Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 23/05/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. RGL 388/2024, proposto DA
nato a [...] in data [...], CF Parte_1
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli C.F._1 Avv.ti Pietro Galluzzo, C.F. - tel/fax 0964/232730, pec CodiceFiscale_2
e Carlo Romeo, C.F. - Email_1 C.F._3 tel/fax 0964/232730 pec – elettivamente domiciliato Email_2 presso lo studio del primo difensore, in Locri via G. Matteotti n. 29 – tel/fax 0964/232730 appellante CONTRO
(C.F. ), con sede in Roma, viale Europa n. 190, Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Claudia Cardarelli, C.F. , pec C.F._4
Alessandro Dentamaro, C.F. Email_3
, pec Salvatore De Luca C.F._5 Email_4
C.F. pec giusta procura C.F._6 Email_5 generale alle liti per atto notaio del 13.11.2024 rep. 57001 racc. 16791, Persona_1 elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale di Reggio Controparte_2 Calabria – Via Miraglia n. 14, pec Email_3
Email_4 Email_6 appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 14.03.2018, esponeva che il sig. Controparte_1
aveva lavorato, in qualità di direttore, presso gli uffici postali di Platì Parte_1 e Ciminà, aperti a giorni alterni. Con mail del 15, 16 e 17 dicembre 2014, in ragione delle anomalie che stavano Cont emergendo circa il rimborso di presso l'UP di Ciminà, era stato richiesto, alla struttura di controllo interno di Fraud Management, l'accertamento relativo ai Controparte_1 suddetti rimborsi. Con A seguito di una fallita rapina presso l' di Platì, la funzione gestione operativa della Con filiale di Reggio Calabria, nel verificare la contabilità dell' in questione, si era avveduta
Cont della mancanza della contabilità relativa al rimborso di e, anche in tal caso, aveva richiesto l'intervento della struttura Fraud Management per i relativi accertamenti. Con mail del 24.03.2014 e del 16.10.2014, il responsabile di gestione operativa della filiale di Reggio Calabria aveva diramato disposizioni operative relative alla richiesta di Cont rimborso di dislocati, avvertendo tutti gli uffici postali che vi era in atto il rimborso di BFP clonati, evidenziando le anomalie che gli stessi presentavano (timbro anomalo, mancanza di filigrana ecc.) e ordinando di effettuare tutti i prescritti controlli in materia di identificazione dei soggetti richiedenti il rimborso e i controlli della corrispondenza dei BFP presentati all'incasso con quelli presenti nelle schede BS. Parte Nonostante le disposizioni aziendali in materia di rimborso dei , era emerso che, nel periodo dal 08.10.2014 al 23.12.2014, erano stati rimborsati, ad opera del resistente
, n. 29 Buoni Postali Fruttiferi risultati contraffatti /clonati e intestati Parte_1 ai clienti , e , , Controparte_5 Per_2 Controparte_6 Per_3 Persona_4 CP_7
. Persona_5 Nell'eseguire il rimborso dei suddetti BFB, il resistente aveva omesso la verifica del nome della percipiente " " non corrispondente a quello dell'intestataria del Controparte_8 titolo originale " (unitamente a ) e il rimborso dei 5 Controparte_9 Controparte_10 BFP, dell'importo di € 15.651,09, cui era seguita l'attività di emissione di altrettanti vaglia in favore di soggetto diverso dall'intestatario, nel caso di specie , con Parte_3 un esborso di circa €. 78.018,73 in danno alla società datrice di lavoro. Il resistente era responsabile per non aver proceduto, con riferimento a 5 buoni fruttiferi intestati ai signori e , emessi presso lo stesso ufficio nel quale erano stati CP_10 P_ presentati per il rimborso, alla verifica della scheda c.d. BS e, ove tale accertamento non fosse stato omesso, si sarebbe conseguito l'immediato riscontro della non autenticità del titolo presentato all'incasso. Si trattava di emessi nell'UP di Ciminà, alle cui operazioni di rimborso aveva Per_6 fatto seguito la contestuale emissione di Vaglia Circolari e ricariche di carte prepagate, con cui era stato monetizzato il valore rimborsato. In esito alle operazioni di rimborso dei 9 titoli summenzionati eseguite presso l'ufficio postale di Ciminà, erano stati pagati 5 titoli intestati a e , CP_11 CP_12 incassati a nome del primo, il quale tuttavia era deceduto nell'anno 2005, per il complessivo importo di €. 43.517,11 e di ulteriori 4 titoli intestati a e , Controparte_13 CP_14 incassati per il complessivo importo di €. 34.321,32 euro. Con riferimento ai predetti titoli, il resistente aveva proceduto al pagamento in favore degli intestatari, omettendo l'identificazione dei richiedenti il rimborso, in palese violazione delle disposizioni aziendali impartite con le richiamate mail e del manuale operativo di riferimento. Nella data del 13.12.2014, risultavano contabilizzati a rimborso n. 10 intestati Per_6 ai sig.ri , emessi nell'UP di Ciminà. CP_15 CP_16 Anche in tal caso, contestualmente a tali operazioni, risultavano contabilizzate, presso la medesima sezione di sportello, ulteriori operazioni che avevano trovato provvista dall'importo riveniente dei succitati rimborsi. Il cliente, presentatosi all'audizione con gli originali dei titoli rimborsati ancora in suo possesso, aveva disconosciuto la firma a suo nome che compariva sui supporti cartacei presentati all'incasso, affermando di non aver mai richiesto il rimborso dei medesimi. Contr Dagli accertamenti e dalle indagini condotte, era emersa l'evidenza di rimborso di clonati e, quindi, di una riscossione fraudolenta. I rimborsi erano stati eseguiti da e disconosciuti dai legittimi Parte_1 proprietari in possesso dei titoli originali;
non era stato richiesto agli uffici di emissione dei buoni, da parte del sig. , il previsto nulla osta al pagamento mentre, Parte_1 3
per i buoni emessi dagli UP di Platì e Ciminà, dallo stesso gestiti, non erano state riscontrate le risultanze dei titoli con le relative schede BS presenti in detti uffici. Ulteriori irregolarità erano state accertate sulle modalità operative relative al reimpiego delle somme provenienti dai rimborsi, operazioni disconosciute dai legittimi intestatari dei buoni. Il danno complessivo arrecato dal era pari a € 402.936,99 (ovvero il valore di Parte_1 Contr rimborso dei 29 ed era stato arrecato al patrimonio dell' . Pt_4 Il sig. , sentito dagli ispettori di Fraud Management, aveva implicitamente Parte_1 ammesso tutte le sue colpe e negligenze e, nelle stesse dichiarazioni, aveva riferito, palesando il mancato rispetto delle disposizioni aziendali impartire in materia di rimborso di BFPM, che, per la riscossione dei BEF, era stato preso di mira da un'organizzazione criminale, che aveva approfittato della sua buona fede. A seguito dei predetti accertamenti, gli atti erano stati trasmessi alle autorità giudiziarie competenti. Il danno economico di € 402.936,99, oltre il danno di immagine,, non era stato risarcito, nonostante la richiesta avanzata da parte di con la missiva prot. 14/2015 CP_1 ricevuta in data 29.05.2015 e la diffida del 07.07.2015 ricevuta in data 14/07/2015. Tale danno, del quale veniva chiesto il risarcimento, trovava fondamento negli artt. 2104 e 1176 c.c., nella violazione dell'obbligo di diligenza imposto al lavoratore, contenuto anche nell'art. 52 del CCNL 2010, che si sostanziava non solo nell'esecuzione della prestazione lavorativa, ma anche nella rispondenza della stessa ai principi di buona fede, esattezza, integrità e adeguatezza. Si configurava anche un illecito aquiliano ex. art .2043 c.c. poiché era stato leso il diritto assoluto all'integrità del patrimonio di cui era titolare il datore di lavoro. Il resistente, nell'espletamento delle mansioni a lui affidate, era incorso nella violazione delle comuni regole di diligenza ed aveva tenuto una condotta negligente ed imprudente nel disimpegno delle mansioni contrattuali, non attenendosi alle disposizioni interne circa la procedura di rimborso di BFP dislocati, contravvenendo a specifici doveri espressamente sanciti dal contratto, tanto che gli era stata comminata la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa, impugnato dallo stesso dinanzi al Tribunale di Locri, che aveva accertato la responsabilità disciplinare del ed aveva rigettato la domanda. Parte_1 Rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. Accogliere il presente ricorso, accertando e dichiarando la responsabilità del sig. per i danni patrimoniali e non Parte_1 patrimoniali cagionati a con il suo comportamento irregolare;
2. Controparte_1 Condannare il sig. in favore di al risarcimento Parte_1 Controparte_1 del danno sia in via contrattuale che in via extracontrattuale;
3. Quantificare il danno patrimoniale, ad oggi, in €. 402.936,99 oltre interessi e rivalutazione e quantificare il danno non patrimoniale, nella misura che l'adito Tribunale vorrà ritenere di ragione e giustizia” Costituitosi, affermava che sia il licenziamento che la pretesa Parte_1 oggetto del presente giudizio erano inammissibili e infondati. Era stato assunto nel 1982 con la qualifica di “coadiutore”, successivamente era stato adibito alle mansioni di portalettere e, da ultimo, era stato utilizzato in mansioni di sportello, senza alcuna adeguata formazione e senza ricevere informazioni particolari in merito alle operazioni da compiere in sede di estinzione di BFP. La formazione del lavoratore era avvenuta sul campo, ad opera dei colleghi più esperti a mano a mano che si presentavano le necessità e, pertanto, la formazione era stata del tutto carente. Il dipendente era stato indotto a riporre il massimo affidamento sulla macchina operatrice in grado di verificare, prima dei registri cartacei, l'effettiva e attuale circolazione di ogni singolo titolo o la sua estinzione. 4
A seguito di una segnalazione del terminale aveva riscontrato la già avvenuta liquidazione di alcuni titoli esibiti allo sportello per essere estinti. Il fatto, avvenuto nel mese di settembre 2014, era stato segnalato per via telefonica al sig. ella filiale di Reggio Calabria, che aveva consigliato di informare della Testimone_1 circostanza i falsi clienti i quali, una volta ricevuta la notizia dal dipendente su sollecitazione del funzionario, avevano abbandonato frettolosamente l'ufficio. Analogamente, sempre in seguito ad un blocco della macchina operatrice, aveva richiesto alla filiale di Reggio Calabria di conoscere le modalità per estinguere un buono portato all'incasso. Il fatto era avvenuto a Platì il 29 ottobre 2014 ed aveva riguardato il BFB intestato ai clienti e . Controparte_6 Per_3 In tale occasione, il dipendente aveva trasmesso alla filiale copia fotostatica in fronte Parte retro del esibito allo sportello, ricevendo come riposta lo sblocco del terminale e l'autorizzazione al pagamento. Gli evidenti elementi di falsificazione dei buoni non erano stati riconosciuti dagli uffici della direzione di Reggio Calabria, destinataria delle copie inoltrate via fax. A fronte dell'addebito riguardante la doppia modalità di scritturazione di alcuni buoni e relative schede BS aveva chiarito, in sede di audizione da parte degli ispettori, di non aver mai proceduto all'emissione di titoli con il sistema manuale, né di esser mai stato messo a conoscenza delle tecniche di formazione e rilascio dei buoni in uso al secolo scorso. Esagerata era la sanzione comminata da poste per la pretesa inosservanza delle regole per il mancato rilievo degli elementi di contraffazione dei buoni.
