TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 5546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5546 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 18/12/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 320/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 10:00 è presente l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA in sostituzione dell'avv. DI SALVO LOREDANA per l' ; nessuno è presente CP_1 per la parte ricorrente.
L'avv. Rizzo conclude riportandosi alle difese e domande di cui ai propri atti e chiede che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario sopra si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 14:33 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott. Giovanni
Lentini, nella causa iscritta al n° 320/2025 R.G.L. promossa
DA
rappresentata e difesa dagli avv.ti ONORATO Parte_1
CO e ONORATO ON ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Palermo, via Raffaello n. 9, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
Controparte_2
, in persona del suo Regionale per la Sicilia, legale
[...] CP_3 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del
Fante n. 58/D presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale Inail, rappresentato e difeso dall'Avv. DI SALVO LOREDANA, giusta procura in atti
- resiste nte –
oggetto: infortunio sul lavoro conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 18/12/2025
- DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' , che liquida complessivamente in € 1.500,00 oltre spese generali CP_1
e oltre CPA e IVA se dovute.
- pone le spese di CTU a carico della parte ricorrente.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
2 Con ricorso depositato il 13/01/2025, la parte ricorrente in epigrafe premettendo: che nell'adempimento della sua attività lavorativa quale Dirigente medico, psichiatra, dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo n.6, in data
12.5.2021 assisteva ad un suicidio di un paziente psichiatrico tramite defenestramento il che le causava una “reazione acuta da stress, disturbo dell'adattamento con grave deflessione timica ed attacchi di panico in soggetto con disturbo postraumatico;
che in data 24.05.2021 la ricorrente, quindi, ha inoltrato richiesta di riconoscimento di infortunio sul lavoro presso l'Istituto Assicuratore;
che con provvedimento del 29.03.2023, stabiliva che la menomazione dell'integrità psico-fisica veniva riconosciuta nella misura del 3% con la seguente diagnosi “disturbo dell'adattamento cronico con ansia e umore delesso in trattamento farmacologico”; che quindi veniva proposta opposizione amministrativa ai sensi dell'art. 104
TU 1124/1965; che l' , pertanto, con provvedimento del 08.11.2023, comunicava il CP_1
non espletamento della collegiale medica in ordine al caso in oggetto con la seguente motivazione “valutata l'opposizione da lei presentata e riesaminati gli atti in possesso di questo istituto, sotto il profilo sanitario, si ritiene che non siano state presentate motivazioni tali da giustificare la modifica del giudizio precedentemente espresso. Pertanto la sua domanda non può essere accolta. Il presente provvedimento viene emesso a seguito di opposizione”, conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“ordinare all' di esibire e depositare tutta la documentazione nella CP_1
sua esclusiva disponibilità relativa alla parte ricorrente;
- accertare e dichiarare che la ricorrente è affetta da patologie, così come riportato dalle allegazioni in sede di denuncia di infortunio sul lavoro e di opposizione, che ne compromettono grandemente la sua vita giornaliera e da affezioni che comportano una menomazione della sua integrità psico-fisica o, comunque,
3 da qualsiasi altra affezione che dovesse ritenersi emergente dal quadro clinico descritto in sede di denunzia di infortunio sul lavoro del 12.05.2021;
- accertare e dichiarare se la ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta un grado di menomazione dell'integrità psicofisica ed inabilità permanente pari al 7%, o pari ad una percentuale diversa, maggiore o minore, che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione, e comunque in misura superiore a quella già riconosciuta dall - per l'effetto condannare l' in CP_1 CP_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione dell'indennizzo in rendita (nel caso di menomazione accertata pari o superiore al 16%) ovvero in capitale (nel caso di menomazione accertata tra il 6% ed il 15%) per il danno biologico e/o patrimoniale da inabilità assoluta accertata nella misura della percentuale che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di eventuale Consulenza Tecnica d'Ufficio, secondo le tabelle delle menomazioni e dell'indennizzo biologico applicabili”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , CP_2
rappresentando che in sede collegiale in data 3.10.2022, pur non opponendosi alla chiesta CTU contestava la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto
Disposta la CTU medico legale, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la casa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è infondato.
Disposta la CTU medico legale, la consulente incaricata osservando che: “Il disturbo diagnosticato con i sintomi rilevati e attestati nelle certificazioni prodotte, permettono di ritenere congrua la valutazione del danno biologico che la ricorrente ebbe a subire a seguito dell'evento occorso in data
15/05/2021, del 6%.
Allo stato attuale non vi è ragione di fare seguire altra valutazione a quella già riconosciuta. Infatti non si sono rilevati elementi di aggravio al disturbo cronico di cui soffre la dott.ssa . L'ansia e i sentimenti di disaffezione Pt_1
4 lavorativa con la delusione, non sono connotati da atteggiamenti negativi e distaccati nei confronti del nuovo lavoro. Alla demotivazione per il cambio mansione non sono subentrate sensazioni gravi di svuotamento e logoramento delle proprie risorse emotive e fisiche, in soggetto che continua a svolgere il lavoro di medico adibito ad altro servizio. Le somatizzazioni non raggiungono livelli di gravità tali da richiedere controlli medici frequenti e nuovi approcci terapeutici, come i disturbi gastroenterici, la cefalea e l'ipertensione arteriosa, quest'ultima appare controllata dalla terapia farmacologica. Dal punto di vista psichico la ricorrente non ha mostrato deficit mnesici e ha saputo controllare la sua emotività durante la raccolta dell'anamnesi, non vi è documentazione di depressione grave o di reiterati attacchi di panico con ricorso a sedute psicoterapiche né di comportamenti impulsivi o irritabilità. Per ultimo la terapia praticata per i disturbi quali l'ansia e l'insonnia e la deflessione dell'umore è sovrapponibile a quella praticata negli anni successivi al trauma e non ha subito modifiche”
Così concludeva la propria relazione:
Per quanto detto si riconosce a un danno biologico del Parte_1
6% in riferimento alla voce tabellata : disturbo post traumatico da CP_1
stress moderato, a seconda dell'efficacia della psicoterapia = 6%.
Il ricorso va dunque rigettato.
Spese di lite e di CTU a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 18/12/2025
Il Giudice Onorario Giovanni Lentini
5