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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 02/10/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Virgilio Notari Giudice
- dott. Michela Grillo Giudice Riunito nella camera di consiglio del 01/10/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 211/2025 R.G. vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa dall'Avv. DELL'ANNO Parte_1 C.F._1 ANTONIO FILIPPO RICORRENTE
E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. SCIOLTO CP_1 C.F._2 PAOLO
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 30.1.2025 nato a [...] il [...], premesso di aver Parte_1 sposato (nata a [...] il [...]) in data 18.09.1999, con matrimonio trascritto CP_1 nei registri dello Stato Civile del Comune di Gaeta al n 83, parte 2 SAuff. 1 anno 1999 e che dall'unione erano nati i figli Paolo, nato il [...] e , nata il [...], ha dedotto che i Per_1 coniugi avevano concluso accordo di negoziazione assistita del 2.2.2018, autorizzato dal Pubblico Ministero il 6.2.2018. Ha allegato, nello stesso tempo, che si è ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. Ha chiesto, di conseguenza, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la disciplina degli istituti connessi.
*** Si è costituita la resistente e non si è opposta al divorzio. Ha dedotto essere intervenuto accordo tra le parti, alle seguenti condizioni:
“a) I coniugi dichiarano la cessazione degli effetti civili del matrimonio, impegnandosi a vivere separati con l'obbligo reciproco di rispetto. b) La casa coniugale, sita in Gaeta (LT), via S. Agostino km 2/450, di proprietà di entrambi, viene assegnata al sig. , salvo le successive Parte_1 determinazioni dei coniugi in sede di divisione o di vendita. c) Quanto al mantenimento dei figli, le parti concordano che nulla è dovuto, essendo entrambi i figli economicamente indipendenti. d) Nulla è stabilito a titolo di assegno di mantenimento tra i coniugi, che si dichiarano reciprocamente economicamente autonomi.”
*** Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, il Collegio reputa che la pretesa delle parti di sentire pronunciato il divorzio meriti di essere accolta. Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nei registri degli atti dello stato civile del Comune di Gaeta al n 83, parte 2 SAuff. 1 anno 1999, e che é intervenuta convenzione di negoziazione assistita del 2.2.2018, autorizzata dal Pubblico Ministero il 6.2.2018. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra le parti sia venuta meno senza possibilità di ricostituzione. Sussistono le condizioni previste dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970. Nulla osta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
*** Le intese delle parti sono conformi alla legge e non vi sono figli minori o maggiori non autonomi.
*** L'accordo giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 211/2025 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]) in data CP_1 18.09.1999;
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gaeta al n 83, parte 2 SAuff. 1 anno 1999;
➢ riconosce le altre intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, lì 01/10/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Virgilio Notari Giudice
- dott. Michela Grillo Giudice Riunito nella camera di consiglio del 01/10/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 211/2025 R.G. vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa dall'Avv. DELL'ANNO Parte_1 C.F._1 ANTONIO FILIPPO RICORRENTE
E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. SCIOLTO CP_1 C.F._2 PAOLO
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 30.1.2025 nato a [...] il [...], premesso di aver Parte_1 sposato (nata a [...] il [...]) in data 18.09.1999, con matrimonio trascritto CP_1 nei registri dello Stato Civile del Comune di Gaeta al n 83, parte 2 SAuff. 1 anno 1999 e che dall'unione erano nati i figli Paolo, nato il [...] e , nata il [...], ha dedotto che i Per_1 coniugi avevano concluso accordo di negoziazione assistita del 2.2.2018, autorizzato dal Pubblico Ministero il 6.2.2018. Ha allegato, nello stesso tempo, che si è ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. Ha chiesto, di conseguenza, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la disciplina degli istituti connessi.
*** Si è costituita la resistente e non si è opposta al divorzio. Ha dedotto essere intervenuto accordo tra le parti, alle seguenti condizioni:
“a) I coniugi dichiarano la cessazione degli effetti civili del matrimonio, impegnandosi a vivere separati con l'obbligo reciproco di rispetto. b) La casa coniugale, sita in Gaeta (LT), via S. Agostino km 2/450, di proprietà di entrambi, viene assegnata al sig. , salvo le successive Parte_1 determinazioni dei coniugi in sede di divisione o di vendita. c) Quanto al mantenimento dei figli, le parti concordano che nulla è dovuto, essendo entrambi i figli economicamente indipendenti. d) Nulla è stabilito a titolo di assegno di mantenimento tra i coniugi, che si dichiarano reciprocamente economicamente autonomi.”
*** Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, il Collegio reputa che la pretesa delle parti di sentire pronunciato il divorzio meriti di essere accolta. Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nei registri degli atti dello stato civile del Comune di Gaeta al n 83, parte 2 SAuff. 1 anno 1999, e che é intervenuta convenzione di negoziazione assistita del 2.2.2018, autorizzata dal Pubblico Ministero il 6.2.2018. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra le parti sia venuta meno senza possibilità di ricostituzione. Sussistono le condizioni previste dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970. Nulla osta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
*** Le intese delle parti sono conformi alla legge e non vi sono figli minori o maggiori non autonomi.
*** L'accordo giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 211/2025 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]) in data CP_1 18.09.1999;
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gaeta al n 83, parte 2 SAuff. 1 anno 1999;
➢ riconosce le altre intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, lì 01/10/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi