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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 32276/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice, dott.sa Silvia ANTONIONI all'udienza del 13.1.2025, ha pronunciato, dandone pubblica lettura, la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da rappresentata e difesa Parte_1
dall'avvocato Roberta Scarinci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma in via Carlo Mirabello n. 36
RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Roma, presso la CP_1
sede Roma Flaminio, via Giulio Romano 46, rappresentato e difeso CP_1
dal funzionario Giulia Moretti
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi a questo Tribunale, l' per ottenere il pagamento dei CP_1
ratei dell'indennità di accompagno ex art. 1 L. 18/80, beneficio il diritto al quale le era stato riconosciuto con decreto di omologa del 7.5.2024 del
Tribunale di Roma con decorrenza dall'1.3.2023.
L' costituendosi in giudizio, comunicava l'avvenuta liquidazione della CP_1
prestazione in data 25.11.2024 ed il suo accredito in favore della ricorrente disposto per il 9.12.2024: chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'odierna udienza parte ricorrente aderiva alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere, con il favore delle spese: la causa, di natura documentale, era dunque decisa con la presente sentenza della quale era data pubblica lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il giudicante che, atteso l'intervenuto pagamento da parte dell' nelle more dell'odierna udienza di discussione ex art. 420 c.p.c., CP_1
dei ratei arretrati della prestazione riconosciuta alla ricorrente, è cessata tra le parti la materia del contendere.
Non sussiste invero in capo ad alcuna delle parti un interesse alla definizione del giudizio nel merito.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo e da distrarsi, stante l'avvenuto pagamento della prestazione in data successiva (9.12.2024) a quella di notifica del ricorso, vanno poste a carico dell' CP_2
soccombente e distratte in favore del difensore antistatario.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' resistente alla rifusione delle spese di CP_2
giudizio - liquidate in complessivi € 2.145,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge - in favore della ricorrente e da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosene antistatario.
Roma, 13.1.2025
Il Giudice
Silvia Antonioni
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice, dott.sa Silvia ANTONIONI all'udienza del 13.1.2025, ha pronunciato, dandone pubblica lettura, la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da rappresentata e difesa Parte_1
dall'avvocato Roberta Scarinci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma in via Carlo Mirabello n. 36
RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Roma, presso la CP_1
sede Roma Flaminio, via Giulio Romano 46, rappresentato e difeso CP_1
dal funzionario Giulia Moretti
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi a questo Tribunale, l' per ottenere il pagamento dei CP_1
ratei dell'indennità di accompagno ex art. 1 L. 18/80, beneficio il diritto al quale le era stato riconosciuto con decreto di omologa del 7.5.2024 del
Tribunale di Roma con decorrenza dall'1.3.2023.
L' costituendosi in giudizio, comunicava l'avvenuta liquidazione della CP_1
prestazione in data 25.11.2024 ed il suo accredito in favore della ricorrente disposto per il 9.12.2024: chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'odierna udienza parte ricorrente aderiva alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere, con il favore delle spese: la causa, di natura documentale, era dunque decisa con la presente sentenza della quale era data pubblica lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il giudicante che, atteso l'intervenuto pagamento da parte dell' nelle more dell'odierna udienza di discussione ex art. 420 c.p.c., CP_1
dei ratei arretrati della prestazione riconosciuta alla ricorrente, è cessata tra le parti la materia del contendere.
Non sussiste invero in capo ad alcuna delle parti un interesse alla definizione del giudizio nel merito.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo e da distrarsi, stante l'avvenuto pagamento della prestazione in data successiva (9.12.2024) a quella di notifica del ricorso, vanno poste a carico dell' CP_2
soccombente e distratte in favore del difensore antistatario.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' resistente alla rifusione delle spese di CP_2
giudizio - liquidate in complessivi € 2.145,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge - in favore della ricorrente e da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosene antistatario.
Roma, 13.1.2025
Il Giudice
Silvia Antonioni
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