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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/07/2025, n. 1905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1905 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8031/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei SIg.ri Giudici: dr.ssa LUCCA Ada Presidente dr. BONINO Roberto Giudice dr. PARENTINI Mirko Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n.r.g. 8031/2022 avente ad oggetto azione di riduzione promossa da:
Parte_1
[...]
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Chiumento Danilo e Alberto Bovetti
ATTORI contro
Controparte_1
[...] rappresentati e difesi dall'Avv. Erika Sperlinga
CONVENUTI nonché contro
OP
[...] rappresentati e difesi dall'Avv. Cristina Beccaria
CONVENUTI nonché contro
Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Bovetti
1 TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI:
Per gli attori e : Parte_1 Parte_1
“Previa declaratoria di nullità, o comunque di infondatezza, delle domande proposte dai convenuti e;
Controparte_1 CP_1 previa declaratoria di inammissibilità e/o di nullità, o comunque di infondatezza, delle domande proposte dalle convenute e;
CP OP dato atto che le disposizioni contenute nelle schede testamentarie riconducibili alla de cuius
(meglio descritte in atto di citazione) sono lesive della quota di legittima Persona_1 degli attori e , totalmente pretermessi, pari, per ciascuno, Parte_1 Parte_1 ad 1/9 dell'asse ereditario;
dato atto altresì che la de cuius ha effettuato in vita donazioni (specificamente indicate in atto di citazione ed, in ogni caso, meglio individuate nelle risultanze della svolta C.T.U.) eccedenti la quota disponibile, a favore dei convenuti e;
Controparte_1 CP_1 dato atto delle risultanze della svolta C.T.U. volta alla ricostruzione dell'asse ereditario della de cuius e delle risposte ai quesiti di cui alla relazione peritale in atti;
procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria conseguente al decesso di Per_1
e dichiararsi tenuti e condannarsi i convenuti destinatari delle disposizioni
[...] testamentarie e delle donazioni lesive della quota di legittima pertoccante agli attori
e al pagamento o all'attribuzione in loro favore di quanto Parte_1 Parte_1 ad essi spettante alla luce dell'effettuata ricostruzione dell'asse ereditario e della quota di riserva di 1/9 dell'asse ereditario a ciascuno di essi attori riconducibile, quantomeno nella misura risultante dal progetto di divisione prospettato quale “2° ipotesi” dal C.T.U. dr. Per_2
a pag. 97 del proprio elaborato;
[...] con il favore delle spese, ivi comprese quelle relative alla vertita procedura di mediazione obbligatoria, nonché quelle di C.T.U. e di C.T.P. (queste ultime come documentate in atti, ed ammontanti in Euro 1.903,20 per ciascuno degli attori come da parcelle del C.T.P. dr.
e disposizioni di bonifico prodotte quale doc. n. 15, ed in Euro 640,50 a Persona_3 favore dell'attore come da parcella del C.T.P. geom. prodotta Parte_1 Per_4 quale doc. n. 16)”.
Per i convenuti e : Controparte_1 CP_1
“- In via principale di rimettere la causa sul ruolo al fine della prosecuzione della fase istruttoria volta alla rinnovazione della C.t.u. e, in subordine, al supplemento di C.t.u. previa chiamata a chiarimenti dei Cc.tt.uu. e previa acquisizione dei documenti bancari oggetto
2 dell'ordine di esibizione alla banca e non depositati e ogni altro documento atto alla ricostruzione della massa ereditaria della de cuius e cosi rispondere integralmente al quesito del Giudice, per i motivi già esposti in atti;
ordine di esibizione e' stato emesso ma la banca risponde che, essendo decorso decennio, non ha altri documenti oltre quelli comunicati sui quali si basa la ctu
- in via subordinata, si precisa come segue
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Genova, contrariis rejectis, così giudicare:
- 1) in via principale: rigettare integralmente le domande di parte attrice nei confronti dei SInori e . Accertare e dichiarare che le domande della Controparte_1 CP_1 parte attrice volte alla ricostruzione del preteso donatum da parte della de cuius nei confronti dei SInori e non costituiscono delle donazioni e non Controparte_1 CP_1 devono pertanto essere inserite nella ricostruzione della massa ereditaria per i motivi di cui alla premessa della comparsa di costituzione e risposta, e rigettare le domande formulate dalle convenute e nei confronti dei SInori CP OP Controparte_1
e , fatta eccezione per le domande ove le convenute e CP_1 CP CP
aderiscono parzialmente alle domande svolte dagli odierni convenuti nei confronti
[...] degli attori, e rigettare integralmente le domande formulate dalla terza chiamata CP_3
nei confronti dei SInori e , in particolare sia in
[...] Controparte_1 CP_1 ordine alla dichiarazione di nullità per indeterminatezza del petitum sia in ordine alla richiesta di rigettare le domande proposte dai SInori e nei CP_1 Controparte_1 confronti della terza chiamata adducendo che le medesime sarebbero infondate, per i motivi di cui in atti;
- 2) in via subordinata: accertare e dichiarare che le pretese donazioni nei confronti dei SInori
e devono essere oggetto dell'azione di riduzione nei Controparte_1 CP_1 limiti della raggiunta prova e pro quota, sia quanto ai bonifici indicati dall'avversario atto introduttivo a favore della figlia (nella misura meglio vista, quota pari ad euro 25.000,00 o inferiore e comunque inferiore alla quota del 50% dei bonifici), sia in quanto all'immobile di
Genova, corso Sardegna 81/7 pro quota e limitatamente alla differenza eventuale tra la quota pagata dalla SInora pari ad euro 55.000,00 per l'usufrutto dell'immobile di Per_1
Genova, corso Sardegna 81/7 ed il valore dell'usufrutto stesso indicato nell'atto pari ad euro
28.050,00, il tutto proporzionato al valore dell'immobile al momento dell'apertura della successione per i motivi di cui in premessa;
- 3) in via riconvenzionale: accertate le donazioni fatte dalla de cuius al figlio RE
, dichiarare che i di lui eredi, , e Parte_2 Parte_1 Parte_1
3 , tenuti ad imputare le somme accertande in corso di causa alla propria Controparte_3 porzione, procedere allo scioglimento della comunione ereditaria relativa alle somme di cui sopra, previa esatta loro individuazione, compresi i frutti, e ordinare la correlativa divisione
(tenendo anche conto che la metà della quota di provvista necessaria per gli investimenti di cui in premessa erano della SInora ) in relazione alle singole quote con la Controparte_1 successiva formazione di separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi;
- 4) in via istruttoria:
- si chiede la rinnovazione della C.t.u. e, in subordine, il supplemento di C.t.u. previa chiamata
a chiarimenti dei Cc.tt.uu. e previa acquisizione dei documenti bancari oggetto dell'ordine di esibizione alla banca e non depositati e ogni altro documento atto alla ricostruzione della massa ereditaria della de cuius e cosi rispondere integralmente al quesito del Giudice:
- si chiede all'Ill.mo Tribunale di ordinare l'esibizione ai sensi dell'articolo 210 c.p.c. alla
Banca Bpm S.p.A. e/o di disporre che il C.t.u. in sede di rinnovazione della Ctu o di supplemento della Ctu richieda i seguenti documenti, come da facoltà prevista nel quesito dei documenti bancari oggetto dell'ordine di esibizione alla banca e non depositati e ogni altro documento atto alla ricostruzione della massa ereditaria della de cuius. In particolare occorre sottolineare che Banca Bpm S.p.A. a seguito dell'ordine di esibizione regolarmente notificato, non ha prodotto i seguenti documenti: 1) il contratto quadro per l'intermediazione in strumenti finanziari n. 222/851547/0, intestato a e;
2) il Persona_1 Parte_2 contratto di deposito amministrato n. 222/851547/0, intestato a e Persona_1
; 3) l'estratto completo del deposito amministrato predetto dalla data Parte_2 dell'apertura alla data del decesso del SI. (23 aprile 2010); 4) gli ordini Parte_2 di acquisto e di rimborso degli strumenti finanziari indicati ai numeri 4 e 5 delle pagine 9, 10
e 11 della memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. delle parti e Controparte_1
datata 22 luglio 2023; 5) l'ordine del bonifico in data 30.10.2012 pari ad euro CP_1
40.000,00 emesso sul conto corrente n. 20103 presso il Banco Bpm S,p.a. filiale di RA.
Inoltre occorre ricordare che non ha prodotto la copia del Controparte_4 contratto di polizza assicurativa IND. Relevé bis n. 132/00222/614500321446 e relativa documentazione integrale, ivi compresa la liquidazione della polizza.
- Si chiede altresì di disporre l'ordine di esibizione ex articolo 210 c. p. c. nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Cuneo della copia completa di allegati della dichiarazione di successione del SI. (c.f. . Parte_2 C.F._1
- 5) Con vittoria di spese e onorari professionali, anche per la fase della mediazione”.
4 Per le convenute e : OP CP
“NEL MERITO
= previo pagamento, in prededuzione e sul conto corrente bancario intestato alla defunta
delle spese a carico dell'eredità ed in particolare quelle relative all'IMU Persona_1 ed alla TARI dell'immobile sito in RA, Via Carlo Alberto n. 12, maturate nelle more del presente giudizio, quantificate nel mese di gennaio 2025 dal Comune di RA ed ammontanti ad € 5.802 per IMU (doc. 14) e ad € 430,60 per la TARI (doc. 15);
In aderenza al progetto divisionale seconda ipotesi, contenuto a pag. 97 della CTU e relativamente a quanto di competenza delle convenute e : OP CP
= effettuare le riduzioni delle donazioni conseguenti alle risultanze dell'espletata CTU;
per
l'effetto = ordinare la divisione dell'eredità con la formazione di separate masse da ripartire fra i singoli coeredi secondo quanto ipotizzato dal CTU ed in specie, quanto alle convenute
e : OP CP
= assegnarsi l'appartamento sito in RA, Via Carlo Alberto n. 12 alle SI.re CP
e , oltre ad un conguaglio di € 43.232,70 alla SI.ra
[...] CP OP
(da imporsi a carico dei SI.ri per € 12.477,98 e della SI.ra per CP_1 CP
€ 33.754,72).
