 C.F._2 nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Angelo Giuseppe Patane, giusta procura in atti;
- ricorrenti -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege –
Avente ad oggetto: Ricorso congiunto per la regolamentazione dei rapporti con il figlio nato al di fuori del matrimonio.
1
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 29/03/2025 e hanno Parte_1 Parte_2 esposto che avevano convissuto more uxorio e che da tale relazione, poi interrotta, era nato, in data 26 gennaio 2024 il figlio
[...]
Per_1
Hanno chiesto congiuntamente di disciplinare i rapporti tra gli stessi ed il figlio minorenne nelle modalità di seguito indicate:
“1) Stabilire l'affidamento condiviso del minore ad Persona_1 entrambi i genitori con residenza presso il domicilio della madre diritto di visita del padre. Le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. In merito al diritto di visita del padre, considerata la tenera età del minore e nell'interesse esclusivo del predetto ad un sano sviluppo psico-fisico secondo le seguenti modalità:
- Il lunedi pomeriggio dalle ore 16 alle 18,00 e/o un altro giorno della settimana da concordare tra i genitori, considerata la tenera età di cinque mesi
- Il padre potrà tenere con sé il minore il sabato dalle ore 16 alle 20 alternato alla domenica dalle ore 9 alle 20 solo dal compimento dei due anni. Per compleanno del minore i genitori potranno festeggiarlo separatamente e quando il minore avrà raggiunto almeno l'età di tre anni anche congiuntamene assieme ad entrambi i genitori.
- Dovranno essere garantite le frequentazioni del minore con i nonni materni e con la nonna paterna che avrà diritto di visita del minore presso l'abitazione della madre, ogni settimana con orario da concordare. Il minore quando raggiugere i tre anni di età potrà trascorrere con il padre due giorni nel periodo natalizio alternandolo con il Capodanno, e nel periodo pasquale alternando
2 la Domenica di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo ed inoltre 15 giorni nel periodo estivo 2) stabilire un assegno di mantenimento a carico del padre nella misura di €. 250,00 oltre rivalutazione ISTAT. Le spese straordinarie nella misura del 50% secondo le modalità del protocollo del Tribunale di Catania e il Consiglio dell'ordine del
2018 Spetta interamente alla Sig.ra l'assegno Parte_1 unico INPS.
3)Le parti si impegnano a garantire il diritto di frequentazione del minore con le famiglie parentali di origine: con frequentazioni dei nonni sia dal lato paterno che materno”.
Ciò posto, rileva il Collegio che le superiori pattuizioni sono compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia, e che il P.M. non si è opposto alla domanda degli istanti.
Gli ulteriori oggetti, su cui le parti hanno espresso accordo, sono estranei al presente giudizio, fermo restando il loro carattere obbligatorio tra le parti per le pattuizioni espresse.
Per quanto esposto, va disposto che sia affidato Persona_1
ad entrambi i genitori alle condizioni di cui in parte motiva.
Le spese di lite vanno compensate non sussistendo una situazione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa n.
1555/2025 RGVG;
Dispone che sia affidato ad entrambi i genitori Persona_1 alle condizioni di cui in parte motiva;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 16/05/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
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