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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00614/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 26/02/2026
N. 00466 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00614/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 614 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RG TR s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Cimino e Giorgio Trovato, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Padova, Piazzale della Stazione n. 7, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Venezia - ATER di
Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Munarin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia; N. 00614/2025 REG.RIC.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Decreto del Direttore dell'ATER della Prov. Di Venezia, n. 129 del 5-2-2025, avente oggetto “PEI 569.1 – CUP J79F13000040007 (CIG 955392C77) Piano regionale degli interventi di riqualificazione edilizia residenziale pubblica ammessi al finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c punto 13 “Fondo complementare al Piano Nazionale di ripresa e resilienza – Sicuro verde e sociale” del decreto legge 06.05.2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge
01.07.2021, n. 101. Lavori di Manutenzione straordinaria in n. 3 fabbricati siti in
Comune di Venezia – Marghera via Catene 61 a-b, 61 c-d, 61 l-m-n. Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori per fronteggiare gli aumenti eccezionali nei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, di cui al Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. “Decreto
Aiuti”, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, all'articolo
26”;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti o comunque connessi (tra cui, i seguenti allegati al Decreto impugnato: la Relazione tecnica del Responsabile Unico del Procedimento in data 24-1-2025 – All. 1; la “Tabella di Adeguamento Prezzi” predisposta dall'Area Tecnica in data 26-9-2024 – All. 2; gli adeguamenti prezzi degli
Stati di avanzamento lavori n. 1, 2 e 3 – All. 3, nonché per quanto occorra Delibera N. 00614/2025 REG.RIC.
del C.d.A. di Ater n. 895 del 26-7-2024, citati ed allegati nel decreto n. 129/2025 impugnato);
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RG TR s.r.l. il
16-6-2025, altresì:
- della “Tabella di adeguamento prezzi” e delle “analisi dei prezzi”, atti questi trasmessi da Ater in data 5-5-2025 a seguito di istanza di accesso della ricorrente, oltre ad ogni altro atto connesso e/o presupposto, anche non noto.
C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RG TR s.r.l. il
15-9-2025, altresì:
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti o comunque connessi (tra cui, per quanto occorra, la Relazione tecnica del Responsabile Unico del Procedimento in data 24-1-2025; la “Tabella di Adeguamento Prezzi” predisposta dall'Area Tecnica in data 26.9.2024; gli adeguamenti degli Stati di avanzamento relativi ai primi 3 SAL,
Delibera del C.d.A. di Ater n. 895 del 26-7-2024, citati ed allegati al decreto n.
129/2025 impugnato), con riserva di motivi aggiunti, con ogni conseguente domanda.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
e di Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Venezia - ATER
Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. LI RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. RG TR s.r.l. (in seguito, RG TR) è risultata aggiudicataria, a seguito di procedura negoziata indetta dall'Azienda Territoriale per N. 00614/2025 REG.RIC.
l'Edilizia Residenziale della Provincia di Venezia (in seguito, ATER), ai sensi dell'articolo n. 36, comma 9-bis del d.lgs. n. 50/2016, dei lavori di manutenzione straordinaria di tre fabbricati siti nel Comune di Venezia, Marghera, via Catene, nn.
61 a-b, 61 c-d, 61 l-m-n (PEI 569.1 – CUP J79F13000040007 – CIG 955392C77) per un importo complessivo di Euro 1.656.531,52 (con un ribasso dell'2,840% sull'importo dei lavori a base di gara).
Il contratto è stato sottoscritto il 27-3-2023.
1.2. Nel corso dell'esecuzione “è emersa la necessità di variare alcune lavorazioni
e/o materiali e di eseguirne di nuove” e le parti in data 20-6-2024 hanno sottoscritto apposito atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, portando l'importo complessivo contrattuale ad Euro 1.851.706,14.
1.3. In applicazione dell'art. 26, comma 6-ter, del d.l. 17-5-2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15-7-2022, n. 91, che estende (con soglia ridotta)
l'applicazione della revisione straordinaria prezzi, di cui al comma 6-bis, agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra l'1-1-2022 e il 30-6-2023, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dall'1-1-2023 al 31-12-2025, con il decreto del Direttore n. 129/2025
ATER ha approvato la modalità utilizzata dall'Area Tecnica per il calcolo dei maggiori importi dovuti” e ha determinato il maggior importo dovuto per l'adeguamento dei SAL n. 1, 2 e 3, nella somma di Euro 175.142,59.
2. Con il ricorso in esame RG TR ha impugnato tale decreto e la
“Tabella di adeguamento prezzi” ad esso allegata, sulla base del seguente unico motivo, articolato in più censure: Violazione di legge; violazione art. 26 del Decreto
Legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. “Decreto Aiuti”), convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91; violazione del principio di congruità e rimuneratività; ingiustizia manifesta; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; irrazionalità ed illogicità manifesta. N. 00614/2025 REG.RIC.
ATER avrebbe determinato il maggior importo dovuto in modo non conforme all'art. 26, commi 6-bis e 6-ter, del d.l. n. 50/2022 che imporrebbe alle stazioni appaltanti di svolgere una mera operazione contabile di “confronto tra i prezziari: fra quello vigente al momento dell'offerta e quello vigente al momento della contabilizzazione, ai quali applicare il ribasso offerto”.
In particolare, l'Amministrazione, nel predisporre la “Tabella di adeguamento prezzi”
e nel procedere all'aggiornamento dei prezzi relativi ai SAL indicati, avrebbe fatto riferimento, in modo generalizzato, al Listino Prezzi della Regione Veneto anno 2022, anziché ai prezzari regionali vigenti al momento della contabilizzazione delle singole lavorazioni, come invece prescritto dall'art. 26 del d.l. n. 50/2022 e chiarito dal parere del MIT n. 1735 del 23-1-2023, tant'è che all'esame della documentazione approvata con il decreto impugnato, emergerebbero numerosi casi nei quali l'adeguamento dei prezzi non sarebbe stato effettuato sulla base delle corrispondenti voci contenute nei prezzari regionali aggiornati per gli anni 2023 e 2024, pur essendo tali prezzari vigenti ed applicabili alla data di contabilizzazione dei lavori. A sostegno di tale deduzione, la società ricorrente indica analiticamente una pluralità di voci di prezzo riferite ai
SAL n. 1, 2 e 3, per le quali l'Amministrazione non avrebbe applicato i valori desunti dai prezzari regionali aggiornati.
Sotto un ulteriore profilo, la ricorrente contesta che, nei casi in cui l'Amministrazione ha dichiarato di aver fatto ricorso a lavorazioni “similari”, il provvedimento impugnato non consentirebbe di individuare le fonti effettivamente utilizzate, né i criteri seguiti per l'analisi e la determinazione dei prezzi aggiornati, risultando pertanto non intellegibile l'iter istruttorio posto a base della rideterminazione operata.
Tale carenza istruttoria e motivazionale avrebbe inciso in modo significativo sull'importo complessivamente riconosciuto a titolo di revisione prezzi.
Qualora l'Amministrazione avesse applicato i prezzi risultanti dai prezziari regionali aggiornati, il maggior importo dovuto alla ricorrente sarebbe stato quantomeno pari a N. 00614/2025 REG.RIC.
Euro 537.409,01, con una differenza rispetto a quanto previsto dall'impugnato provvedimento di euro 362.266,42.
Sulla base delle predette deduzioni la ricorrente, oltre l'annullamento del provvedimento impugnato e degli atti connessi, ha altresì chiesto l'accertamento del proprio diritto alla corretta applicazione della revisione prezzi straordinaria ai sensi dell'art. 26 del d.l. n. 50/2022, con conseguente rideterminazione degli importi dovuti in relazione ai SAL n. 1, 2 e 3, anche tramite l'espletamento di apposita CTU.
3. In data 8-5-2025 si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, rilevando che nessun atto della costituenda Amministrazione risulta essere stato impugnato dalla società ricorrente.
4. Con un primo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 16-6-2025, la società ricorrente ha impugnato, per quanto di occorrenza, i documenti denominati “Tabella di adeguamento prezzi” e “analisi dei prezzi” trasmesse da ATER in data 5-5-2025 a seguito di istanza di accesso agli atti del 27-2-2025 e successivo sollecito, proponendo i seguenti motivi.
I - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; irrazionalità ed illogicità manifesta; violazione del contraddittorio per le "analisi prezzi" 2023 e 2024.
Violazione del principio di buona fede e di leale cooperazione (art. 2 legge n. 241/90).
Sotto un primo profilo, parte ricorrente sostiene che dai documenti acquisiti – una
“Tabella di adeguamento prezzi” e tre documenti denominati “analisi prezzi” riferiti agli anni 2022, 2023 e 2024 – non sarebbe possibile ricostruire il metodo di calcolo effettivamente seguito dall'Amministrazione per l'applicazione della revisione prezzi, persistendo l'assenza di indicazioni in ordine alle formule matematiche, ai criteri estimativi e alle fonti utilizzate.
Tali documenti inoltre non presenterebbero elementi di collegamento con il decreto impugnato, mancando numeri di protocollo, date e firme. N. 00614/2025 REG.RIC.
La nuova Tabella, ostesa in sede di accesso, farebbe riferimento a prezzi e prezzari parzialmente diversi da quelli indicati nella Tabella allegata al decreto impugnato e avrebbe anche contenuti e colonne ulteriori.
Vi sarebbero anche delle incongruenze tra le voci di prezzo aggiornate e quelle risultanti dalle analisi prezzi prodotte.
Sotto un secondo profilo, la ricorrente lamenta che l'Amministrazione avrebbe proceduto ad autonome analisi prezzi senza coinvolgere l'impresa in alcuna forma di contraddittorio e senza darne conto nel provvedimento impugnato, deducendo sotto tale profilo una carenza istruttoria e motivazionale, nonché la violazione dei principi di buona fede, leale cooperazione e trasparenza dell'azione amministrativa.
II - Violazione art. 26 del cd. “Decreto Aiuti”; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, carenza di presupposto; irrazionalità ed illogicità manifesta.
La documentazione ostesa confermerebbe la fondatezza delle censure di violazione dell'art. 26 del d.l. n. 50/2022, di illogicità e di difetto di motivazioni proposte con il ricorso introduttivo: gli importi di cui alla “Tabella Adeguamento Prezzi”, allegati al decreto n. 129, non sarebbero coerenti con i prezzari 2023 e 2024 della Regione
Veneto.
Anche nella "Tabella Adeguamento Prezzi" ostesa nel mese di maggio, pur essendovi un richiamo a tali prezziari, gli importi indicati sarebbero diversi da quelli dei preziari.
E nei provvedimenti impugnati non vi sarebbe alcuna indicazione in ordine alle ragioni di tale scostamento e ai criteri adottati per calcolarlo.
Parte ricorrente ipotizza l'applicazione ai prezzi regionali aggiornati di un coefficiente di riduzione desunto dal rapporto tra i prezzi del prezzario formulato da ATER nel
2022 e i corrispondenti prezzi del prezzario regionale 2022. Tale metodo emergerebbe indirettamente dai valori indicati nelle tabelle trasmesse, ma non sarebbe mai stato esplicitato negli atti impugnati. N. 00614/2025 REG.RIC.
Un simile criterio di calcolo – sostiene parte ricorrente - si porrebbe in contrasto con l'art. 26 del d.l. n. 50/2022, in quanto introdurrebbe un elemento ulteriore– il coefficiente di riduzione – non previsto né dalla legge né dal contratto e fondato su un parametro risalente al 2022, quindi non aggiornato.
Tale criterio di calcolo sarebbe quindi incoerente con la finalità della revisione prezzi straordinaria, che impone il riferimento ai prezzari aggiornati vigenti al momento della contabilizzazione delle lavorazioni.
Infine, la ricorrente rileva ulteriori profili di incongruenza relativi alle analisi prezzi effettuate dall'Amministrazione, deducendo: la predisposizione di un'analisi prezzi in presenza di voci già rinvenibili nei prezzari regionali; l'individuazione di voci regionali ritenute non corrispondenti alle lavorazioni eseguite; errori e discordanze delle singole analisi prezzi trasmesse.
Sulla base di tali censure, parte ricorrente insiste per l'annullamento degli atti già impugnati con il ricorso principale, come integrati dalla documentazione istruttoria sopravvenuta, nonché per l'accertamento dell'illegittimità della revisione prezzi operata dall'Amministrazione.
5. ATER si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: la controversia avrebbe ad oggetto una pretesa di adempimento contrattuale, relativa alla quantificazione del corrispettivo dovuto in applicazione dell'art. 26 del d.l. n. 50/2022, norma che avrebbe eterointegrato il contratto senza attribuire alla stazione appaltante alcun potere discrezionale, trattandosi di un meccanismo automatico e vincolato, la cui relativa posizione giuridica azionata dalla ricorrente sarebbe di diritto soggettivo, con conseguente devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario.
5.1. Nel merito, ATER sostiene la piena legittimità dei criteri di calcolo adottati per l'adeguamento prezzi, chiarendo che i prezzi di progetto non coincidevano integralmente con quelli del Prezziario regionale 2022, in quanto determinati mediante N. 00614/2025 REG.RIC.
specifiche analisi prezzi e mediante l'applicazione di coefficienti correttivi in aumento o in riduzione entro il limite del ±20%, come previsto dallo stesso Prezziario regionale, in ragione delle caratteristiche standardizzate e industrializzate dell'intervento.
Quanto all'applicazione dell'art. 26 del d.l. n. 50/2022, ATER rappresenta di aver proceduto, per ciascuna lavorazione, all'aggiornamento dei prezzi agli anni 2023 e
2024 secondo un metodo articolato:
- quando esisteva una voce analoga nel Prezziario regionale, determinando la percentuale di variazione tra il prezzo regionale 2022 e quello aggiornato e applicandola al prezzo unitario di progetto;
- in mancanza di voci analoghe, aggiornando le analisi prezzi originarie sulla base dei prezzi elementari dei Prezziari regionali aggiornati e, ove necessario, mediante indagini di mercato.
La differenza così determinata tra i prezzi di progetto e quelli aggiornati è stata poi riconosciuta nella misura dell'80%, al netto del ribasso d'asta, in conformità ai commi
6-bis e 6-ter dell'art. 26. ATER evidenzia che i coefficienti correttivi applicati in fase progettuale sarebbero stati mantenuti anche in sede di adeguamento, trattandosi di elementi strutturali e permanenti dell'appalto, accettati dall'impresa con la stipula del contratto, in modo da preservare il sinallagma contrattuale anche in fase di aggiornamento dei prezzi dell'appalto.
6. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 15-9-2025, parte ricorrente deduce, con l'unico motivo rubricato “Violazione art. 26 d.l. n. 50/2022; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; irrazionalità ed illogicità manifesta”, che solo in sede giudiziale, mediante una relazione tecnica depositata da
ATER il 28-7-2024, l'Amministrazione avrebbe per la prima volta illustrato la metodologia di calcolo seguita, così illegittimamente integrando in via postuma la motivazione dei provvedimenti impugnati. N. 00614/2025 REG.RIC.
L'impostazione così descritta per il calcolo sarebbe comunque illogica e contraria all'art. 26 del d.l. n. 50/2022, poiché, una volta determinato il prezzo contrattuale mediante analisi prezzi, la revisione straordinaria avrebbe dovuto avvenire esclusivamente aggiornando i prezzi elementari utilizzati nel 2022 sulla base dei prezzari regionali aggiornati, e non mediante il confronto percentuale con prezzi unitari regionali assunti come riferimento astratto.
La ricorrente contesta, inoltre, l'uso di non documentati “coefficienti riduttivi”, non rinvenibili negli atti contrattuali né nei provvedimenti amministrativi e riporta esempi analitici di singole lavorazioni, dalle quali emergerebbe che la metodologia seguita da
ATER avrebbe determinato aumenti non correlati all'effettivo incremento dei prezzi elementari, ovvero mancati riconoscimenti di incrementi effettivamente verificatisi, con conseguente irrazionalità e incongruità del risultato finale.
7. All'udienza pubblica dell'8 ottobre 2025, in vista della quale entrambe le parti hanno depositato memorie, la trattazione della causa è stata differita per consentire il rispetto dei termini a difesa sui secondi motivi aggiunti.
8. Con memoria del 12-12-2025, ATER, nel ribadire in via pregiudiziale l'eccezione di difetto di giurisdizione ha sollevato le seguenti ulteriori eccezioni di inammissibilità delle impugnazioni proposte:
- inammissibilità, per tardività, della produzione documentale depositata dalla ricorrente in data 4-12-2025, atteso che il rinvio dell'udienza disposto dal Collegio avrebbe avuto la sola finalità di garantire il rispetto dei termini a difesa delle amministrazioni resistenti, non comportando alcuna riapertura dei termini in favore della parte ricorrente;
- inammissibilità, per violazione dell'art. 43 c.p.a. o, comunque, per tardività, del ricorso per motivi aggiunti notificato in data 12-9-2025, rilevando che lo stesso sarebbe rivolto contro un atto non autonomamente impugnabile e non avrebbe introdotto nuove domande né censure avverso atti ulteriori, limitandosi a reiterare e N. 00614/2025 REG.RIC.
sviluppare argomentazioni difensive già svolte, che come tali avrebbero dovuto essere veicolate mediante memoria ex art. 73 c.p.a., nel rispetto dei relativi termini perentori, con conseguente inammissibilità anche della documentazione ad esso allegata.
9. All'udienza pubblica del 14 gennaio 2025, all'esito di approfondita discussione, la causa è passata in decisione.
10. È fondata l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione resistente.
10.1. La giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. V, 4-12-2025, n. 9568) ha infatti chiarito che occorre accedere ad un'interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 133 c.p.a., escludendo dalla giurisdizione esclusiva le vicende in cui la materia del contendere non involga l'esercizio di poteri riconducibili, almeno in via indiretta, alle funzioni pubblicistiche dell'amministrazione. E infatti, “l'attinenza della vicenda ad interessi di ordine pubblicistico – in qualche misura sempre implicati nell'agire della Pubblica amministrazione – non è sufficiente a risolvere il problema del riparto della giurisdizione, perché quel che veramente conta è stabilire se, in funzione del perseguimento di quell'interesse, l'amministrazione sia o meno dotata di un potere di supremazia, in relazione – si intende – allo specifico oggetto del contenzioso portato dinanzi al giudice” (Cass., Sez. Un., 8-7-2019, n. 18267.
Conformi: Cass., Sez. Un., 17-3-2025, n. 7152, Cass., Sez. Un. 3-7-2023, n. 18669).
Ne discende che “l'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., che assegna al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie concernenti la revisione dei prezzi, deve essere letto alla luce del principio secondo cui tale giurisdizione sussiste soltanto laddove la P.A. mantenga una posizione di supremazia rispetto all'operatore economico e, sia, quindi, ravvisabile la spendita, almeno indiretta, di potere pubblicistico” (Cons. Stato, Sez. V, n. 9568/2025 cit.).
Sulla stessa linea interpretativa si pone anche la giurisprudenza di legittimità, la quale ritiene che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – prevista dalla N. 00614/2025 REG.RIC.
disciplina dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. – sia esclusa quando l'attività vincolata della p.a. consista in una mera esecuzione di clausole contrattuali che regolino convenzionalmente l'an e il quantum della revisione (Cass. S.U., 8 febbraio
2022, n. 3935). A tal proposito viene evocato l'orientamento secondo cui “nelle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo negli appalti di opere e servizi pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in conformità alla previsione di cui all'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2), del d.lgs. 104 del 2010, sussiste nell'ipotesi in cui il contenuto della clausola implichi la permanenza di una posizione di potere in capo alla P.A. committente, attribuendo a quest'ultima uno spettro di valutazione discrezionale nel disporre la revisione, mentre, nella contraria ipotesi in cui la clausola individui puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza di tale obbligo ad un diritto soggettivo dell'appaltatore, il quale fa valere una mera pretesa di adempimento contrattuale, come tale ricadente nell'ambito della giurisdizione ordinaria” (così Cass., Sez. Un., 12-10-2020, n. 21990; Cass., Sez. Un., 22-11-2021,
n. 35952).