= assegnarsi la liquidità che residuerà sul conto corrente bancario intestato alla defunta ai SI.ri e , prededucendo dal medesimo le spese a carico Controparte_1 CP_1 della massa ereditaria ed in particolare le spese di IMU e TARI dell'immobile sito in RA,
Via Carlo Alberto n. 12, maturate nelle more del giudizio e quantificate ad oggi dal Comune di RA, come da docc. 14 e 15;
= respingersi le ulteriori domande avanzate dalle parti nei confronti delle convenute
IN OGNI CASO
= Con il favore delle spese, ivi comprese quelle relative al pagamento dei CTU nominati dal
Giudice, del CTP arch. per € 1.345,00, come da fattura in data Persona_5
15.2.2025 che si produce (doc. 16) ed al vertito procedimento di mediazione”.
Per la terza chiamata : Controparte_3
“Dichiararsi la nullità, ex artt. 163 n. 3) e 164 n. 4 c.p.c., dell'atto di citazione notificato alla terza chiamata, ed in ogni caso assolversi la medesima da ogni domanda nei suoi confronti proposta, in quanto infondata;
con il favore delle spese”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Esposizione delle domande e deduzioni difensive di parte attrice.
5 1.1 e Esperito, con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Parte_1 convenivano in giudizio i SIg.ri , , Controparte_1 CP_1 OP
e affinché questo Tribunale accertasse e dichiarasse che le disposizioni CP testamentarie contenute nelle quattro schede redatte dalla nonna paterna (la Persona_1 quale aveva del tutto pretermesso i due nipoti) e le donazioni dalla stessa poste in essere avevano leso la quota di riserva spettante al padre degli attori , RE Parte_2 alla madre e, conseguentemente, provvedesse a reintegrare gli attori nella Persona_1 quota di riserva nella quale erano subentrati per rappresentazione.
1.2 A sostegno dell'azione di riduzione formulata gli attori esponevano che:
1.2.a) in data 15.5.2019 decedeva in Genova, nata ad [...] il Persona_1
02.05.2019, vedova di , con il quale aveva avuto tre figli: Persona_6 CP_1
e ;
[...] Parte_2 Controparte_5
1.2.b) e erano deceduti prima della madre sicché, Parte_2 Controparte_5 nelle quote di riserva a loro spettanti, erano subentrati per rappresentazione i figli Parte_1
e (quanto a ), e (quanto a
[...] Parte_1 Parte_2 OP
); Controparte_5
1.2.c) aveva redatto quattro schede testamentarie, tutte recanti identica data Persona_1
(18.3.2011), ma in luoghi diversi, tre delle quali erano state pubblicate in data 31.5.2019 (doc.
1) ed una in data 18.10.2021 (doc. 2);
1.2.e) in tutte e quattro le schede testamentarie, contenenti disposizioni tra loro non incompatibili, la SI.ra aveva disposto di ogni proprio avere, pretermettendo Per_1 completamente i nipoti e , legittimari, in forza di Parte_1 Parte_1 rappresentazione, per la complessiva quota di 2/9, e quindi di 1/9 ciascuno;
1.2.f) in uno dei tre testamenti pubblicati il 31.5.2019 e, precisamente, quello che risultava redatto in RA, la SI.ra aveva lasciato a e Per_1 CP OP
(rispettivamente moglie e figlia del figlio RE ) le sue quote di Controparte_5 comproprietà del fabbricato, ubicato in RA, via Carlo Alberto n. 12, e distinta al Catasto
Fabbricati di quel Comune al Foglio 93, particella 651, subalterni 12 (A/3) e 13 (C/6), ovvero l'unico immobile di cui la medesima risultava essere stata comproprietaria nella misura dei
36/54, dichiarando di avere “già dato dei soldi agli altri eredi”;
1.2.g) la SI.ra , con gli altri due testamenti, di identico contenuto, pubblicati il Per_1
31.5.2019, redatti in Genova e vergati su una stessa pagina, lasciava alla figlia CP_1
e al di lei marito tutto quel che sarebbe rimasto di soldi di sua
[...] CP_1
6 proprietà, motivando tale sua decisione in ragione dell'assistenza morale e materiale che la figlia e il genero le avrebbero fornito;
1.2.h) con il testamento pubblicato il 18.10.2021, composto di due foglietti di carta, uniti con nastro adesivo (sul primo era indicata la data - sempre il 18.3.2011 - ma non il luogo di redazione), la SI.ra dichiarava di non lasciare niente agli altri eredi diretti in quanto Per_1 gli stessi, per un disguido bancario, avevano avuto metà dei suoi risparmi, indicando poi nel secondo foglietto gli estremi di un conto corrente bancario (“CC 20103 Banca Novara popolare”) e la parola “assegni”;
1.2.i) contrariamente a quanto asserito dalla de cuius, né il padre né i Parte_2 nipoti e avrebbero ricevuto alcunché dalla quando costei era ancora in PT PT Per_1 vita;
1.2.l) in forza delle informazioni in loro possesso (incomplete, stante l'impossibilità di ottenere documentazione bancaria oltre il decennio), risultava che la IG.ra avesse effettuato Per_1 cospicue donazioni di denaro in favore della figlia e del genero Controparte_1 CP_1
:
[...]
- in data 3.6.2011 e in data 26.10.2011 la de cuius aveva emesso due assegni bancari del rispettivo importo di € 10.000,00 e 100.000,00 in favore della SI.ra (doc. 5), Persona_7 utilizzati per l'acquisto di un appartamento ubicato in Genova, Corso Sardegna n. 81 (distinto al Catasto Fabbricati di quel Comune al Foglio 43, particella 167 subalterno 39 – A/3), avvenuto tramite atto pubblico in data 3.11.2011, rogito notaio , rep. Controparte_6
35550/25369, in forza del quale in capo alla SI.ra era stato costituito il diritto di Per_1 usufrutto su tale immobile, mentre la nuda proprietà era stata trasferita al SI. , CP_1 in regime di comunione legale con (e senza esclusione del bene dalla Controparte_1 comunione), bene, di cui alla morte della SI.ra questi ultimi erano divenuti pieni Per_1 proprietari, per la quota di ½ ciascuno (docc. 6-7-8);
- in data 30.10.2012, 16.01.2014 e 28.04.2015 la de cuius aveva emesso bonifici di cospicua entità a favore della figlia , rispettivamente pari ad € 40.000,00, € Controparte_1
10.000,00 e € 10.000,00, come risultante dagli estratti del conto corrente n. 20103 (doc. 4), in essere presso Banco Bpm di Novara;
- dal medesimo conto corrente risultavano effettuati, nell'ultimo decennio, numerosi bonifici per il pagamento di spese condominiali relative a beni immobili di proprietà dei SIg.ri e (docc. 7 e 8), e precisamente per complessivi € Controparte_1 CP_1
2.371,32 in relazione ad un immobile ubicato in Genova, Corso Sardegna n. 95 (di proprietà
7 esclusiva di ), ed € 4.563,22 per un altro immobile ubicato in Genova, Controparte_1 via Cesarea n.5/6A (di proprietà per ½ di e per ½ di ). Controparte_1 CP_1
1.3 Gli attori chiedevano, quindi, che il Tribunale adito provvedesse a ridurre le disposizioni testamentarie e le donazioni poste in essere dalla de cuius in misura idonea a reintegrare la quota di riserva spettante al padre nella quale erano subentrati.
2. Esposizione delle domande, eccezioni e deduzioni difensive delle parti convenute
e . Controparte_1 CP_1
2.1 Con comparsa di costituzione e risposta del 20.12.2022 si costituivano in giudizio e , contestando recisamente la ricostruzione dell'asse Controparte_1 CP_1 ereditario esposta in citazione giacché gli attori avrebbero omesso di considerare che, essendo il conto corrente cointestato tra la defunta e la figlia , solo la Per_1 Controparte_1 metà del saldo del conto corrente sarebbe caduto nella successione della . Per_1
2.2 I due convenuti contestavano, altresì, che le dazioni in denaro disposte a favore della figlia e del genero potessero costituire donazioni essendo semplicemente dirette a dare un CP_1 riconoscimento ex art. 770 secondo comma c.c. a costoro per le spese, l'assistenza e il servizio morale e materiale che avevano fornito alla fin dal 1983 (allorché rimase vedova), Per_1 dapprima ospitandola presso l'immobile dove vivevano e poi, dal 2001, mettendole a disposizione a titolo di comodato un alloggio di loro proprietà in Via Cesarea.
2.3 Inoltre contestavano che la totale pretermissione dei figli di dalla Parte_2 successione testamentaria della nonna paterna avesse leso la quota di riserva nella quale erano subentrati giacché tale quota sarebbe stata ampiamente soddisfatta, come dava atto la stessa nelle schede testamentarie, mediante i proventi del titoli di investimento cointestati Per_1 tra la e il figlio ma acquistati con denari provenienti esclusivamente dal Per_1 Pt_2 conto corrente 20103 riferibile alla de cuius.
2.4 Contestavano l'assunto che l'immobile di Corso Sardegna fosse stato acquistato con provvista messa a disposizione della sola SI.ra giacché parte del prezzo Per_1 dell'immobile, pari ad € 60.000, era stato corrisposto dal convenuto il quale CP_1 aveva anche corrisposto le spese di mediazione e le spese notarili;
inoltre evidenziavano che gli assegni indicati nell'atto di vendita, erano stati tratti sul conto corrente cointestato tra la SI.ra e la figlia e, dunque, i pagamenti avrebbero potuto essere imputati alla Per_1 CP_1
nella limitata misura della metà (importo in massima parte corrispondente al valore Per_1 dell'usufrutto costituito a favore della ). Per_1
2.5 Deducevano che erano da ritenersi estranee all'asse ereditario anche le dazioni in denaro di
€ 2.371,32 e di € 4.563,22 giacché sarebbero stati meri rimborsi di oneri condominiali ai quali
8 la SI.ra era tenuta, quale usufruttuaria dell'immobile di Corso Sardegna e quale Per_1 comodataria dell'immobile di Via Cesarea.
