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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/10/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 103/2025 R.G. promossa
DA
Parte_1
( ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
[...] P.IVA_1
e difesa in giudizio dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
Appellante
( ) Parte_2 C.F._1
Appellato contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1120/2024 il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva il ricorso proposto da nei confronti dell Parte_3 [...]
, con il quale il ricorrente aveva chiesto Controparte_1
l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione n. 7/2020 dell'1.7.2020, emessa dall'Amministrazione datoriale per il recupero della complessiva somma di euro
21.600,00 a titolo di emolumenti asseritamente non dovuti.
1 Avverso la sentenza proponeva appello l'amministrazione indicata in epigrafe con ricorso depositato il 27 febbraio 2025 per i motivi di gravame da intendere qui integralmente trascritti.
L'appellato, sebbene ritualmente citato, rimaneva contumace.
All'esito dell'udienza del 22.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su richiesta dell'appellante, motivata dall'esistenza di trattative in corso per il bonario componimento della lite, la causa veniva rinviata all'udienza del 23.9.2025, da celebrarsi in presenza.
All'udienza del 23.9.2025, stante la mancata comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 309 c.p.c. la causa veniva rinviata all'udienza del 28.10.2025, da celebrarsi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Di tale rinvio veniva data comunicazione alla parte costituita.
Per l'udienza del 28.10.2025 la parte appellante non ha depositato note scritte.
A mente dell'art. 127 ter, comma 4, c.p.c., “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza.
Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”.
Rilevato che la parte costituita non è comparsa all'odierna udienza e che l'art. 307, ultimo comma c.p.c. prevede che l'estinzione del giudizio è dichiarata con sentenza dal collegio, va, pertanto, ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Spese irripetibili.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo.
Spese irripetibili.
2 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all' esito dell'udienza del 28 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Dott.ssa Graziella Parisi
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