, pur sottolineando di aver raccomandato ai dipendenti l'innalzamento CP_1 della soglia di attenzione degli addetti allo sportello, non aveva mai fornito al personale alcuna informazione utile a consentire il riconoscimento di un titolo clonato e ciò aveva reso impossibile rilevare il grado di diligenza richiesto al prestatore di lavoro e non esimeva il datore di lavoro dall'accusa di concorso nella causazione del danno.
aveva lamentato la destinazione data dal ricorrente alle somme CP_1 provenienti dalle liquidazioni dei BFP falsificati, depositati su carte Postepay prepagate, o trasformate in assegni circolari o vaglia nominativi, mentre esso resistente aveva consegnato il valore corrispondente dei titoli in assegni circolari in vaglia postali nominativi o in carte prepagate appartenenti a persone certe. In occasione del tentativo di riscossione dei BFP estinti, aveva richiesto l'installazione di un sistema di sicurezza e video sorveglianza a circuito chiuso, istanza rinnovata a seguito di un tentativo di corruzione immediatamente denunciato dal presso la stazione dei Parte_1 carabinieri di Gerace. Altro sollecito, sempre alla filiale di Reggio Calabria, era stato inoltrato nel mese di settembre 2014, con relazione scritta e l'ultima domanda, volta a chiedere l'innalzamento degli standard di sicurezza, era stata rivolta dal in seguito al tentativo di rapina del Parte_1
2014. La richiesta era stata inoltrata con l'ausilio dei carabinieri di Platì e, in particolare, del Maresciallo che, all'atto di raccogliere la deposizione del sui Testimone_2 Parte_1 fatti accaduti, aveva personalmente telefonato alla filiale di Reggio Calabria, sollecitando al dott. etta installazione. Testimone_1
Il protratto silenzio rispetto alle reiterate richieste del dipendente e l'oggettiva lontananza dell'azienda dalle esigenze del dipendente integravano gli estremi di una gravissima responsabilità di nella causazione del danno. CP_1 La presenza di dispositivi di registrazione delle immagini, oltre a costituire un deterrente contro i malintenzionati, avrebbe consentito l'individuazione delle persone che avevano portato a compimento azioni illecite ed avevano provocato il danno. Ai sensi dell'art. 2087 cc, il datore di lavoro doveva approntare tutte le misure atte ad evitare rischi e la vicenda poteva essere inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 1227 c.c., 5
come frutto della responsabilità per colpa del creditore, per inesistenza di un'adeguata formazione del dipendente. La condotta del dipendente era stata improntata a correttezza e lealtà avendo operato in buona fede, ignaro del fatto che le operazioni richieste dai portatori dei buoni fruttiferi avessero ad oggetto titoli contraffatti;
egli non aveva avuto remore a trasmettere copia dei buoni alla direzione, al fine di ottenere lo sblocco della macchina operatrice;
non aveva mai erogato contanti, ma aveva trasformato le somme derivanti dalle operazioni di estinzione dei titoli in documenti tracciabili e utili all'individuazione dei responsabili del raggiro. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Rigettare le domande tutte di cui al ricorso introduttivo di disattendendo le contrarie istanze per la ravvisata e comprovata CP_1 mancanza di responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale del sig. Parte_1 per i motivi sopra esposti;
- accertare e dichiarare la responsabilità ovvero, in subordine, la corresponsabilità di nella causazione dell'evento per violazione di principi di CP_1 cui agli artt. 1227,2087 e 1375 c.c.; . conseguentemente – anche per questa via, rigettare la domanda risarcitoria e quella volta a dichiarare la responsabilità del sig. Controparte_18
- rigettare la pretesa economica ex adverso formulata per presunto danno
[...] patrimoniale ovvero in subordine procedere alla sua rideterminazione sulla scorta delle eccezioni e deduzioni sopra avanzate;
- Rigettare il richiesto danno non patrimoniale per evidente inesistenza di ogni presupposto nonché per oggettiva indeterminatezza e incertezza del quantum”. La causa veniva istruita la causa, mediante assunzione di prova testimoniale.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza emessa il 06.02.2024, il Tribunale di Locri così provvedeva: “Accoglie parzialmente il ricorso, accertando e dichiarando la responsabilità di Parte_1
per i danni patrimoniali cagionati a Per l'effetto, condanna
[...] Controparte_1
al risarcimento del danno patrimoniale da inadempimento Parte_1 contrattuale che liquida in € 372.936,99; Rigetta ogni altra domanda proposta;
Compensa le spese di lite nella misura della metà, ponendo la rimanente parte a carico del sig.
[...]
, che liquida in € 4729,05, oltre spese generali IVA e CPA come per legge”. Parte_1 Affermava il Tribunale che il comportamento irregolare, individuato come fonte del danno, consisteva in condotte già oggetto di un separato procedimento disciplinare, conclusosi con il licenziamento del resistente e non oggetto di contestazione nella fattispecie per cui si procedeva. Era innegabile che il avesse commesso le condotte indicate nella lettera di Parte_1 contestazione degli addebiti, quali emergevano anche dalla relazione ispettiva Fraud management, dalla quale si evinceva che erano stati riscontrati numerosi casi di buoni fruttiferi postali risultati clonati, tutti pagati negli uffici di Platì e Ciminà ad opera di Parte_1
.
