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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 06/11/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2135/2023
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 2135/2023, all'udienza del 6/11/2025, alle ore 11.20, dinnanzi al Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, sono comparsi: per , l'avv. SEBASTIANA MONTAGNANI;
Parte_1
per l'avv. SUSANNA BRONDI;
Controparte_1
nessuno per (contumace). Controparte_2
La difesa appellante insiste per la rinnovazione della CTU o, nell'ipotesi di mancato rinnovo, per una decisione che si discosti dai risultati raggiunti dal CTU in grado per le stessa ragioni indicate in atti. Precisa le conclusioni come in atti, ai fini della integrale riforma della sentenza.
L'avv. BRONDI si riporta ai propri scritti difensivi;
domanda il rigetto dell'appello avversario. Precisa con riferimento alle spese del primo grado che la controparte non ha pagato spese di CTU e di registrazione della sentenza. Nel merito dell'appello, conclude riportandosi alle conclusioni già in atti;
insiste per il rigetto del rinnovo della CTU già respinta dal precedente giudice. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
I procuratori, rinunciando ad assistere alla lettura della sentenza, si allontanano dall'aula. Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale (sentenza in calce al verbale).
Il giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
R.G.N. 2135/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, all'udienza del 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2135 del ruolo di contenzioso generale dell'anno 2023 pendente tra
(C.F. in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Ponte a Egola (PI) Piazza Guido Rossa 15, presso lo studio dell'Avv. Sebastiana Montagnani che la rappresenta e difende come da procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- appellante contro
(p. iva ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in Pisa, Borgo Stretto N° 10, presso e nello studio dell'Avv. Susanna Brondi che la rappresenta e difende come da procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- appellata
(CF: ) Controparte_2 C.F._1
- appellata contumace
Oggetto: “Responsabilità extracontrattuale”.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha convenuto in Parte_1 giudizio (dinanzi al Giudice di Pace di San Miniato) Controparte_1 CP_2
, chiedendo all'Il.mo Giudice di Pace adito di condannare le convenute, in solido fra loro,
[...] al pagamento della somma di € 1.501,00 quale somma residua dovuta per l'integrale riparazione del danno riportato dal mezzo tg FZ211RD di proprietà di in conseguenza del sinistro Parte_2 verificatosi in data 26.08.2020 a Castelfranco Di Sotto, via Alcide de Gasperi, per esclusiva responsabilità di . Controparte_2
A sostegno delle domande svolte, l'attrice ha dedotto: - che in data 26.08.2020 alle ore 11,00 circa in
Castelfranco di sotto (PI) Via Alcide de Gasperi, il mezzo Dacia Sandero trg FZ 211 RD assicurato di proprietà di , in sosta davanti al civico n.5, è stato urtato da tergo CP_1 Parte_2
e lateralmente dal mezzo Toyota Yaris Trg DD 588 TG, che percorreva via Dei Mille e si immetteva con svolta a destra in via A. De Gasperi, di proprietà e condotto da e assicurato Controparte_2 con;
- che la responsabilità del sinistro de quo è ascrivibile in via esclusiva a Controparte_3
; - che ha ceduto alla il credito vantato nei Controparte_2 Parte_2 Parte_1 confronti di e per il risarcimento dei danni subiti Controparte_2 Controparte_1 al proprio mezzo in occasione del sinistro;
- che i danni riportati dal veicolo Dacia Sandero trg FZ
211 RD, quantificabili in € 2.661,00, comprensivi di € 200,00 per il noleggio di un'auto sostitutiva fornita al sono stati solo parzialmente risarciti dalla compagnia assicuratrice nella misura Parte_2 di € 1.310,00 di cui 150,00 per spese di assistenza stragiudiziale;
- di avere accettato detta somma a titolo di acconto sul maggior avere;
- di avere esperito il tentativo di negoziazione per ottenere l'integrale risarcimento del danno, con esito negativo.
Nel giudizio di primo grado si è costituita unicamente la che ha contestato l'avversa Controparte_1 pretesa in ordine al quantum richiesto dall'attrice, rilevando che i danni riportati dalla vettura del cedente non risultano chiaramente compatibili con la modalità di svolgimento del sinistro risultante dal CID sottoscritto dalle parti.
è rimasta contumace. Controparte_2
Il giudizio di primo grado si è concluso con sentenza n. 3 del 10.01.2023 (RG n 292/2021), con cui il
Giudice di Pace di San Miniato ha rigettato la domanda attorea condannando l'attrice al pagamento a favore della convenuta costituita elle spese legali per € 1.2050,00 oltre Controparte_4
15% per spese generali IVA e CPA come per legge e ponendo in capo all'attrice soccombente le spese di CTU (come liquidate in corso di giudizio).
L'attrice soccombente ha impugnato detta pronuncia, censurandola nella parte in cui il Giudice di prime cure, omettendo l'esame delle critiche mosse alla CTU, oggetto di discussione tra i consulenti di parte e il CTU medesimo, ha rigettato la domanda attorea, recependo in modo acritico gli esiti dell'accertamento peritale svolto. L'appellante ha conseguentemente impugnato la statuizione del giudice di primo grado sulle spese di lite, poste a carico dell'attrice risultata soccombente.
Pertanto, la difesa appellante ha chiesto al Tribunale adito, in riforma della sentenza n. 3/2023 del
Giudice di Pace di San Miniato, di accogliere la domanda risarcitoria proposta dall'attrice nel giudizio di primo grado e condannare le convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore dell' , della somma di € 4.838,18 di cui € 1.501,00 quale somma residua per Controparte_5 la riparazione del mezzo trg FZ 211 RD, ovvero nella maggior o minor somma che risulterà dall'espletanda istruttoria, ed € 3.337,18 per spese di causa del primo grado, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
In data 3.10.2023 si è ritualmente costituita che ha chiesto il rigetto Controparte_4 dell'appello, deducendo l'infondatezza del motivo di impugnazione addotto dall'appellante.
Istruita in via documentale, la causa è stata rinviata all'udienza odierna per la discussione orale ex art
281-sexies c.p.c.
*****
1. Con unico motivo di impugnazione, l'appellante ha contestato la pronuncia del giudice di primo grado, assumendo l'inattendibilità e l'incongruenza degli esiti dell'accertamento peritale posto a fondamento della decisione nella parte in cui accerta la compatibilità con il sinistro dei soli dei danni
“spigolari” rilevati sul paraurti posteriore dell'autovettura Dacia e non anche quella dei danni riportati sulla fiancata sinistra del medesimo veicolo.
Nel dettaglio, la difesa appellante ha contestato la relazione peritale a firma del dott. nella Per_1 misura in cui ha ritenuto plausibile un impatto tra lo spigolo sinistro del paraurti posteriore della Dacia con la parte laterale destra (montante anteriore e retrovisore) della Toyota, eccependo: - che il CTU ha erroneamente omesso l'attenta disamina dei danni riportati dalla Toyota Yaris;
- che la dinamica accertata dal CTU è smentita dalla mancanza di danni sul montante anteriore della Toyota;
-
l'inidoneità dell'urto spigolare ipotizzato dal CTU a giustificare la rottura dello specchio retrovisore della Toyota rimasto danneggiato a causa dell'impatto contro lo specchio retrovisore della Dacia;
-
l'inattendibilità della rappresentazione grafica della dinamica del sinistro indicata nel modello CAI sottoscritto dalle parti e versato in atti , che mostra un contatto tra la parte anteriore destra della CP_6
e quella spigolare sinistra della e non tra le due fiancate. Pt_3
2. L'appello è infondato.
3. Dalla relazione peritale emerge infatti che il consulente tecnico ha esaminato i veicoli coinvolti e i relativi danni, pervenendo a conclusioni congrue e coerenti.
Le osservazioni critiche mosse alla bozza del CTU dal consulente tecnico di parte attrice nel giudizio di primo grado e riproposte in questa sede, pur esaminate dal CTU, non sono risultate idonee a mettere in dubbio la correttezza delle valutazioni svolte dal perito, il cui elaborato è esaustivo, coerente e immune da vizi logici o metodologici.
Le conclusioni ivi contenute sono state quindi correttamente condivise nella loro integralità dal giudice di primo grado, il quale – infatti – ha correttamente motivato in ordine alle ragioni per cui ha ritenuto condivisibili le conclusioni del CTU richiamando il punto d'urto tra i veicoli, lo stato dei luoghi e i documenti acquisiti (pagg. 4 e 5 della sentenza).
Peraltro, si rammenta – in termini generali - che se il giudice, aderendo alle conclusioni del c.t.u., evidenzia che il perito ha adeguatamente replicato ai rilievi critici dei consulenti di parte, non è tenuto,
a sua volta, a soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei cc.tt.pp., che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che tale implicita reiezione possa configurare vizio di motivazione.
Nella fattispecie, non solo il giudice di primo grado ha aderito, previa valutazione critica, alle risultanze della perizia finale, ma ha altresì esaminato espressamente, in motivazione, il valore probatorio del modulo CAI la cui interpretazione era stata oggetto di specifico rilievo critico da parte del CTP dell'attrice.
Sul punto, va ritenuta priva di pregio la doglianza dell'appellante relativa all'asserita inattendibilità della rappresentazione grafica della dinamica del sinistro indicata nel modulo CAI sottoscritto dalle parti, atteso che ai sensi dell'art 143 comma 2 del Codice delle Assicurazioni, in caso di CID a doppia firma si presume che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso, salvo prova contraria (dell'impresa assicuratrice) che nel caso di specie non è stata fornita, non essendo invero emersi elementi, neppure di natura indiziaria, che consentano di ipotizzare una diversa dinamica del sinistro.
4. Il rigetto del motivo di appello comporta il rigetto della censura relativa alla statuizione sulle spese di lite, correttamente poste a carico della parte soccombente in primo grado.
5. Le spese seguono la soccombenza dell'appellante (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (euro 4.838,18 - scaglione da
1.101,00 euro a 5.200,00 euro), dei parametri medi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
Sussistono altresì i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento di un (ulteriore) importo pari al Contributo Unificato versato per il giudizio di secondo grado ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Alessandra Migliorino, definitivamente pronunciando nella causa di secondo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA l'appello; CONDANNA in persona del legale rappresentante pro tempore alla Parte_1 refusione, in favore dell'appellata delle spese di lite del grado che liquida Controparte_4 in euro 2.552,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
CONDANNA l'appellante al versamento di un (ulteriore) importo pari al C.U. versato per il giudizio di secondo grado ai sensi dell'art 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
Pisa, all'udienza del 6.11.2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 2135/2023, all'udienza del 6/11/2025, alle ore 11.20, dinnanzi al Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, sono comparsi: per , l'avv. SEBASTIANA MONTAGNANI;
Parte_1
per l'avv. SUSANNA BRONDI;
Controparte_1
nessuno per (contumace). Controparte_2
La difesa appellante insiste per la rinnovazione della CTU o, nell'ipotesi di mancato rinnovo, per una decisione che si discosti dai risultati raggiunti dal CTU in grado per le stessa ragioni indicate in atti. Precisa le conclusioni come in atti, ai fini della integrale riforma della sentenza.
L'avv. BRONDI si riporta ai propri scritti difensivi;
domanda il rigetto dell'appello avversario. Precisa con riferimento alle spese del primo grado che la controparte non ha pagato spese di CTU e di registrazione della sentenza. Nel merito dell'appello, conclude riportandosi alle conclusioni già in atti;
insiste per il rigetto del rinnovo della CTU già respinta dal precedente giudice. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
I procuratori, rinunciando ad assistere alla lettura della sentenza, si allontanano dall'aula. Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale (sentenza in calce al verbale).
Il giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
R.G.N. 2135/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, all'udienza del 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2135 del ruolo di contenzioso generale dell'anno 2023 pendente tra
(C.F. in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Ponte a Egola (PI) Piazza Guido Rossa 15, presso lo studio dell'Avv. Sebastiana Montagnani che la rappresenta e difende come da procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- appellante contro
(p. iva ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in Pisa, Borgo Stretto N° 10, presso e nello studio dell'Avv. Susanna Brondi che la rappresenta e difende come da procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- appellata
(CF: ) Controparte_2 C.F._1
- appellata contumace
Oggetto: “Responsabilità extracontrattuale”.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha convenuto in Parte_1 giudizio (dinanzi al Giudice di Pace di San Miniato) Controparte_1 CP_2
, chiedendo all'Il.mo Giudice di Pace adito di condannare le convenute, in solido fra loro,
[...] al pagamento della somma di € 1.501,00 quale somma residua dovuta per l'integrale riparazione del danno riportato dal mezzo tg FZ211RD di proprietà di in conseguenza del sinistro Parte_2 verificatosi in data 26.08.2020 a Castelfranco Di Sotto, via Alcide de Gasperi, per esclusiva responsabilità di . Controparte_2
A sostegno delle domande svolte, l'attrice ha dedotto: - che in data 26.08.2020 alle ore 11,00 circa in
Castelfranco di sotto (PI) Via Alcide de Gasperi, il mezzo Dacia Sandero trg FZ 211 RD assicurato di proprietà di , in sosta davanti al civico n.5, è stato urtato da tergo CP_1 Parte_2
e lateralmente dal mezzo Toyota Yaris Trg DD 588 TG, che percorreva via Dei Mille e si immetteva con svolta a destra in via A. De Gasperi, di proprietà e condotto da e assicurato Controparte_2 con;
- che la responsabilità del sinistro de quo è ascrivibile in via esclusiva a Controparte_3
; - che ha ceduto alla il credito vantato nei Controparte_2 Parte_2 Parte_1 confronti di e per il risarcimento dei danni subiti Controparte_2 Controparte_1 al proprio mezzo in occasione del sinistro;
- che i danni riportati dal veicolo Dacia Sandero trg FZ
211 RD, quantificabili in € 2.661,00, comprensivi di € 200,00 per il noleggio di un'auto sostitutiva fornita al sono stati solo parzialmente risarciti dalla compagnia assicuratrice nella misura Parte_2 di € 1.310,00 di cui 150,00 per spese di assistenza stragiudiziale;
- di avere accettato detta somma a titolo di acconto sul maggior avere;
- di avere esperito il tentativo di negoziazione per ottenere l'integrale risarcimento del danno, con esito negativo.
Nel giudizio di primo grado si è costituita unicamente la che ha contestato l'avversa Controparte_1 pretesa in ordine al quantum richiesto dall'attrice, rilevando che i danni riportati dalla vettura del cedente non risultano chiaramente compatibili con la modalità di svolgimento del sinistro risultante dal CID sottoscritto dalle parti.
è rimasta contumace. Controparte_2
Il giudizio di primo grado si è concluso con sentenza n. 3 del 10.01.2023 (RG n 292/2021), con cui il
Giudice di Pace di San Miniato ha rigettato la domanda attorea condannando l'attrice al pagamento a favore della convenuta costituita elle spese legali per € 1.2050,00 oltre Controparte_4
15% per spese generali IVA e CPA come per legge e ponendo in capo all'attrice soccombente le spese di CTU (come liquidate in corso di giudizio).
L'attrice soccombente ha impugnato detta pronuncia, censurandola nella parte in cui il Giudice di prime cure, omettendo l'esame delle critiche mosse alla CTU, oggetto di discussione tra i consulenti di parte e il CTU medesimo, ha rigettato la domanda attorea, recependo in modo acritico gli esiti dell'accertamento peritale svolto. L'appellante ha conseguentemente impugnato la statuizione del giudice di primo grado sulle spese di lite, poste a carico dell'attrice risultata soccombente.
Pertanto, la difesa appellante ha chiesto al Tribunale adito, in riforma della sentenza n. 3/2023 del
Giudice di Pace di San Miniato, di accogliere la domanda risarcitoria proposta dall'attrice nel giudizio di primo grado e condannare le convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore dell' , della somma di € 4.838,18 di cui € 1.501,00 quale somma residua per Controparte_5 la riparazione del mezzo trg FZ 211 RD, ovvero nella maggior o minor somma che risulterà dall'espletanda istruttoria, ed € 3.337,18 per spese di causa del primo grado, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
In data 3.10.2023 si è ritualmente costituita che ha chiesto il rigetto Controparte_4 dell'appello, deducendo l'infondatezza del motivo di impugnazione addotto dall'appellante.
Istruita in via documentale, la causa è stata rinviata all'udienza odierna per la discussione orale ex art
281-sexies c.p.c.
*****
1. Con unico motivo di impugnazione, l'appellante ha contestato la pronuncia del giudice di primo grado, assumendo l'inattendibilità e l'incongruenza degli esiti dell'accertamento peritale posto a fondamento della decisione nella parte in cui accerta la compatibilità con il sinistro dei soli dei danni
“spigolari” rilevati sul paraurti posteriore dell'autovettura Dacia e non anche quella dei danni riportati sulla fiancata sinistra del medesimo veicolo.
