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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/11/2025, n. 2004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2004 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'esito del deposito di note scritte e ritenuta la causa matura per la decisione, pprovvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c.
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1429/2024 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]C/Da Parte_1
Ricchio, C.F. , elettivamente domiciliato in Patti Via N. C.F._1
G. Ceraolo, 53 presso e nello studio dell'Avv. Lucia Di Santo che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Maria Cammaroto giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: MERITO ATP.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/05/2024 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa in data 23/11/2022 per essere sottoposto ad accertamento sanitario per vedersi riconoscere l'invalidità civile nella misura del
100% con diritto a godere dell'indennità di accompagnamento;
di essere stato sottoposto a visita medica da parte dalla competente Commissione in data
19/12/2022, la quale riconosceva l'invalidità del 100%, senza diritto alla richiesta prestazione assistenziale;
che pertanto aveva depositato in data 16/02/2023 istanza di A.T.P. volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
che all'esito della consulenza, il C.T.U. nominato, Dott.ssa aveva accertato le seguenti patologie: "Cardiopatia ischemica Persona_1
cronica ipertensiva in fase di scompenso in soggetto con pregresso infarto miocardico trattato con PTCA + STENT medicati e ICD. Diabete mellito tipo II insulino dipendente, con complicanze angiopatiche e neuropatiche. Obesità di II classe. Poliatrosi a modesta incidenza funzionale. BPCO. Vasculopatia cerebrale cronica e aterosclerosi carotidea. Steatosi epatica”, riconoscendo la percentuale invalidante del 100% senza l'indennità di accompagno, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L'odierno ricorrente, quindi, aveva quindi depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento dell'invalidità nella misura del 100% con diritto alla indennità di
2 accompagnamento sin dalla domanda amministrativa, oltre al riconoscimento dello status di handicap grave e quindi dei benefici della L.104/92 art.3 co.3, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore.
Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 20/09/2024 eccependo l'inammissibilità della domanda volta all'accertamento dell'handicap, stante la mancata produzione, da parte del ricorrente, della relativa domanda amministrativa. Contestava, inoltre, la fondatezza del ricorso per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite il richiamo del CTU della prima fase.
In data odierna la causa viene decisa.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il beneficio dell'indennità di accompagnamento (giudizio iscritto al n. 487/23 R.G., acquisito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava la sussistenza di una percentuale d'invalidità pari al 100% senza necessità di assistenza continua.
Depositata la dichiarazione di dissenso, parte ricorrente chiede accertarsi il beneficio dell'indennità di accompagnamento e della disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi della Legge 104/92 art 3 comma 3.
In via preliminare, va esaminata l'eccezione, sollevata dall' in memoria di CP_1
costituzione, di improponibilità della domanda avente a oggetto l'accertamento dell'handicap per omessa presentazione dell'istanza in sede amministrativa.
Come la Suprema Corte ha avuto più volte occasione di affermare, la preventiva proposizione della domanda amministrativa costituisce -nelle controversie previdenziali richiedenti il previo esperimento del procedimento amministrativo- un presupposto dell'azione giudiziaria, la mancanza del quale determina l'improponibilità di tale azione (e della relativa domanda).
3 Deve osservarsi che nel caso di specie, la domanda giudiziale volta all'accertamento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art 3, comma 3, legge
104/92 è stata proposta per la prima volta in sede giudiziale successiva all'accertamento tecnico preventivo, senza che risulti prodotta alcuna domanda amministrativa previamente presentata all' avente ad oggetto la medesima CP_1
prestazione.
Ne consegue, dunque, l'inammissibilità della suddetta domanda giudiziale per difetto del necessario presupposto amministrativo nonché perché fuori rispetto al petitum individuato dalle domande formulate nella prima fase. Un eventuale allargamento dell'oggetto del giudizio, infatti, non sarebbe ammissibile.
Nel merito, la domanda relativa all'indennità di accompagnamento non può trovare accoglimento.
Invero, il C.T.U., nominato nel corso del giudizio, ha confermato quanto espresso nella precedente relazione, riconoscendo il ricorrente affetto da “Scompenso cardiaco in soggetto con cardiopatia ischemica cronica ipertensiva con pregresso infarto miocardico trattato con PTCA + STENT medicati e ICD. Diabete mellito tipo II insulino dipendente, con complicanze angiopatiche (retinopatia diabetica), neuropatiche e nefropatiche. Obesità di II classe con poliatrosi a discreta incidenza funzionale da sovraccarico BPCO. Vasculopatia cerebrale cronica e aterosclerosi carotidea. Steatosi epatica. Edema maculare.” E concludendo che:
“Al ricorrente NON COMPETE, secondo quanto Parte_1 relazionato, il riconoscimento della indennità di accompagno”
Lo stesso ha quindi adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e comprovate dalla visita effettuata.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. dunque sono sorrette da congrua motivazione e basate su considerazioni medico – legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
Tali conclusioni impongono il rigetto del ricorso.
Ricorono gli estremi per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42 del D.L. n. 269/2003 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte
4 dell'odierno istante nell'anno precedente la presente pronuncia di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 e 77 del d.lgs. n.115/2002.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si
CP_ pongono in via definitiva a carico dell'
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
CP_ con ricorso depositato in data 14/05/2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda volta all'accertamento dello stato di handicap ai sensi dell'art 3, comma 3, legge 104/92;
- Rigetta, per il resto, il ricorso;
- esonera il ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 13 novembre 2025 Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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