CA
Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/08/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
Registro generale Appello Lavoro n. 398/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. GIOVANNI PICCIAU Presidente Dott. ROBERTO VIGNATI Consigliere Dott.ssa FIORELLA PERNA Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 479/24, discussa all'udienza collegiale del 19.6.2025 e promossa
DA
( c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, (c.f. , Parte_2 C.F._1
(c.f. ,) rappresentati e difesi Parte_3 C.F._2 dall'avv. ELISABETTA PORTOGHESE ( c.f. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliati in MILANO, PIAZZA MARIA ADELAIDE DI SAVOIA 2, presso lo studio del difensore APPELLANTI CONTRO
Controparte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso
[...] P.IVA_2 dall'Avvocatura dello Stato di Milano (c.f. ) ed elettivamente P.IVA_3 domiciliato in MILANO, VIA FREGUGLIA 1, presso la sede dell'avvocatura
APPELLATO I procuratori delle parti, come costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “ Sospendere l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 283 c.p.c. come novellato dalla riforma Cartabia, sussistendo i presupposti della manifesta fondatezza dell'appello e/o del grave e irreparabile pregiudizio che l'esecuzione arrecherebbe all'appellante, come ampiamente dimostrato in narrativa.
1 Nel merito, in via principale In riforma della sentenza impugnata n 479/2024 pronunciata inter-partes dal Tribunale di Pavia sezione lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Donatella Oneto - R.G. n. 1032/2021, pubblicata in data 15.10.2024 N.R.G. , accogliere integralmente le domande e le conclusioni formulate dall'odierno appellante nel giudizio di primo grado e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge..”
PER L'APPELLATO:” Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello rigettare l'appello, compresa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, e, per l'effetto, confermare le ordinanze opposte, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio “
MOTIVI IN FATTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Pavia ha respinto il ricorso con il quale , e avevano Parte_1 Parte_2 Parte_3 spiegato opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. 120, del 22.9.21, dell'importo di €. 1.834,65, e n. 121 del 22.9.21, dell'importo di €. 8.399,65.
Più in particolare, l'ingiunzione n. 120, del 22.9.21, emessa nei confronti di e del , trovava fondamento in plurime Parte_2 Parte_1 violazioni e, specificamente, per aver omesso di effettuare le prescritte registrazioni sul Libro Unico del Lavoro, da cui derivavano differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali, per il periodo di 9 mesi (lavoratori ; , Persona_1 Parte_4 [...]
Persona_2 Persona_3
); per non aver consegnato a un Persona_4 lavoratore, prima dell'inizio dell'attività di lavoro, una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, oppure del contratto individuale di lavoro contenente tutte le informazioni previste dal D.Lgs. n152/1997 (lavoratore ); per non aver comunicato al Centro Persona_4 per l'Impiego l'assunzione di un lavoratore ( ). Persona_4
L'ordinanza ingiunzione n. 121 del 22.9.21 intimava a e Parte_3 al il pagamento della predetta somma di €.8.399,65 Parte_1 per le violazioni consistenti nell'omessa comunicazione al Centro per l'Impiego dell'assunzione di lavoratori con contratto di lavoro subordinato (lavoratori Persona_1 Parte_4
,
[...] Persona_2
; per la violazione Persona_5 consistente nell'omessa consegna ai lavoratori indicati, prima dell'inizio del 'attività di lavoro, di una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, oppure del contratto individuale di lavoro contenente tutte le informazioni previste dal D.Lgs. n. 152/1997 (lavoratori -QUEZADA
2 ; ; - Persona_1 Parte_4 Persona_2
- Persona_2 Persona_2 Persona_5
); per la violazione Persona_3 Persona_4 Persona_5 consistente nell'omessa registrazione sul Libro Unico del Lavoro, da cui derivavano differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali (lavoratori
Persona_1 Parte_4 Persona_2
; ;
[...] Persona_2 Persona_2 Persona_5
e . Persona_3 Persona_4 Persona_5
Il primo giudice ha dato atto che, secondo la difesa dell'opponente, il
, titolare di numerosi appalti, forniva alle aziende Parte_1 ospedaliere, alle case di cura e alle RSA pubbliche o private servizi socio-sanitari e assistenziali avvalendosi delle proprie consorziate, cui delegava il servizio, ovvero di infermieri iscritti all'albo professionale OPI, in possesso della relativa abilitazione e in regime di collaborazione autonoma o contratto d'opera.
Secondo la difesa dell'appellante, con il lavoratore il stipulava un Parte_1 contratto di collaborazione autonoma, un contratto a progetto, un contratto d'opera professionale ex art. 2229 c.c. , oppure l'uno o l'altro, a seconda delle esigenze del lavoratore medesimo, il quale sceglieva la tipologia del contratto in funzione dei propri interessi.
Ciò posto, il giudice ha precisato che gli opponenti avevano omesso ogni contestazione delle attività accertative e si erano limitati a sostenere l'inesistenza dei contestati rapporti di lavoro subordinato, lamentando, in ogni caso, la sproporzione delle sanzioni irrogate rispetto ai fatti.
Dopo copiosa istruttoria il primo giudice respingeva l'opposizione rilevando l'emersione di circostanze univoche, attestanti la subordinazione dei lavoratori.
A sostegno del proprio convincimento, il giudice rilevava che dall'escussione dei testi erano emersi gli indici tipici della subordinazione, quali l'inserimento dei lavoratori nell'organizzazione imprenditoriale, la soggezione a turni di lavoro predeterminati, l'obbligo di richiesta delle ferie, l'utilizzo della partita iva, la omessa contrattazione dei compensi, la promiscuità lavorativa con i lavoratori dipendenti addetti all'appalto presso la struttura Santa Margherita, nonchè l'attribuzione di badge e l'obbligo di firma per il conteggio delle ore di lavoro.
Inoltre, essendo decorso il termine di legge per il pagamento della sanzione in misura ridotta, la stessa era ritenuta congrua.
Con ricorso depositato in data 15.4.2025, il , Parte_1 Pt_2
e hanno interposto appello avverso la decisione
[...] Parte_3 del Tribunale di Pavia e, all'uopo, con il primo motivo di gravame, hanno
3 lamentato l'erronea interpretazione dei fatti e del materiale probatorio da parte del giudice.
Secondo la tesi appellante, la predisposizione di una turnazione non è incompatibile con il rapporto di lavoro autonomo essendo essa funzionale all'organizzazione dell'azienda e così la comunicazione preventiva di assenza dal lavoro era ugualmente funzionale alla predetta organizzazione aziendale e, comunque, la sig.ra – che predisponeva i turni- non aveva mai Pt_5 negato i permessi.
Inoltre, secondo gli appellanti, il fatto che i prestatori d'opera lavorassero in regime di monocommittenza era stato sopravvalutato dal giudice;
in ogni caso, il vincolo non era stato imposto dal , giacchè era frutto di Parte_1 libera scelta dei lavoratori e, ancora, l'assenza di contrattazione del compenso era circostanza irrilevante posto che detto elemento è normalmente predeterminato anche nel lavoro autonomo.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti hanno lamentato la violazione delle norme che regolamentano il rapporto di lavoro autonomo e il rapporto di lavoro subordinato. Difatti, per gli appellanti, l'attività infermieristica, per sua natura, può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma e, nel caso di specie, gli infermieri avevano autonomia tecnico-professionale nell'esecuzione delle prestazioni, inoltre, non erano provati gli indici della subordinazione, posta l'insussistenza della soggezione a direttive e, comunque, della sottoposizione dei lavoratori ad un potere del committente sotto il profilo dell'etero-organizzazione della prestazione.
Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti hanno lamentato la sproporzione delle sanzioni comminate. A loro dire, vi era difetto dell'elemento fraudolento e, inoltre, non risultava la comminazione di precedenti sanzioni.
Infine, gli appellanti hanno lamentato l'insufficienza della motivazione atteso che il giudice non aveva esplicitato i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche sottese alla decisione.
Si è costituito l'appellato, il quale ha domandato la conferma della decisione impugnata.
All'udienza del 19.6.2025, udite le conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
Il Collegio ritiene che il primo e il secondo motivo di appello, relativi all'accertamento della natura subordinata ovvero autonoma del rapporto
4 intrattenuto con i lavoratori, vadano trattati congiuntamente per l'evidente ragione di connessione delle questioni che ne costituiscono l'oggetto.
Ai fini dell'accertamento demandato a questa Corte deve muoversi dal concreto atteggiarsi del rapporto e dalla disamina delle modalità di estrinsecazione dello stesso;
all'uopo, soccorrono le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede giudiziale.
Il teste , a domanda del giudice, ha dichiarato: “la sig.ra Persona_3
La informava sulla tipologia di contratto che avrebbe instaurato e in Pt_5 base al compenso che è stato proposto unilateralmente, Lei ha accettato la partita IVA? Si. Ho accettato la partita Iva”; “Il compenso orario, fissato in Parte_
€ 14,42, è stato determinato in modo unilaterale da ? Io non ho contrattato. Ho preso atto di quanto mi davano.”; “attestava la presenza con un badge magnetico e firmava anche un foglio presenza, come le era stato detto di fare dal ? Si”; “non ha effettuato prestazioni Parte_1 lavorative per altri soggetti o altri committenti come infermiere professionale, in Parte_ quanto doveva rispettare i turni di lavoro, stabiliti da , e comunque sarebbe stato sanzionato in nome di un patto di non concorrenza, inserito nel contratto pre-stampato sottoscritto? E' vero”; “Il lavoro si svolgeva su turni predisposti dalla coordinatrice , la quale, nel prepararli, Parte_6 teneva conto di eventuali richieste di ferie o altre assenze, che Lei comunicava per iscritto con un mese di anticipo? Si i turni li faceva
Eventualmente ci chiedeva per cortesia di fare Parte_6 qualche turno in più o di rinunciare a qualche giorno di ferie”.
Il teste ha dichiarato: “Lei, per lavorare per il Testimone_1 Parte_1
, a far tempo dal 01/7/2017, ha dovuto aprire la partita IVA, in data
[...]
26/6/2017, come da indicazione del ? Si”; “ La sua prestazione Parte_1 lavorativa era inquadrata in una turnistica che predisponeva la responsabile Sig.ra ? Si “ ; “Lei attestava la presenza Parte_6 al lavoro con timbratura magnetica e con la firma di un foglio firma, sulla Parte_ scorta del quale verificava le presenze e le ore di lavoro svolte? Ricordo la timbratura e anche il foglio firma” “ Ogni mese, Lei e Parte_ i suoi colleghi comunicavate la rendicontazione delle ore svolte ad e, doopo l'OK del , emettevate la fattura? Si”; “L'importo orario di € Parte_1
14,42, che Le veniva corrisposto, non era stato da Lei concordato, ma ha Parte_ dovuto accettare quella proposta da ? La proposta era quella e io ho accettato”.
La teste ha dichiarato: “Nel periodo in cui era Persona_5 contrattualizzata come lavoratore autonomo e successivamente, nel periodo in cui è stata assunta quale dipendente, le mansioni, da Lei svolte, sono state sempre le stesse? Si”; “In entrambe le occupazioni, la turnistica era predisposta da ? Si”; “ Lei attestava la presenza sia con Parte_6 badge magnetico che con la firma apposta su un foglio, sia da libera professionista che da dipendente? Da libera professionista non facevo 5 badge, avevo la firma”; “Nel 2019, in qualità di dipendente, come negli anni precedenti in cui lavorava con partita IVA, Lei ha presentato la richiesta di ferie, con il dovuto preavviso, su un apposito modulo e l'ha consegnato ad Parte_
per l'autorizzazione? Si”; “ La stessa prassi era seguita anche dagli altri colleghi autonomi? Si. Almeno io vedevo i miei colleghi che compilavano il modulo che mi è stato fatto vedere prima”.
La teste ha dichiarato: “Lei, per lavorare per il Persona_2 Parte_1
, a far tempo dal 20/10/2017, ha dovuto aprire la partita IVA, in data
[...]
