TAR Venezia, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 466
TAR
Sentenza 26 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Violazione di legge; violazione art. 26 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50; violazione del principio di congruità e rimuneratività; ingiustizia manifesta; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; irrazionalità ed illogicità manifesta

    Il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia involga una pretesa di adempimento contrattuale relativa alla quantificazione del corrispettivo, riconducibile alla giurisdizione ordinaria, poiché l'art. 26 del d.l. n. 50/2022 introduce un meccanismo di adeguamento automatico e vincolato, privo di discrezionalità amministrativa.

  • Inammissibile
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; irrazionalità ed illogicità manifesta; violazione del contraddittorio per le "analisi prezzi" 2023 e 2024. Violazione del principio di buona fede e di leale cooperazione.

    Il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia involga una pretesa di adempimento contrattuale relativa alla quantificazione del corrispettivo, riconducibile alla giurisdizione ordinaria, poiché l'art. 26 del d.l. n. 50/2022 introduce un meccanismo di adeguamento automatico e vincolato, privo di discrezionalità amministrativa.

  • Inammissibile
    Violazione art. 26 del cd. “Decreto Aiuti”; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, carenza di presupposto; irrazionalità ed illogicità manifesta.

    Il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia involga una pretesa di adempimento contrattuale relativa alla quantificazione del corrispettivo, riconducibile alla giurisdizione ordinaria, poiché l'art. 26 del d.l. n. 50/2022 introduce un meccanismo di adeguamento automatico e vincolato, privo di discrezionalità amministrativa.

  • Inammissibile
    Violazione art. 26 d.l. n. 50/2022; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; irrazionalità ed illogicità manifesta

    Il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia involga una pretesa di adempimento contrattuale relativa alla quantificazione del corrispettivo, riconducibile alla giurisdizione ordinaria, poiché l'art. 26 del d.l. n. 50/2022 introduce un meccanismo di adeguamento automatico e vincolato, privo di discrezionalità amministrativa.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 466
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 466
    Data del deposito : 26 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo