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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 09/06/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
NRG. 973/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERINA
Sezione unica
Il Tribunale di Isernia – Sezione Unica - composto dai magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari – presidente relatore,
Dott.ssa Elvira Puleio – giudice,
Dott. Marco Ponsiglione – giudice, riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 973/2019 R.G. avente ad oggetto: divorzio contezioso vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Milano, giusta procura in atti;
- ricorrente
E
(C.F.: ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
04/02/1982, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Palma Ianiro, giusta procura in atti;
- resistente
CON
L'intervento del P.M. in sede CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del giorno 22/10/2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/19/2019, [nata in Isernia in [...] Parte_1
21/09/1970, (CF. ] ha proposto domanda di cessazione degli C.F._1
effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 30/08/2008, regolarmente trascritto presso il Comune di Cefalù (PA) (al n. 64, Parte II, Serie A, anno 2008), esponendo che la comunione spirituale e materiale con il coniuge [nato Controparte_1
a RI (AN) in data 04/02/1982, (CF. )] non poteva essere C.F._3
ricostituita e che dalla data di udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale (Rg.n. 1095/2013), definita con omologa del 17/01/2014, i coniugi hanno sempre vissuto separatamente e non vi è mai stata riconciliazione.
In particolare, la ricorrente ha dedotto che: dalla loro unione è nato un figlio, R_
(in data 30/01/2007); che i rapporti tra i coniugi si sono incrinati a partire
[...]
dall'anno 2011, allorquando il resistente ha intrapreso una relazione extraconiugale;
che venuta meno l'affectio coniugalis i coniugi hanno promosso ricorso per separazione consensuale che è stata omologata dal Tribunale con decreto del 17/01/2014 alle condizioni da loro concordate;
dopo la separazione hanno continuato ad avere vite separate: il resistente ha continuato a vivere in Cefalù, dove ha costituito un nuovo nucleo familiare con una compagna dalla quale ha avuto due figli, la ricorrente ha fatto ritorno nel comune di Roccasicura, ove vive con il figlio , unitamente alle altre due figlie, R_
e , avute da un precedente matrimonio;
che, in data 15/07/2019 Per_2 Persona_3
il figlio, durante la permanenza presso l'abitazione paterna in Cefalù, è stato cacciato di casa dal padre, impedendogli di far rientro e togliendogli il telefonino.
Tanto premesso la ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi, con addebito di responsabilità al sig. CP_1
, secondo le seguenti condizioni: “
1. i coniugi continueranno a vivere separati e stabilire la
[...] propria residenza o domicilio ovunque vorranno, sia in Italia che all'estero;
2. va dichiarato l'affidamento esclusivo a favore della sig.ra del figlio con permanenza Parte_1 Persona_4
domiciliare presso la sua abitazione sita in agro del comune di Roccasicura (IS) alla via Vico I Cesare
Battisti n. 4; 3. il sig. si impegna a versare mensilmente la somma di € 250,00, da rivalutarsi CP_1
annualmente secondo gli indici ISTAT, per il mantenimento del figlio e la somma di Persona_1
€ 250,00 alla sig.ra , che non svolge alcuna stabile attività lavorativa, a titolo di assegno Parte_1
di mantenimento, così come disposto in sede di separazione personale consensuale.”.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'11/03/2020 si è costituito in giudizio
[...]
, aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, CP_1
contestando tutte le avverse deduzioni e asserzioni, chiedendo, al contempo, la conferma delle condizioni contenute nel ricorso per separazione consensuale del 24/07/2013 omologato con provvedimento del 17/01/2014, con rideterminazione dell'importo dell'assegno di mantenimento in una somma non superiore ad € 200,00, nulla statuendo a titolo di mantenimento per l'ex moglie che svolge attività lavorativa.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti del 03/06/2021, il Presidente del
Tribunale di Isernia ha emanato i provvedimenti temporanei ed urgenti, disponendo l'affidamento esclusivo del minore alla madre con collocazione presso di lei, nulla per le visite stante il provvedimento di sospensione nei confronti di della Controparte_1
potestà genitoriale adottato dal Tribunale per i minori di Campobasso il 22/12/2020, nonché il versamento a carico del padre della somma complessiva di € 500,00 mensili, di cui € 250,00 in favore della coniuge ed € 250,00 in favore del figlio minore.