2.6 I convenuti chiedevano, quindi, in via principale, il rigetto delle domande formulate dalle parti attrici e, in via riconvenzionale, la condanna degli attori, quali eredi di Parte_2
al conferimento alla massa ereditaria per imputazione delle somme ricevute a titolo
[...] di donazione dal figlio (RE alla de cuius), con conseguente scioglimento della Pt_2 comunione ereditaria e la formazione di separate masse da dividersi tra i singoli coeredi.
2.7 Chiedevano, infine, l'autorizzazione alla chiamata in causa della IG.ra , in Controparte_3 quanto anch'essa, quale erede di sarebbe stata vincolata alla collazione delle donazioni Pt_2 effettuate a favore di quest'ultimo da parte della SI.ra . Per_1
3. Esposizione delle domande e deduzioni difensive delle parti convenute
[...]
e CP CP
3.1 Con comparsa di costituzione e risposta del 16.05.2023 si costituivano, oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c., e chiedendo il rigetto delle domande OP CP avanzate dalle parti attrici nei loro confronti e chiedendo, altresì, la divisione dell'eredità morendo dismessa dalla SI.ra mediante la formazione di lotti che assicurassero, Per_1 comunque, la reintegrazione di nella quota di riserva del padre OP CP_5
(pari ai due noni dell'asse ereditario) nella quale la convenuta era subentrata per rappresentazione.
3.2 Le due convenute, aderendo in parte alle difese degli attori e in parte alle difese dei convenuti e , deducevano che la quota di riserva spettante Controparte_1 CP_1
a sarebbe stata solo parzialmente soddisfatta mediante la devoluzione alla OP stessa delle quote di proprietà sull'immobile di RA e chiedevano, dunque, che tale quota, da calcolarsi tenuto conto anche delle donazioni ricevute dalle controparti, venisse reintegrata nella misura di legge.
4. Esposizione delle domande e deduzioni difensive della terza chiamata Controparte_3
4.1 Nella propria comparsa di costituzione la IG.ra eccepiva, in via Controparte_3 preliminare, la nullità dell'avverso atto di citazione per chiamata di terzo, per assoluta indeterminatezza del petitum in relazione alla domanda proposta nei suoi confronti, chiedendone in ogni caso il rigetto, adducendo l'assenza di qualsivoglia prova a conforto dell'assunto, sostenuto dai convenuti, secondo cui la provvista necessaria per gli investimenti fatti a nome di e sarebbe stata tratta unicamente dal Persona_1 Parte_2 conto corrente n. 20103 acceso presso il Banco BPM – filiale di RA, nulla potendo dimostrare in tal senso i documenti prodotti, dai quali, per contro, risultava che sul citato conto
9 corrente veniva fatta confluire negli anni la maggior parte del controvalore di quegli investimenti.
5. Esposizione dello svolgimento processo
5.1 Il giudizio veniva istruito per mezzo di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di documentazione bancaria richiesta dalle parti convenute e CTU diretta alla stima dell'asse e all'accertamento della dedotta lesione delle quote di riserva.
5.2 All'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 18.2.2025 il Giudice, previo esito negativo del tentativo di conciliazione esperito, rimetteva la causa in decisione al collegio previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
6. Sulle istanze di rimessione della causa in istruttoria per acquisizione dei documenti di cui è stata ordinata l'ostensione in giudizio ai sensi dell'art. 210 c.p.c..
6.1 Le parti convenute deducono che la ricostruzione dell'asse ereditario esposta nella CTU non sarebbe attendibile poiché il CTU non avrebbe preso in esame tutta la documentazione bancaria di cui questo Giudice aveva ordinato l'ostensione alla Banca BPM s.p.a.; pertanto hanno chiesto che il collegio rimetta la causa in istruttoria affinché il CTU – acquisita tale documentazione – provveda alla rinnovazione delle operazioni peritali.
6.2 Si osserva che il Giudice Istruttore con Ordinanza del 24.10.2023 aveva accolto l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dai convenuti ordinando alla banca l'esibizione di una serie di documenti riguardanti il deposito titoli cointestato alla de cuius e al figlio e ponendo Pt_2
l'onere di notificazione a carico delle parti convenute.
6.3 All'esito della notificazione dell'ordine ex art. 210 c.p.c. la banca comunicava via pec i seguenti documenti:
facendo presente di non essere in grado di esibire gli ulteriori documenti (afferenti la documentazione negoziale e alle singole operazioni) poiché, essendo decorsi oltre dieci anni, non erano più in suo possesso ex artt. 2220 c.c. e 119 tub.
6.4 Ciò premesso l'istanza di rimessione della causa in istruttoria pare priva di qualsiasi utilità istruttoria poiché, essendo decorso il termine decennale che delimita l'obbligo di conservazione della documentazione bancaria ex art. 119 quarto comma TUB, la banca non avrebbe alcun obbligo di fornire tali documenti.
6.5 Sotto tale profilo si osserva che -come ribadito dalla Cassazione nei suoi più recenti arresti in materia (cfr. Sez. 1 - , Ordinanza n. 8173 del 28/03/2025; Sez. 1 - , Ordinanza n. 35039 del
10 29/11/2022) - il diritto del cliente di ottenere dalla banca la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, previsto dell'art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni.
6.6 Sicché il collegio non ritiene sussistano ragioni per rimettere la causa in istruttoria e disporre nuove operazioni peritali.
7. Sulla domanda della convenuta di reintegrazione della propria OP quota di riserva.
7.1 La SI.ra , nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha chiesto OP che, previa riduzione delle disposizioni lesive della sua quota, le siano attribuiti beni corrispondenti alla quota di eredità a lei spettante ex lege (pari ai due noni dell'asse ereditario).
7.2 Al riguardo si osserva che – come dedotto dagli attori – la stessa si è costituita con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.5.2023 e, dunque, ben oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c. (nella formulazione vigente ratione temporis) sicché la relativa domanda di reintegrazione della quota di riserva a lei spettante va dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 167 secondo comma c.p.c..
8. Ricostruzione dell'asse ereditario.
8.1 Per valutare la fondatezza dell'azione di riduzione occorre preliminarmente procedere, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex plurimis Sez. 2 - , Ordinanza n. 8174 del 14/03/2022; Sez. 2, Sentenza n. 12919 del 24/07/2012), alla “formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal “relictum” dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e “donatum”, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione
(artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro
(art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del “relictum” al netto ed il valore del “donatum” ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.)”.
8.2 Quanto al relictum si osserva che esso è costituito, secondo quanto risulta dall'espletata
CTU, dalle quote di proprietà di immobile in RA, pari ai 36/54 e dal saldo finale del conto corrente n. 20103 in essere presso il Banco BPM (Banca Popolare di Novara).
8.3 In relazione al saldo finale di tale conto la convenuta deduce che, Controparte_1 essendo il conto corrente cointestato tra la defunta e la stessa figlia Persona_1
11 , il credito finale nei confronti della banca dovrebbe ripartirsi in parti Controparte_1 uguali tra la defunta madre e la cointestataria del conto sicché a cadere in successione sarebbe solo la metà del saldo finale.
8.4 Si osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 77/2018) nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, comma 2,
c.c., in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente.
8.5 Dagli estratti conto agli atti di causa, che coprono un periodo ultradecennale, dal 2008 – in cui il conto presentava un saldo di € 11.960,26 – fino all'apertura della successione nel maggio
2019 (allorché il saldo ammonta al maggior importo di € 49.023,82) risulta che nel conto corrente confluivano esclusivamente la pensione mensile percepita dalla e i proventi Per_1 dei suoi investimenti (cfr. pagina 34 della CTU).
8.6 Nel considerevole arco temporale preso in esame dal CTU (oltre dieci anni) non risulta alcun versamento derivante da provvista messa a disposizione dell'altra cointestataria del conto corrente (ovvero dalla figlia della de cuius).
8.7 Sicché pare logico presumere che il conto corrente fosse alimentato in via esclusiva con provvista messa a disposizione dalla sola la quale, pertanto, nei rapporti interni con Per_1
l'altra cointestataria del conto, va considerata quale unica titolare del saldo del conto il quale, pertanto, cade nella massa ereditaria nella sua interezza.
8.8 Il valore delle quote di proprietà dell'immobile in RA è stato stimato in € 117.000,00.
8.9 Perciò il relictum – detratte le passività ereditarie (spese per onoranze funebri saldate con denari prelevati dal conto corrente) – ammonta, come stimato dal CTU, ad € 166.023,82. Non possono essere, per contro, prese in considerazione le ulteriori passività, inerenti alle quote immobiliari cadute in successione, essendo state tardivamente dedotte dai convenuti solo in sede di udienza di precisazione delle conclusioni.
8.10 Quanto al donatum vanno prese in considerazione le operazioni relative al deposito titoli cointestato tra la defunta e il figlio (padre dei due Persona_1 Parte_2 attori).
8.11 La SI.ra con una prima operazione disposta in data 13.12.2005 dal Persona_1
c/c n. 20103 (intestato alla IG.ra ed alla IG.ra ), Persona_1 Controparte_1 aveva sottoscritto titoli pari per complessivi € 10.000,00 ad incremento del deposito titoli n.
222/851547/0 cointestato tra i SIg.ri e . Persona_1 Parte_2
12 8.12 L'operazione, avendo incrementato il deposito di titoli cointestati con ha Pt_2 arricchito gratuitamente quest'ultimo di titoli per € 5000,00 realizzando, in tal modo, una liberalità a suo favore.
8.13 Analogamente è a dirsi per l'operazione del 30.09.2009 con la quale il figlio ha Pt_2 usufruito gratuitamente di un incremento di titoli a suo favore per € 4.929,75.
8.14 Le restanti operazioni allegate dai convenuti, sostanziandosi - come risulta dall'analitico esame degli estratti conto operato dal CTU - in operazioni di sostituzione titoli, non possono ritenersi liberalità a favore del figlio non essendovi alcun riscontro che la provvista Pt_2 per l'acquisto dei titoli originari fosse stata fornita in via esclusiva dalla defunta SI.ra
. Per_1
8.15 In conclusione le liberalità a favore del figlio ammontano ad € 9.979,25. Pt_2
8.16 In relazione all'atto del 3.11.2011 con il quale il SI. , in regime di CP_1 comunione legale con la SI.ra (figlia della de cuius), ha acquistato Controparte_1
l'immobile sito in Corso Sardegna 81/7 si rileva che l'operazione di acquisto è stata finanziata in maniera preponderante con provvista proveniente dal conto 20103 (come d'altronde si dà espressamente atto nello stesso atto di compravendita).
8.17 Né potrebbe ritenersi che l'importo versato dalla SI.ra – pari ad € 110.000,00 Per_1
-costituisse il solo corrispettivo del diritto di usufrutto costituito a suo favore perché tale diritto di usufrutto, come risulta dalla condivisibile stima del CTU arch. , aveva un valore Per_8 largamente inferiore pari ad € 14.500,00.
8.18 Sul punto si osserva che – secondo consolidato orientamento della Cassazione (cfr. Sez.
2, Sentenza n. 17604 del 04/09/2015; Sez. 2, Sentenza n. 20638 del 25/10/2005) – “nell'ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, si configura la donazione indiretta dell'immobile e non del denaro impiegato per l'acquisto”.
8.19 Pertanto la corresponsione dell'importo di € 110.000, per la parte eccedente il diritto di usufrutto (ammontante ad € 95.500,00), ha realizzato una donazione indiretta a favore della figlia e del genero della disponente pari al 56,17% delle quote di proprietà dell'immobile
(corrispondenti al valore di € 95.500,00) di cui i SIg.ri e hanno CP_1 CP_1 consolidato, con la morte dell'usufruttuaria, la piena proprietà.
8.20 Costituisce, altresì, liberalità il bonifico disposto in data 30.10.2012 dal c/c n. 20103 pari ad € 40.000,00 a favore della IG.ra trattandosi di attribuzione Controparte_1 patrimoniale del tutto gratuita.
13 8.21 Costituisce parimenti liberalità a favore della figlia il bonifico in uscita pari ad CP_1
€ 10.000,00 effettuato in data 16.01.2014 non potendo comportare una diversa qualificazione giuridica il rilievo che la disposizione bancaria rechi quale causale “assistenza” giacché, anche a voler ritenere che con tale disposizione – come per le altre cospicue elargizioni a favore della figlia la SI.ra avesse voluto, in qualche modo, remunerarla per Parte_3 Per_1
l'assistenza prestata a suo favore ciò non escluderebbe la natura di donazione delle dazioni di denaro effettuate giacché anche le liberalità fatta per riconoscenza ovvero per speciale remunerazione, sono vere e proprie donazioni e perciò rimangono assoggettate “alla disciplina della reintegrazione di quanto spetta ai legittimari ed all'azione di riduzione” (cfr. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 41480 del 24/12/2021).
8.22 Né d'altronde gli ingenti importi in denaro versati dalla de cuius alla figlia possono costituire una liberalità per i servizi resi ex art. 770 secondo comma c.c. non risultando alcuna specifica documentazione che attesti che i due convenuti avessero sostenuto spese di valore omogeneo o proporzionale rispetto alle cospicue elargizioni percepite. Sul punto si osserva che, secondo la Cassazione, per le liberalità di cui all'art. 770 secondo comma c.c. occorre una
“certa equivalenza economica fra il valore (della liberalità) e quello dei servizi ricevuti dal disponente” (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 41480 del 24/12/2021) non riscontrabile in relazione ad una generica allegazione di assistenza.
8.23 Identica considerazione si impone per il bonifico di € 10.000,00 effettuato in data
28.4.2015 dalla de cuius a favore della figlia e per il bonifico di € 855,00 effettuato CP_1 in data 16.12.2015 dalla de cuius a favore della figlia CP_1
8.24 Infine non vi è ragione per escludere la natura di donazione degli importi corrisposti dalla SI.ra per le spese condominiali inerenti all'immobile in Via Cesarea (di proprietà Per_1 esclusiva della figlia e del genero) posto che il fatto che questi ultimi ospitassero la defunta presso l'immobile non determinava automaticamente a carico di quest'ultima un Per_1 obbligo di rimborso delle spese condominiali.
8.25 Sulla base delle considerazioni che precedono, l'asse ereditario sul quale computare la quota di riserva spettante al figlio RE e, per esso, ai suoi due figli, va stimato in Pt_2
€ 332.943,38 (prospetto sub pagina 97 della CTU).
9. Riduzioni.
9.1 La SI.ra aveva tre figli, due dei quali ( e ) premorti alla Persona_1 Pt_2 CP_5 stessa;
si riporta per comodità espositiva l'albero genealogico:
14 9.2 A norma dell'art. 537, secondo comma, cod.civ. se i figli sono più (di uno), è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli.
9.3 Pertanto a ciascuno dei tre figli della ( e spettano i Per_1 CP_1 CP_5 Pt_2 due noni dell'asse (quota di valore pari ad € 73.987,40 = due noni di € 332.943,38).
9.4 Alla quota di riserva spettante ad , padre dei due attori, vanno imputate Parte_2 le liberalità da costui percepite dalla madre stimate in € 9.929,74. Persona_1
9.5 Sicché la lesione della quota di riserva spettante ad ammonta ad € 64.057,66; tale Pt_2 lesione va divisa per ciascuno dei due figli subentrati nella quota del padre: pertanto il valore della quota, nella quale ciascuno dei due attori deve essere reintegrato, ammonta ad € 32.028,83.
9.6 Come noto, a norma dell'art. 555, secondo comma, c.c. le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.
9.7 Come sopra esposto il relictum è costituito dalla proprietà di 36/54 di compendio immobiliare in RA (quote stimate dalla CTU licenziata in € 117.000,00) e dal saldo finale del conto corrente (ammontante ad € 45.095,41).
9.8 La de cuius, come esposto nel paragrafo 1, ha attribuito il cespite ereditario di maggior valore, ovvero le quote di comproprietà del compendio in RA, alla NI e alla CP nuora In assenza di disposizione diversa si deve ritenere che le quote siano state CP ripartite in misura uguale tra le due eredi.
9.9 La quota assegnata a , in quanto di valore inferiore alla quota di riserva a lei CP spettante (pari ai due noni dell'asse ovvero ad € 73.987,40), non è suscettibile di riduzione.
9.10 Per contro la quota assegnata all'erede testamentaria SI.ra (di valore pari ad CP
€ 58.500,00 = € 117.000,00/2) non, essendo quest'ultima erede necessaria della SI.ra
è suscettibile di riduzione. Persona_1
9.11 La SI.ra , con ulteriore scheda testamentaria, ha devoluto i restanti suoi beni, Per_1 costituiti dal saldo finale del conto corrente, alla figlia e al SI. . CP_1 CP_1
15 9.12 Posto che, per le considerazioni svolte nel paragrafo 6, la figlia Controparte_1 aveva percepito donazioni ampiamente satisfattive della quota a lei riservata ex lege, la devoluzione ad essa anche di metà del saldo del conto corrente (pari ad € 22.547,70) è suscettibile di riduzione.
9.13 Parimenti è suscettibile di riduzione la disposizione a favore del SI. (pari CP_1 ad € 22.547,70) in quanto erede non legittimario.
9.14 A norma dell'art. 558, primo comma, c.c. la riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari;
inoltre, a norma dell'art. 555, secondo comma, c.c. le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui
è stato disposto per testamento.
9.15 Pertanto le disposizioni testamentarie, suscettibili di riduzione ai sensi dell'art. 554 c.c., hanno un valore complessivo di € 103.595,41 e, dunque, sono di entità ampiamente sufficiente ad assicurare la reintegrazione delle quote di riserva spettanti ai due attori (ammontanti complessivamente ad € 64.057,66).
9.16 Occorre, dunque, ridurre le disposizioni testamentarie in proporzione a quanto ciascuno ha ricevuto, per liberare € 64.057,66 a favore della quota del legittimario pretermesso nella quale sono subentrati per rappresentazione i due odierni attori.
9.17 La proporzione della disposizione di € 58.500,00 rispetto al totale è pari a 0,5647 (= €
58.500/€ 103.595,51).
9.18 La proporzione della disposizione di € 45.095,41 rispetto al totale è pari a 0,4353 (= €
45.095,41/€ 103.595,51).
9.19 Pertanto moltiplicando le proporzioni per la quota da ridurre risulta che la disposizione di
€ 58.500,00 deve essere ridotta di € 36.158,09 (a favore degli attori) e la disposizione di €
45.095,41 deve essere ridotta di € 27.899,57 (a favore degli attori).
9.20 Posto che la disposizione testamentaria di € 45.095,41 aveva come beneficiari i SIg.ri e la riduzione sulla disposizione a favore della SI.ra CP_1 Controparte_1
ammonta ad € 13.949,50 e la riduzione sulla disposizione a favore del Controparte_1 SI. ammonta ad € 13.949,50. CP_1
9.21 Si osserva, quanto alla riduzione della disposizione testamentaria a favore di CP che alla stessa era stata assegnata la metà delle quote di cui la de cuius era titolare sul compendio immobiliare di RA (quote ammontanti complessivamente a 36/54).
9.22 Pertanto la quota spettante a è pari a 36/108 (ovvero metà di 36/54). CP
16 9.23 Posto che la quota di 36/108 corrisponde al valore di € 58.500,00 (pari a metà di €
117.000,00) – operando la riduzione di € 36.158,09 – la quota va ridotta per arrotondamento ai 22/108 (frazione corrispondente, appunto, ad € 36.158,09).
9.24 Pertanto, per concludere, sul punto a seguito delle riduzioni proporzionale delle disposizioni testamentarie come sopra operate: la SI.ra va condannata a reintegrare la quota dei due attori mediante il Controparte_1 versamento di € 13.949,50 (ovvero € 6.974,75 per ciascuno dei due attori) il SI. va condannato a reintegrare i due attori mediante il versamento di € CP_1
13.949,50 (ovvero € 6.974,75 per ciascuno dei due attori);
l'assegnazione per testamento alla SI.ra di 36/108 delle quote sul compendio CP_1 immobiliare di RA va ridotta a quote pari alla frazione di 14/108 con conseguente assegnazione delle restanti quote dei 22/108 ai SIg.ri e nella misura di PT Parte_1
11/108 ciascuno.
