Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 13/04/2026, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01081/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02165/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2165 del 2025, proposto da
Soccorso Stradale San Salvatore S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Altieri e Michele Pannia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Catania e Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, n. 149;
nei confronti
AR TA TA, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Ceccaroli e RC Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
RC AN, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
del silenzio inadempimento dell’Ufficio Territoriale del Governo di Catania, dell’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Sicilia nonché del RUP della gara indetta per l’affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli, oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214 bis del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, ambito provinciale di Catania, sulle istanze trasmesse in data 5 maggio 2025 e 5 giugno 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Catania, dell’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Sicilia e di AR TA TA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 la dott.ssa MA BU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società, odierna ricorrente, espone:
- di avere partecipato alla gara per l’affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli, oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214 bis del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, ambito provinciale di Catania, indetta dall’Ufficio Territoriale del Governo di Catania e dall’Agenzia del Demanio e aggiudicata al costituendo R.T.I. con capogruppo mandataria l’impresa individuale di AR TA TA;
- di avere appreso di plurime violazioni e inadempienze dell’aggiudicataria nell’esecuzione dell’appalto, che hanno legittimato l’adozione del provvedimento del RUP dell’11 luglio 2024, portante l’applicazione della sanzione pecuniaria del 5% dell’importo delle fatture;
- di aver proposto ricorso dinnanzi a questo Tribunale, contestando la legittimità del suddetto provvedimento nella parte in cui l’Amministrazione non ha risolto il contratto, limitandosi all’applicazione delle sanzioni pecuniarie, senza un’adeguata motivazione ex art. 3 della l. n. 241/1990;
- con sentenza n. 1426 del 29 aprile 2025, questo Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo il suddetto provvedimento “ adeguatamente motivato con riferimento al destinatario del provvedimento e alla natura delle situazioni giuridiche coinvolte, ossia diritti soggettivi nell’ambito di un rapporto paritetico ”, precisando che l’obbligo motivazionale assume “ una differente valenza nel caso in cui un terzo faccia valere l’autonomo e separato interesse alla risoluzione del contratto…ove funzionale alla riedizione della gara o allo scorrimento della graduatoria, poiché, in tale ipotesi, la P.A. è chiamata ad esercitare la propria discrezionalità amministrativa comparando plurimi e confliggenti interessi pubblici e privati ” ma necessita “ di un’apposita istanza da parte del soggetto portatore di tale interesse (e di un correlato procedimento con questi dialogante), che, nel caso di specie, non è stata presentata dalla parte ricorrente ”.
In conseguenza, al fine di ottenere un provvedimento adeguatamente motivato in ordine alle determinazioni assunte, con diffide del 2 maggio 2025 e dell’11 giugno 2025, la società chiedeva all’Ufficio Territoriale del Governo di Catania, all’Agenzia del Demanio nonché al RUP della gara di voler procedere alla risoluzione del contratto stipulato in data 17 giugno 2021 per l’affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto di autoveicoli, oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214 bis del d.lgs. n. 285/1992, ambito provinciale di Catania, al fine dello scorrimento della graduatoria ovvero, in via subordinata, della rinnovazione della gara.
Con gravame notificato il 17 ottobre 2025 e depositato il 21 ottobre 2025, presentato ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., la società ricorre dinnanzi a questo Tribunale al fine di: 1) accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine alla propria istanza; 2) accertare e dichiarare l’obbligo delle stesse Amministrazioni di definire il procedimento attraverso l’adozione di un provvedimento espresso, con nomina di un organo commissariale, in caso di ulteriore contegno omissivo.
Resistono al ricorso il Ministero dell’Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo di Catania e l’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Sicilia, deducendone l’infondatezza nel merito.
Si costituisce in giudizio anche la controinteressata AR TA TA, che eccepisce la carenza di legittimazione attiva della società ricorrente.
Formulato avviso di un possibile profilo d’inammissibilità del ricorso, avendo l’Amministrazione riscontrato le istanze del 2 maggio 2025 e dell’11 giugno 2025 anteriormente alla notifica del gravame, alla camera di consiglio del 26 marzo 2026, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Invero, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, “ la condanna dell’amministrazione a provvedere ai sensi dell’art. 117 c.p.a. presuppone che al momento della pronuncia del giudice perduri l’inerzia e che dunque non sia venuto meno l’interesse del privato istante ad ottenere una pronuncia dichiarativa dell’illegittimità del silenzio-inadempimento. Trattandosi di una condizione dell’azione, questa deve persistere fino al momento della decisione; pertanto, l’emanazione di un provvedimento (o l’adozione di un comportamento) esplicito in risposta all’istanza dell’interessato o in ossequio all’obbligo di legge, rende il ricorso inammissibile per carenza originaria dell’interesse ad agire o improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a seconda se il provvedimento (o il comportamento conforme all’interesse del privato) intervenga prima della proposizione del ricorso o nelle more del giudizio conseguentemente instaurato (cfr. ex multis: Cons. Stato, sez. V, 9 aprile 2021, n. 2905; sez. III, 4 maggio 2018, n. 2660; sez. V, 14 aprile 2016, n. 1502; sez. V, 1° ottobre 2015, n. 4605) ” (Consiglio di Stato sez. IV, 8 aprile 2024, n. 3206).
Nel caso di specie, la lamentata inerzia delle Amministrazioni resistenti è venuta meno prima della proposizione del ricorso, tenuto conto l’Agenzia del Demanio:
- ha riscontrato la diffida del 2 maggio 2025 con pec dell’11 giugno 2025, dichiarando che “ La Scrivente Agenzia, per tutto quel che ha riguardato l’esecuzione del contratto conseguente all’affidamento, ha sempre condiviso e seguito quanto ritenuto e disposto dal RUP.
Gli addebiti da Voi segnalati sono stati valutati dallo stesso RUP - che ha anche interessato la commissione di valutazione - e sanzionati con l’applicazione della sanzione pecuniaria del 5% dell’importo delle fatture nei confronti della R.T.I. TA AR TA aggiudicataria del servizio ”;
- ha riscontrato la diffida del 12 giugno 2025 con pec del 20 giugno 2025, osservando che “ Fermo restando tutto quanto già rappresentato da questa Agenzia nella missiva del 11/06/2025, appare in ogni caso doveroso ribadire ancora una volta che la Scrivente ha sempre condiviso - e pertanto ritenuto pienamente confacenti tutto quanto proposto dal RUP a seguito delle attività di verifica condotte, in riferimento alle circostanze da Voi rappresentate. richiamato inadempimento ”.
Ritiene il Collegio che entrambe le note siano state adottate in risposta alle istanze della ricorrente, la quale, ove non ne avesse ritenuto esaustivo il contenuto, avrebbe dovuto impugnarle (censurandole, se del caso, per difetto di motivazione).
In conseguenza, il Collegio dichiara il ricorso inammissibile per carenza d’interesse.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
EP IO, Presidente
MA BU, Primo Referendario, Estensore
Andrea Maisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA BU | EP IO |
IL SEGRETARIO