CASS
Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2024, n. 41485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41485 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da 1. La SA SS, nato a [...] il [...] 2. LA OR, nato a [...] il [...] 3. PR PE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/5/2024 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna SAria Pacilli;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale SS Cimmino, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13 maggio 2024 la Corte di appello di Catanzaro ha accolto l'istanza di ricusazione proposta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro nei confronti della dott.ssa Tiziana Macrì quale Presidente del Collegio Penale Sent. Sez. 6 Num. 41485 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 10/10/2024 del Tribunale di Vibo Valentia deputato alla trattazione del processo penale n. 224/2024 R.G.T. e di quello riunito nr. 225/2024 R.G.T.; ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine all'anzidetta istanza con riferimento alla posizione di CE RB (cl. 2001) e ha dichiarato assorbita l'istanza di ricusazione presentata dalla difesa di AN TA (cl. '61). 2. Nell'istanza di ricusazione si era rappresentato che la dott.ssa Tiziana Macrì era Presidente del Collegio deputato alla trattazione del procedimento 9601/2015 R.G.N.R. D.D.A., in cui erano confluiti tre procedimenti in cui la stessa, in qualità di Giudice per le indagini preliminari, aveva autorizzato intercettazioni. 3. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di SS La SA, OR LA e PE PR, il quale ha dedotto la violazione degli artt. 17, 19, 34, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e l'illogicità della motivazione, avendo la Corte territoriale, nella valutazione dell'incompatibilità della dott.ssa Macrì, quale Presidente del Collegio deputato alla trattazione del procedimento n. 9601/2015 R.G.N.R. D.D.A., valutato in maniera erronea taluni provvedimenti asseritamente implicanti l'esame del merito della regiudicanda, emessi quale Giudice per le indagini preliminari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Questa Corte ha già affermato che costituisce causa di incompatibilità con la funzione di giudice dell'udienza preliminare l'aver autorizzato, quale giudice delle indagini preliminari, la proroga delle intercettazioni telefoniche, trattandosi di attività che comporta valutazioni di merito delle questioni oggetto del giudizio, quali la permanenza degli indizi di reato e dei presupposti normativi legittimanti l'attività captativa (Sez. 2, n. 55231 del 28/11/2018, Clemente, Rv. 274300 - 01). Si è osservato, in particolare, che è noto che, per legittimare la compressione di un diritto di rilievo anche costituzionale, quale quello alla segretezza delle comunicazioni, il Giudice per le indagini preliminari è tenuto a verificare tra l'altro — alla luce degli elementi acquisiti e dedotti dal Pubblico ministero a sostegno della richiesta di intercettazione o di proroga — la sussistenza o la persistenza di gravi indizi di reato (art. 267 cod. proc. pen.), 7 ovvero, nelle ipotesi di cui all'art. 13 L. n. 203 del 1991, di sufficienti indizi di reato. Trattasi, con ogni evidenza, di attività non assimilabile in alcun modo alle ipotesi di deroga all'incompatibilità, elencate ai commi 2-ter e 2-quater dell'art. 34 cod. proc. perì., proprio perché caratterizzata da una valutazione contenutistica dell'ipotesi accusatoria, operata nel medesimo procedimento (pur se al solo fine di autorizzare le captazioni e pur se non necessariamente ancorata all'individuazione delle responsabilità di un determinato soggetto). Valutazione, questa, che, invece, manca totalmente nelle fattispecie di cui ai commi 2-ter e 2- quater dell'art. 34 cit. Il Giudice per le indagini preliminari, che autorizza l'intercettazione o la proroga dell'attività captativa, non si limita ad un intervento di natura formale o comunque estraneo all'oggetto dell'imputazione; né si limita a "conoscere" il contenuto degli atti procedimentali acquisiti a sostegno di un'ipotesi accusatoria. Egli è tenuto a una delibazione delle risultanze allegate a sostegno della richiesta, in funzione squisitamente valutativa della configurabilità, su quelle basi, di gravi (o sufficienti) indizi del reato ipotizzato dal Pubblico ministero richiedente. 3. Nel caso in esame, la Corte di appello ha evidenziato che i provvedimenti, analiticamente indicati nell'ordinanza impugnata, emessi in qualità di Giudice per le indagini preliminari dalla dott.ssa Tiziana Macrì nell'ambito di tre dei quattro procedimenti riuniti al momento della richiesta di rinvio a giudizio, erano connotati da valutazioni di merito convergenti o, comunque, direttamente collegate all'oggetto delle attuali imputazioni sottoposte al vaglio della medesima dott.ssa Macrì quale presidente del Collegio giudicante, assumendo, pertanto, significato pregiudicante in rapporto non soltanto a specifiche contestazioni ma essenzialmente alla contestazione associativa di tipo mafioso di cui al capo 1). Alla luce di quanto precede deve ritenersi, quindi, che non può dubitarsi dell'esercizio da parte del Giudice per le indagini preliminari dott.ssa Macrì di attività comportanti valutazioni di merito delle questioni oggetto del giudizio, dovendosi aggiungere che, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, non ha rilievo la mera diversità del numero di ruolo del procedimento, in cui erano confluiti quelli in cui il Giudice per le indagini preliminari aveva esercitato le funzioni, così come la dedotta natura unitaria del procedimento, in assenza di ulteriori specifici elementi idonei a fare ritenere sussistente, in senso sostanziale, un nuovo e diverso procedimento. Ne consegue che il provvedimento, con cui è stata accolta l'istanza di ricusazione della dott.ssa Tiziana Macrì, è privo di vizi. 3 4. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a tale declaratoria consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna SAria Pacilli;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale SS Cimmino, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13 maggio 2024 la Corte di appello di Catanzaro ha accolto l'istanza di ricusazione proposta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro nei confronti della dott.ssa Tiziana Macrì quale Presidente del Collegio Penale Sent. Sez. 6 Num. 41485 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 10/10/2024 del Tribunale di Vibo Valentia deputato alla trattazione del processo penale n. 224/2024 R.G.T. e di quello riunito nr. 225/2024 R.G.T.; ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine all'anzidetta istanza con riferimento alla posizione di CE RB (cl. 2001) e ha dichiarato assorbita l'istanza di ricusazione presentata dalla difesa di AN TA (cl. '61). 2. Nell'istanza di ricusazione si era rappresentato che la dott.ssa Tiziana Macrì era Presidente del Collegio deputato alla trattazione del procedimento 9601/2015 R.G.N.R. D.D.A., in cui erano confluiti tre procedimenti in cui la stessa, in qualità di Giudice per le indagini preliminari, aveva autorizzato intercettazioni. 3. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di SS La SA, OR LA e PE PR, il quale ha dedotto la violazione degli artt. 17, 19, 34, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e l'illogicità della motivazione, avendo la Corte territoriale, nella valutazione dell'incompatibilità della dott.ssa Macrì, quale Presidente del Collegio deputato alla trattazione del procedimento n. 9601/2015 R.G.N.R. D.D.A., valutato in maniera erronea taluni provvedimenti asseritamente implicanti l'esame del merito della regiudicanda, emessi quale Giudice per le indagini preliminari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Questa Corte ha già affermato che costituisce causa di incompatibilità con la funzione di giudice dell'udienza preliminare l'aver autorizzato, quale giudice delle indagini preliminari, la proroga delle intercettazioni telefoniche, trattandosi di attività che comporta valutazioni di merito delle questioni oggetto del giudizio, quali la permanenza degli indizi di reato e dei presupposti normativi legittimanti l'attività captativa (Sez. 2, n. 55231 del 28/11/2018, Clemente, Rv. 274300 - 01). Si è osservato, in particolare, che è noto che, per legittimare la compressione di un diritto di rilievo anche costituzionale, quale quello alla segretezza delle comunicazioni, il Giudice per le indagini preliminari è tenuto a verificare tra l'altro — alla luce degli elementi acquisiti e dedotti dal Pubblico ministero a sostegno della richiesta di intercettazione o di proroga — la sussistenza o la persistenza di gravi indizi di reato (art. 267 cod. proc. pen.), 7 ovvero, nelle ipotesi di cui all'art. 13 L. n. 203 del 1991, di sufficienti indizi di reato. Trattasi, con ogni evidenza, di attività non assimilabile in alcun modo alle ipotesi di deroga all'incompatibilità, elencate ai commi 2-ter e 2-quater dell'art. 34 cod. proc. perì., proprio perché caratterizzata da una valutazione contenutistica dell'ipotesi accusatoria, operata nel medesimo procedimento (pur se al solo fine di autorizzare le captazioni e pur se non necessariamente ancorata all'individuazione delle responsabilità di un determinato soggetto). Valutazione, questa, che, invece, manca totalmente nelle fattispecie di cui ai commi 2-ter e 2- quater dell'art. 34 cit. Il Giudice per le indagini preliminari, che autorizza l'intercettazione o la proroga dell'attività captativa, non si limita ad un intervento di natura formale o comunque estraneo all'oggetto dell'imputazione; né si limita a "conoscere" il contenuto degli atti procedimentali acquisiti a sostegno di un'ipotesi accusatoria. Egli è tenuto a una delibazione delle risultanze allegate a sostegno della richiesta, in funzione squisitamente valutativa della configurabilità, su quelle basi, di gravi (o sufficienti) indizi del reato ipotizzato dal Pubblico ministero richiedente. 3. Nel caso in esame, la Corte di appello ha evidenziato che i provvedimenti, analiticamente indicati nell'ordinanza impugnata, emessi in qualità di Giudice per le indagini preliminari dalla dott.ssa Tiziana Macrì nell'ambito di tre dei quattro procedimenti riuniti al momento della richiesta di rinvio a giudizio, erano connotati da valutazioni di merito convergenti o, comunque, direttamente collegate all'oggetto delle attuali imputazioni sottoposte al vaglio della medesima dott.ssa Macrì quale presidente del Collegio giudicante, assumendo, pertanto, significato pregiudicante in rapporto non soltanto a specifiche contestazioni ma essenzialmente alla contestazione associativa di tipo mafioso di cui al capo 1). Alla luce di quanto precede deve ritenersi, quindi, che non può dubitarsi dell'esercizio da parte del Giudice per le indagini preliminari dott.ssa Macrì di attività comportanti valutazioni di merito delle questioni oggetto del giudizio, dovendosi aggiungere che, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, non ha rilievo la mera diversità del numero di ruolo del procedimento, in cui erano confluiti quelli in cui il Giudice per le indagini preliminari aveva esercitato le funzioni, così come la dedotta natura unitaria del procedimento, in assenza di ulteriori specifici elementi idonei a fare ritenere sussistente, in senso sostanziale, un nuovo e diverso procedimento. Ne consegue che il provvedimento, con cui è stata accolta l'istanza di ricusazione della dott.ssa Tiziana Macrì, è privo di vizi. 3 4. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a tale declaratoria consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2024.