All'udienza di comparizione del 18/01/2022 il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione sullo status su richiesta di parte resistente ai sensi e per gli effetti dell'art. 709 bis del c.p.c.; in data 17/03/2022 il Tribunale Ordinario di Isernia, con sentenza non definitiva n. 51/2022, ha dichiarato lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio fra i coniugi e e, con ordinanza del 17/03/2022, ha disposto Parte_1 Controparte_1
la prosecuzione del giudizio assegnando alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
In data 14/06/2024 il presente procedimento è stato assegnato a questo giudice che, con ordinanza del 26/11/2024, preso atto delle conclusioni di parte, ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione. ******
Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale di
Isernia, con sentenza parziale non definitiva del 17/03/2022 - sopra richiamata - già si è pronunciato, in via anticipata, accogliendo la richiesta avanzata dalle parti.
Occorre, pertanto, soffermarsi sulle domande accessorie formulate dalle parti.
Nelle more del giudizio il figlio delle parti è divenuto maggiorenne, per cui nulla va stabilito in ordine al suo affido.
Quanto alla richiesta di assegno divorzile formulata da giova richiamare Parte_1
la decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che, al fine di comporre il contrasto giurisprudenziale insorto sul tema, hanno statuito che “ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (cfr. Cass. civ., sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287).
Ricade, pertanto, sul coniuge che richiede l'assegno divorzile la prova che le differenze reddituali, all'epoca del divorzio, sono direttamente causate dalle vecchie scelte comuni di vita (cfr. Cass. civ., sez. I, 17/04/2019, n. 10781). In particolare, secondo le Sezioni Unite, il Tribunale è tenuto a verificare “se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro”.
Le Sezioni Unite hanno, inoltre, evidenziato che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Il giudice del merito, in ossequio all'insegnamento della Corte di legittimità, deve valutare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio.
Sulla base, quindi, della situazione reddituale e patrimoniale delle parti deve essere accertata se la disparità economico reddituale, ovvero lo squilibrio rilevato, siano frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale.
Infatti, considerata la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”.
Occorre, quindi, accertare la situazione economico reddituale delle parti per valutare se la ricorrente abbia mezzi adeguati o sia in grado di procurarseli e se sussista uno squilibrio economico, patrimoniale, reddituale tra gli ex coniugi.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche delineate dalla giurisprudenza di legittimità,
l'assegno divorzile può essere riconosciuto solo a fronte di un rilevante divario della posizione economica delle parti e sempre che, giova ribadire, tale squilibrio sia la conseguenza anche dei sacrifici effettuati dal richiedente nell'interesse della famiglia e per consentire all'altro di sviluppare il patrimonio familiare, sacrifici la cui entità incide proporzionalmente sul quantum dell'assegno medesimo.
Ebbene, nel caso di specie, il Collegio ritiene che la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente non possa trovare accoglimento.
Deve rilevarsi che ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, l'ex coniuge deve produrre tutta la documentazione, soprattutto fiscale, necessaria a dimostrare l'inadeguatezza dei suoi redditi, considerato che l'assenza di dimostrazione in ordine alla propria condizione economico-reddituale preclude al giudice di merito di valutare l'esistenza di una sproporzione economico reddituale tra le parti (cfr., ex multis, Cass n.
6529/2022).
Nel caso di specie parte ricorrente nulla ha allegato a fondamento della propria domanda: non risulta alcuna allegazione idonea a documentare in maniera precisa e continua nel tempo l'esatta consistenza del proprio reddito e del complesso del proprio patrimonio nel corso del matrimonio al momento della separazione ed al momento attuale.
Inoltre, non sussiste alcuna deduzione sotto il profilo assertivo (prima ancora che in ordine alla prova) circa concrete opportunità professionali sacrificate per il ruolo endofamiliare svolto ovvero che vi sia stata da parte della ricorrente una rinuncia allo sviluppo della propria personalità in ragione del matrimonio.
Per l'effetto, va rigettata la domanda proposta da volta al riconoscimento Parte_1
in suo favore dell'assegno divorzile.
Quanto, invece, alla domanda avanzata alla ricorrente di condanna del resistente al versamento di un assegno di mantenimento in favore del figlio si osserva quanto segue.
Il resistente ha chiesto una riduzione dell'ammontare dell'assegno mensile per il mantenimento del figlio non superiore a € 200,00 mensili;
la ricorrente, invece, una conferma dell'importo di € 250,00 stabilito in sede di separazione.
Sul punto occorre evidenziare che, salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, stabilendo il giudice, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Orbene, nel caso di specie il resistente, , ha evidenziato di aver perso il Controparte_1
lavoro che svolgeva in Svizzera con una remunerazione considerevole e di svolgere adesso attività lavorativa in provincia di Brescia come autista di mezzi pesanti, percependo una retribuzione pari ad € 1.400,00 mensili circa e di avere altri quattro figli.
La formazione di una nuova famiglia non legittima di per sé una diminuzione del contributo per il mantenimento dei figli nati in precedenza, in quanto costituisce espressione di una scelta e non di una necessità e lascia inalterata la consistenza degli obblighi nei confronti della prole (Cass. Sez. I, 22.11.2000 n. 15065). Occorre, però, tenere conto, in misura consona al tenore di vita delle parti, dell'obbligo di mantenimento dei figli nati da una nuova relazione che una di esse abbia iniziato (Cass. Sez. I, 04.04.2002
n. 4800), per verificare se tale nuovo obbligo renda l'assegno già fissato per la prole nata in [...] incompatibile con le risorse economiche del genitore obbligato.
Ciò posto, considerato che le parti non hanno fornito adeguata documentazione atta a dimostrare e ricostruire la propria posizione economica e che il figlio Persona_1
divenuto maggiorenne a gennaio, non risulta ancora economicamente autosufficiente, va confermato l'assegno mensile a carico del padre dell'importo di € 250,00 (oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat), da versare entro il giorno 5 del mese alla ricorrente.
All'obbligo di versamento dell'assegno, come sopra determinato, va aggiunto il contributo per spese straordinarie da dividersi in pari quota fra i due genitori.
Quanto alle spese di lite, attesa la natura necessitata della pronuncia ed il contegno processuale delle parti, si ritiene che debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione Unica, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede: - pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1
mediante versamento in favore di di un assegno mensile di euro Parte_1
250,00, da rivalutarsi secondo gli indici I.S.T.A.T., oltre al 50% delle spese straordinarie;
- rigetta la domanda, formulata dalla ricorrente, di corresponsione di un assegno divorzile in suo favore a carico di;
Controparte_1
- Spese compensate.
Isernia, 6 giugno 2025
Il Presidente ed estensore
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERINA
Sezione unica
Il Tribunale di Isernia – Sezione Unica - composto dai magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari – presidente relatore,
Dott.ssa Elvira Puleio – giudice,
Dott. Marco Ponsiglione – giudice, riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 973/2019 R.G. avente ad oggetto: divorzio contezioso vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Milano, giusta procura in atti;
- ricorrente
E
(C.F.: ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
04/02/1982, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Palma Ianiro, giusta procura in atti;
- resistente
CON
L'intervento del P.M. in sede CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del giorno 22/10/2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/19/2019, [nata in Isernia in [...] Parte_1
21/09/1970, (CF. ] ha proposto domanda di cessazione degli C.F._1
effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 30/08/2008, regolarmente trascritto presso il Comune di Cefalù (PA) (al n. 64, Parte II, Serie A, anno 2008), esponendo che la comunione spirituale e materiale con il coniuge [nato Controparte_1
a RI (AN) in data 04/02/1982, (CF. )] non poteva essere C.F._3
ricostituita e che dalla data di udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale (Rg.n. 1095/2013), definita con omologa del 17/01/2014, i coniugi hanno sempre vissuto separatamente e non vi è mai stata riconciliazione.
In particolare, la ricorrente ha dedotto che: dalla loro unione è nato un figlio, R_
(in data 30/01/2007); che i rapporti tra i coniugi si sono incrinati a partire
[...]
dall'anno 2011, allorquando il resistente ha intrapreso una relazione extraconiugale;
che venuta meno l'affectio coniugalis i coniugi hanno promosso ricorso per separazione consensuale che è stata omologata dal Tribunale con decreto del 17/01/2014 alle condizioni da loro concordate;
dopo la separazione hanno continuato ad avere vite separate: il resistente ha continuato a vivere in Cefalù, dove ha costituito un nuovo nucleo familiare con una compagna dalla quale ha avuto due figli, la ricorrente ha fatto ritorno nel comune di Roccasicura, ove vive con il figlio , unitamente alle altre due figlie, R_
e , avute da un precedente matrimonio;
che, in data 15/07/2019 Per_2 Persona_3
il figlio, durante la permanenza presso l'abitazione paterna in Cefalù, è stato cacciato di casa dal padre, impedendogli di far rientro e togliendogli il telefonino.