[...] Da tale relazione ispettiva emergeva che il servizio della gestione operativa della filiale di Reggio Calabria era stato costretto ad intraprendere un'urgente attività di riscontro presso l'ufficio postale di Platì, in quanto non era stata ricevuta la contabilità ed i BFP pagati nel mese di novembre 2014 che, secondo quanto riferito dal , non erano stati trasmessi Parte_1 perché il plico era stato sottratto durante il tentativo di rapina verificatasi presso l'ufficio postale di Platì in data 27/12/2014. Per tali ragioni erano stati controllati i rimborsi dei buoni postali di Platì e Ciminà relativi all'anno 2014, riscontrando la presenza di un elevato numero di buoni clonati in quanto non rispondenti ad apparenti requisiti di autenticità formale. Le operazioni di rimborso erano state regolate con l'emissione, in contropartita, di vaglia circolari, ricariche su carte prepagate, utilizzando totalmente o parzialmente il ricavato. 6
Tali operazioni erano state eseguite, come emergeva dalla visione dei giornali di fondo di sportello, dal , con la user id allo stesso assegnata “Sicili11”, che risultava Parte_1 registrata in corrispondenza delle operazioni in oggetto. Dalla relazione emergeva un numero elevato di operazioni, tutte eseguite dall'odierno resistente presso gli uffici di Platì e Ciminà: in particolare, con riferimento ai giorni 8 e 14 ottobre 2014, erano state riscontrate cinque operazioni in occasione delle quali non era stato verificato il nome della percipiente “ ”, non corrispondente a quello Controparte_8 dell'intestataria del titolo originale “ ” – (la quale, in sede di audizione, aveva Controparte_9 esibito gli originali ancora in suo possesso ed aveva disconosciuto formalmente le firme apposte per quietanza sui cinque Buoni rimborsati) - unitamente a , Controparte_10 sicché il rimborso dei cinque buoni, dell'importo di € 15.651,09 ciascuno, avvenuto mediante emissione di altrettanti vaglia in favore di un soggetto diverso dagli intestatari, aveva determinato un esborso di € 78.255,45 in danno di . CP_1
Ancora, con riferimento al giorno 29/10/2014, presso l'Ufficio Postale di Platì, erano stati rimborsati quattro buoni cointestati a e a , per un CP_19 Persona_7 importo complessivo di € 70.179,52 e un buono cointestato a e Controparte_6 CP_20
per un importo complessivo di € 5.411,95, in relazione ai quali e
[...] Persona_7
avevano escluso di avere richiesto il rimborso, disconoscendo la firma Controparte_20 apposta per quietanza sui titoli rimborsati. Il 29/11/2014, presso l'Ufficio Postale di Ciminà, erano state effettuate dal resistente Cont nove operazioni di rimborso di di cui cinque intestati a e , CP_11 CP_12 incassati a nome del primo, deceduto nell'anno 2005, per un importo complessivo pari a € 43.517,11, e quattro intestati a e , posti all'incasso da Controparte_13 CP_14 quest'ultima, che aveva formalmente disconosciuto la firma apposta sul titolo, per un importo di € 34.321,32. In data 13/12/2014, presso l'Ufficio Postale di Ciminà, risultavano contabilizzati a rimborso dieci Buoni intestati a e per un importo complessivo di CP_15 CP_16
€ 114.928,91. Il sig. in sede di audizione, aveva disconosciuto la sottoscrizione CP_15 apposta sui supporti cartacei presentati all'incasso, negando di avere mai chiesto il rimborso dei titoli. Sempre dalla relazione era emerso che i titoli esibiti, confrontati con gli originali, presentavano evidenti segni di contraffazione, in quanto alcuni di essi erano stati compilati con scritturazione con caratteristiche di stampa proprie del cessato sistema (ufficio CP_21 polivalente elettronico), mentre i supporti cartacei originali in possesso dei legittimi intestatari risultavano emessi con scritturazione manoscritta ed apposizione del timbro Guller manuale;
inoltre, i caratteri che componevano il timbro apposto sui titoli contraffatti non erano conformi a quelli all'epoca in uso, in quanto le cifre corrispondenti agli “zeri” presentavano una “barratura” obliqua all'epoca non prevista, alcuni titoli recavano la firma, a mezzo stampa, dell'ex Direttore Generale dell'Amministrazione
[...] pur risultando emessi in un'epoca in cui quest'ultima figura organizzativa Parte_5 era stata soppressa;
altri titoli, invece, recavano la firma, sempre a mezzo stampa, dell'ex Presidente dell'Ente , all'epoca di emissione dei titoli, non ancora costituito;
la CP_1 stampa del numero del Buono Fruttifero Postale e l'indicazione dell'Ufficio Postale di emissione, presentavano caratteristiche tipografiche difformi da quelli originali: alcuni titoli presentati all'incasso ed emessi per un valore nominale di £ 2.000.000, presentavano sul verso, in corrispondenza del bordo superiore, la dicitura a stampa “Mod B 5.000.000” anziché, come avrebbe dovuto essere, la dicitura relativa al taglio del titolo emesso;
erano state rilevate discordanze tra il timbro relativo all'Ufficio Postale di emissione riportato sul titolo presentato all'incasso e quello di effettiva emissione. Ancora, era stata riscontrata l'assenza di filigrana sul supporto cartaceo del titolo posto all'incasso; il timbro a secco, presente sulla parte inferiore del recto, appariva visibilmente 7
difforme da quello presente sui titoli emessi da all'epoca, recante l'effige dello CP_1 stemma della Repubblica e la legenda “Ministero del Tesoro”; alcuni titoli, come quelli, ad esempio, intestati a e recavano dei timbri difformi da quelli in uso Controparte_13 CP_14 all'epoca di emissione dei Buoni autentici: in particolare, su tali timbri falsificati non compariva il caratteristico simbolo del cd. corno postale che contrassegnava i bolli in uso fino alla trasformazione dell'Amministrazione Postale in Ente Pubblico e, successivamente, in Società per Azioni. Tali fatti, come riportati nella relazione e posti alla base del licenziamento disciplinare che, impugnato dinanzi al giudice del lavoro, era stato confermato, erano incontestati. Del resto, lo stesso sig. , sentito due volte in sede ispettiva, aveva riconosciuto Parte_1 la propria firma per tutte le operazioni di rimborso dei titoli, ammettendo, dunque, la propria responsabilità in ordine alle stesse, dichiarato altresì di aver agito “con superficialità e leggerezza” nel pagare dei titoli poi rivelatisi falsi. Nelle medesime sedi, l'odierno resistente aveva ammesso di non essersi accorto, al momento del rimborso, che alcuni buoni del valore di £ 2.000.000 erano stampati su modelli previsti per il taglio da £ 5.000.000, precisando altresì, quanto ai titoli rimborsati a Ciminà, di non avere effettuato il controllo prima di procedere al rimborso, in quanto in ufficio erano presenti molte persone e, quanto ai titoli presentati all'incasso presso l'ufficio postale di Platì, di non ricordare se il controllo con la scritturazione sulla scheda BS fosse stato effettuato contestualmente all'operazione. Pertanto, da un lato lo stesso resistente aveva ammesso, in sede ispettiva, la propria responsabilità, dall'altro era innegabile la riconoscibilità del falso quanto meno in alcune delle operazioni eseguite, quali ad esempio, le operazioni relative ai titoli intestati a P_
, il cui nominativo risultava errato sul titolo esibito.
[...] Per i fatti contestati e ammessi, era stato attivato un procedimento disciplinare, che si era concluso con l'irrogazione del licenziamento disciplinare, impugnato innanzi al giudice del lavoro, giudizio conclusosi con il rigetto del ricorso, pronuncia che non risultava esser stata impugnata. Pertanto, i fatti contestati, ammessi in sede ispettiva anche dal resistente, erano stati ritenuti tali da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro e l'accertamento degli stessi aveva superato anche il vaglio giurisdizionale. Le medesime condotte, quali causa di danno patrimoniale per il datore di lavoro, corrispondente alle cifre oggetto di rimborso dei titoli risultati clonati, erano state oggetto di vaglio giurisdizionale anche in altra sede, essendo state confermate con ordinanza collegiale del 31/01/2018, che aveva disposto il sequestro conservativo di tutti i beni mobili e immobili del sig. e delle somme dovute fino alla concorrenza di € 402.936,99 nei Parte_1 limiti in cui la legge consentiva il pignoramento. Nel presente giudizio, l'odierno ricorrente, nella memoria di costituzione, non aveva negato i fatti addebitati, ma aveva addotto giustificazioni tese a scriminare gli stessi, soprattutto ai fini risarcitori. Le argomentazioni opposte dal resistente al fine di andare esente da responsabilità non erano fondate. Talune delle falsificazioni che avevano condotto alla liquidazione di titoli clonati erano grossolane e agevolmente riconoscibili anche con l'uso di una diligenza media, altre erano state smentite nel corso dell'istruttoria. Il teste , collega del resistente presso l'ufficio postale di Platì dal 2010, Testimone_3 aveva confermato che il sig. “Da quando lo conosco io ha sempre svolto le Parte_1 mansioni di Direttore” e tale circostanza era di per sé già dirimente ai fini della qualificazione della diligenza richiesta dal dipendente che, proprio nella sua veste di direttore, avrebbe dovuto applicare le procedure che, anche in sede di audizione ispettiva, aveva dimostrato di conoscere. 8
Il medesimo teste aveva riferito: “preciso che qualche volta abbiamo seguito dei corsi in presenza presso la filiale di Reggio e qualche volta a Locri, i corsi potevano durare da un'ora ad una mattinata, altri corsi si tenevano sulla piattaforma e-learning”. Aveva confermato che: “tutti veniamo assunti inizialmente con mansioni di sportellista e i corsi di formazione li facciamo “sul campo”. Tale ultima circostanza era stata confermata anche dal teste , il quale Testimone_1 aveva riferito: “non esiste una vera formazione per l'operatore di sportello se non la formazione sul campo, in quanto gli operatori vengono affiancati al direttore. dal 1998 in poi è iniziato il processo di informatizzazione di tutte le operazioni;
pertanto, quando era tutto in cartaceo ma mano che si presentava una nuova operazione veniva spiegata al nuovo operatore, ma si trattava di operazioni semplici;
ad esempio per la liquidazione di un buono era necessario trascriverlo 8 volte;
invece con l'informatizzazione delle operazioni tutti i buoni sono inseriti nel sistema e il sistema è molto intuitivo sicché il buono viene inserito nella macchina che fa tutto in automatico: mi riferisco ai buoni emessi successivamente al mese di marzo 2003; per i buoni postali fruttiferi emessi precedentemente tutto ciò che la macchina assume ora in automatico con il codice a barre doveva essere trascritto manualmente: mi riferisco al numero alla data di rilascio e a tutto ciò che potesse essere utile al pagamento”, specificando ulteriormente: “attualmente il nuovo operatore che viene assunto è affiancato per una settimana da un operatore: il tempo di affiancamento varia a seconda delle capacità di apprendimento del singolo;
in quel periodo, per i primi due giorni il nuovo operatore assunto guarda l'operatore che lavora;
poi il nuovo operatore assunto inizia a lavorare sotto la supervisione del collega;
intendo precisare che anche successivamente al periodo di affiancamento l'operatore potrebbe avere dei dubbi o trovarsi di fronte ad una operazione nuova mai eseguita;
in quel caso si rivolge al direttore o a un collaboratore se invece è da solo nell'ufficio comunica con la filiale reparto gestione operativa per chiedere delucidazioni”. Appariva verosimile e non penalizzante che un dipendente, inizialmente assunto con mansioni inferiori, progredisca con la carriera guadagnandosi il diritto a ricoprire mansioni superiori, per le quali veniva formato mediante un affiancamento sul campo, non vigendo alcuna regola che imponesse un diverso tipo di formazione ma risultando, al contrario, assai più proficua una formazione pratica e non meramente teorica, affiancando colleghi più esperti nello svolgimento della medesima attività. Inoltre il teste così come , aveva confermato lo svolgimento di corsi di Tes_1 Tes_3 formazione proprio da parte dell'odierno resistente: “intendo precisare che i corsi di formazione cui ho accennato e da me tenuti riguardavano la sicurezza attiva e passiva della persona e dell'ufficio; invece i corsi di formazione relativi a nuovi prodotti venivano svolti da un collega responsabile commerciale o dal direttore di filiale ma non me ne occupavo io;
non si trattava di corsi obbligatori ma facoltativi;
ricordo tuttavia che il sig. era uno Parte_1 di quelli che più assiduamente li frequentava;
ricordo che tali corso erano molto seguiti pur non essendo obbligatori a differenza dei corsi relativi ad altri prodotti che erano obbligatori ma non erano così seguiti”. Era emerso dall'istruttoria, a riprova ulteriore che il resistente fosse edotto delle procedure da seguire e della maggiore attenzione richiesta in ragione delle numerose truffe verificatesi nell'ambito del rimborso dei tioli postali, che il teste nella sua Testimone_1 veste di direttore degli uffici della fascia jonica, addetto alla gestione operativa degli uffici stessi e a capo dell'intera sezione, aveva invitato i dipendenti a prestare particolare attenzione nelle procedure di liquidazione dei titoli postali, come risultava dalle allegate mail, trasmesse da n data 24/03/2014 e in data 06/10/2014, con le quali erano Testimone_1 state impartire precise istruzioni ai dipendenti al fine di identificare le ipotesi di truffa commesse mediante la clonazione di titoli postali. 9
Il medesimo nel corso dell'istruttoria, aveva riferito: “Preciso che è dal 2014 Tes_1 che io come responsabile ho allertato i dipendenti del diffondersi di queste attività criminose, non solo tramite email e server fax, ma anche durante i vari incontri che si tenevano mensilmente con i direttori delle poste. Si trattava di un fenomeno molto esteso. Pretendevo che la comunicazione fosse affissa nella bacheca presente in ufficio e firmata dai dipendenti per presa visione, non posso dire se era presente presso l'ufficio di Platì. Non posso dire se a quegli incontri era sempre presente il sig. , ricordo che sicuramente nel corso di Parte_1 un paio di incontri era presente”. Inconferenti erano le doglianze, contenute nella memoria di costituzione, secondo cui il resistente sarebbe stato lasciato da solo nell'ufficio e sfornito di adeguati sistemi di protezione, quali le telecamere di sorveglianza delle quali aveva richiesto l'installazione. Infatti, gli uffici affidati al resistente erano aperti non quotidianamente ma a giorni alterni, trattandosi di uffici di piccole dimensioni (il teste in merito ha riferito che: Tes_1
“Specifico che nel 2014 il sig. svolgeva la funzione di direttore dell'ufficio di Parte_1 Pt_6 : in particolare, era a Platì dal lunedì al venerdì essendo un ufficio aperto 5 giorni alla
[...] settimana mentre in genere il sabato era a Ciminà”). Inoltre, presso l'ufficio di Platì, dal 2013 accanto al ricorrente vi era il dipendente Tes_3 che, proprio ricevendo una formazione sul campo, aveva dichiarato di esserne diventato il direttore subentrando al . Parte_1 Nondimeno, non assumevano rilievo, ai fini della condotta contesta, le richieste, reiterate dall'odierno resistente, volte a ottenere delle telecamere di sicurezza sul posto di lavoro, poiché al dipendente era stato contestato di aver tenuto una condotta negligente e superficiale, che avrebbe cagionato dei danni, patrimoniali e non patrimoniali al datore di lavoro e nessun rilievo assumeva la circostanza che l'ufficio fosse sprovvisto di telecamere di sorveglianza, atteso che le stesse, pur potendo forse rivelarsi utili per identificare gli autori delle contraffazioni, non avrebbero impedito al ricorrente di tenere il contegno negligente oggetto di contestazione. Né poteva sostenersi che la mancata installazione da parte del datore di lavoro di circuiti di sicurezza avesse reso lo stesso corresponsabile nella condotta tenuta dal resistente, che era attribuibile esclusivamente al dipendente e che era stata ritenuta talmente grave da giustificare il licenziamento. Era innegabile che, nella specie, l'onere di diligenza richiesto al dipendente esulasse dai canoni dell'ordinaria diligenza, rientrando nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 1776 c.c., a mente del quale: “: “Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”. Non poteva, infatti, non tenersi conto della natura dell'attività svolta dal resistete, che rivestiva la qualifica di direttore dell'ufficio postale, che era stato adeguatamente informato, secondo quanto documentalmente provato dal datore di lavoro, delle modalità di verifica dei titoli per evitare di essere indotti in errore dall'esibizione per la riscossione di titoli clonati e falsificati. Nondimeno, era stato provato che, in alcune ipotesi, il falso era talmente grossolano che, con l'uso di un'ordinaria diligenza, avrebbe dovuto essere riconosciuto, come nel caso dei titoli intestati a , il cui nome è stato riportato in maniera errata sul titolo Controparte_8 clonato. Esaminando la domanda risarcitoria, inconferente appariva il richiamo, operato nelle conclusioni del ricorso, alla responsabilità extracontrattuale, che, ai sensi dell'art. 2043 c.c., sorgeva in conseguenza del compimento di un fatto illecito, doloso o colposo, che cagioni ad altri un ingiusto danno, violando il principio generale del neminem laedere. 10