Sussiste quindi la giurisdizione ordinaria anche laddove si invochi l'applicazione obbligatoria di un meccanismo di adeguamento automatico introdotto direttamente dalla legge, ossia dall'art. 26 del d.l. n. 50/2022, trattandosi di un meccanismo erosivo di ogni margine di discrezionalità in capo alla P.A., atteso che l'adeguamento del prezzo è ancorato a precisi parametri fissati dal legislatore (ossia i prezziari regionali aggiornati, di cui al comma 2 dell'art. 26), in guisa da dare la stura a una vicenda totalmente privatistica alla quale sono estranei ogni profilo di discrezionalità con riferimento sia all'an che al quantum dell'aggiornamento e qualsivoglia connessione con il potere di diritto pubblico (Cons. Stato, Sez. V, sentenze n. 3347, n. 3348, n.
3350, n. 3352 e 8527 del 2025). N. 00614/2025 REG.RIC.
Nello stesso senso anche la giurisprudenza civile ha riconosciuto che l'art. 26 del d.l.
n. 50/2022 non attribuisce alla P.A. alcun esercizio di potere pubblicistico implicante una valutazione comparativa di interessi privati e pubblici, ma rinvia espressamente all'applicazione dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Si tratta, quindi, di un meccanismo di adeguamento automatico ancorato a precisi parametri oggettivi e vincolanti predeterminati dal legislatore, ossia i prezziari regionali aggiornati, di cui al comma 2 dello stesso articolo, quale misura straordinaria e obbligatoria, dettata dall'emergenza economica e dall'aumento dei costi dei materiali e dell'energia. La puntualità di tale disposizione circoscrive rigorosamente l'ambito di applicazione dell'adeguamento dei prezzi, escludendo qualsiasi margine di discrezionalità dell'Amministrazione in ordine sia al riconoscimento del relativo diritto (an) che alla determinazione del relativo importo (quantum).
È significativa la stessa terminologia usata dal legislatore “il SAL è adottato” ad indicare che, in presenza di determinate condizioni, l'adeguamento prezzi è vincolante.
Il calcolo è, inoltre, determinato, sulla base di un prezziario regionale.
L'applicazione dei prezzi aggiornati discendenti dai prezziari regionali si risolve in un'operazione meramente contabile che rifluisce non in un provvedimento autoritativo di adeguamento prezzi, ma in un SAL. Infatti, il criterio di calcolo del quantum consegue non ad un atto amministrativo discrezionale, ma al prezziario regionale, che costituisce una ricognizione di tutti i prezzi dei materiali da costruzione in una regione.
10.2. Nel caso di specie l'Amministrazione ha adottato gli atti impugnati in applicazione dell'art. 26, comma 6-ter del d.l. n. 50/2022 e parte ricorrente lamenta l'errata applicazione di tale disposizione, la quale estende (con soglia ridotta all'80%) agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra l'1-1-2022 e il 30-6-2023, relativamente alle lavorazioni N. 00614/2025 REG.RIC.
eseguite o contabilizzate dall'1-1-2023 al 31-12-2025, il meccanismo ad applicazione obbligatoria di adeguamento automatico dei prezzi, di cui al comma 6-bis del medesimo art. 26.
Anche tale meccanismo è ancorato a precisi parametri fissati dal legislatore (ossia i prezziari regionali aggiornati, di cui al comma 2 dell'art. 26) e non prevede profili oggetto di discrezionalità amministrativa.
Esso, pertanto, non rientra nella revisione prezzi in senso stretto, ma costituisce una mera misura di adeguamento degli importi contrattuali per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali di costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti di lavori pubblici.
10.3. Va inoltre osservato che la presente controversia riguarda la fase esecutiva del rapporto e ha ad oggetto la pretesa al riconoscimento del corrispettivo relativo al contratto di appalto, in particolare sotto il solo profilo del quantum debeatur.
Si tratta quindi di atti pienamente paritetici, assunti dall'Amministrazione come contraente, non come autorità, in quanto tali sottratti alla cognizione del giudice amministrativo.
10.4. Il fatto che l'Amministrazione nell'adeguare i prezzi contrattuali abbia ritenuto di discostarsi dai valori indicati nei vigenti prezziari regionali, non è rilevante ai fini della qualificazione degli atti impugnati i quali restano in ogni caso atti privatistici, non riconducibili all'esercizio di poteri autoritativi.
Analogamente al Prezziario 2022 - utilizzato dall'Amministrazione per determinare il valore dei lavori messi a gara - il Prezzario 2023 (Allegato A, “Relazione illustrativa”, par. 3.1) e il Prezziario 2024 (Allegato A, “Relazione illustrativa”, par. 2.3) prevedono infatti che “Eventuali situazioni particolari dovranno essere necessariamente prese in considerazione in sede progettuale dal progettista che, con decisione adeguatamente motivata, potrà applicare alle singole voci un aumento o una riduzione del ± 20%. N. 00614/2025 REG.RIC.
Potranno riconoscersi percentuali di aumento in ragione di eventuali eccezionali dinamiche dei prezzi delle materie prime e dei materiali utilizzati e della manodopera per i lavori edili, opportunamente motivate e giustificate sulla base di specifiche ricerche di mercato e analisi dei prezzi, nonché per condizioni connesse all'ubicazione dell'opera e/o alle caratteristiche specifiche del cantiere”, elencando le situazioni che possono legittimare la Stazione appaltante ad introdurre tali aumenti e diminuzioni.
Si tratta quindi di aumenti e diminuzioni definiti dagli stessi prezziari, in cui è assente ogni profilo di ponderazione di interessi.
10.5. D'altra parte, una volta ricondotte le controversie di adeguamento prezzo di cui all'art. 26 del d.l. n. 50/2022 alla giurisdizione del giudice ordinario, evidenti ragioni di certezza del diritto e di effettività della tutela giurisdizionale impongono di concentrare le tutele avanti ad un unico giudice.
10.6. Anche il fatto che la “Tabella di Adeguamento Prezzi” allegata al decreto impugnato riguardi “i prezzi di tutti i cantieri in terraferma di ATER”, non risulta rilevante, in quanto si tratta comunque di un atto privatistico attuativo del meccanismo obbligatorio e automatico di adeguamento – non di revisione – prezzi di cui all'art. 26 del d.l. n. 50/2022.
10.6. In conclusione, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, sussistendo nella fattispecie in esame la giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi del secondo comma dell'art. 11 c.p.a.
11. In ragione della novità e della complessità delle questioni trattate sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M. N. 00614/2025 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA SI, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
LI RI, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
LI RI NA SI
IL SEGRETARIO N. 00614/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 26/02/2026
N. 00466 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00614/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 614 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RG TR s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Cimino e Giorgio Trovato, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Padova, Piazzale della Stazione n. 7, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Venezia - ATER di
Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Munarin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia; N. 00614/2025 REG.RIC.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Decreto del Direttore dell'ATER della Prov. Di Venezia, n. 129 del 5-2-2025, avente oggetto “PEI 569.1 – CUP J79F13000040007 (CIG 955392C77) Piano regionale degli interventi di riqualificazione edilizia residenziale pubblica ammessi al finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c punto 13 “Fondo complementare al Piano Nazionale di ripresa e resilienza – Sicuro verde e sociale” del decreto legge 06.05.2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge
01.07.2021, n. 101. Lavori di Manutenzione straordinaria in n. 3 fabbricati siti in
Comune di Venezia – Marghera via Catene 61 a-b, 61 c-d, 61 l-m-n. Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori per fronteggiare gli aumenti eccezionali nei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, di cui al Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. “Decreto
Aiuti”, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, all'articolo
26”;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti o comunque connessi (tra cui, i seguenti allegati al Decreto impugnato: la Relazione tecnica del Responsabile Unico del Procedimento in data 24-1-2025 – All. 1; la “Tabella di Adeguamento Prezzi” predisposta dall'Area Tecnica in data 26-9-2024 – All. 2; gli adeguamenti prezzi degli
Stati di avanzamento lavori n. 1, 2 e 3 – All. 3, nonché per quanto occorra Delibera N. 00614/2025 REG.RIC.
del C.d.A. di Ater n. 895 del 26-7-2024, citati ed allegati nel decreto n. 129/2025 impugnato);
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RG TR s.r.l. il
16-6-2025, altresì:
- della “Tabella di adeguamento prezzi” e delle “analisi dei prezzi”, atti questi trasmessi da Ater in data 5-5-2025 a seguito di istanza di accesso della ricorrente, oltre ad ogni altro atto connesso e/o presupposto, anche non noto.
C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RG TR s.r.l. il
15-9-2025, altresì:
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti o comunque connessi (tra cui, per quanto occorra, la Relazione tecnica del Responsabile Unico del Procedimento in data 24-1-2025; la “Tabella di Adeguamento Prezzi” predisposta dall'Area Tecnica in data 26.9.2024; gli adeguamenti degli Stati di avanzamento relativi ai primi 3 SAL,
Delibera del C.d.A. di Ater n. 895 del 26-7-2024, citati ed allegati al decreto n.
129/2025 impugnato), con riserva di motivi aggiunti, con ogni conseguente domanda.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
e di Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Venezia - ATER
Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. LI RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. RG TR s.r.l. (in seguito, RG TR) è risultata aggiudicataria, a seguito di procedura negoziata indetta dall'Azienda Territoriale per N. 00614/2025 REG.RIC.
l'Edilizia Residenziale della Provincia di Venezia (in seguito, ATER), ai sensi dell'articolo n. 36, comma 9-bis del d.lgs. n. 50/2016, dei lavori di manutenzione straordinaria di tre fabbricati siti nel Comune di Venezia, Marghera, via Catene, nn.
61 a-b, 61 c-d, 61 l-m-n (PEI 569.1 – CUP J79F13000040007 – CIG 955392C77) per un importo complessivo di Euro 1.656.531,52 (con un ribasso dell'2,840% sull'importo dei lavori a base di gara).
Il contratto è stato sottoscritto il 27-3-2023.
1.2. Nel corso dell'esecuzione “è emersa la necessità di variare alcune lavorazioni
e/o materiali e di eseguirne di nuove” e le parti in data 20-6-2024 hanno sottoscritto apposito atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, portando l'importo complessivo contrattuale ad Euro 1.851.706,14.
1.3. In applicazione dell'art. 26, comma 6-ter, del d.l. 17-5-2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15-7-2022, n. 91, che estende (con soglia ridotta)
l'applicazione della revisione straordinaria prezzi, di cui al comma 6-bis, agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra l'1-1-2022 e il 30-6-2023, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dall'1-1-2023 al 31-12-2025, con il decreto del Direttore n. 129/2025
ATER ha approvato la modalità utilizzata dall'Area Tecnica per il calcolo dei maggiori importi dovuti” e ha determinato il maggior importo dovuto per l'adeguamento dei SAL n. 1, 2 e 3, nella somma di Euro 175.142,59.
2. Con il ricorso in esame RG TR ha impugnato tale decreto e la
“Tabella di adeguamento prezzi” ad esso allegata, sulla base del seguente unico motivo, articolato in più censure: Violazione di legge; violazione art. 26 del Decreto
Legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. “Decreto Aiuti”), convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91; violazione del principio di congruità e rimuneratività; ingiustizia manifesta; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; irrazionalità ed illogicità manifesta. N. 00614/2025 REG.RIC.
ATER avrebbe determinato il maggior importo dovuto in modo non conforme all'art. 26, commi 6-bis e 6-ter, del d.l. n. 50/2022 che imporrebbe alle stazioni appaltanti di svolgere una mera operazione contabile di “confronto tra i prezziari: fra quello vigente al momento dell'offerta e quello vigente al momento della contabilizzazione, ai quali applicare il ribasso offerto”.
In particolare, l'Amministrazione, nel predisporre la “Tabella di adeguamento prezzi”
e nel procedere all'aggiornamento dei prezzi relativi ai SAL indicati, avrebbe fatto riferimento, in modo generalizzato, al Listino Prezzi della Regione Veneto anno 2022, anziché ai prezzari regionali vigenti al momento della contabilizzazione delle singole lavorazioni, come invece prescritto dall'art. 26 del d.l. n. 50/2022 e chiarito dal parere del MIT n. 1735 del 23-1-2023, tant'è che all'esame della documentazione approvata con il decreto impugnato, emergerebbero numerosi casi nei quali l'adeguamento dei prezzi non sarebbe stato effettuato sulla base delle corrispondenti voci contenute nei prezzari regionali aggiornati per gli anni 2023 e 2024, pur essendo tali prezzari vigenti ed applicabili alla data di contabilizzazione dei lavori. A sostegno di tale deduzione, la società ricorrente indica analiticamente una pluralità di voci di prezzo riferite ai
SAL n. 1, 2 e 3, per le quali l'Amministrazione non avrebbe applicato i valori desunti dai prezzari regionali aggiornati.
Sotto un ulteriore profilo, la ricorrente contesta che, nei casi in cui l'Amministrazione ha dichiarato di aver fatto ricorso a lavorazioni “similari”, il provvedimento impugnato non consentirebbe di individuare le fonti effettivamente utilizzate, né i criteri seguiti per l'analisi e la determinazione dei prezzi aggiornati, risultando pertanto non intellegibile l'iter istruttorio posto a base della rideterminazione operata.
Tale carenza istruttoria e motivazionale avrebbe inciso in modo significativo sull'importo complessivamente riconosciuto a titolo di revisione prezzi.
Qualora l'Amministrazione avesse applicato i prezzi risultanti dai prezziari regionali aggiornati, il maggior importo dovuto alla ricorrente sarebbe stato quantomeno pari a N. 00614/2025 REG.RIC.
Euro 537.409,01, con una differenza rispetto a quanto previsto dall'impugnato provvedimento di euro 362.266,42.
Sulla base delle predette deduzioni la ricorrente, oltre l'annullamento del provvedimento impugnato e degli atti connessi, ha altresì chiesto l'accertamento del proprio diritto alla corretta applicazione della revisione prezzi straordinaria ai sensi dell'art. 26 del d.l. n. 50/2022, con conseguente rideterminazione degli importi dovuti in relazione ai SAL n. 1, 2 e 3, anche tramite l'espletamento di apposita CTU.
3. In data 8-5-2025 si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, rilevando che nessun atto della costituenda Amministrazione risulta essere stato impugnato dalla società ricorrente.
4. Con un primo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 16-6-2025, la società ricorrente ha impugnato, per quanto di occorrenza, i documenti denominati “Tabella di adeguamento prezzi” e “analisi dei prezzi” trasmesse da ATER in data 5-5-2025 a seguito di istanza di accesso agli atti del 27-2-2025 e successivo sollecito, proponendo i seguenti motivi.
I - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; irrazionalità ed illogicità manifesta; violazione del contraddittorio per le "analisi prezzi" 2023 e 2024.
Violazione del principio di buona fede e di leale cooperazione (art. 2 legge n. 241/90).
Sotto un primo profilo, parte ricorrente sostiene che dai documenti acquisiti – una
“Tabella di adeguamento prezzi” e tre documenti denominati “analisi prezzi” riferiti agli anni 2022, 2023 e 2024 – non sarebbe possibile ricostruire il metodo di calcolo effettivamente seguito dall'Amministrazione per l'applicazione della revisione prezzi, persistendo l'assenza di indicazioni in ordine alle formule matematiche, ai criteri estimativi e alle fonti utilizzate.
Tali documenti inoltre non presenterebbero elementi di collegamento con il decreto impugnato, mancando numeri di protocollo, date e firme. N. 00614/2025 REG.RIC.
La nuova Tabella, ostesa in sede di accesso, farebbe riferimento a prezzi e prezzari parzialmente diversi da quelli indicati nella Tabella allegata al decreto impugnato e avrebbe anche contenuti e colonne ulteriori.
Vi sarebbero anche delle incongruenze tra le voci di prezzo aggiornate e quelle risultanti dalle analisi prezzi prodotte.
Sotto un secondo profilo, la ricorrente lamenta che l'Amministrazione avrebbe proceduto ad autonome analisi prezzi senza coinvolgere l'impresa in alcuna forma di contraddittorio e senza darne conto nel provvedimento impugnato, deducendo sotto tale profilo una carenza istruttoria e motivazionale, nonché la violazione dei principi di buona fede, leale cooperazione e trasparenza dell'azione amministrativa.
II - Violazione art. 26 del cd. “Decreto Aiuti”; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, carenza di presupposto; irrazionalità ed illogicità manifesta.
La documentazione ostesa confermerebbe la fondatezza delle censure di violazione dell'art. 26 del d.l. n. 50/2022, di illogicità e di difetto di motivazioni proposte con il ricorso introduttivo: gli importi di cui alla “Tabella Adeguamento Prezzi”, allegati al decreto n. 129, non sarebbero coerenti con i prezzari 2023 e 2024 della Regione
Veneto.
Anche nella "Tabella Adeguamento Prezzi" ostesa nel mese di maggio, pur essendovi un richiamo a tali prezziari, gli importi indicati sarebbero diversi da quelli dei preziari.
E nei provvedimenti impugnati non vi sarebbe alcuna indicazione in ordine alle ragioni di tale scostamento e ai criteri adottati per calcolarlo.
Parte ricorrente ipotizza l'applicazione ai prezzi regionali aggiornati di un coefficiente di riduzione desunto dal rapporto tra i prezzi del prezzario formulato da ATER nel
2022 e i corrispondenti prezzi del prezzario regionale 2022. Tale metodo emergerebbe indirettamente dai valori indicati nelle tabelle trasmesse, ma non sarebbe mai stato esplicitato negli atti impugnati. N. 00614/2025 REG.RIC.
Un simile criterio di calcolo – sostiene parte ricorrente - si porrebbe in contrasto con l'art. 26 del d.l. n. 50/2022, in quanto introdurrebbe un elemento ulteriore– il coefficiente di riduzione – non previsto né dalla legge né dal contratto e fondato su un parametro risalente al 2022, quindi non aggiornato.
Tale criterio di calcolo sarebbe quindi incoerente con la finalità della revisione prezzi straordinaria, che impone il riferimento ai prezzari aggiornati vigenti al momento della contabilizzazione delle lavorazioni.
Infine, la ricorrente rileva ulteriori profili di incongruenza relativi alle analisi prezzi effettuate dall'Amministrazione, deducendo: la predisposizione di un'analisi prezzi in presenza di voci già rinvenibili nei prezzari regionali; l'individuazione di voci regionali ritenute non corrispondenti alle lavorazioni eseguite; errori e discordanze delle singole analisi prezzi trasmesse.
Sulla base di tali censure, parte ricorrente insiste per l'annullamento degli atti già impugnati con il ricorso principale, come integrati dalla documentazione istruttoria sopravvenuta, nonché per l'accertamento dell'illegittimità della revisione prezzi operata dall'Amministrazione.
5. ATER si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: la controversia avrebbe ad oggetto una pretesa di adempimento contrattuale, relativa alla quantificazione del corrispettivo dovuto in applicazione dell'art. 26 del d.l. n. 50/2022, norma che avrebbe eterointegrato il contratto senza attribuire alla stazione appaltante alcun potere discrezionale, trattandosi di un meccanismo automatico e vincolato, la cui relativa posizione giuridica azionata dalla ricorrente sarebbe di diritto soggettivo, con conseguente devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario.
5.1. Nel merito, ATER sostiene la piena legittimità dei criteri di calcolo adottati per l'adeguamento prezzi, chiarendo che i prezzi di progetto non coincidevano integralmente con quelli del Prezziario regionale 2022, in quanto determinati mediante N. 00614/2025 REG.RIC.
specifiche analisi prezzi e mediante l'applicazione di coefficienti correttivi in aumento o in riduzione entro il limite del ±20%, come previsto dallo stesso Prezziario regionale, in ragione delle caratteristiche standardizzate e industrializzate dell'intervento.
Quanto all'applicazione dell'art. 26 del d.l. n. 50/2022, ATER rappresenta di aver proceduto, per ciascuna lavorazione, all'aggiornamento dei prezzi agli anni 2023 e
2024 secondo un metodo articolato:
- quando esisteva una voce analoga nel Prezziario regionale, determinando la percentuale di variazione tra il prezzo regionale 2022 e quello aggiornato e applicandola al prezzo unitario di progetto;
- in mancanza di voci analoghe, aggiornando le analisi prezzi originarie sulla base dei prezzi elementari dei Prezziari regionali aggiornati e, ove necessario, mediante indagini di mercato.
La differenza così determinata tra i prezzi di progetto e quelli aggiornati è stata poi riconosciuta nella misura dell'80%, al netto del ribasso d'asta, in conformità ai commi
6-bis e 6-ter dell'art. 26. ATER evidenzia che i coefficienti correttivi applicati in fase progettuale sarebbero stati mantenuti anche in sede di adeguamento, trattandosi di elementi strutturali e permanenti dell'appalto, accettati dall'impresa con la stipula del contratto, in modo da preservare il sinallagma contrattuale anche in fase di aggiornamento dei prezzi dell'appalto.
6. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 15-9-2025, parte ricorrente deduce, con l'unico motivo rubricato “Violazione art. 26 d.l. n. 50/2022; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; irrazionalità ed illogicità manifesta”, che solo in sede giudiziale, mediante una relazione tecnica depositata da
ATER il 28-7-2024, l'Amministrazione avrebbe per la prima volta illustrato la metodologia di calcolo seguita, così illegittimamente integrando in via postuma la motivazione dei provvedimenti impugnati. N. 00614/2025 REG.RIC.
L'impostazione così descritta per il calcolo sarebbe comunque illogica e contraria all'art. 26 del d.l. n. 50/2022, poiché, una volta determinato il prezzo contrattuale mediante analisi prezzi, la revisione straordinaria avrebbe dovuto avvenire esclusivamente aggiornando i prezzi elementari utilizzati nel 2022 sulla base dei prezzari regionali aggiornati, e non mediante il confronto percentuale con prezzi unitari regionali assunti come riferimento astratto.
La ricorrente contesta, inoltre, l'uso di non documentati “coefficienti riduttivi”, non rinvenibili negli atti contrattuali né nei provvedimenti amministrativi e riporta esempi analitici di singole lavorazioni, dalle quali emergerebbe che la metodologia seguita da
ATER avrebbe determinato aumenti non correlati all'effettivo incremento dei prezzi elementari, ovvero mancati riconoscimenti di incrementi effettivamente verificatisi, con conseguente irrazionalità e incongruità del risultato finale.
7. All'udienza pubblica dell'8 ottobre 2025, in vista della quale entrambe le parti hanno depositato memorie, la trattazione della causa è stata differita per consentire il rispetto dei termini a difesa sui secondi motivi aggiunti.
8. Con memoria del 12-12-2025, ATER, nel ribadire in via pregiudiziale l'eccezione di difetto di giurisdizione ha sollevato le seguenti ulteriori eccezioni di inammissibilità delle impugnazioni proposte:
- inammissibilità, per tardività, della produzione documentale depositata dalla ricorrente in data 4-12-2025, atteso che il rinvio dell'udienza disposto dal Collegio avrebbe avuto la sola finalità di garantire il rispetto dei termini a difesa delle amministrazioni resistenti, non comportando alcuna riapertura dei termini in favore della parte ricorrente;
- inammissibilità, per violazione dell'art. 43 c.p.a. o, comunque, per tardività, del ricorso per motivi aggiunti notificato in data 12-9-2025, rilevando che lo stesso sarebbe rivolto contro un atto non autonomamente impugnabile e non avrebbe introdotto nuove domande né censure avverso atti ulteriori, limitandosi a reiterare e N. 00614/2025 REG.RIC.
sviluppare argomentazioni difensive già svolte, che come tali avrebbero dovuto essere veicolate mediante memoria ex art. 73 c.p.a., nel rispetto dei relativi termini perentori, con conseguente inammissibilità anche della documentazione ad esso allegata.
9. All'udienza pubblica del 14 gennaio 2025, all'esito di approfondita discussione, la causa è passata in decisione.
10. È fondata l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione resistente.
10.1. La giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. V, 4-12-2025, n. 9568) ha infatti chiarito che occorre accedere ad un'interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 133 c.p.a., escludendo dalla giurisdizione esclusiva le vicende in cui la materia del contendere non involga l'esercizio di poteri riconducibili, almeno in via indiretta, alle funzioni pubblicistiche dell'amministrazione. E infatti, “l'attinenza della vicenda ad interessi di ordine pubblicistico – in qualche misura sempre implicati nell'agire della Pubblica amministrazione – non è sufficiente a risolvere il problema del riparto della giurisdizione, perché quel che veramente conta è stabilire se, in funzione del perseguimento di quell'interesse, l'amministrazione sia o meno dotata di un potere di supremazia, in relazione – si intende – allo specifico oggetto del contenzioso portato dinanzi al giudice” (Cass., Sez. Un., 8-7-2019, n. 18267.
Conformi: Cass., Sez. Un., 17-3-2025, n. 7152, Cass., Sez. Un. 3-7-2023, n. 18669).
Ne discende che “l'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., che assegna al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie concernenti la revisione dei prezzi, deve essere letto alla luce del principio secondo cui tale giurisdizione sussiste soltanto laddove la P.A. mantenga una posizione di supremazia rispetto all'operatore economico e, sia, quindi, ravvisabile la spendita, almeno indiretta, di potere pubblicistico” (Cons. Stato, Sez. V, n. 9568/2025 cit.).
Sulla stessa linea interpretativa si pone anche la giurisprudenza di legittimità, la quale ritiene che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – prevista dalla N. 00614/2025 REG.RIC.
disciplina dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. – sia esclusa quando l'attività vincolata della p.a. consista in una mera esecuzione di clausole contrattuali che regolino convenzionalmente l'an e il quantum della revisione (Cass. S.U., 8 febbraio
2022, n. 3935). A tal proposito viene evocato l'orientamento secondo cui “nelle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo negli appalti di opere e servizi pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in conformità alla previsione di cui all'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2), del d.lgs. 104 del 2010, sussiste nell'ipotesi in cui il contenuto della clausola implichi la permanenza di una posizione di potere in capo alla P.A. committente, attribuendo a quest'ultima uno spettro di valutazione discrezionale nel disporre la revisione, mentre, nella contraria ipotesi in cui la clausola individui puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza di tale obbligo ad un diritto soggettivo dell'appaltatore, il quale fa valere una mera pretesa di adempimento contrattuale, come tale ricadente nell'ambito della giurisdizione ordinaria” (così Cass., Sez. Un., 12-10-2020, n. 21990; Cass., Sez. Un., 22-11-2021,
n. 35952).
