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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/12/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 6/2021
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
ZI Morabito Presidente
LA Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AT RA
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANTÙ Controparte_1 P.IVA_1
RI FA
AZ AG (C.F. , contumace C.F._2
appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. impugnava la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria n. Parte_1
904/2020, che rigettava la domanda di risarcimento dei danni subiti dall'attuale appellante a seguito del sinistro del 19.03.2014, ritenendola errata sia sotto il profilo della ricostruzione in fatto, sia per l'errata valutazione in merito al nesso di causalità tra il tamponamento ed i danni alla salute e non patrimoniali lamentati dalla attrice, concludendo nei seguenti termini “dichiarare la responsabilità dei convenuti dell'incidente de quo, ed in conseguenza condannarli, in solido tra loro, al pronto ed immediato pagamento della somma di € 248.100,00, in favore dell'istante sig.ra Pt_1
, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto e sino al soddisfo.
[...]
Con vittoria di spese e competenze, del doppio grado di Giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore antistatario ex. Art. 93 c.p.c.” ed insistendo nell'ammissione dei mezzi istruttori.
Si costituiva in giudizio , che eccepiva la inammissibilità Controparte_2 dell'appello e nel merito ne contestava la fondatezza, concludendo nei seguenti termini:
Nel merito e senza rinuncia a quanto eccepito in via preliminare rigettare l'appello proposto, confermando la sentenza di primo grado in ogni sua parte.
In subordine e in caso di riforma della sentenza:
a) In via principale, rigettare la domanda proposta dall' appellante sig. , Parte_1 perché carente di legittimazione attiva, assolutamente infondata in fatto ed in diritto e, allo stato, non provata;
b) In via subordinata, ritenere che le somme già corrisposte dalla Controparte_1 siano satisfattive del danno patito dalla parte attrice in conseguenza del sinistro per cui è causa;
c) In via ulteriormente gradata, liquidare il danno nella giusta e reale misura, sulla scorta dei criteri e dei parametri di legge, tenendo conto, ai sensi dell'art. 1227 c.c., del comportamento colposo della stessa parte attrice per inosservanza delle norme del codice della strada e di legge sulla circolazione decurtando le somme già corrisposte dalla;
Controparte_1
d) In ogni caso, condannare l'attore al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio.
La Corte, con ordinanza del 1.12.2021, dichiarava la contumacia dell'appellato GN
Pagano, riservava la decisione sulle richieste istruttorie alla decisione di merito e rimetteva le parti a successiva udienza per la precisazione delle conclusioni, udienza sostituita da termine per deposito di note scritte.
Alle successive udienze, anch'esse sostituite da termine per note scritte ex art. 127 ter c.p.c., alcune delle parti depositava note scritte, per cui la causa veniva rimessa in decisione al collegio.
2. Osserva il collegio che il procedimento si è estinto per inattività delle parti. pag. 2/3 Il mancato deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., per due udienze successive, debitamente comunicate alle parti, ha determinato la conseguente estinzione del giudizio ai sensi del quarto comma del predetto articolo, applicabile anche ai procedimenti pendenti alla entrata in vigore del D.Lgs. 149 del 2022.
3. Le spese del presente procedimento sono irripetibili ai sensi dell'art. 310 comma quarto c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 904/2020, così
[...] provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio di appello;
2. spese irripetibili.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 19 dicembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
LA Morrone ZI Morabito
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 6/2021
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
ZI Morabito Presidente
LA Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AT RA
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANTÙ Controparte_1 P.IVA_1
RI FA
AZ AG (C.F. , contumace C.F._2
appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. impugnava la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria n. Parte_1
904/2020, che rigettava la domanda di risarcimento dei danni subiti dall'attuale appellante a seguito del sinistro del 19.03.2014, ritenendola errata sia sotto il profilo della ricostruzione in fatto, sia per l'errata valutazione in merito al nesso di causalità tra il tamponamento ed i danni alla salute e non patrimoniali lamentati dalla attrice, concludendo nei seguenti termini “dichiarare la responsabilità dei convenuti dell'incidente de quo, ed in conseguenza condannarli, in solido tra loro, al pronto ed immediato pagamento della somma di € 248.100,00, in favore dell'istante sig.ra Pt_1
, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto e sino al soddisfo.
[...]
Con vittoria di spese e competenze, del doppio grado di Giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore antistatario ex. Art. 93 c.p.c.” ed insistendo nell'ammissione dei mezzi istruttori.
Si costituiva in giudizio , che eccepiva la inammissibilità Controparte_2 dell'appello e nel merito ne contestava la fondatezza, concludendo nei seguenti termini:
Nel merito e senza rinuncia a quanto eccepito in via preliminare rigettare l'appello proposto, confermando la sentenza di primo grado in ogni sua parte.
In subordine e in caso di riforma della sentenza:
a) In via principale, rigettare la domanda proposta dall' appellante sig. , Parte_1 perché carente di legittimazione attiva, assolutamente infondata in fatto ed in diritto e, allo stato, non provata;
b) In via subordinata, ritenere che le somme già corrisposte dalla Controparte_1 siano satisfattive del danno patito dalla parte attrice in conseguenza del sinistro per cui è causa;
c) In via ulteriormente gradata, liquidare il danno nella giusta e reale misura, sulla scorta dei criteri e dei parametri di legge, tenendo conto, ai sensi dell'art. 1227 c.c., del comportamento colposo della stessa parte attrice per inosservanza delle norme del codice della strada e di legge sulla circolazione decurtando le somme già corrisposte dalla;
Controparte_1
d) In ogni caso, condannare l'attore al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio.
La Corte, con ordinanza del 1.12.2021, dichiarava la contumacia dell'appellato GN
Pagano, riservava la decisione sulle richieste istruttorie alla decisione di merito e rimetteva le parti a successiva udienza per la precisazione delle conclusioni, udienza sostituita da termine per deposito di note scritte.
Alle successive udienze, anch'esse sostituite da termine per note scritte ex art. 127 ter c.p.c., alcune delle parti depositava note scritte, per cui la causa veniva rimessa in decisione al collegio.
2. Osserva il collegio che il procedimento si è estinto per inattività delle parti. pag. 2/3 Il mancato deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., per due udienze successive, debitamente comunicate alle parti, ha determinato la conseguente estinzione del giudizio ai sensi del quarto comma del predetto articolo, applicabile anche ai procedimenti pendenti alla entrata in vigore del D.Lgs. 149 del 2022.
3. Le spese del presente procedimento sono irripetibili ai sensi dell'art. 310 comma quarto c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 904/2020, così
[...] provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio di appello;
2. spese irripetibili.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 19 dicembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
LA Morrone ZI Morabito
pag. 3/3