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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/10/2025, n. 3137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3137 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 8765/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.7.2025 da 1) Parte_1
Nata a Milano (Mi) il 16/6/1973 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Marta Villa presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Uccle (Bruxelles - Belgio) il 25/6/1971 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], Milano con l'Avv. Marta Villa presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 25.10.2002 (anno 2002 atto n. 1955 parte 1) pagina 1 di 5 separati consensualmente con verbale in data 2/10/2017 omologato con decreto del 24/10/2017
con i seguenti figli: nato a [...] il [...], maggiorenne non economicamente Parte_3 autosufficiente, cittadinanza italiana nato a [...] il [...] maggiorenne non economicamente Parte_4 autosufficiente, cittadinanza italiana
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21/7/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) i signori e continueranno a vivere separati Pt_2 Parte_1
2) i figli e , entrambi maggiorenni ma non economicamente indipendenti, Parte_3 Parte_4 continueranno a mantenere la residenza presso la madre
3) la ex casa coniugale sita in Milano, Piazzale Velasquez Diego n. 9, rimane assegnata alla signora con tutto quanto l'arreda, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli. Parte_1
4) Il padre potrà vedere i figli entrambi maggiorenni liberamente, compatibilmente con gli impegni e le esigenze scolastiche ed extrascolastiche degli stessi, previo avviso alla madre;
5) il signor verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento ordinario Pt_2 Parte_1 dei figli l'importo mensili di Euro 700,00 (settecento/00) per 12 mensilità (€ 350,00 euro per figlio) entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria ISTAT stipendio operai/impiegati, avendo come base di riferimento il mese di agosto 2026, sul c/c della signora
Parte_1
6) Entrambi i genitori contribuiranno in ragione del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano nel giugno 2025 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. pagina 2 di 5 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
– spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby-sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici
(pc, tablet).
7) L'assegno unico verrà ripartito tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. pagina 3 di 5 8) Per il resto i ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e di aver già definito ogni questione economico-patrimoniale derivante dal matrimonio e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
9) Le spese legali del presente procedimento saranno compensate tra i coniugi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni, dispensandosi reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale ai sensi dell'art. 473 bis. 51, 2° comma c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano in data 25/10/2002, tra
[...]
e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulla spese di procedura
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 8.10.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.7.2025 da 1) Parte_1
Nata a Milano (Mi) il 16/6/1973 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Marta Villa presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Uccle (Bruxelles - Belgio) il 25/6/1971 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], Milano con l'Avv. Marta Villa presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 25.10.2002 (anno 2002 atto n. 1955 parte 1) pagina 1 di 5 separati consensualmente con verbale in data 2/10/2017 omologato con decreto del 24/10/2017
con i seguenti figli: nato a [...] il [...], maggiorenne non economicamente Parte_3 autosufficiente, cittadinanza italiana nato a [...] il [...] maggiorenne non economicamente Parte_4 autosufficiente, cittadinanza italiana
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21/7/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) i signori e continueranno a vivere separati Pt_2 Parte_1
2) i figli e , entrambi maggiorenni ma non economicamente indipendenti, Parte_3 Parte_4 continueranno a mantenere la residenza presso la madre
3) la ex casa coniugale sita in Milano, Piazzale Velasquez Diego n. 9, rimane assegnata alla signora con tutto quanto l'arreda, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli. Parte_1
4) Il padre potrà vedere i figli entrambi maggiorenni liberamente, compatibilmente con gli impegni e le esigenze scolastiche ed extrascolastiche degli stessi, previo avviso alla madre;
5) il signor verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento ordinario Pt_2 Parte_1 dei figli l'importo mensili di Euro 700,00 (settecento/00) per 12 mensilità (€ 350,00 euro per figlio) entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria ISTAT stipendio operai/impiegati, avendo come base di riferimento il mese di agosto 2026, sul c/c della signora
Parte_1
6) Entrambi i genitori contribuiranno in ragione del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano nel giugno 2025 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. pagina 2 di 5 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
– spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby-sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici
(pc, tablet).
7) L'assegno unico verrà ripartito tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. pagina 3 di 5 8) Per il resto i ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e di aver già definito ogni questione economico-patrimoniale derivante dal matrimonio e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
9) Le spese legali del presente procedimento saranno compensate tra i coniugi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni, dispensandosi reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale ai sensi dell'art. 473 bis. 51, 2° comma c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano in data 25/10/2002, tra
[...]
e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulla spese di procedura
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 8.10.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
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