10. Sulle domande di divisione.
10.1 Si osserva che la massa ereditaria per cui è stata formulata azione di divisione è costituita in parte da denaro, il quale è già oggetto di separate statuizioni derivanti dall'accoglimento della domanda principale di riduzione;
sicché sul punto non è necessaria la predisposizione di alcun progetto di divisione.
10.2 Quanto al compendio immobiliare di RA, in relazione al quale si è costituita una comunione ereditaria sulle sole quote di proprietà cadute in successione, si rileva che essendo coinvolte due comunione diverse, non è possibile nel presente giudizio, riguardante la sola successione della SI.ra , procedere alla divisione dell'intero immobile non essendovi Per_1 alcuna domanda di divisione anche della comunione sulle restanti quote dell'immobile di
RA estranee alla successione oggetto di causa.
10.3 Si soggiunga, peraltro, che come rilevato dal CTU il compendio immobiliare in oggetto presenta irregolarità urbanistiche e difformità catastali ostative alla divisione. A pagina nr. 9 della relazione peritale a firma dell'arch. è dato leggere che l'appartamento oggetto Per_8 della procedura “NON E' REGOLARE, in quanto così come è stato rilevato è difforme rispetto al set delle pratiche edilizie rinvenuta presso gli uffici comunali di RA ma anche rispetto alla planimetria catastale del 06/11/2006 a firma del Geom. ”. Parte_4
11. Sulle spese di lite e tecniche.
11.1 I due attori e la terza chiamata sono risultati vittoriosi rispetto ai convenuti Controparte_3
e i quali, in forza del principio di Controparte_1 CP_1 CP soccombenza, sono tenuti a corrispondere le spese di lite secondo i valori medi di liquidazione
17 previsti per lo scaglione di riferimento da individuarsi avuto riguardo all'entità della lesione
(valore della causa: da € 52.001 a € 260.000).
11.2 Vanno, per contro, compensate le spese di lite tra gli attori e la convenuta
[...]
giacché la disposizione testamentaria a favore di quest'ultima non è stata attinta CP dall'azione di riduzione esercitata in giudizio.
11.3 Le spese di CTU, come liquidate con decreti in corso di causa, vanno poste nei rapporti interni tra le parti a carico esclusivo dei convenuti , e CP_1 CP_1 CP
p.q.m.
definitivamente decidendo ogni contraria domanda, eccezione e deduzione rigettate:
1. accerta e dichiara che le disposizioni contenute nelle schede testamentarie redatte in data 18.3.2011 dalla SI.ra hanno leso la quota di riserva spettante Persona_1 ai SIg.ri e (pari alla frazione di 1/9 dell'asse Parte_1 Parte_1 ereditario ammontante ad € 332.943,38) e per l'effetto:
1.a) riduce la disposizione testamentaria, con la quale è stata attribuita la metà del saldo del conto corrente n. 20103 alla SI.ra , all'importo di € 8.597,92 Controparte_1
e condanna la predetta SI.ra a corrispondere ai SIg.ri e Controparte_1 PT
, a reintegrazione della quota di riserva a loro spettante, il residuo Parte_1 importo di € 13.949,78 (pari ad € 6.974,89 ciascuno);
1.b) riduce la disposizione testamentaria, con la quale è stata attribuita la metà del saldo del conto corrente n. 20103 al SI. , all'importo di € 8.597,92 e condanna CP_1 il predetto SI. a corrispondere ai SIg.ri e , a CP_1 PT Parte_1 reintegrazione della quota di riserva a loro spettante, la somma di € 13.949,78 (pari ad
€ 6.974,89 ciascuno);
1.c) riduce la devoluzione testamentaria alla SI.ra dei 36/108 delle CP quote di proprietà dell'immobile nel Comune di RA (CN) - identificato catastalmente al Foglio: 93, Particella: 651, Subalterno: 12, Categoria A/3 (abitazioni di tipo economico), Classe 2, Consistenza 10 vani, Superficie Catastale Totale: 258 m²,
Totale escluse aree scoperte : 250 m², Rendita Euro 516,346, Indirizzo VIA CARLO
ALBERTO n. 12, piano: T-1-2 – alle quote di proprietà dei 14/108 ed assegna le restanti quote di proprietà dei 22/108 ai SIg.ri e (nella Parte_1 Parte_1 misura di 11/108 per ciascuno di loro);
2. dichiara inammissibile la domanda di reintegrazione della quota di riserva spettante alla SI.ra perché esercitata oltre il termine di cui agli artt. 166 e OP
167 secondo comma c.p.c.;
18 3. dichiara improcedibile la domanda di divisione dell'eredità della defunta Per_1
[...]
4. pone le spese di CTU, come liquidate in separato decreto in corso di causa, a carico esclusivo dei convenuti , e Controparte_1 CP_1 CP
5. compensa le spese di lite tra gli attori e;
OP
6. dichiara tenuti e condanna i SIg.ri , e Controparte_1 CP_1 CP
a corrispondere ai SIg.ri e le spese di lite che si liquidano
[...] PT Parte_1 in € 2016,00 per la mediazione obbligatoria, € 2543,70 per spese di CTP ed € 14.103,00 per il presente giudizio oltre rimborso del contributo unificato e delle spese generali nonché accessori di legge;
7. dichiara tenuti e condanna i SIg.ri , e Controparte_1 CP_1 CP
a corrispondere alla SI.ra le spese di lite che si liquidano in €
[...] Controparte_3
14.103,00 oltre spese generali e accessori di legge.
8. Ordina al competente conservatore dei registri immobiliari di provvedere con esonero di responsabilità alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Genova nella camera di conSIlio del 16 luglio 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
(dr.ssa Lucca Ada) (dr. Parentini Mirko)
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei SIg.ri Giudici: dr.ssa LUCCA Ada Presidente dr. BONINO Roberto Giudice dr. PARENTINI Mirko Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n.r.g. 8031/2022 avente ad oggetto azione di riduzione promossa da:
Parte_1
[...]
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Chiumento Danilo e Alberto Bovetti
ATTORI contro
Controparte_1
[...] rappresentati e difesi dall'Avv. Erika Sperlinga
CONVENUTI nonché contro
OP
[...] rappresentati e difesi dall'Avv. Cristina Beccaria
CONVENUTI nonché contro
Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Bovetti
1 TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI:
Per gli attori e : Parte_1 Parte_1
“Previa declaratoria di nullità, o comunque di infondatezza, delle domande proposte dai convenuti e;
Controparte_1 CP_1 previa declaratoria di inammissibilità e/o di nullità, o comunque di infondatezza, delle domande proposte dalle convenute e;
CP OP dato atto che le disposizioni contenute nelle schede testamentarie riconducibili alla de cuius
(meglio descritte in atto di citazione) sono lesive della quota di legittima Persona_1 degli attori e , totalmente pretermessi, pari, per ciascuno, Parte_1 Parte_1 ad 1/9 dell'asse ereditario;
dato atto altresì che la de cuius ha effettuato in vita donazioni (specificamente indicate in atto di citazione ed, in ogni caso, meglio individuate nelle risultanze della svolta C.T.U.) eccedenti la quota disponibile, a favore dei convenuti e;
Controparte_1 CP_1 dato atto delle risultanze della svolta C.T.U. volta alla ricostruzione dell'asse ereditario della de cuius e delle risposte ai quesiti di cui alla relazione peritale in atti;
procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria conseguente al decesso di Per_1
e dichiararsi tenuti e condannarsi i convenuti destinatari delle disposizioni
[...] testamentarie e delle donazioni lesive della quota di legittima pertoccante agli attori
e al pagamento o all'attribuzione in loro favore di quanto Parte_1 Parte_1 ad essi spettante alla luce dell'effettuata ricostruzione dell'asse ereditario e della quota di riserva di 1/9 dell'asse ereditario a ciascuno di essi attori riconducibile, quantomeno nella misura risultante dal progetto di divisione prospettato quale “2° ipotesi” dal C.T.U. dr. Per_2
a pag. 97 del proprio elaborato;
[...] con il favore delle spese, ivi comprese quelle relative alla vertita procedura di mediazione obbligatoria, nonché quelle di C.T.U. e di C.T.P. (queste ultime come documentate in atti, ed ammontanti in Euro 1.903,20 per ciascuno degli attori come da parcelle del C.T.P. dr.
e disposizioni di bonifico prodotte quale doc. n. 15, ed in Euro 640,50 a Persona_3 favore dell'attore come da parcella del C.T.P. geom. prodotta Parte_1 Per_4 quale doc. n. 16)”.
