Sentenza 12 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 12/07/2021, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/07/2021
N. 00919/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00371/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 371 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Beatrice Rigotti, Enrico Varali, Cristina Bono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
avverso il silenzio serbato dalla Questura di -OMISSIS- sull'istanza presentata dal ricorrente in data 13.04.2018 nel procedimento di rinnovo/conversione del titolo di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che il ricorrente, di origini -OMISSIS-, titolare del diritto alla protezione sussidiaria, ex art. 2, co.1. lett. g) e 14 del D.lgs. 251/2007, in data 13.04.2018, ha presentato istanza di conversione in permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ex art. 9 del D.lgs. 286/1998;
che, con comunicazione del 27.06.2019, la Questura di -OMISSIS- ha informato il ricorrente della sospensione del procedimento incardinato, volto alla conversione del permesso di soggiorno, in attesa di comunicazioni da parte della Commissione Nazionale per il diritto di asilo, la quale aveva avviato la procedura di cessazione della protezione sussidiaria, ex art. 15, co.1 del D.lgs. 251/2007, così come notificato al ricorrente il 20.05.2019;
che in seguito all’istanza di accesso agli atti presentata il 04.11.2020, il 16.11.2020, la Questura di -OMISSIS- ha comunicato che <<preso atto dell’avvio del procedimento di cessazione della protezione sussidiaria da parte della Commissione Nazionale per il diritto d’asilo, notificato in data 20.09.2019, allo stato, questo Ufficio rilascerà un permesso di soggiorno per motivi di “protezione sussidiaria”, ai sensi dell’art. 14, co.6 D.P.R. 21/2015, riservandosi ulteriori determinazioni all’esito del procedimento avanti la precitata Commissione Nazionale>>;
che non avendo la Questura definito il procedimento, parte ricorrente in data 09.02.2021 ha formulato diffida ad adempiere al rilascio del titolo di soggiorno richiesto, ovvero, in via subordinata, il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi dell’art. 22, d.lgs. n. 286/98, avendo il ricorrente ottenuto il certificato di conoscenza della lingua italiana, di livello A2, rilasciato dall’Università Perugia il 19.11.2018 e avendo lavorato con contratto a tempo determinato per diverse aziende del territorio nel 2019 e nel 2020;
che con ricorso, depositato in data 21 aprile 2021, il ricorrente ha lamentato l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza presentata dallo stesso chiedendo, pertanto, l’accertamento della predetta illegittimità e, per l’effetto, che sia ordinato alla Questura di -OMISSIS- di provvedere a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, fissando il relativo termine e nominando, fin da subito, in caso di inosservanza, il commissario che provveda in via sostitutiva a spese dell’amministrazione convenuta;
che il Ministero resistente non si è costituito in giudizio;
che all’esito dell’udienza del 7 luglio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione;
che non risulta agli atti che il Ministero, pur a fronte dell’istanza presentata dal ricorrente abbia concluso il relativo procedimento adottando un provvedimento, sia esso di accoglimento ovvero di diniego;
che il termine per l’adozione di tale provvedimento conclusivo deve ritenersi spirato;
che, pertanto, il ricorso deve essere accolto ordinando all’Amministrazione resistente di concludere, entro 30 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento, il procedimento amministrativo iniziato a seguito dell’istanza presentata da parte ricorrente;
che essendo possibile, in linea di principio, che l’Amministrazione si trovi a dover adottare un provvedimento che richiede l’esercizio di valutazioni discrezionali è opportuno non determinare sin d’ora la nomina del commissario ad acta come richiesto da parte ricorrente, tale incombente potendo essere eventualmente disposto in sede di ottemperanza;
che attesa la particolarità della controversia le spese di lite devono essere integralmente compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti indicati in parte motiva e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione resistente di concludere, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, il procedimento amministrativo introdotto dall’istanza presentata da parte ricorrente;
spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.