Tanto premesso la ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi, con addebito di responsabilità al sig. CP_1
, secondo le seguenti condizioni: “
1. i coniugi continueranno a vivere separati e stabilire la
[...] propria residenza o domicilio ovunque vorranno, sia in Italia che all'estero;
2. va dichiarato l'affidamento esclusivo a favore della sig.ra del figlio con permanenza Parte_1 Persona_4
domiciliare presso la sua abitazione sita in agro del comune di Roccasicura (IS) alla via Vico I Cesare
Battisti n. 4; 3. il sig. si impegna a versare mensilmente la somma di € 250,00, da rivalutarsi CP_1
annualmente secondo gli indici ISTAT, per il mantenimento del figlio e la somma di Persona_1
€ 250,00 alla sig.ra , che non svolge alcuna stabile attività lavorativa, a titolo di assegno Parte_1
di mantenimento, così come disposto in sede di separazione personale consensuale.”.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'11/03/2020 si è costituito in giudizio
[...]
, aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, CP_1
contestando tutte le avverse deduzioni e asserzioni, chiedendo, al contempo, la conferma delle condizioni contenute nel ricorso per separazione consensuale del 24/07/2013 omologato con provvedimento del 17/01/2014, con rideterminazione dell'importo dell'assegno di mantenimento in una somma non superiore ad € 200,00, nulla statuendo a titolo di mantenimento per l'ex moglie che svolge attività lavorativa.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti del 03/06/2021, il Presidente del
Tribunale di Isernia ha emanato i provvedimenti temporanei ed urgenti, disponendo l'affidamento esclusivo del minore alla madre con collocazione presso di lei, nulla per le visite stante il provvedimento di sospensione nei confronti di della Controparte_1
potestà genitoriale adottato dal Tribunale per i minori di Campobasso il 22/12/2020, nonché il versamento a carico del padre della somma complessiva di € 500,00 mensili, di cui € 250,00 in favore della coniuge ed € 250,00 in favore del figlio minore.
All'udienza di comparizione del 18/01/2022 il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione sullo status su richiesta di parte resistente ai sensi e per gli effetti dell'art. 709 bis del c.p.c.; in data 17/03/2022 il Tribunale Ordinario di Isernia, con sentenza non definitiva n. 51/2022, ha dichiarato lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio fra i coniugi e e, con ordinanza del 17/03/2022, ha disposto Parte_1 Controparte_1
la prosecuzione del giudizio assegnando alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
In data 14/06/2024 il presente procedimento è stato assegnato a questo giudice che, con ordinanza del 26/11/2024, preso atto delle conclusioni di parte, ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione. ******
Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale di
Isernia, con sentenza parziale non definitiva del 17/03/2022 - sopra richiamata - già si è pronunciato, in via anticipata, accogliendo la richiesta avanzata dalle parti.
Occorre, pertanto, soffermarsi sulle domande accessorie formulate dalle parti.
Nelle more del giudizio il figlio delle parti è divenuto maggiorenne, per cui nulla va stabilito in ordine al suo affido.
Quanto alla richiesta di assegno divorzile formulata da giova richiamare Parte_1
la decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che, al fine di comporre il contrasto giurisprudenziale insorto sul tema, hanno statuito che “ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (cfr. Cass. civ., sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287).
Ricade, pertanto, sul coniuge che richiede l'assegno divorzile la prova che le differenze reddituali, all'epoca del divorzio, sono direttamente causate dalle vecchie scelte comuni di vita (cfr. Cass. civ., sez. I, 17/04/2019, n. 10781). In particolare, secondo le Sezioni Unite, il Tribunale è tenuto a verificare “se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro”.
Le Sezioni Unite hanno, inoltre, evidenziato che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Il giudice del merito, in ossequio all'insegnamento della Corte di legittimità, deve valutare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio.
Sulla base, quindi, della situazione reddituale e patrimoniale delle parti deve essere accertata se la disparità economico reddituale, ovvero lo squilibrio rilevato, siano frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale.
Infatti, considerata la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”.