Nella specie, il tipo di responsabilità invocato dalla parte ricorrente nei confronti del resistente era esclusivamente contrattuale, dal momento che insorgeva da una condotta inadempiente tenuta nello svolgimento dell'attività lavorativa. In questi casi, la diligenza doveva essere valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata, con la conseguenza che il debitore rispondeva anche per colpa lieve. Siffatta diligenza richiedeva al soggetto tenuto l'impiego di adeguate nozioni e strumenti tecnici, ossia la perizia in senso oggettivo, indipendentemente dalla capacità del soggetto stesso. La responsabilità qualificata in relazione allo svolgimento di un'attività professionale era limitata al caso di dolo o colpa grave esclusivamente quando il debitore fosse chiamato a risolvere problemi tecnici di speciale difficoltà. Nella specie, il datore di lavoro/creditore aveva provato la fonte del suo diritto ed aveva allegato gli inadempimenti contrattuali, che si erano concretizzati in molteplici liquidazioni di titoli risultati clonati. Era stato allegato e quantificato il danno patrimoniale subito dal datore di lavoro che, a causa della condotta negligente tenuta dal lavoratore, era stato costretto ad esborsi, analiticamente documentati e rapportati al valore dei titoli clonati, in favore di soggetti non legittimati con conseguente onere di esborso di somme ulteriori in favore dei legittimi titolari dei titoli clonati. Tuttavia, non poteva non tenersi conto, ai fini della quantificazione del danno patrimoniale risarcibile, del buono fruttifero del valore di € 30.000,00 che non risultava essere stato rimborsato (secondo quanto confermato dalla stessa Società in corso di giudizio), sicché la relativa somma era rimasta nella disponibilità di e andava sottratta CP_1 dalla quantificazione del danno patrimoniale subito e allegato. Pertanto, la somma richiesta in via risarcitoria a titolo di danno patrimoniale andava ridotta, decurtando, dal totale di € 402.936,99 la somma di € 30.000,00, con condanna del resistente alla corresponsione, in favore di della somma di € 372.936,99, a CP_1 titolo di danno patrimoniale. Infondata era la domanda avente ad oggetto la liquidazione del danno non patrimoniale, genericamente formulata mediante un mero richiamo ad una lesione, non qualificata né allegata, dell'immagine del datore di lavoro a causa della risonanza mediatica della vicenda che neanche era stata oggetto di allegazione. Il danno non patrimoniale non era in re ipsa, in quanto si identificava non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza del danno non patrimoniale doveva essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, in ordine alle lesioni subite ma anche in ordine al pregiudizio subito nella sfera non patrimoniale del danneggiato. Ciò valeva anche per il danno non patrimoniale derivante da inadempimento contrattuale, la cui risarcibilità presupponeva la sussistenza di un pregiudizio sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale gravava l'onere della relativa allegazione e prova. Nella specie, nessuna allegazione era stata offerta da in ordine alle CP_1 conseguenze non patrimoniali subite a causa dell'inadempimento contrattuale, non essendo, a tal fine, sufficiente il generico richiamo al danno all'immagine, in difetto di qualsivoglia allegazione anche in ordine all'eco mediatica della vicenda. Decideva, quindi, come in premessa riportato. 11
Per poter parlare di violazione di regole di diligenza occorreva presupporre e dimostrare l'esistenza, a monte, di disposizioni certe e conosciute;
quindi, di una procedura legalmente portata a conoscenza del prestatore di lavoro, per l'assolvimento dei compiti assegnati, con correlata necessità di rendere edotto il destinatario dell'essenzialità ed importanza del loro rispetto nonché delle conseguenze connesse ad eventuali violazioni. Il lavoratore non era al corrente della tassatività ed obbligatorietà delle procedure richieste e contestate dal datore di lavoro, non essendo stato mai messo a conoscenza delle stesse, sempre che esistessero: Poste italiane non aveva mai depositato in giudizio alcun manuale operativo che desse contezza dell'assolvimento del superiore obbligo formativo e informativo, né aveva mai dimostrato l'esistenza di “disposizioni interne”. La sentenza avrebbe dovuto, in aderenza alle richieste di parte ricorrente ed alle suddette eccezioni, deporre per l'insussistenza della responsabilità e del conseguente obbligo di risarcimento in capo al dipendente, non essendo stato dimostrato che il signor fosse stato messo in condizione di conoscere, non solo la scansione delle Parte_1 procedure a cui attenersi, ma anche la conseguenza del loro inesatto adempimento, rendendo esigibile comportamento dovuto. Con il secondo motivo deduceva l'errore di fatto e di diritto in ordine alla statuizione sulla responsabilità esclusiva del prestatore di lavoro ed alla mancata valutazione degli elementi comprovanti il concorso di nella causazione del danno. CP_1 Tutti gli argomenti offerti per dimostrare la mancanza di un'adeguata formazione del prestatore di lavoro erano stati dal Tribunale immotivatamente ed ingiustamente ignorati, anzi liquidati come “fumose giustificazioni”, mentre si trattava di prove che confermavano la piena responsabilità del creditore nello sviluppo del fatto dannoso, come tali meritevoli di attenzione in quanto incidenti: 1) sull'obbligo del datore di lavoro di approntare tutte le misure atte ad evitare rischi (art. 2087 c.c.); 2) sull'esonero del debitore da responsabilità per i danni evitabili dal creditore con l'uso dell'ordinaria diligenza (art. 1227 c.c.); 3) sull'esecuzione del contratto secondo buona fede (art. 1375 c.c.). L'istruttoria del giudizio di primo grado aveva evidenziato che il procedimento di formazione dei dipendenti di era compiuto in maniera empirica e “sul campo” CP_1 dagli sportellisti, ignari delle aspettative datoriali e delle conseguenze sottese al loro mancato raggiungimento. Il teste , escusso all'udienza del 03.03.2021, aveva affermato: “i corsi di Testimone_3 formazione li facciamo sul campo”. A sua volta il dott. , già a capo della Testimone_1 gestione operativa per tutta la fascia ionica reggina (cfr. deposizione del 15.12.2023) aveva affermato: “Non esiste una vera formazione per l'operatore di sportello se non la formazione sul campo, in quanto gli operatori vengono affiancati al direttore...”, aggiungendo di avere in passato promosso, di sua iniziativa, alcuni incontri formativi “non obbligatori “per la sicurezza attiva e passiva della persona e dell'ufficio”. Non era, dunque, possibile pretendere di contestare ad un proprio dipendente la violazione di regole di condotta, di procedure, di disposizioni certe e predeterminate. Era stato del pari accertato il dato, dichiarato verosimile dal teste e comunque Tes_1 mai contestato da controparte, della progressione di carriera del resistente, assunto nel 1982 con la qualifica di coadiutore (gradino più basso delle mansioni), diventato portalettere alla fine degli anni '90 e solo nel 2005 collocato dietro uno sportello, ma senza alcuna formazione specifica. Ciò a conferma della difesa del dipendente, che aveva sempre affermato l'ignoranza delle tecniche di redazione dei buoni fruttiferi postali in uso negli anni 80-90 del secolo scorso (cfr. controdeduzioni a contestazioni d'addebito – allegato n. 2 del fascicolo di primo grado, pag. 2) e che, interrogato dagli ispettori delle il 24.03.2015, aveva affermato: CP_1
“non ero al corrente che un titolo emesso con apparato di sportello venisse registrato sulla scheda BS a mezzo stampa e quindi non ho notato l'anomalia in quanto come detto non 12
sapevo di tale operatività. Non ho mai lavorato in Uffici Postali che operassero con il sistema manuale...” (cfr. Verbale acquisizione informazioni, doc. n. 11, pag. 3). L'odierno appellante non avrebbe potuto avvedersi di eventuali errori, di stampa o di redazione presenti nei buoni fruttiferi - fraudolentemente portati all'incasso da persone che esibivano documenti corrispondenti a quelli degli intestatari dei titoli - alla luce delle contestazioni che gli chiedevano conto, ad esempio, del mancato rilievo dell'esistenza, sul titolo, di un timbro e non già di un altro, oppure del tipo di scritturazione usata, magari utilizzata in un determinato anno e non in un altro, della presenza o meno di un timbro a secco ovvero della barratura degli zeri, presente su determinati buoni in base all'anno di emissione e non su altri, ecc.. L'inesistenza di adeguate informazioni al personale portava con sé l'impossibilità di rilevare il grado di diligenza richiesto al prestatore di lavoro, per l'altro non esimeva
[...]
dall'accusa di concorso nella causazione del danno ex art. 1227 c.c.; CP_1 correlativamente il dato oggettivo della mancata formazione escludeva o riduceva notevolmente l'intenzionalità della condotta. Un'ulteriore prova che confermava la difficoltà di riconoscimento della falsità dei titoli, ignorata in sentenza, era costituita dalla documentata operazione di sblocco della macchina operatrice da parte degli uffici della Filiale di Reggio Calabria, che non si erano avveduti degli elementi di falsità dei buoni, pur avendone la possibilità, essendo stati loro trasmessi in fotocopia fronte – retro dal dipendente. Il teste pur dichiarando di non ricordare l'episodio, aveva dichiarato Testimone_1 di essere stato lui a disporre il blocco delle macchine operatrici per determinati buoni, scelti a campione (7-8 al giorno), sì da indurre gli operatori a rivolgersi alla filiale di Reggio Calabria per lo sblocco dell'apparato e così operare un migliore controllo da remoto. A seguito del blocco, gli sportellisti erano tenuti ad inviare copia fronte – retro dei titoli da negoziare. Gli uffici centrali avrebbero operato un controllo formale e, in caso di esito positivo dello stesso, avrebbero autorizzato l'operazione, sbloccando da remoto la macchina operatrice. Esso appellante aveva fatto ricorso a questa procedura il giorno 29.10.2014 allorquando, non potendo procedere ad una liquidazione per il fermo dell'apparato, aveva trasmesso alla filiale copia fronte – retro dei buoni fruttiferi intestati ai signori CP_6
e , oggi oggetto di specifica contestazione poiché, asseritamente,
[...] Per_3 recanti molteplici elementi di “evidente contraffazione”. Gli Uffici centrali non avevano rilevato alcuna anomalia ed avevano autorizzato il pagamento, procedendo allo sblocco da remoto del terminale, pur essendo stati messi in Contr condizione di verificare tutte le presunte irregolarità dei (caratteri di stampa usati, firme dirigenziali apposte, comparazione della scritturazione con quella delle schede BS, ecc.) oggi contestate al dipendente. Anche per tale aspetto, non poteva affermarsi la negligenza e/o imperizia dell'operatore, che non aveva riscontrato, unitamente agli uffici di direzione, alcun elemento di falsificazione dei titoli. Contrariamente a quanto contestato da , per tutti i buoni portati CP_1 all'incasso esso appellante aveva verificato l'esistenza e la conformità dei titoli alle rispettive schede BS, vale a dire ai documenti riepilogativi dei dati dei singoli buoni, conservati o - meglio - che avrebbero dovuto essere conservati presso l'ufficio postale di emissione. L'uso del condizionale era necessario, sulla scorta di quanto dichiarato dal teste Tes_1 all'udienza del 15 dicembre 2023, in merito alla conservazione dei documenti nel luogo di lavoro: “Ricordo che l'ufficio di Platì versava in una situazione di degrado per quanto concerne anche la destinazione dei documenti, non solo da archiviare, ma anche di documenti relativi al lavoro giornaliero … ciò era il risultato di un fenomeno protrattosi negli anni... ”. 13
Con il terzo motivo lamentava l'illogicità della sentenza – carenza di motivazione - travisamento di fatti e documenti – omesso esame e valutazione di prove. Partendo dalla preferenza assegnata, dal Giudice, alla formazione pratica rispetto a quella teorica, non si poteva non osservare la più totale precarietà di una tale scelta, che non poneva al riparo da casi di mancata conoscenza dei comportamenti da tenere e delle azioni da compiere volta per volta. La formazione sul campo, della durata di qualche giorno appena, era svolta in ragione delle operazioni da eseguire in base alle richieste, volta per volta formulate dall'utenza. Era ben possibile, quindi, che in un ufficio monoperatore (quali quelli di Platì e di Ciminà), sprovvisto di altri dipendenti, l'unico sportellista fosse il direttore reggente, ovvero incaricato, ovvero prestato, se non sacrificato a tale ruolo. In una situazione del genere il monoperatore, in caso di dubbio, non avendo altri colleghi con cui confrontarsi era spesso obbligato a prendere decisioni autonome. Era stata anche dimostrata l'inutilità di una richiesta di aiuto agli uffici di direzione ben potendo succedere che anche questi ultimi non fossero in grado di venire in aiuto del dipendente in difficoltà. Analoga sorte era toccata ad altra prova, pure del tutto elusa dal Giudice di primo grado, relativa ad altro caso eclatante di disimpegno ed insufficiente collaborazione dell'ufficio centrale rispetto ad una richiesta di aiuto da parte dello sportellista in difficoltà. Il riferimento era alla circostanza, pure confermata dal teste ed indirettamente Tes_3 dallo della segnalazione effettuata dal alla direzione di Reggio Calabria, Tes_1 Parte_1 una volta riscontrato la già avvenuta liquidazione di alcuni titoli che gli erano stati esibiti allo sportello per essere estinti. Il fatto, avvenuto nel mese di settembre 2014, era stato dal dipendente segnalato per via telefonica al dott. ella Filiale di Reggio Calabria, che aveva consigliato Testimone_1 di informare della circostanza i falsi clienti. Questi ultimi, presenti alla telefonata, una volta ricevuta la notizia dal dipendente su sollecitazione del funzionario, avevano abbandonato frettolosamente l'ufficio. Quanto ai corsi non obbligatori di formazione ed alla loro pretesa idoneità a sopperire alle lacune formative, la predisposizione di corsi di aggiornamento liberi e non obbligatori non esima il datore di lavoro dalla responsabilità per concorso nel fatto colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Il corso non obbligatorio, infatti, non equivaleva ad assolvimento degli obblighi datoriali di approntamento di tutte le misure atte ad evitare rischi per il prestatore di lavoro ex art. 2087 c.c.. Né appariva possibile assumere come acquisito il dato, invero del tutto opinabile, dell'utilità di detti corsi non obbligatori, che invece la sentenza considerava essenziali, riguardanti “la sicurezza attiva e passiva della persona e dell'ufficio”. A sua volta non poteva dichiararsi raggiunta la prova in merito alla frequenza dei corsi da parte del sig. , poiché se il teste all'udienza del 15.12.2023 aveva asserito Parte_1 Tes_1 che “il sig. era uno di quelli che più assiduamente li frequentava”, egli stesso, nella Parte_1 deposizione del giorno 27.06.2019 aveva dichiarato: “Non posso dire se a quegli incontri era sempre presente il sig. , ricordo che sicuramente nel corso di un paio di incontri Parte_1 era presente”. A sua volta il teste , sentito all'udienza del 3.3.2021, ha ricordato di Tes_3 avere seguito “qualche volta” dei corsi in presenza a Reggio Calabria insieme al . Parte_1 Il protratto e pervicace silenzio serbato in riferimento alle reiterate richieste di messa in sicurezza degli ambienti di lavoro e, più in generale, l'oggettiva ed innegabile lontananza dell' rispetto alle esigenze del dipendente, integrava gli estremi di una gravissima Pt_4 responsabilità di nella pretesa causazione del danno poiché il , dopo CP_1 Parte_1 le predette segnalazioni, non era mai stato neppure convocato o sentito, anche solo al fine 14
di discutere sul punto, in violazione del generale rispetto del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.. Chiedeva la riforma della sentenza, con rigetto delle avverse domande e accertamento della responsabilità ovvero, in subordine, la corresponsabilità di nella CP_1 causazione dell'evento, per violazione di principi di cui agli artt. 1227, 2087 e 1375 c.c.. Con vittoria di spese di lite.
Costituitasi, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., CP_1 avendo l'appellante ripropostole medesime argomentazioni già disattese dall'impugnata sentenza. Nel merito, riproponeva tutte le allegazioni n fatto già esposte nel ricorso introduttivo e risultanti dalla relazione ispettiva Fraud Management del 19/5/2015e dalla documentazione alla stessa allegata, confermata dal redattore Ispettore sentito all'udienza del Persona_8
27.06.2019. Affermava che tale responsabilità era stata già cristallizzata nella sentenza, passata in giudicato, n. 918/2019 (depositata in atti in data 13.11.2023) emessa dal Tribunale di Locri
– Sezione lavoro, in merito all'impugnazione del licenziamento promossa dal , la Parte_1 cui responsabilità era stata riconosciuta anche nel giudizio penale a carico dello stesso, con la sentenza n. 828/2019 emessa dal Tribunale penale di Reggio Calabria e confermata dalla Corte di Appello penale di Reggio Calabria con la sentenza n. 1430/2023 (depositata in atti in data 13.11.2023). L'appellante, nel corso dell'espletamento delle mansioni a lui affidate, era incorso non solo nella violazione delle comuni regole di diligenza che necessariamente caratterizzavano la prestazione lavorativa, ma aveva dimostrato una condotta negligente ed imprudente nel disimpegno delle mansioni contrattuali dovute, non attenendosi alle disposizioni interne Cont circa la procedura di rimborso di dislocati e all'ordinaria diligenza di riconoscere i BFP palesemente contraffatti e privi dei requisiti fondamentali che avevano permesso il verificarsi del danno conseguente al rimborso dei BFP a soggetti che non erano i legittimi sottoscrittori, contravvenendo, in tal modo, a specifici doveri espressamente sanciti dal contratto, con conseguente obbligo risarcitorio. Chiedeva dichiarare inammissibile o rigettare l'appello.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti, che depositavano ritualmente note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. È infondata l'eccezione, proposta dall'appellato, di inammissibilità dell'appello in quanto non conforme alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 342 c.p.c.. Gli oneri di chiarezza e specificità dell'impugnazione possono intendersi soddisfatti allorquando, al di là della forma, nella sostanza è possibile comprendere, grazie alla lettura dell'atto di appello, quale sia la parte della sentenza contro la quale si appuntano le censure e quali esattamente siano tali censure, in fatto e/o in diritto (Corte d'Appello di Perugia, Sez. lav., 04 settembre 2014, n. 91). In tal senso, si è ritenuto “ammissibile l'atto d'appello nel quale l'appellante non ha omesso di indicare le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sottoponendo a una critica sufficientemente specifica le argomentazioni a sostegno della decisione impugnata, ciò anche previa trascrizione dei passi non condivisi e mediante l'esposizione dei motivi di dissenso che, alla stregua delle circostanze specificamente richiamate, imporrebbero una diversa decisione” (Corte appello Napoli sez. IX, 09/04/2024, n.1542). Le Sezioni Unite della Suprema Corte, hanno inoltre affermato il seguente principio
“l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle 15
questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cassazione civile, sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199). Il proposto gravame risponde ai dettami della citata giurisprudenza emergendo chiaramente le ragioni delle doglianze a mezzo delle è stato avversato il provvedimento impugnato, potendosi chiaramente evincere il c.d. “quantum appellatum” e le ragioni di dissenso rispetto al percorso motivazionale e decisorio adottato dal primo giudice.
5. Nel merito, sebbene articolati in una pluralità di motivi di gravame, le doglianze dell'appellante possono essere congiuntamente esaminate, integrando esse, nei vari profili dedotti, un'unica eccezione di non imputabilità dell'inadempimento, per essere questo conseguenza immediata e diretta, esclusiva o quantomeno concorrente, della carenza, da parte datoriale, di adeguata formazione del personale e di adeguate direttive materia di Parte riscossione di , tale che il danno del quale era stato chiesto il risarcimento era conseguenza ex art. 1227 c.c. della condotta del creditore che avrebbe dovuto/potuto evitarlo in tutto o in parte. Esercitando la cognizione devoluta con i motivi di appello, va esclusa, come già affermato dal giudice a quo, ogni rilevanza dell'argomentazione dell'appellante avente ad oggetto le reiterate richieste formulate dal di messa in sicurezza degli ambienti di Parte_1 lavoro, con richiesta di installazione di un sistema di videosorveglianza degli uffici. Il Tribunale ha già rilevato l'inconferenza di siffatta doglianza rispetto al thema decidendum, affermando: “A tal fine, nessun rilievo assume la circostanza che l'ufficio fosse sprovvisto di telecamere di sorveglianza, atteso che le stesse, pur potendo forse rivelarsi utili per identificare gli autori delle contraffazioni, non avrebbero impedito al ricorrente di tenere il contegno negligente oggetto di contestazione”. Le condotte ascritte a titolo di inadempimento contrattuale non avrebbero potuto essere evitate dall'installazione delle telecamere, posto che il titolo di responsabilità riguarda solo ed esclusivamente l'attività svolta dall'appellante, che non avrebbe potuto essere diversamente assolta pur ove fossero state installate le telecamere. Il danno del quale viene chiesto il risarcimento è conseguenza immediata e diretta della condotta dell'ex dipendente, condotta costituente l'unico antecedente causale e rispetto al quale nessun apporto avrebbero potuto apportare le telecamere ove installate, giacché esse non avrebbero potuto conformare l'operato del ai canoni di diligenza Parte_1 Parte che avrebbero dovuto presidiare l'attività di rimborso dei . Analogamente deve dirsi per le doglianze concernenti l'ufficio monoperatore, rispetto alle quali già il Tribunale, in ciò non contestato, ha evidenziato: “Va innanzitutto rimarcato che gli uffici affidati al resistente erano aperti non quotidianamente ma a giorni alterni, trattandosi di uffici di piccole dimensioni (il teste in merito ha riferito che: “Specifico Tes_1 che nel 2014 il sig. svolgeva la funzione di direttore dell'ufficio di : in Parte_1 Parte_6 particolare, era a Platì dal lunedì al venerdì essendo un ufficio aperto 5 giorni alla settimana mentre in genere il sabato era a Ciminà”). Inoltre, presso l'ufficio di Platì, dal 2013 accanto al ricorrente vi era il dipendente Tes_3 che, proprio ricevendo una formazione sul campo, ha dichiarato di esserne diventato il direttore subentrando al ”. Parte_1
6. Esclusa la rilevanza dei profili sopra esaminati, il nucleo centrale delle doglianze, lo si è anticipato, è costituito dalla mancanza di adeguata formazione/informazione dei 16
dipendenti da parte del datore di lavoro, avendo l'appellante lamentato l'assenza di disposizioni certe e conosciute;
di una procedura legalmente portata a conoscenza del prestatore di lavoro;
di mancanza di tassatività ed obbligatorietà delle procedure richieste;
di assenza di un manuale operativo che desse contezza dell'assolvimento del superiore obbligo formativo e informativo;
dell'inesistenza di “disposizioni interne”. L'argomento è infondato sia in fatto che in diritto. In punto di diritto, è sufficiente richiamare che l'art. 2104 c.c. impone al lavoratore di usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e, nella fattispecie in esame, con la diligenza qualificata dell'operatore operatore postale che, in quanto preposto alla funzione, avrebbe dovuto apprestare tutta la necessaria diligenza per eseguire un corretto pagamento. All'uopo basti richiamare che il grado minimo (neppure qualificato) di diligenza avrebbe imposto, quale attività preliminare, l'esame visivo del titolo, al fine di constatare se questo presentasse incongruenze immediatamente percepibili. Ove questo grado minimo di diligenza fosse stato impiegato dal , questi si Parte_1 sarebbe avveduto nell'immediatezza che il cognome della percipiente “ ” non Controparte_8 corrispondeva al cognome dell'intestataria del titolo originale “ ” e che alcuni Controparte_9 buoni del valore di £ 2.000.000 erano stampati su modelli previsti per il taglio da £ 5.000.000. Si tratta di incongruenze ictu oculi percepibili anche a un non addetto ai lavori e non par vero dover rilevare che l'impiego di questa minima doglienza non necessita di essere codificata, prescritta o esplicitata da un manuale della cui mancanza si duole l'appellante. Ancora - e anche questo non richiede la codificazione di peculiari precetti da parte del datore di lavoro - poiché il titolo che viene portato all'incasso dal presentatore non è un atto estraneo all'ufficio postale, che lo ha emesso o lo ha rilasciato, sì che ne è consentito il tracciamento proprio attraverso le risultanze in possesso dell'ufficio, un grado minimo (anche qui non qualificato) di diligenza avrebbe imposto che l'operatore verificasse la corrispondenza degli estremi del titolo presentato per la riscossione con le risultanze degli atti dell'ufficio. Lo ha spiegato il teste , funzionario ispettivo di da circa Persona_8 CP_1 15/16 anni, che ha confermato integralmente in contenuto del verbale ispettivo da lui sottoscritto. Il teste ha precisato che il buono postale off line ovvero cartaceo poteva essere rimborsato nell'ufficio dove lo stesso era stato emesso, previo confronto tra il titolo esibito e le scritturazioni agli atti dell'ufficio. L'operazione di verifica dell'autenticità del titolo si sostanziava nella verifica che il numero del buono, l'ufficio, la data di emissione, l'intestazione, l'importo corrispondessero agli stessi dati riportati sulle schede B.S. agli atti dell'ufficio. Se, invece, doveva esser rimborsato in un ufficio diverso da quello di emissione, l'impiegato doveva trasmettere un fax di richiesta – nulla osta – al rimborso all'ufficio di emissione;
questi doveva rispondere con lo stesso fax se il buono era rimborsabile e, solo in caso di esito positivo, rimborsare il buono. In caso di avvenuto pagamento, l'ufficio pagante trasmetteva un'ulteriore comunicazione all'ufficio di emissione di avvenuto rimborso affinché l'ufficio di emissione annotasse sulla scheda B.S. che il buono era stato pagato, precisando che il controllo della scheda B.S. era obbligatorio Nella fattispecie in esame alcuni buoni erano stati pagati senza la richiesta del nulla osta, in altri casi non c'era corrispondenza tra la scheda B.S. e il titolo clonato incassato. Anche a fronte di tali evenienze non può che ribadirsi che la verifica di rispondenza degli elementi identificativi del titolo alle risultanze dell'ufficio non richiede un grado particolare di cognizioni tecniche, frutto di competenza specialistiche che l Parte_7 avrebbe dovuto impartire ai propri dipendenti con precipui corsi di formazione e/o pubblicazioni e/o direttive. 17
Vaga, indeterminata e priva di reale contenuto dimostrativo è la doglianza secondo cui, poiché l'Ufficio versava in disastrate condizioni logistiche, il controllo con gli atti dell'Ufficio sarebbe stato impossibile. A tacere dell'indeterminatezza di siffatta prospettazione, ad ogni buon fine si osserva che, ove così fosse stato, sarebbe stato onere del , ab origine ed a prescindere dai Parte_1 Cont
adoperarsi ed attivarsi per rendere funzionale l'ufficio e per poter reperire i dati che necessariamente avrebbero dovuto essere acquisiti per lo svolgimento dell'attività. L'appellante non può andare esente da responsabilità invocando condizioni logistiche disagiate, poiché una tale situazione, ove esistente, gli avrebbe imposto di riorganizzare l'ufficio al fine di renderlo efficiente, ma in nessun caso lo avrebbe legittimato a procedere all'esecuzione di pagamenti senza operare le prescritte verifiche. Trattasi di verifiche che rientrano, invero, nelle ordinarie precauzioni che un soggetto pagatore, un qualunque soggetto pagatore, non solo il dipendente di Controparte_1
è tenuto ad operare, al fine di garantire la correttezza del pagamento eseguito, ove intenda operare correttamente. Un tale intendimento non sembra desumibile in capo all'appellante, compulsando gli atti del giudizio penale depositati dalla società ricorrente, in cui il è stato imputato, Parte_1 fra i numerosi reati, anche del reato di cui all'art. 416 c.p., per essersi associato con altri al fine di commettere più delitti fine, quali appropriazione indebita aggravata, riciclaggio aggravato, accesso abusivo a sistema informatico, indebito utilizzo di carte di credito e falsità ideologica in atto pubblico, con il ruolo ascritto anche al , di capo, promotore, Parte_1 organizzatore Con sentenza emessa il 18.11.2019 dal GUP Tribunale di Reggio Calabria, il Parte_1
è stato dichiarato colpevole dei reati ascritti e, operata la riduzione per il rito abbreviato, è stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione e € 12.000,00 di multa. La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 24.10.2023, ha dichiarato NDP per taluni reati in quanto estinti per intervenuta prescrizione e, in relazione agli altri reati. ha applicato al la pena concordata di anni tre, mesi nove, giorni 26 di Parte_1 reclusione e € 11.133,00 di multa.
7. L'appellante, pur imputando ad la responsabilità esclusiva o concorrente Parte_7 nella causazione del danno per non aver formato il personale o aver impartito direttive ai dipendenti, omette di confutare il contenuto delle mail che , direttore degli Testimone_1 uffici postali della fascia jonica dal 2010 al 9.2.2017, aveva inviato agli uffici postali al fine di Contr sollecitare la massima attenzione proprio sul pagamento Contr Con mail del 06.10.2014, in merito al pagamento in dislocazione veniva comunicato: “IN MERITO A QUANTO IN OGGETTO, SI RIBADISCE, CHE PER PROCEDERE AL PAGAMENTO DI BPF OFF LINE (CARTACEI) IN DISLOCAZIONE, NECESSITA OBBLIGATORIAMENTE CHE L'UFFICIO DI RADICAMENTO DEGLI STESSI, DIA IL NULLA OSTA AL PAGAMENTO, TRAMITE L'APPOSITO MODELLO DA INVIARE AL PREDETTO UP ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE ALL'INCASSO DEI BPF. SENZA QUESTO ATTESTAZIONE E' SEVERAMENTE VIETATO PROCEDERE AL PAGAMENTO. VI CHIEDO DI PRENDERE BUONA NOTA DI QUANTO SOPRA E DI METTERNE A CONOSCENZA TUTTO IL PERSONALE”. Con mail del 24 marzo 2014 veniva segnalato: “A seguito di quanto già comunicato con Messaggio Pegasus del 3 marzo scorso di pari argomento, si segnala che continuano a pervenire notizie di più casi di presentazione all'incasso di buoni fruttiferi postali cartacei, prevalentemente emessi in lire e risalenti agli anni '80 e'90, di cui viene chiesto il rimborso in dislocazione e che risultano "clonati" dagli originali, tuttora in possesso dei legittimi titolari che disconoscono di averne chiesto il rimborso. 18
In vari casi la qualità della contraffazione è piuttosto scarsa (mancanza della filigrana, assenza dei classici rilievi "calcografici" negli elementi di stampa e dubbia consistenza della carta). In altri, è risultata anche la non corrispondenza parziale tra i dati di intestazione riportati sui titoli e quelli registrati all'atto dell'emissione. In caso di richieste di rimborso di tali titoli, soprattutto se in dislocazione, si rinnova l'indicazione a porre la massima attenzione alle caratteristiche grafiche dei buoni esibiti, richiedendo subito, in caso di dubbi, conferme anche telefoniche agli uffici di emissione dei buoni al fine di cercare di contattare gli intestatari e ricevere o meno conferma della volontà di riscossione in dislocazione. Ovviamente, come di consueto, vanno rigorosamente osservate le procedure preliminari di controllo sull'applicativo "oracolo" dei documenti di identificazione presentati nonché, per tutti i BFP della tipologia "off line", l'obbligo di richiesta di conferma di vigenza aII'UP di emissione che è tenuto a controllare scrupolosamente la esatta corrispondenza tra i dati di intestazione comunicati daII'UP richiedente e quelli risultanti sulle locali schede BS. In caso di riscontro di fondato dubbio e/o di condotte sospette dei richiedenti, si rinnovano le indicazioni, come sempre da seguire:
1) non procedere al rimborso, comunicando l'esistenza di un problema tecnico sul sistema;
2) avvisare le forze dell'ordine con la massima urgenza, cercando di trattenere il soggetto che esibisce i titoli fino al loro arrivo;
3) trattenere i documenti forniti dal soggetto e i buoni presentati;
4) inviare segnalazione con la relativa documentazione a Tutela Aziendale/Fraud Management/Prevenzione Frodi via fax 06-59580653 o tramite posta elettronica: e per conoscenza alla Filiale di appartenenza per Email_7 eventuali iniziative idonee ad inibire il proseguimento dell'attività illecita”. Appare arduo poter argomentare che l'Ente datoriale - anche con quel meccanismo, tanto criticato dall'appellante, di affiancamento e trasmissione di informazioni dal collega esperto al collega meno esperto - abbia omesso di rendere edotto il personale e/o abbia omesso di sollecitare l'attenzione sui segni della possibile contraffazione precisamente individuati: mancanza di filigrana, assenza di elementi calcografici negli elementi di stampa, dubbia consistenza della carta.
Contestualmente erano state impartite precise direttive: non procedere al rimborso;
avvisare le forze dell'ordine, cercando di trattenere i presentatori del titolo;
inviare segnalazione elettronica ai competenti uffici.
Vi erano, dunque, state le direttive comunicate con atto scritto, così come vi era stata la sollecitazione della massima attenzione nelle operazioni di riscossione del BFP, sì che l'appellante non può addebitare alcunché a . CP_1 Ciò in aggiunta alle consuete procedure di controllo sull'applicativo "oracolo" dei documenti di identificazione presentati e, per tutti i BFP della tipologia "off line", l'obbligo di richiesta di conferma di vigenza aII'UP di emissione, tenuto a controllare l'esatta corrispondenza tra i dati di intestazione comunicati daII'UP richiedente e quelli risultanti sulle locali schede BS. Erano state, quindi, ribadite tutte le procedure consuete, e se fino a quel momento il le avesse ignorate, egli da quale momento era stato messo nelle condizioni di Parte_1 poterle apprendere ed applicare ed erano state date tutte le indicazioni sui comportamenti da adottare in caso di dubbio. Istruzioni e direttive erano state adeguatamente impartite, sì che le doglianze dell'appellante si rivelano infondate. 19
8. Solo per completezza di esposizione, giacché quanto fino ad ora esposto si rivela sufficiente al rigetto dell'appello, vanno riportate le deposizioni rese dal teste Tes_1 sulla formazione del personale: “Incontravo il sig. insieme ad altri presso
[...] Parte_1 la filiale di Locri quando venivo a fare la formazione;
noi invitiamo per la formazione i responsabili di ufficio e i collaboratori, a volte anche gli operatori a seconda degli argomenti;
il sig. ha iniziato a partecipare alla formazione quando ha iniziato a svolgere le Parte_1 funzioni di collaboratore, ma non ricordo quando ciò sia accaduto. … in quel periodo, per i primi due giorni il nuovo operatore assunto guarda l'operatore che lavora;
poi il nuovo operatore assunto inizia a lavorare sotto la supervisione del collega;
intendo precisare che anche successivamente al periodo di affiancamento l'operatore potrebbe avere dei dubbi o trovarsi di fronte ad una operazione nuova mai eseguita;
in quel caso si rivolge al direttore
o a un collaboratore se invece è da solo nell'ufficio comunica con la filiale reparto gestione operativa per chiedere delucidazioni” … “intendo precisare che i corsi di formazione cui ho accennato e da me tenuti riguardavano la sicurezza attiva e passiva della persona e dell'ufficio; invece i corsi di formazione relativi a nuovi prodotti venivano svolti da un collega responsabile commerciale o dal direttore di filiale ma non me ne occupavo io;
non si trattava di corsi obbligatori ma facoltativi;
ricordo tuttavia che il sig. era uno di quelli che più Parte_1 assiduamente li frequentava;
ricordo che tali corso erano molto seguiti pur non essendo obbligatori a differenza dei corsi relativi ad altri prodotti che erano obbligatori ma non erano così seguiti”. “Non ricordo se ho mai ricevuto personalmente una chiamata del nella Parte_1 quale mi diceva di non riuscir ad estinguere i buoni fruttiferi in quanto la macchina operatrice rifiutava l'operazione perché i buoni risultavano estinti;
ciò accadeva spesso in quel periodo in quanto si sono verificati vari casi di buoni clonati: in quelle occasioni io dicevo all'operatore di inviarmi la fotocopia del titolo fronte retro e la fotocopia del documento del cliente che chiedeva la riscossione del buono;
in ogni caso io in quel periodo avevo più volte invitato gli operatori di tutti i 168 uffici a tenere la massima attenzione nella estinzione dei buoni in quanto i casi di clonazione dei buoni erano all'epoca un fenomeno molto diffuso. In quelle occasioni io dicevo all'operatore che mi chiamava di dire al cliente che il buono non risultava pagabile e che pertanto doveva essere controllato dalla filiale;
è chiaro che in questi casi la persona in buona fede ritorna per pretendere il pagamento del proprio buono mentre la persona in mala fede non ritorna o magari cambia ufficio tentando altrove”. Orbene, tale deposizione smentisce tutti gli assunti dell'appellante. Se il nuovo operatore solo inizialmente era affiancato da un operatore più esperto, successivamente ed in ogni caso di dubbio “si rivolge al direttore o a un collaboratore se invece è da solo nell'ufficio comunica con la filiale reparto gestione operativa per chiedere delucidazioni”. Consegue da quanto sopra che eventuali incertezze o difficoltà in cui si fosse trovato l'appellante avrebbero potuto esser risolte contattando la filiale reparto gestione operativa. Non risulta confermato l'assunto dell'appellante secondo cui, a causa del blocco delle macchine operatrici aveva trasmesso copia fronte – retro dei buoni fruttiferi intestati ai signori e , poiché, asseritamente, recanti molteplici elementi di Controparte_6 Per_3
“evidente contraffazione” e gli uffici centrali non avevano rilevato alcuna anomalia ed avevano autorizzato il pagamento, procedendo allo sblocco da remoto del terminale. Il teste on ha confermato che in tali casi si procedeva allo sblocco da remoto, Tes_1 bensì che si invitava il cliente a ritornare adducendo la necessità di una verifica da parte della filiale, con la conseguenza che “in questi casi la persona in buona fede ritorna per pretendere il pagamento del proprio buono mentre la persona in mala fede non ritorna o magari cambia ufficio tentando altrove”. Ancor più inconsistente si rileva il distinguo operato nell'atto di appello fra corsi obbligatori e corsi facoltativi: se un lavoratore ha consapevolezza delle proprie carenze 20
professionali, è questo il nucleo su cui sono incentrati tutti i motivi di appello, ed intende porvi rimedio coglie tutte le offerte formative proposte dal datore di lavoro. Ove non lo faccia, trincerandosi fra obbligatorietà della frequenza di taluni corsi e facoltatività di altri, non potrà comunque addebitare al datore di lavoro il deficit di formazione. Per tutti i motivi esposti l'appello è infondato e va rigettato. La soccombenza dell'appellante impone che questi sia condannato alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio, liquidate come da dispositivo. Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Locri in data 06.02.2024, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 10.060,00, oltre accessori come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dal , che ne invocava la Parte_1 riforma. Con il primo motivo lamentava l'omessa valutazione dell'inesigibilità della condotta per mancata comunicazione e conoscenza delle regole cui attenersi nell'esecuzione della prestazione.