Per i convenuti e : Controparte_1 CP_1
“- In via principale di rimettere la causa sul ruolo al fine della prosecuzione della fase istruttoria volta alla rinnovazione della C.t.u. e, in subordine, al supplemento di C.t.u. previa chiamata a chiarimenti dei Cc.tt.uu. e previa acquisizione dei documenti bancari oggetto
2 dell'ordine di esibizione alla banca e non depositati e ogni altro documento atto alla ricostruzione della massa ereditaria della de cuius e cosi rispondere integralmente al quesito del Giudice, per i motivi già esposti in atti;
ordine di esibizione e' stato emesso ma la banca risponde che, essendo decorso decennio, non ha altri documenti oltre quelli comunicati sui quali si basa la ctu
- in via subordinata, si precisa come segue
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Genova, contrariis rejectis, così giudicare:
- 1) in via principale: rigettare integralmente le domande di parte attrice nei confronti dei SInori e . Accertare e dichiarare che le domande della Controparte_1 CP_1 parte attrice volte alla ricostruzione del preteso donatum da parte della de cuius nei confronti dei SInori e non costituiscono delle donazioni e non Controparte_1 CP_1 devono pertanto essere inserite nella ricostruzione della massa ereditaria per i motivi di cui alla premessa della comparsa di costituzione e risposta, e rigettare le domande formulate dalle convenute e nei confronti dei SInori CP OP Controparte_1
e , fatta eccezione per le domande ove le convenute e CP_1 CP CP
aderiscono parzialmente alle domande svolte dagli odierni convenuti nei confronti
[...] degli attori, e rigettare integralmente le domande formulate dalla terza chiamata CP_3
nei confronti dei SInori e , in particolare sia in
[...] Controparte_1 CP_1 ordine alla dichiarazione di nullità per indeterminatezza del petitum sia in ordine alla richiesta di rigettare le domande proposte dai SInori e nei CP_1 Controparte_1 confronti della terza chiamata adducendo che le medesime sarebbero infondate, per i motivi di cui in atti;
- 2) in via subordinata: accertare e dichiarare che le pretese donazioni nei confronti dei SInori
e devono essere oggetto dell'azione di riduzione nei Controparte_1 CP_1 limiti della raggiunta prova e pro quota, sia quanto ai bonifici indicati dall'avversario atto introduttivo a favore della figlia (nella misura meglio vista, quota pari ad euro 25.000,00 o inferiore e comunque inferiore alla quota del 50% dei bonifici), sia in quanto all'immobile di
Genova, corso Sardegna 81/7 pro quota e limitatamente alla differenza eventuale tra la quota pagata dalla SInora pari ad euro 55.000,00 per l'usufrutto dell'immobile di Per_1
Genova, corso Sardegna 81/7 ed il valore dell'usufrutto stesso indicato nell'atto pari ad euro
28.050,00, il tutto proporzionato al valore dell'immobile al momento dell'apertura della successione per i motivi di cui in premessa;
- 3) in via riconvenzionale: accertate le donazioni fatte dalla de cuius al figlio RE
, dichiarare che i di lui eredi, , e Parte_2 Parte_1 Parte_1
3 , tenuti ad imputare le somme accertande in corso di causa alla propria Controparte_3 porzione, procedere allo scioglimento della comunione ereditaria relativa alle somme di cui sopra, previa esatta loro individuazione, compresi i frutti, e ordinare la correlativa divisione
(tenendo anche conto che la metà della quota di provvista necessaria per gli investimenti di cui in premessa erano della SInora ) in relazione alle singole quote con la Controparte_1 successiva formazione di separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi;
- 4) in via istruttoria:
- si chiede la rinnovazione della C.t.u. e, in subordine, il supplemento di C.t.u. previa chiamata
a chiarimenti dei Cc.tt.uu. e previa acquisizione dei documenti bancari oggetto dell'ordine di esibizione alla banca e non depositati e ogni altro documento atto alla ricostruzione della massa ereditaria della de cuius e cosi rispondere integralmente al quesito del Giudice:
- si chiede all'Ill.mo Tribunale di ordinare l'esibizione ai sensi dell'articolo 210 c.p.c. alla
Banca Bpm S.p.A. e/o di disporre che il C.t.u. in sede di rinnovazione della Ctu o di supplemento della Ctu richieda i seguenti documenti, come da facoltà prevista nel quesito dei documenti bancari oggetto dell'ordine di esibizione alla banca e non depositati e ogni altro documento atto alla ricostruzione della massa ereditaria della de cuius. In particolare occorre sottolineare che Banca Bpm S.p.A. a seguito dell'ordine di esibizione regolarmente notificato, non ha prodotto i seguenti documenti: 1) il contratto quadro per l'intermediazione in strumenti finanziari n. 222/851547/0, intestato a e;
2) il Persona_1 Parte_2 contratto di deposito amministrato n. 222/851547/0, intestato a e Persona_1
; 3) l'estratto completo del deposito amministrato predetto dalla data Parte_2 dell'apertura alla data del decesso del SI. (23 aprile 2010); 4) gli ordini Parte_2 di acquisto e di rimborso degli strumenti finanziari indicati ai numeri 4 e 5 delle pagine 9, 10
e 11 della memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. delle parti e Controparte_1
datata 22 luglio 2023; 5) l'ordine del bonifico in data 30.10.2012 pari ad euro CP_1
40.000,00 emesso sul conto corrente n. 20103 presso il Banco Bpm S,p.a. filiale di RA.
Inoltre occorre ricordare che non ha prodotto la copia del Controparte_4 contratto di polizza assicurativa IND. Relevé bis n. 132/00222/614500321446 e relativa documentazione integrale, ivi compresa la liquidazione della polizza.
- Si chiede altresì di disporre l'ordine di esibizione ex articolo 210 c. p. c. nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Cuneo della copia completa di allegati della dichiarazione di successione del SI. (c.f. . Parte_2 C.F._1
- 5) Con vittoria di spese e onorari professionali, anche per la fase della mediazione”.
4 Per le convenute e : OP CP
“NEL MERITO
= previo pagamento, in prededuzione e sul conto corrente bancario intestato alla defunta
delle spese a carico dell'eredità ed in particolare quelle relative all'IMU Persona_1 ed alla TARI dell'immobile sito in RA, Via Carlo Alberto n. 12, maturate nelle more del presente giudizio, quantificate nel mese di gennaio 2025 dal Comune di RA ed ammontanti ad € 5.802 per IMU (doc. 14) e ad € 430,60 per la TARI (doc. 15);
In aderenza al progetto divisionale seconda ipotesi, contenuto a pag. 97 della CTU e relativamente a quanto di competenza delle convenute e : OP CP
= effettuare le riduzioni delle donazioni conseguenti alle risultanze dell'espletata CTU;
per
l'effetto = ordinare la divisione dell'eredità con la formazione di separate masse da ripartire fra i singoli coeredi secondo quanto ipotizzato dal CTU ed in specie, quanto alle convenute
e : OP CP
= assegnarsi l'appartamento sito in RA, Via Carlo Alberto n. 12 alle SI.re CP
e , oltre ad un conguaglio di € 43.232,70 alla SI.ra
[...] CP OP
(da imporsi a carico dei SI.ri per € 12.477,98 e della SI.ra per CP_1 CP
€ 33.754,72).
= assegnarsi la liquidità che residuerà sul conto corrente bancario intestato alla defunta ai SI.ri e , prededucendo dal medesimo le spese a carico Controparte_1 CP_1 della massa ereditaria ed in particolare le spese di IMU e TARI dell'immobile sito in RA,
Via Carlo Alberto n. 12, maturate nelle more del giudizio e quantificate ad oggi dal Comune di RA, come da docc. 14 e 15;
= respingersi le ulteriori domande avanzate dalle parti nei confronti delle convenute
IN OGNI CASO
= Con il favore delle spese, ivi comprese quelle relative al pagamento dei CTU nominati dal
Giudice, del CTP arch. per € 1.345,00, come da fattura in data Persona_5
15.2.2025 che si produce (doc. 16) ed al vertito procedimento di mediazione”.
Per la terza chiamata : Controparte_3
“Dichiararsi la nullità, ex artt. 163 n. 3) e 164 n. 4 c.p.c., dell'atto di citazione notificato alla terza chiamata, ed in ogni caso assolversi la medesima da ogni domanda nei suoi confronti proposta, in quanto infondata;
con il favore delle spese”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Esposizione delle domande e deduzioni difensive di parte attrice.
5 1.1 e Esperito, con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Parte_1 convenivano in giudizio i SIg.ri , , Controparte_1 CP_1 OP
e affinché questo Tribunale accertasse e dichiarasse che le disposizioni CP testamentarie contenute nelle quattro schede redatte dalla nonna paterna (la Persona_1 quale aveva del tutto pretermesso i due nipoti) e le donazioni dalla stessa poste in essere avevano leso la quota di riserva spettante al padre degli attori , RE Parte_2 alla madre e, conseguentemente, provvedesse a reintegrare gli attori nella Persona_1 quota di riserva nella quale erano subentrati per rappresentazione.
1.2 A sostegno dell'azione di riduzione formulata gli attori esponevano che:
1.2.a) in data 15.5.2019 decedeva in Genova, nata ad [...] il Persona_1
02.05.2019, vedova di , con il quale aveva avuto tre figli: Persona_6 CP_1
e ;
[...] Parte_2 Controparte_5
1.2.b) e erano deceduti prima della madre sicché, Parte_2 Controparte_5 nelle quote di riserva a loro spettanti, erano subentrati per rappresentazione i figli Parte_1
e (quanto a ), e (quanto a
[...] Parte_1 Parte_2 OP
); Controparte_5
1.2.c) aveva redatto quattro schede testamentarie, tutte recanti identica data Persona_1
(18.3.2011), ma in luoghi diversi, tre delle quali erano state pubblicate in data 31.5.2019 (doc.
1) ed una in data 18.10.2021 (doc. 2);
1.2.e) in tutte e quattro le schede testamentarie, contenenti disposizioni tra loro non incompatibili, la SI.ra aveva disposto di ogni proprio avere, pretermettendo Per_1 completamente i nipoti e , legittimari, in forza di Parte_1 Parte_1 rappresentazione, per la complessiva quota di 2/9, e quindi di 1/9 ciascuno;
1.2.f) in uno dei tre testamenti pubblicati il 31.5.2019 e, precisamente, quello che risultava redatto in RA, la SI.ra aveva lasciato a e Per_1 CP OP
(rispettivamente moglie e figlia del figlio RE ) le sue quote di Controparte_5 comproprietà del fabbricato, ubicato in RA, via Carlo Alberto n. 12, e distinta al Catasto
Fabbricati di quel Comune al Foglio 93, particella 651, subalterni 12 (A/3) e 13 (C/6), ovvero l'unico immobile di cui la medesima risultava essere stata comproprietaria nella misura dei
36/54, dichiarando di avere “già dato dei soldi agli altri eredi”;
1.2.g) la SI.ra , con gli altri due testamenti, di identico contenuto, pubblicati il Per_1
31.5.2019, redatti in Genova e vergati su una stessa pagina, lasciava alla figlia CP_1
e al di lei marito tutto quel che sarebbe rimasto di soldi di sua
[...] CP_1
6 proprietà, motivando tale sua decisione in ragione dell'assistenza morale e materiale che la figlia e il genero le avrebbero fornito;
1.2.h) con il testamento pubblicato il 18.10.2021, composto di due foglietti di carta, uniti con nastro adesivo (sul primo era indicata la data - sempre il 18.3.2011 - ma non il luogo di redazione), la SI.ra dichiarava di non lasciare niente agli altri eredi diretti in quanto Per_1 gli stessi, per un disguido bancario, avevano avuto metà dei suoi risparmi, indicando poi nel secondo foglietto gli estremi di un conto corrente bancario (“CC 20103 Banca Novara popolare”) e la parola “assegni”;
1.2.i) contrariamente a quanto asserito dalla de cuius, né il padre né i Parte_2 nipoti e avrebbero ricevuto alcunché dalla quando costei era ancora in PT PT Per_1 vita;
1.2.l) in forza delle informazioni in loro possesso (incomplete, stante l'impossibilità di ottenere documentazione bancaria oltre il decennio), risultava che la IG.ra avesse effettuato Per_1 cospicue donazioni di denaro in favore della figlia e del genero Controparte_1 CP_1
:
[...]
- in data 3.6.2011 e in data 26.10.2011 la de cuius aveva emesso due assegni bancari del rispettivo importo di € 10.000,00 e 100.000,00 in favore della SI.ra (doc. 5), Persona_7 utilizzati per l'acquisto di un appartamento ubicato in Genova, Corso Sardegna n. 81 (distinto al Catasto Fabbricati di quel Comune al Foglio 43, particella 167 subalterno 39 – A/3), avvenuto tramite atto pubblico in data 3.11.2011, rogito notaio , rep. Controparte_6
35550/25369, in forza del quale in capo alla SI.ra era stato costituito il diritto di Per_1 usufrutto su tale immobile, mentre la nuda proprietà era stata trasferita al SI. , CP_1 in regime di comunione legale con (e senza esclusione del bene dalla Controparte_1 comunione), bene, di cui alla morte della SI.ra questi ultimi erano divenuti pieni Per_1 proprietari, per la quota di ½ ciascuno (docc. 6-7-8);
- in data 30.10.2012, 16.01.2014 e 28.04.2015 la de cuius aveva emesso bonifici di cospicua entità a favore della figlia , rispettivamente pari ad € 40.000,00, € Controparte_1
10.000,00 e € 10.000,00, come risultante dagli estratti del conto corrente n. 20103 (doc. 4), in essere presso Banco Bpm di Novara;
- dal medesimo conto corrente risultavano effettuati, nell'ultimo decennio, numerosi bonifici per il pagamento di spese condominiali relative a beni immobili di proprietà dei SIg.ri e (docc. 7 e 8), e precisamente per complessivi € Controparte_1 CP_1
2.371,32 in relazione ad un immobile ubicato in Genova, Corso Sardegna n. 95 (di proprietà
7 esclusiva di ), ed € 4.563,22 per un altro immobile ubicato in Genova, Controparte_1 via Cesarea n.5/6A (di proprietà per ½ di e per ½ di ). Controparte_1 CP_1
1.3 Gli attori chiedevano, quindi, che il Tribunale adito provvedesse a ridurre le disposizioni testamentarie e le donazioni poste in essere dalla de cuius in misura idonea a reintegrare la quota di riserva spettante al padre nella quale erano subentrati.
2. Esposizione delle domande, eccezioni e deduzioni difensive delle parti convenute
e . Controparte_1 CP_1
2.1 Con comparsa di costituzione e risposta del 20.12.2022 si costituivano in giudizio e , contestando recisamente la ricostruzione dell'asse Controparte_1 CP_1 ereditario esposta in citazione giacché gli attori avrebbero omesso di considerare che, essendo il conto corrente cointestato tra la defunta e la figlia , solo la Per_1 Controparte_1 metà del saldo del conto corrente sarebbe caduto nella successione della . Per_1
2.2 I due convenuti contestavano, altresì, che le dazioni in denaro disposte a favore della figlia e del genero potessero costituire donazioni essendo semplicemente dirette a dare un CP_1 riconoscimento ex art. 770 secondo comma c.c. a costoro per le spese, l'assistenza e il servizio morale e materiale che avevano fornito alla fin dal 1983 (allorché rimase vedova), Per_1 dapprima ospitandola presso l'immobile dove vivevano e poi, dal 2001, mettendole a disposizione a titolo di comodato un alloggio di loro proprietà in Via Cesarea.
2.3 Inoltre contestavano che la totale pretermissione dei figli di dalla Parte_2 successione testamentaria della nonna paterna avesse leso la quota di riserva nella quale erano subentrati giacché tale quota sarebbe stata ampiamente soddisfatta, come dava atto la stessa nelle schede testamentarie, mediante i proventi del titoli di investimento cointestati Per_1 tra la e il figlio ma acquistati con denari provenienti esclusivamente dal Per_1 Pt_2 conto corrente 20103 riferibile alla de cuius.
2.4 Contestavano l'assunto che l'immobile di Corso Sardegna fosse stato acquistato con provvista messa a disposizione della sola SI.ra giacché parte del prezzo Per_1 dell'immobile, pari ad € 60.000, era stato corrisposto dal convenuto il quale CP_1 aveva anche corrisposto le spese di mediazione e le spese notarili;
inoltre evidenziavano che gli assegni indicati nell'atto di vendita, erano stati tratti sul conto corrente cointestato tra la SI.ra e la figlia e, dunque, i pagamenti avrebbero potuto essere imputati alla Per_1 CP_1
nella limitata misura della metà (importo in massima parte corrispondente al valore Per_1 dell'usufrutto costituito a favore della ). Per_1
2.5 Deducevano che erano da ritenersi estranee all'asse ereditario anche le dazioni in denaro di
€ 2.371,32 e di € 4.563,22 giacché sarebbero stati meri rimborsi di oneri condominiali ai quali
8 la SI.ra era tenuta, quale usufruttuaria dell'immobile di Corso Sardegna e quale Per_1 comodataria dell'immobile di Via Cesarea.
2.6 I convenuti chiedevano, quindi, in via principale, il rigetto delle domande formulate dalle parti attrici e, in via riconvenzionale, la condanna degli attori, quali eredi di Parte_2
al conferimento alla massa ereditaria per imputazione delle somme ricevute a titolo
[...] di donazione dal figlio (RE alla de cuius), con conseguente scioglimento della Pt_2 comunione ereditaria e la formazione di separate masse da dividersi tra i singoli coeredi.
2.7 Chiedevano, infine, l'autorizzazione alla chiamata in causa della IG.ra , in Controparte_3 quanto anch'essa, quale erede di sarebbe stata vincolata alla collazione delle donazioni Pt_2 effettuate a favore di quest'ultimo da parte della SI.ra . Per_1
3. Esposizione delle domande e deduzioni difensive delle parti convenute
[...]
e CP CP
3.1 Con comparsa di costituzione e risposta del 16.05.2023 si costituivano, oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c., e chiedendo il rigetto delle domande OP CP avanzate dalle parti attrici nei loro confronti e chiedendo, altresì, la divisione dell'eredità morendo dismessa dalla SI.ra mediante la formazione di lotti che assicurassero, Per_1 comunque, la reintegrazione di nella quota di riserva del padre OP CP_5
(pari ai due noni dell'asse ereditario) nella quale la convenuta era subentrata per rappresentazione.
3.2 Le due convenute, aderendo in parte alle difese degli attori e in parte alle difese dei convenuti e , deducevano che la quota di riserva spettante Controparte_1 CP_1
a sarebbe stata solo parzialmente soddisfatta mediante la devoluzione alla OP stessa delle quote di proprietà sull'immobile di RA e chiedevano, dunque, che tale quota, da calcolarsi tenuto conto anche delle donazioni ricevute dalle controparti, venisse reintegrata nella misura di legge.
4. Esposizione delle domande e deduzioni difensive della terza chiamata Controparte_3
4.1 Nella propria comparsa di costituzione la IG.ra eccepiva, in via Controparte_3 preliminare, la nullità dell'avverso atto di citazione per chiamata di terzo, per assoluta indeterminatezza del petitum in relazione alla domanda proposta nei suoi confronti, chiedendone in ogni caso il rigetto, adducendo l'assenza di qualsivoglia prova a conforto dell'assunto, sostenuto dai convenuti, secondo cui la provvista necessaria per gli investimenti fatti a nome di e sarebbe stata tratta unicamente dal Persona_1 Parte_2 conto corrente n. 20103 acceso presso il Banco BPM – filiale di RA, nulla potendo dimostrare in tal senso i documenti prodotti, dai quali, per contro, risultava che sul citato conto
9 corrente veniva fatta confluire negli anni la maggior parte del controvalore di quegli investimenti.
5. Esposizione dello svolgimento processo
5.1 Il giudizio veniva istruito per mezzo di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di documentazione bancaria richiesta dalle parti convenute e CTU diretta alla stima dell'asse e all'accertamento della dedotta lesione delle quote di riserva.
5.2 All'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 18.2.2025 il Giudice, previo esito negativo del tentativo di conciliazione esperito, rimetteva la causa in decisione al collegio previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
6. Sulle istanze di rimessione della causa in istruttoria per acquisizione dei documenti di cui è stata ordinata l'ostensione in giudizio ai sensi dell'art. 210 c.p.c..
6.1 Le parti convenute deducono che la ricostruzione dell'asse ereditario esposta nella CTU non sarebbe attendibile poiché il CTU non avrebbe preso in esame tutta la documentazione bancaria di cui questo Giudice aveva ordinato l'ostensione alla Banca BPM s.p.a.; pertanto hanno chiesto che il collegio rimetta la causa in istruttoria affinché il CTU – acquisita tale documentazione – provveda alla rinnovazione delle operazioni peritali.
6.2 Si osserva che il Giudice Istruttore con Ordinanza del 24.10.2023 aveva accolto l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dai convenuti ordinando alla banca l'esibizione di una serie di documenti riguardanti il deposito titoli cointestato alla de cuius e al figlio e ponendo Pt_2
l'onere di notificazione a carico delle parti convenute.