17/10/2017, come da indicazione del ? Esatto”; “l'attività Parte_1 lavorativa di infermiera professionale non si svolgeva in modo assolutamente autonomo, in quanto i turni di lavoro venivano predisposti dalla coordinatrice
? E' corretto “ Lei operava secondo la turnistica che Le Parte_6 veniva fornita dalla coordinatrice e rispettando le Parte_6 direttive che la stessa Le impartiva in ordine alla programmazione delle assenze e chiedendo a lei il permesso di assentarsi per ferie o altro, cosi come aveva sempre fatto anche nel primo periodo dal 2017 fino al giugno 2018? Si”
Dello stesso tenore risultano essere le dichiarazioni degli ulteriori e numerosi testi escussi.
Orbene, il Collegio rileva che la distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato passa anzitutto attraverso l'assoggettamento del lavoratore alle direttive del datore di lavoro, ma quando tale requisito si presenti in forma "attenuata" e non facilmente verificabile, si deve far riferimento a criteri complementari e sussidiari, quali la continuità delle prestazioni, l'osservanza di un orario determinato, la retribuzione prestabilita, l'assenza, in capo al dipendente, di una minima struttura imprenditoriale.
Difatti, secondo l'insegnamento della S.C., in siffatto caso, deve darsi rilievo all'inserimento continuativo e organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa, definendosi il rapporto di subordinazione attenuata, con riguardo al quale è stato affermato il principio secondo cui “quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione” (cfr. Cass. 19 aprile 2010, n. 9252 – che riprende Cass. Sez. Un., 30 giugno 1999, n. 379)” (Cass. n. 22293/2019).
6 Ciò posto, il Collegio rileva che le circostanze emerse dalle dichiarazioni rese dai testi, considerate nella loro complessività e non già isolatamente - per come insegna la giurisprudenza della S.C. (cfr. Cass. n. 24154/19)- rivelano la sussistenza di plurimi indici significanti la natura subordinata dei rapporti intrattenuti inter partes.
Difatti, le dichiarazioni testimoniali hanno acclarato che i lavoratori non erano soggetti ad un obbligo generico di disponibilità, ma ad una turnazione predeterminata, non risultando a loro favore la possibilità di determinare orari e turni, né di godere di permessi e ferie senza l'assenso della coordinatrice;
inoltre, le modalità di rilevazione e durata della Pt_5 prestazione, che prevedevano sia la firma del foglio presenze, sia l'utilizzo del badge, esattamente come per i lavoratori dipendenti dello stesso , Parte_1 appaiono in netto conflitto con la natura autonoma della prestazione resa dai lavoratori.
Assurgono, infine, ad indici rivelatori della natura subordinata del rapporto il fatto che ai lavoratori fosse inibito prestare attività presso altri soggetti e che l'assenza dal turno fosse penalizzata, ex contractu, con una sanzione di
€. 250,00, nonché, ancora, la predeterminazione fissa della retribuzione.
Alla luce delle predette emergenze processuali, globalmente considerate, difettando in capo ai lavoratori ogni possibilità di autodeterminare il proprio ritmo di lavoro, ad avviso del Collegio, non vi è margine per ritenere che le prestazioni dei lavoratori per i quali è stato espletato l'accertamento possano essere ascritte all'ambito del lavoro autonomo.
E' infondato il motivo col quale gli appellanti lamentano la sproporzione della sanzione comminata. Difatti, la stessa, ad avviso del Collegio, appare congrua e correttamente determinata ai sensi dell'art. 13 L. 689/81, avuto riguardo al numero dei lavoratori impiegati e alla durata dell'impiego.
Infine, il Collegio ritiene che la sentenza impugnata vada esente da ogni vizio motivazionale posto che il primo giudice ha abbondantemente evidenziato i fatti rilevanti ai fini del decidere ed ha adeguatamente esposto le ragioni giuridiche della decisione.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese sostenute dalla parte costituita per il presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante.
Avuto riguardo al valore della controversia ed all'omesso svolgimento di istruttoria orale, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 3.500,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 479/24 del Tribunale di Pavia.
7 Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado, che liquida in €. 3.500,00, oltre accessori e spese generali.
Dichiara dovuto il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co 1 quater DPR 115/01, così come modificato dall'art. 1 co 7 L. 228/12 .
Milano, 19.6.2025. IL GIUDICE A. REL. IL PRESIDENTE FIORELLA PERNA GIOVANNI PICCIAU
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. GIOVANNI PICCIAU Presidente Dott. ROBERTO VIGNATI Consigliere Dott.ssa FIORELLA PERNA Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 479/24, discussa all'udienza collegiale del 19.6.2025 e promossa
DA
( c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, (c.f. , Parte_2 C.F._1
(c.f. ,) rappresentati e difesi Parte_3 C.F._2 dall'avv. ELISABETTA PORTOGHESE ( c.f. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliati in MILANO, PIAZZA MARIA ADELAIDE DI SAVOIA 2, presso lo studio del difensore APPELLANTI CONTRO
Controparte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso
[...] P.IVA_2 dall'Avvocatura dello Stato di Milano (c.f. ) ed elettivamente P.IVA_3 domiciliato in MILANO, VIA FREGUGLIA 1, presso la sede dell'avvocatura
APPELLATO I procuratori delle parti, come costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “ Sospendere l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 283 c.p.c. come novellato dalla riforma Cartabia, sussistendo i presupposti della manifesta fondatezza dell'appello e/o del grave e irreparabile pregiudizio che l'esecuzione arrecherebbe all'appellante, come ampiamente dimostrato in narrativa.
1 Nel merito, in via principale In riforma della sentenza impugnata n 479/2024 pronunciata inter-partes dal Tribunale di Pavia sezione lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Donatella Oneto - R.G. n. 1032/2021, pubblicata in data 15.10.2024 N.R.G. , accogliere integralmente le domande e le conclusioni formulate dall'odierno appellante nel giudizio di primo grado e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge..”
PER L'APPELLATO:” Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello rigettare l'appello, compresa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, e, per l'effetto, confermare le ordinanze opposte, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio “
MOTIVI IN FATTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Pavia ha respinto il ricorso con il quale , e avevano Parte_1 Parte_2 Parte_3 spiegato opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. 120, del 22.9.21, dell'importo di €. 1.834,65, e n. 121 del 22.9.21, dell'importo di €. 8.399,65.
Più in particolare, l'ingiunzione n. 120, del 22.9.21, emessa nei confronti di e del , trovava fondamento in plurime Parte_2 Parte_1 violazioni e, specificamente, per aver omesso di effettuare le prescritte registrazioni sul Libro Unico del Lavoro, da cui derivavano differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali, per il periodo di 9 mesi (lavoratori ; , Persona_1 Parte_4 [...]
Persona_2 Persona_3
); per non aver consegnato a un Persona_4 lavoratore, prima dell'inizio dell'attività di lavoro, una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, oppure del contratto individuale di lavoro contenente tutte le informazioni previste dal D.Lgs. n152/1997 (lavoratore ); per non aver comunicato al Centro Persona_4 per l'Impiego l'assunzione di un lavoratore ( ). Persona_4
L'ordinanza ingiunzione n. 121 del 22.9.21 intimava a e Parte_3 al il pagamento della predetta somma di €.8.399,65 Parte_1 per le violazioni consistenti nell'omessa comunicazione al Centro per l'Impiego dell'assunzione di lavoratori con contratto di lavoro subordinato (lavoratori Persona_1 Parte_4
,
[...] Persona_2
; per la violazione Persona_5 consistente nell'omessa consegna ai lavoratori indicati, prima dell'inizio del 'attività di lavoro, di una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, oppure del contratto individuale di lavoro contenente tutte le informazioni previste dal D.Lgs. n. 152/1997 (lavoratori -QUEZADA
2 ; ; - Persona_1 Parte_4 Persona_2
- Persona_2 Persona_2 Persona_5
); per la violazione Persona_3 Persona_4 Persona_5 consistente nell'omessa registrazione sul Libro Unico del Lavoro, da cui derivavano differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali (lavoratori
Persona_1 Parte_4 Persona_2
; ;
[...] Persona_2 Persona_2 Persona_5
e . Persona_3 Persona_4 Persona_5
Il primo giudice ha dato atto che, secondo la difesa dell'opponente, il
, titolare di numerosi appalti, forniva alle aziende Parte_1 ospedaliere, alle case di cura e alle RSA pubbliche o private servizi socio-sanitari e assistenziali avvalendosi delle proprie consorziate, cui delegava il servizio, ovvero di infermieri iscritti all'albo professionale OPI, in possesso della relativa abilitazione e in regime di collaborazione autonoma o contratto d'opera.
Secondo la difesa dell'appellante, con il lavoratore il stipulava un Parte_1 contratto di collaborazione autonoma, un contratto a progetto, un contratto d'opera professionale ex art. 2229 c.c. , oppure l'uno o l'altro, a seconda delle esigenze del lavoratore medesimo, il quale sceglieva la tipologia del contratto in funzione dei propri interessi.
Ciò posto, il giudice ha precisato che gli opponenti avevano omesso ogni contestazione delle attività accertative e si erano limitati a sostenere l'inesistenza dei contestati rapporti di lavoro subordinato, lamentando, in ogni caso, la sproporzione delle sanzioni irrogate rispetto ai fatti.
Dopo copiosa istruttoria il primo giudice respingeva l'opposizione rilevando l'emersione di circostanze univoche, attestanti la subordinazione dei lavoratori.
A sostegno del proprio convincimento, il giudice rilevava che dall'escussione dei testi erano emersi gli indici tipici della subordinazione, quali l'inserimento dei lavoratori nell'organizzazione imprenditoriale, la soggezione a turni di lavoro predeterminati, l'obbligo di richiesta delle ferie, l'utilizzo della partita iva, la omessa contrattazione dei compensi, la promiscuità lavorativa con i lavoratori dipendenti addetti all'appalto presso la struttura Santa Margherita, nonchè l'attribuzione di badge e l'obbligo di firma per il conteggio delle ore di lavoro.
Inoltre, essendo decorso il termine di legge per il pagamento della sanzione in misura ridotta, la stessa era ritenuta congrua.
Con ricorso depositato in data 15.4.2025, il , Parte_1 Pt_2
e hanno interposto appello avverso la decisione
[...] Parte_3 del Tribunale di Pavia e, all'uopo, con il primo motivo di gravame, hanno
3 lamentato l'erronea interpretazione dei fatti e del materiale probatorio da parte del giudice.
Secondo la tesi appellante, la predisposizione di una turnazione non è incompatibile con il rapporto di lavoro autonomo essendo essa funzionale all'organizzazione dell'azienda e così la comunicazione preventiva di assenza dal lavoro era ugualmente funzionale alla predetta organizzazione aziendale e, comunque, la sig.ra – che predisponeva i turni- non aveva mai Pt_5 negato i permessi.
Inoltre, secondo gli appellanti, il fatto che i prestatori d'opera lavorassero in regime di monocommittenza era stato sopravvalutato dal giudice;
in ogni caso, il vincolo non era stato imposto dal , giacchè era frutto di Parte_1 libera scelta dei lavoratori e, ancora, l'assenza di contrattazione del compenso era circostanza irrilevante posto che detto elemento è normalmente predeterminato anche nel lavoro autonomo.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti hanno lamentato la violazione delle norme che regolamentano il rapporto di lavoro autonomo e il rapporto di lavoro subordinato. Difatti, per gli appellanti, l'attività infermieristica, per sua natura, può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma e, nel caso di specie, gli infermieri avevano autonomia tecnico-professionale nell'esecuzione delle prestazioni, inoltre, non erano provati gli indici della subordinazione, posta l'insussistenza della soggezione a direttive e, comunque, della sottoposizione dei lavoratori ad un potere del committente sotto il profilo dell'etero-organizzazione della prestazione.
Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti hanno lamentato la sproporzione delle sanzioni comminate. A loro dire, vi era difetto dell'elemento fraudolento e, inoltre, non risultava la comminazione di precedenti sanzioni.
Infine, gli appellanti hanno lamentato l'insufficienza della motivazione atteso che il giudice non aveva esplicitato i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche sottese alla decisione.
Si è costituito l'appellato, il quale ha domandato la conferma della decisione impugnata.
All'udienza del 19.6.2025, udite le conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
Il Collegio ritiene che il primo e il secondo motivo di appello, relativi all'accertamento della natura subordinata ovvero autonoma del rapporto
4 intrattenuto con i lavoratori, vadano trattati congiuntamente per l'evidente ragione di connessione delle questioni che ne costituiscono l'oggetto.
Ai fini dell'accertamento demandato a questa Corte deve muoversi dal concreto atteggiarsi del rapporto e dalla disamina delle modalità di estrinsecazione dello stesso;
all'uopo, soccorrono le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede giudiziale.
Il teste , a domanda del giudice, ha dichiarato: “la sig.ra Persona_3
La informava sulla tipologia di contratto che avrebbe instaurato e in Pt_5 base al compenso che è stato proposto unilateralmente, Lei ha accettato la partita IVA? Si. Ho accettato la partita Iva”; “Il compenso orario, fissato in Parte_
€ 14,42, è stato determinato in modo unilaterale da ? Io non ho contrattato. Ho preso atto di quanto mi davano.”; “attestava la presenza con un badge magnetico e firmava anche un foglio presenza, come le era stato detto di fare dal ? Si”; “non ha effettuato prestazioni Parte_1 lavorative per altri soggetti o altri committenti come infermiere professionale, in Parte_ quanto doveva rispettare i turni di lavoro, stabiliti da , e comunque sarebbe stato sanzionato in nome di un patto di non concorrenza, inserito nel contratto pre-stampato sottoscritto? E' vero”; “Il lavoro si svolgeva su turni predisposti dalla coordinatrice , la quale, nel prepararli, Parte_6 teneva conto di eventuali richieste di ferie o altre assenze, che Lei comunicava per iscritto con un mese di anticipo? Si i turni li faceva
Eventualmente ci chiedeva per cortesia di fare Parte_6 qualche turno in più o di rinunciare a qualche giorno di ferie”.
Il teste ha dichiarato: “Lei, per lavorare per il Testimone_1 Parte_1
, a far tempo dal 01/7/2017, ha dovuto aprire la partita IVA, in data
[...]
26/6/2017, come da indicazione del ? Si”; “ La sua prestazione Parte_1 lavorativa era inquadrata in una turnistica che predisponeva la responsabile Sig.ra ? Si “ ; “Lei attestava la presenza Parte_6 al lavoro con timbratura magnetica e con la firma di un foglio firma, sulla Parte_ scorta del quale verificava le presenze e le ore di lavoro svolte? Ricordo la timbratura e anche il foglio firma” “ Ogni mese, Lei e Parte_ i suoi colleghi comunicavate la rendicontazione delle ore svolte ad e, doopo l'OK del , emettevate la fattura? Si”; “L'importo orario di € Parte_1
14,42, che Le veniva corrisposto, non era stato da Lei concordato, ma ha Parte_ dovuto accettare quella proposta da ? La proposta era quella e io ho accettato”.
La teste ha dichiarato: “Nel periodo in cui era Persona_5 contrattualizzata come lavoratore autonomo e successivamente, nel periodo in cui è stata assunta quale dipendente, le mansioni, da Lei svolte, sono state sempre le stesse? Si”; “In entrambe le occupazioni, la turnistica era predisposta da ? Si”; “ Lei attestava la presenza sia con Parte_6 badge magnetico che con la firma apposta su un foglio, sia da libera professionista che da dipendente? Da libera professionista non facevo 5 badge, avevo la firma”; “Nel 2019, in qualità di dipendente, come negli anni precedenti in cui lavorava con partita IVA, Lei ha presentato la richiesta di ferie, con il dovuto preavviso, su un apposito modulo e l'ha consegnato ad Parte_
per l'autorizzazione? Si”; “ La stessa prassi era seguita anche dagli altri colleghi autonomi? Si. Almeno io vedevo i miei colleghi che compilavano il modulo che mi è stato fatto vedere prima”.
La teste ha dichiarato: “Lei, per lavorare per il Persona_2 Parte_1
, a far tempo dal 20/10/2017, ha dovuto aprire la partita IVA, in data
[...]
17/10/2017, come da indicazione del ? Esatto”; “l'attività Parte_1 lavorativa di infermiera professionale non si svolgeva in modo assolutamente autonomo, in quanto i turni di lavoro venivano predisposti dalla coordinatrice
? E' corretto “ Lei operava secondo la turnistica che Le Parte_6 veniva fornita dalla coordinatrice e rispettando le Parte_6 direttive che la stessa Le impartiva in ordine alla programmazione delle assenze e chiedendo a lei il permesso di assentarsi per ferie o altro, cosi come aveva sempre fatto anche nel primo periodo dal 2017 fino al giugno 2018? Si”
Dello stesso tenore risultano essere le dichiarazioni degli ulteriori e numerosi testi escussi.
Orbene, il Collegio rileva che la distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato passa anzitutto attraverso l'assoggettamento del lavoratore alle direttive del datore di lavoro, ma quando tale requisito si presenti in forma "attenuata" e non facilmente verificabile, si deve far riferimento a criteri complementari e sussidiari, quali la continuità delle prestazioni, l'osservanza di un orario determinato, la retribuzione prestabilita, l'assenza, in capo al dipendente, di una minima struttura imprenditoriale.
Difatti, secondo l'insegnamento della S.C., in siffatto caso, deve darsi rilievo all'inserimento continuativo e organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa, definendosi il rapporto di subordinazione attenuata, con riguardo al quale è stato affermato il principio secondo cui “quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione” (cfr. Cass. 19 aprile 2010, n. 9252 – che riprende Cass. Sez. Un., 30 giugno 1999, n. 379)” (Cass. n. 22293/2019).
6 Ciò posto, il Collegio rileva che le circostanze emerse dalle dichiarazioni rese dai testi, considerate nella loro complessività e non già isolatamente - per come insegna la giurisprudenza della S.C. (cfr. Cass. n. 24154/19)- rivelano la sussistenza di plurimi indici significanti la natura subordinata dei rapporti intrattenuti inter partes.
Difatti, le dichiarazioni testimoniali hanno acclarato che i lavoratori non erano soggetti ad un obbligo generico di disponibilità, ma ad una turnazione predeterminata, non risultando a loro favore la possibilità di determinare orari e turni, né di godere di permessi e ferie senza l'assenso della coordinatrice;
inoltre, le modalità di rilevazione e durata della Pt_5 prestazione, che prevedevano sia la firma del foglio presenze, sia l'utilizzo del badge, esattamente come per i lavoratori dipendenti dello stesso , Parte_1 appaiono in netto conflitto con la natura autonoma della prestazione resa dai lavoratori.
Assurgono, infine, ad indici rivelatori della natura subordinata del rapporto il fatto che ai lavoratori fosse inibito prestare attività presso altri soggetti e che l'assenza dal turno fosse penalizzata, ex contractu, con una sanzione di
€. 250,00, nonché, ancora, la predeterminazione fissa della retribuzione.
Alla luce delle predette emergenze processuali, globalmente considerate, difettando in capo ai lavoratori ogni possibilità di autodeterminare il proprio ritmo di lavoro, ad avviso del Collegio, non vi è margine per ritenere che le prestazioni dei lavoratori per i quali è stato espletato l'accertamento possano essere ascritte all'ambito del lavoro autonomo.
E' infondato il motivo col quale gli appellanti lamentano la sproporzione della sanzione comminata. Difatti, la stessa, ad avviso del Collegio, appare congrua e correttamente determinata ai sensi dell'art. 13 L. 689/81, avuto riguardo al numero dei lavoratori impiegati e alla durata dell'impiego.
Infine, il Collegio ritiene che la sentenza impugnata vada esente da ogni vizio motivazionale posto che il primo giudice ha abbondantemente evidenziato i fatti rilevanti ai fini del decidere ed ha adeguatamente esposto le ragioni giuridiche della decisione.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese sostenute dalla parte costituita per il presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante.
Avuto riguardo al valore della controversia ed all'omesso svolgimento di istruttoria orale, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 3.500,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 479/24 del Tribunale di Pavia.
7 Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado, che liquida in €. 3.500,00, oltre accessori e spese generali.
Dichiara dovuto il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co 1 quater DPR 115/01, così come modificato dall'art. 1 co 7 L. 228/12 .
Milano, 19.6.2025. IL GIUDICE A. REL. IL PRESIDENTE FIORELLA PERNA GIOVANNI PICCIAU
8