Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA nellepersone dei signori magistrati:
dott. Gennaro Iacone Presidente rel.
dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere
all'esito della pubblica udienza dell'11 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi al n. 388/2024 del ruolo generale, vertente
TRA
Parte 1 con sede legale in Napoli, via Ponte dei Francesi nr.37/D, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Castiglione presso lo studio del quale in Napoli alla via G. Carducci nr. 42 elettivamente domicilia, procura alla lite in atti,
APPELLANTE
E
CP 1 rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Esposito, presso lo studio del quale in Caivano (NA) alla via Sonnambula nr. 17 elettivamente domicilia, procura alla lite in atti, APPELLATO
Con ricorso depositato in data 21 febbraio 2024 la società di cui in '
epigrafe ha interposto gravame avverso la sentenza nr.547/2024 del 25 gennaio 2024 del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, con la quale venne riconosciuto il diritto di CP 1
all'inquadramento nel livello IV paragrafo A del CCNL Utilitalia sin dal'11.11.2017 con contestuale condanna della società al pagamento in favore del dipendente delle maturate differenze retributive, quantificate in euro 15.429,47, con accessori di legge e con vittoria di spese di lite, quantificate a sua volta come in dispositivo.
Con il presente appello l' Pt 1 ha contestato la sentenza di primo grado evidenziando la erroneità nella valutazione delle deposizioni e nel '
successivo giudizio di accertamento delle dedotte ed insussistenti mansioni superiori;
per l'effetto, ha insistito per la riforma della pronuncia con il conseguente rigetto dell'azionata pretesa.
All'odierna udienza di discussione, la Corte ha deciso il giudizio come da separato dispositivo in atti.
Osserva il Collegio che risulta assorbente rispetto ad ogni altra questione in rito ed in merito, pur presente nel contradditorio delle parti, l'accertamento e la successiva declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere. La parte appellante ha prodotto il verbale di conciliazione ed all'odierna udienza di discussione ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con la liquidazione delle spese di lite in base al contenuto dispositivo della intervenuta transazione.
Le parti del giudizio, con verbale di conciliazione in sede sindacale del 20 novembre
2024, hanno convenuto il pagamento in favore di CP 1 della complessiva somma di euro 7.500,00; e come concessione il lavoratore ha accettato l'inquadramento operato dal datore di lavoro. Il capo 7) del predetto verbale ha previsto la corresponsione della somma di euro 1.500,00 a titolo di contributo delle spese legali in favore del procuratore dell'odierno appellato.
I fatti sopravvenuti nel corso del giudizio sono tali da determinare il venire meno delle
2 ragioni di contrasto tra le parti ed per l'effetto l'interesse alla domanda, come è avvenuto nel presente giudizio ( cfr. Cass. civ. sentenza nr. 19845/2019; Cass. civ. sentenza nr. 26299/2018; Cass. sez. II civ. nr. 21757/20121; Cass. sez. lav. Ord.
Nr.25625/2020).
Le spese di lite si liquidano come da verbale di conciliazione.
P.Q.M.
La Corte così decide: a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) dispone la liquidazione delle spese di lite come da separato verbale di conciliazione.
Napoli, addì 11.02.2025
Il Presidente est.
Dott. Gennaro Iacone
3