Nel dettaglio, la difesa appellante ha contestato la relazione peritale a firma del dott. nella Per_1 misura in cui ha ritenuto plausibile un impatto tra lo spigolo sinistro del paraurti posteriore della Dacia con la parte laterale destra (montante anteriore e retrovisore) della Toyota, eccependo: - che il CTU ha erroneamente omesso l'attenta disamina dei danni riportati dalla Toyota Yaris;
- che la dinamica accertata dal CTU è smentita dalla mancanza di danni sul montante anteriore della Toyota;
-
l'inidoneità dell'urto spigolare ipotizzato dal CTU a giustificare la rottura dello specchio retrovisore della Toyota rimasto danneggiato a causa dell'impatto contro lo specchio retrovisore della Dacia;
-
l'inattendibilità della rappresentazione grafica della dinamica del sinistro indicata nel modello CAI sottoscritto dalle parti e versato in atti , che mostra un contatto tra la parte anteriore destra della CP_6
e quella spigolare sinistra della e non tra le due fiancate. Pt_3
2. L'appello è infondato.
3. Dalla relazione peritale emerge infatti che il consulente tecnico ha esaminato i veicoli coinvolti e i relativi danni, pervenendo a conclusioni congrue e coerenti.
Le osservazioni critiche mosse alla bozza del CTU dal consulente tecnico di parte attrice nel giudizio di primo grado e riproposte in questa sede, pur esaminate dal CTU, non sono risultate idonee a mettere in dubbio la correttezza delle valutazioni svolte dal perito, il cui elaborato è esaustivo, coerente e immune da vizi logici o metodologici.
Le conclusioni ivi contenute sono state quindi correttamente condivise nella loro integralità dal giudice di primo grado, il quale – infatti – ha correttamente motivato in ordine alle ragioni per cui ha ritenuto condivisibili le conclusioni del CTU richiamando il punto d'urto tra i veicoli, lo stato dei luoghi e i documenti acquisiti (pagg. 4 e 5 della sentenza).
Peraltro, si rammenta – in termini generali - che se il giudice, aderendo alle conclusioni del c.t.u., evidenzia che il perito ha adeguatamente replicato ai rilievi critici dei consulenti di parte, non è tenuto,
a sua volta, a soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei cc.tt.pp., che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che tale implicita reiezione possa configurare vizio di motivazione.
Nella fattispecie, non solo il giudice di primo grado ha aderito, previa valutazione critica, alle risultanze della perizia finale, ma ha altresì esaminato espressamente, in motivazione, il valore probatorio del modulo CAI la cui interpretazione era stata oggetto di specifico rilievo critico da parte del CTP dell'attrice.
Sul punto, va ritenuta priva di pregio la doglianza dell'appellante relativa all'asserita inattendibilità della rappresentazione grafica della dinamica del sinistro indicata nel modulo CAI sottoscritto dalle parti, atteso che ai sensi dell'art 143 comma 2 del Codice delle Assicurazioni, in caso di CID a doppia firma si presume che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso, salvo prova contraria (dell'impresa assicuratrice) che nel caso di specie non è stata fornita, non essendo invero emersi elementi, neppure di natura indiziaria, che consentano di ipotizzare una diversa dinamica del sinistro.
4. Il rigetto del motivo di appello comporta il rigetto della censura relativa alla statuizione sulle spese di lite, correttamente poste a carico della parte soccombente in primo grado.
5. Le spese seguono la soccombenza dell'appellante (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (euro 4.838,18 - scaglione da
1.101,00 euro a 5.200,00 euro), dei parametri medi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
Sussistono altresì i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento di un (ulteriore) importo pari al Contributo Unificato versato per il giudizio di secondo grado ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Alessandra Migliorino, definitivamente pronunciando nella causa di secondo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA l'appello; CONDANNA in persona del legale rappresentante pro tempore alla Parte_1 refusione, in favore dell'appellata delle spese di lite del grado che liquida Controparte_4 in euro 2.552,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
CONDANNA l'appellante al versamento di un (ulteriore) importo pari al C.U. versato per il giudizio di secondo grado ai sensi dell'art 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
Pisa, all'udienza del 6.11.2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino