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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 12/03/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 599/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa sopra indicata, promossa con ricorso congiunto, ai sensi ex articolo 473 bis 49-51 c.p.c. da ato il 21/06/1984 a MUGNANO DI NAPOLI (NA) Parte_1
E
nata il [...] a [...] Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio civile in FANO (PU) in data 01/09/2018, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di FANO dell'anno 2018, N. 62, Parte1, optando per il regime della comunione dei beni.
FATTO
Con ricorso congiunto presentato ai sensi dell'articolo articolo 473 bis 49-51 c.p.c., le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale consensuale e anche di divorzio per lo scioglimento del matrimonio, formulando compiutamente le condizioni connesse ad entrambe le suddette domande.
1 Le parti hanno contratto matrimonio civile in FANO (PU) in data 01/09/2018, optando per il regime della comunione dei beni, e dalla loro unione non sono nati figli.
Con sentenza parziale n. 72/2024 del 23/05/2024, il Tribunale di Pesaro dichiarava ed omologava la separazione personale consensuale tra i coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto e provvedeva, con separata ordinanza, a rimettere la causa sul ruolo del Presidente relatore, per la prosecuzione del giudizio per la pronuncia della sentenza di divorzio e contestuale fissazione dell'udienza ex articolo 127 ter c.p.c.,il 18/02/2025.
L'udienza è stata sostituita con il deposito di notte scritte ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., con concessione dei termini alle parti per il deposito fino alla data dell'udienza.
Le parti hanno depositato note scritte rispettivamente in data 12/02/2025 e 13/02/2025, dove hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato l'accordo raggiunto precisando le condizioni congiunte già indicate in sede di separazione consensuale, chiedendo concordemente la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articoli 70 e 71
c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio merita di essere accolta.
I coniugi vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo
Tribunale con sentenza n. 72/2024 del 23/05/2024, divenuta irrevocabile dal 27/12/2024.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata da anni ogni comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale valutare le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo e confermate con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda delle parti di divorzio congiunto per lo scioglimento del matrimonio può pertanto essere recepita in quanto non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 898/1970
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
2. Prende atto delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
3. Spese di lite compensate;
4. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Deciso in data 12/03/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa sopra indicata, promossa con ricorso congiunto, ai sensi ex articolo 473 bis 49-51 c.p.c. da ato il 21/06/1984 a MUGNANO DI NAPOLI (NA) Parte_1
E
nata il [...] a [...] Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio civile in FANO (PU) in data 01/09/2018, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di FANO dell'anno 2018, N. 62, Parte1, optando per il regime della comunione dei beni.
FATTO
Con ricorso congiunto presentato ai sensi dell'articolo articolo 473 bis 49-51 c.p.c., le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale consensuale e anche di divorzio per lo scioglimento del matrimonio, formulando compiutamente le condizioni connesse ad entrambe le suddette domande.
1 Le parti hanno contratto matrimonio civile in FANO (PU) in data 01/09/2018, optando per il regime della comunione dei beni, e dalla loro unione non sono nati figli.
Con sentenza parziale n. 72/2024 del 23/05/2024, il Tribunale di Pesaro dichiarava ed omologava la separazione personale consensuale tra i coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto e provvedeva, con separata ordinanza, a rimettere la causa sul ruolo del Presidente relatore, per la prosecuzione del giudizio per la pronuncia della sentenza di divorzio e contestuale fissazione dell'udienza ex articolo 127 ter c.p.c.,il 18/02/2025.
L'udienza è stata sostituita con il deposito di notte scritte ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., con concessione dei termini alle parti per il deposito fino alla data dell'udienza.
Le parti hanno depositato note scritte rispettivamente in data 12/02/2025 e 13/02/2025, dove hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato l'accordo raggiunto precisando le condizioni congiunte già indicate in sede di separazione consensuale, chiedendo concordemente la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articoli 70 e 71
c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio merita di essere accolta.
I coniugi vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo
Tribunale con sentenza n. 72/2024 del 23/05/2024, divenuta irrevocabile dal 27/12/2024.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata da anni ogni comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale valutare le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo e confermate con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda delle parti di divorzio congiunto per lo scioglimento del matrimonio può pertanto essere recepita in quanto non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 898/1970
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
2. Prende atto delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
3. Spese di lite compensate;
4. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Deciso in data 12/03/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni
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