Occorre, quindi, accertare la situazione economico reddituale delle parti per valutare se la ricorrente abbia mezzi adeguati o sia in grado di procurarseli e se sussista uno squilibrio economico, patrimoniale, reddituale tra gli ex coniugi.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche delineate dalla giurisprudenza di legittimità,
l'assegno divorzile può essere riconosciuto solo a fronte di un rilevante divario della posizione economica delle parti e sempre che, giova ribadire, tale squilibrio sia la conseguenza anche dei sacrifici effettuati dal richiedente nell'interesse della famiglia e per consentire all'altro di sviluppare il patrimonio familiare, sacrifici la cui entità incide proporzionalmente sul quantum dell'assegno medesimo.
Ebbene, nel caso di specie, il Collegio ritiene che la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente non possa trovare accoglimento.
Deve rilevarsi che ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, l'ex coniuge deve produrre tutta la documentazione, soprattutto fiscale, necessaria a dimostrare l'inadeguatezza dei suoi redditi, considerato che l'assenza di dimostrazione in ordine alla propria condizione economico-reddituale preclude al giudice di merito di valutare l'esistenza di una sproporzione economico reddituale tra le parti (cfr., ex multis, Cass n.
6529/2022).
Nel caso di specie parte ricorrente nulla ha allegato a fondamento della propria domanda: non risulta alcuna allegazione idonea a documentare in maniera precisa e continua nel tempo l'esatta consistenza del proprio reddito e del complesso del proprio patrimonio nel corso del matrimonio al momento della separazione ed al momento attuale.
Inoltre, non sussiste alcuna deduzione sotto il profilo assertivo (prima ancora che in ordine alla prova) circa concrete opportunità professionali sacrificate per il ruolo endofamiliare svolto ovvero che vi sia stata da parte della ricorrente una rinuncia allo sviluppo della propria personalità in ragione del matrimonio.
Per l'effetto, va rigettata la domanda proposta da volta al riconoscimento Parte_1
in suo favore dell'assegno divorzile.
Quanto, invece, alla domanda avanzata alla ricorrente di condanna del resistente al versamento di un assegno di mantenimento in favore del figlio si osserva quanto segue.
Il resistente ha chiesto una riduzione dell'ammontare dell'assegno mensile per il mantenimento del figlio non superiore a € 200,00 mensili;
la ricorrente, invece, una conferma dell'importo di € 250,00 stabilito in sede di separazione.
Sul punto occorre evidenziare che, salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, stabilendo il giudice, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Orbene, nel caso di specie il resistente, , ha evidenziato di aver perso il Controparte_1
lavoro che svolgeva in Svizzera con una remunerazione considerevole e di svolgere adesso attività lavorativa in provincia di Brescia come autista di mezzi pesanti, percependo una retribuzione pari ad € 1.400,00 mensili circa e di avere altri quattro figli.
La formazione di una nuova famiglia non legittima di per sé una diminuzione del contributo per il mantenimento dei figli nati in precedenza, in quanto costituisce espressione di una scelta e non di una necessità e lascia inalterata la consistenza degli obblighi nei confronti della prole (Cass. Sez. I, 22.11.2000 n. 15065). Occorre, però, tenere conto, in misura consona al tenore di vita delle parti, dell'obbligo di mantenimento dei figli nati da una nuova relazione che una di esse abbia iniziato (Cass. Sez. I, 04.04.2002
n. 4800), per verificare se tale nuovo obbligo renda l'assegno già fissato per la prole nata in [...] incompatibile con le risorse economiche del genitore obbligato.
Ciò posto, considerato che le parti non hanno fornito adeguata documentazione atta a dimostrare e ricostruire la propria posizione economica e che il figlio Persona_1
divenuto maggiorenne a gennaio, non risulta ancora economicamente autosufficiente, va confermato l'assegno mensile a carico del padre dell'importo di € 250,00 (oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat), da versare entro il giorno 5 del mese alla ricorrente.
All'obbligo di versamento dell'assegno, come sopra determinato, va aggiunto il contributo per spese straordinarie da dividersi in pari quota fra i due genitori.
Quanto alle spese di lite, attesa la natura necessitata della pronuncia ed il contegno processuale delle parti, si ritiene che debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione Unica, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede: - pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1
mediante versamento in favore di di un assegno mensile di euro Parte_1
250,00, da rivalutarsi secondo gli indici I.S.T.A.T., oltre al 50% delle spese straordinarie;
- rigetta la domanda, formulata dalla ricorrente, di corresponsione di un assegno divorzile in suo favore a carico di;
Controparte_1
- Spese compensate.
Isernia, 6 giugno 2025
Il Presidente ed estensore
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari