Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/06/2025, n. 1921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1921 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4568/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 4568/2024 R.G., avente ad oggetto: “Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” e vertente TRA (c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Walter Parte_1 C.F._1
Umberto Liaci, procuratore domiciliatario;
Ricorrente
E (c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._2
Annaleila Lisi e Carlo Valente, procuratori domiciliatari;
Resistente
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'11.11.2024. Con ricorso depositato il 04.07.2024 chiedeva modificarsi l'ordinanza Parte_1 n. 5970/2023 del 04.05.2023 con la quale il Tribunale di Lecce disciplinava l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio (13.08.2007). In Persona_1 particolare, rappresentando il peggioramento delle proprie condizioni economiche dovute sia allo stato di disoccupazione, sia al nuovo nucleo familiare composto dal compagno e da altri due figli (il secondo in arrivo), chiedeva la revoca o la riduzione del contributo di mantenimento posto a suo carico e in favore del figlio, collocato con l'ordinanza suddetta presso il padre. Con decreto del 01.08.2024 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti. Con memoria depositata in data 11.10.2024 si costituiva il quale, Controparte_1 evidenziando l'inidoneità delle circostanze rappresentate da parte ricorrente a modificare in peius il contributo di mantenimento, oltre all'esiguità dello stesso stabilito in € 200,00 mensili e alla percezione da parte della sia del reddito di cittadinanza, sia Pt_1 dell'assegno unico universale per il figlio, chiedeva il rigetto del ricorso. All'udienza dell'11.11.2024 le parti si riportavano al contenuto dei propri scritti chiedendone l'accoglimento. Il giudice riservava di riferire al Collegio.
**** **** **** Oggetto del presente giudizio è la modifica dell'ordinanza del Tribunale di Lecce n. 5970/2023 del 04.05.2023 disciplinante l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del minore . Persona_1
La domanda di parte ricorrente non è fondata e pertanto non merita accoglimento.
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Premesse tali disposizioni, il presupposto indefettibile per la modifica di tali provvedimenti
è costituito dalla sopravvenienza di giustificati motivi, ossia di fatti nuovi sopravvenuti che vanno ad incidete sull'equilibrio economico in relazione al quale le predette condizioni erano state stabilite. Infatti, le norme in esame esprimono un principio generale per il quale i provvedimenti, anche definitivi, che dettano una regolamentazione giuridica ai rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono sempre emanati rebus sic stantibus, e, pertanto, in relazione a un preciso quadro fattuale delineatosi in seno al processo e cristallizzatosi al momento della rimessione della causa in decisione.
Pertanto, laddove tale quadro subisca delle modifiche, le parti possono agire per adeguare il provvedimento alla nuova situazione. Nel caso di specie, parte ricorrente, nel chiedere la modifica dell'ordinanza in esame, rappresenta lo stato di disoccupazione e la costituzione di un nuovo nucleo familiare, in particolare la nascita imminente di un altro figlio. Tali circostanze, sebbene astrattamente idonee a modificare un precedente provvedimento, nel caso in esame non possono certamente ritenersi tali. Infatti, la stessa afferma: i) che non ha mai svolto Pt_1 attività lavorative;
ii) che il primo figlio avuto dal nuovo compagno è nato in [...]
11.03.2015; iii) di essere in attesa di un altro figlio. In questi termini, pertanto, le circostanze rappresentate, ad eccezione della nuova nascita, non costituiscono elementi di novità che devono essere riesaminati dal presente Tribunale, trattandosi tutte di situazioni già preesistenti all'ordinanza oggetto di giudizio. Inoltre, occorre precisare anche l'esiguità del contributo di mantenimento previsto a suo carico, pari ad € 200,00 mensili, che non può essere in ogni caso ridotto, tenendo conto anche che in regime di affidamento condiviso l'assegno unico universale per i figli viene percepito al 50% da ciascun genitore.
Quanto detto impone il rigetto della domanda con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore indeterminabile (complessità bassa) della controversia e dell'applicazione dei valori minimi per le fasi svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, nella composizione suindicata, rigetta la domanda di Parte_1
e la condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di che
[...] Controparte_1 liquida in € 1.450,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 06.06.2025
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Cinzia MONDATORE
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