Sussiste quindi la giurisdizione ordinaria anche laddove si invochi l'applicazione obbligatoria di un meccanismo di adeguamento automatico introdotto direttamente dalla legge, ossia dall'art. 26 del d.l. n. 50/2022, trattandosi di un meccanismo erosivo di ogni margine di discrezionalità in capo alla P.A., atteso che l'adeguamento del prezzo è ancorato a precisi parametri fissati dal legislatore (ossia i prezziari regionali aggiornati, di cui al comma 2 dell'art. 26), in guisa da dare la stura a una vicenda totalmente privatistica alla quale sono estranei ogni profilo di discrezionalità con riferimento sia all'an che al quantum dell'aggiornamento e qualsivoglia connessione con il potere di diritto pubblico (Cons. Stato, Sez. V, sentenze n. 3347, n. 3348, n.
3350, n. 3352 e 8527 del 2025). N. 00614/2025 REG.RIC.
Nello stesso senso anche la giurisprudenza civile ha riconosciuto che l'art. 26 del d.l.
n. 50/2022 non attribuisce alla P.A. alcun esercizio di potere pubblicistico implicante una valutazione comparativa di interessi privati e pubblici, ma rinvia espressamente all'applicazione dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Si tratta, quindi, di un meccanismo di adeguamento automatico ancorato a precisi parametri oggettivi e vincolanti predeterminati dal legislatore, ossia i prezziari regionali aggiornati, di cui al comma 2 dello stesso articolo, quale misura straordinaria e obbligatoria, dettata dall'emergenza economica e dall'aumento dei costi dei materiali e dell'energia. La puntualità di tale disposizione circoscrive rigorosamente l'ambito di applicazione dell'adeguamento dei prezzi, escludendo qualsiasi margine di discrezionalità dell'Amministrazione in ordine sia al riconoscimento del relativo diritto (an) che alla determinazione del relativo importo (quantum).
È significativa la stessa terminologia usata dal legislatore “il SAL è adottato” ad indicare che, in presenza di determinate condizioni, l'adeguamento prezzi è vincolante.
Il calcolo è, inoltre, determinato, sulla base di un prezziario regionale.
L'applicazione dei prezzi aggiornati discendenti dai prezziari regionali si risolve in un'operazione meramente contabile che rifluisce non in un provvedimento autoritativo di adeguamento prezzi, ma in un SAL. Infatti, il criterio di calcolo del quantum consegue non ad un atto amministrativo discrezionale, ma al prezziario regionale, che costituisce una ricognizione di tutti i prezzi dei materiali da costruzione in una regione.
10.2. Nel caso di specie l'Amministrazione ha adottato gli atti impugnati in applicazione dell'art. 26, comma 6-ter del d.l. n. 50/2022 e parte ricorrente lamenta l'errata applicazione di tale disposizione, la quale estende (con soglia ridotta all'80%) agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra l'1-1-2022 e il 30-6-2023, relativamente alle lavorazioni N. 00614/2025 REG.RIC.
eseguite o contabilizzate dall'1-1-2023 al 31-12-2025, il meccanismo ad applicazione obbligatoria di adeguamento automatico dei prezzi, di cui al comma 6-bis del medesimo art. 26.
Anche tale meccanismo è ancorato a precisi parametri fissati dal legislatore (ossia i prezziari regionali aggiornati, di cui al comma 2 dell'art. 26) e non prevede profili oggetto di discrezionalità amministrativa.
Esso, pertanto, non rientra nella revisione prezzi in senso stretto, ma costituisce una mera misura di adeguamento degli importi contrattuali per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali di costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti di lavori pubblici.
10.3. Va inoltre osservato che la presente controversia riguarda la fase esecutiva del rapporto e ha ad oggetto la pretesa al riconoscimento del corrispettivo relativo al contratto di appalto, in particolare sotto il solo profilo del quantum debeatur.
Si tratta quindi di atti pienamente paritetici, assunti dall'Amministrazione come contraente, non come autorità, in quanto tali sottratti alla cognizione del giudice amministrativo.
10.4. Il fatto che l'Amministrazione nell'adeguare i prezzi contrattuali abbia ritenuto di discostarsi dai valori indicati nei vigenti prezziari regionali, non è rilevante ai fini della qualificazione degli atti impugnati i quali restano in ogni caso atti privatistici, non riconducibili all'esercizio di poteri autoritativi.
Analogamente al Prezziario 2022 - utilizzato dall'Amministrazione per determinare il valore dei lavori messi a gara - il Prezzario 2023 (Allegato A, “Relazione illustrativa”, par. 3.1) e il Prezziario 2024 (Allegato A, “Relazione illustrativa”, par. 2.3) prevedono infatti che “Eventuali situazioni particolari dovranno essere necessariamente prese in considerazione in sede progettuale dal progettista che, con decisione adeguatamente motivata, potrà applicare alle singole voci un aumento o una riduzione del ± 20%. N. 00614/2025 REG.RIC.
Potranno riconoscersi percentuali di aumento in ragione di eventuali eccezionali dinamiche dei prezzi delle materie prime e dei materiali utilizzati e della manodopera per i lavori edili, opportunamente motivate e giustificate sulla base di specifiche ricerche di mercato e analisi dei prezzi, nonché per condizioni connesse all'ubicazione dell'opera e/o alle caratteristiche specifiche del cantiere”, elencando le situazioni che possono legittimare la Stazione appaltante ad introdurre tali aumenti e diminuzioni.
Si tratta quindi di aumenti e diminuzioni definiti dagli stessi prezziari, in cui è assente ogni profilo di ponderazione di interessi.
10.5. D'altra parte, una volta ricondotte le controversie di adeguamento prezzo di cui all'art. 26 del d.l. n. 50/2022 alla giurisdizione del giudice ordinario, evidenti ragioni di certezza del diritto e di effettività della tutela giurisdizionale impongono di concentrare le tutele avanti ad un unico giudice.
10.6. Anche il fatto che la “Tabella di Adeguamento Prezzi” allegata al decreto impugnato riguardi “i prezzi di tutti i cantieri in terraferma di ATER”, non risulta rilevante, in quanto si tratta comunque di un atto privatistico attuativo del meccanismo obbligatorio e automatico di adeguamento – non di revisione – prezzi di cui all'art. 26 del d.l. n. 50/2022.
10.6. In conclusione, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, sussistendo nella fattispecie in esame la giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi del secondo comma dell'art. 11 c.p.a.
11. In ragione della novità e della complessità delle questioni trattate sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M. N. 00614/2025 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA SI, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
LI RI, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
LI RI NA SI
IL SEGRETARIO N. 00614/2025 REG.RIC.