6.3 All'esito della notificazione dell'ordine ex art. 210 c.p.c. la banca comunicava via pec i seguenti documenti:
facendo presente di non essere in grado di esibire gli ulteriori documenti (afferenti la documentazione negoziale e alle singole operazioni) poiché, essendo decorsi oltre dieci anni, non erano più in suo possesso ex artt. 2220 c.c. e 119 tub.
6.4 Ciò premesso l'istanza di rimessione della causa in istruttoria pare priva di qualsiasi utilità istruttoria poiché, essendo decorso il termine decennale che delimita l'obbligo di conservazione della documentazione bancaria ex art. 119 quarto comma TUB, la banca non avrebbe alcun obbligo di fornire tali documenti.
6.5 Sotto tale profilo si osserva che -come ribadito dalla Cassazione nei suoi più recenti arresti in materia (cfr. Sez. 1 - , Ordinanza n. 8173 del 28/03/2025; Sez. 1 - , Ordinanza n. 35039 del
10 29/11/2022) - il diritto del cliente di ottenere dalla banca la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, previsto dell'art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni.
6.6 Sicché il collegio non ritiene sussistano ragioni per rimettere la causa in istruttoria e disporre nuove operazioni peritali.
7. Sulla domanda della convenuta di reintegrazione della propria OP quota di riserva.
7.1 La SI.ra , nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha chiesto OP che, previa riduzione delle disposizioni lesive della sua quota, le siano attribuiti beni corrispondenti alla quota di eredità a lei spettante ex lege (pari ai due noni dell'asse ereditario).
7.2 Al riguardo si osserva che – come dedotto dagli attori – la stessa si è costituita con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.5.2023 e, dunque, ben oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c. (nella formulazione vigente ratione temporis) sicché la relativa domanda di reintegrazione della quota di riserva a lei spettante va dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 167 secondo comma c.p.c..
8. Ricostruzione dell'asse ereditario.
8.1 Per valutare la fondatezza dell'azione di riduzione occorre preliminarmente procedere, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex plurimis Sez. 2 - , Ordinanza n. 8174 del 14/03/2022; Sez. 2, Sentenza n. 12919 del 24/07/2012), alla “formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal “relictum” dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e “donatum”, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione
(artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro
(art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del “relictum” al netto ed il valore del “donatum” ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.)”.
8.2 Quanto al relictum si osserva che esso è costituito, secondo quanto risulta dall'espletata
CTU, dalle quote di proprietà di immobile in RA, pari ai 36/54 e dal saldo finale del conto corrente n. 20103 in essere presso il Banco BPM (Banca Popolare di Novara).
8.3 In relazione al saldo finale di tale conto la convenuta deduce che, Controparte_1 essendo il conto corrente cointestato tra la defunta e la stessa figlia Persona_1
11 , il credito finale nei confronti della banca dovrebbe ripartirsi in parti Controparte_1 uguali tra la defunta madre e la cointestataria del conto sicché a cadere in successione sarebbe solo la metà del saldo finale.
8.4 Si osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 77/2018) nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, comma 2,
c.c., in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente.
8.5 Dagli estratti conto agli atti di causa, che coprono un periodo ultradecennale, dal 2008 – in cui il conto presentava un saldo di € 11.960,26 – fino all'apertura della successione nel maggio
2019 (allorché il saldo ammonta al maggior importo di € 49.023,82) risulta che nel conto corrente confluivano esclusivamente la pensione mensile percepita dalla e i proventi Per_1 dei suoi investimenti (cfr. pagina 34 della CTU).
8.6 Nel considerevole arco temporale preso in esame dal CTU (oltre dieci anni) non risulta alcun versamento derivante da provvista messa a disposizione dell'altra cointestataria del conto corrente (ovvero dalla figlia della de cuius).
8.7 Sicché pare logico presumere che il conto corrente fosse alimentato in via esclusiva con provvista messa a disposizione dalla sola la quale, pertanto, nei rapporti interni con Per_1
l'altra cointestataria del conto, va considerata quale unica titolare del saldo del conto il quale, pertanto, cade nella massa ereditaria nella sua interezza.
8.8 Il valore delle quote di proprietà dell'immobile in RA è stato stimato in € 117.000,00.
8.9 Perciò il relictum – detratte le passività ereditarie (spese per onoranze funebri saldate con denari prelevati dal conto corrente) – ammonta, come stimato dal CTU, ad € 166.023,82. Non possono essere, per contro, prese in considerazione le ulteriori passività, inerenti alle quote immobiliari cadute in successione, essendo state tardivamente dedotte dai convenuti solo in sede di udienza di precisazione delle conclusioni.
8.10 Quanto al donatum vanno prese in considerazione le operazioni relative al deposito titoli cointestato tra la defunta e il figlio (padre dei due Persona_1 Parte_2 attori).
8.11 La SI.ra con una prima operazione disposta in data 13.12.2005 dal Persona_1
c/c n. 20103 (intestato alla IG.ra ed alla IG.ra ), Persona_1 Controparte_1 aveva sottoscritto titoli pari per complessivi € 10.000,00 ad incremento del deposito titoli n.
222/851547/0 cointestato tra i SIg.ri e . Persona_1 Parte_2
12 8.12 L'operazione, avendo incrementato il deposito di titoli cointestati con ha Pt_2 arricchito gratuitamente quest'ultimo di titoli per € 5000,00 realizzando, in tal modo, una liberalità a suo favore.
8.13 Analogamente è a dirsi per l'operazione del 30.09.2009 con la quale il figlio ha Pt_2 usufruito gratuitamente di un incremento di titoli a suo favore per € 4.929,75.
8.14 Le restanti operazioni allegate dai convenuti, sostanziandosi - come risulta dall'analitico esame degli estratti conto operato dal CTU - in operazioni di sostituzione titoli, non possono ritenersi liberalità a favore del figlio non essendovi alcun riscontro che la provvista Pt_2 per l'acquisto dei titoli originari fosse stata fornita in via esclusiva dalla defunta SI.ra
. Per_1
8.15 In conclusione le liberalità a favore del figlio ammontano ad € 9.979,25. Pt_2
8.16 In relazione all'atto del 3.11.2011 con il quale il SI. , in regime di CP_1 comunione legale con la SI.ra (figlia della de cuius), ha acquistato Controparte_1
l'immobile sito in Corso Sardegna 81/7 si rileva che l'operazione di acquisto è stata finanziata in maniera preponderante con provvista proveniente dal conto 20103 (come d'altronde si dà espressamente atto nello stesso atto di compravendita).
8.17 Né potrebbe ritenersi che l'importo versato dalla SI.ra – pari ad € 110.000,00 Per_1
-costituisse il solo corrispettivo del diritto di usufrutto costituito a suo favore perché tale diritto di usufrutto, come risulta dalla condivisibile stima del CTU arch. , aveva un valore Per_8 largamente inferiore pari ad € 14.500,00.
8.18 Sul punto si osserva che – secondo consolidato orientamento della Cassazione (cfr. Sez.
2, Sentenza n. 17604 del 04/09/2015; Sez. 2, Sentenza n. 20638 del 25/10/2005) – “nell'ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, si configura la donazione indiretta dell'immobile e non del denaro impiegato per l'acquisto”.
8.19 Pertanto la corresponsione dell'importo di € 110.000, per la parte eccedente il diritto di usufrutto (ammontante ad € 95.500,00), ha realizzato una donazione indiretta a favore della figlia e del genero della disponente pari al 56,17% delle quote di proprietà dell'immobile
(corrispondenti al valore di € 95.500,00) di cui i SIg.ri e hanno CP_1 CP_1 consolidato, con la morte dell'usufruttuaria, la piena proprietà.
8.20 Costituisce, altresì, liberalità il bonifico disposto in data 30.10.2012 dal c/c n. 20103 pari ad € 40.000,00 a favore della IG.ra trattandosi di attribuzione Controparte_1 patrimoniale del tutto gratuita.
13 8.21 Costituisce parimenti liberalità a favore della figlia il bonifico in uscita pari ad CP_1
€ 10.000,00 effettuato in data 16.01.2014 non potendo comportare una diversa qualificazione giuridica il rilievo che la disposizione bancaria rechi quale causale “assistenza” giacché, anche a voler ritenere che con tale disposizione – come per le altre cospicue elargizioni a favore della figlia la SI.ra avesse voluto, in qualche modo, remunerarla per Parte_3 Per_1
l'assistenza prestata a suo favore ciò non escluderebbe la natura di donazione delle dazioni di denaro effettuate giacché anche le liberalità fatta per riconoscenza ovvero per speciale remunerazione, sono vere e proprie donazioni e perciò rimangono assoggettate “alla disciplina della reintegrazione di quanto spetta ai legittimari ed all'azione di riduzione” (cfr. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 41480 del 24/12/2021).
8.22 Né d'altronde gli ingenti importi in denaro versati dalla de cuius alla figlia possono costituire una liberalità per i servizi resi ex art. 770 secondo comma c.c. non risultando alcuna specifica documentazione che attesti che i due convenuti avessero sostenuto spese di valore omogeneo o proporzionale rispetto alle cospicue elargizioni percepite. Sul punto si osserva che, secondo la Cassazione, per le liberalità di cui all'art. 770 secondo comma c.c. occorre una
“certa equivalenza economica fra il valore (della liberalità) e quello dei servizi ricevuti dal disponente” (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 41480 del 24/12/2021) non riscontrabile in relazione ad una generica allegazione di assistenza.
8.23 Identica considerazione si impone per il bonifico di € 10.000,00 effettuato in data
28.4.2015 dalla de cuius a favore della figlia e per il bonifico di € 855,00 effettuato CP_1 in data 16.12.2015 dalla de cuius a favore della figlia CP_1
8.24 Infine non vi è ragione per escludere la natura di donazione degli importi corrisposti dalla SI.ra per le spese condominiali inerenti all'immobile in Via Cesarea (di proprietà Per_1 esclusiva della figlia e del genero) posto che il fatto che questi ultimi ospitassero la defunta presso l'immobile non determinava automaticamente a carico di quest'ultima un Per_1 obbligo di rimborso delle spese condominiali.
8.25 Sulla base delle considerazioni che precedono, l'asse ereditario sul quale computare la quota di riserva spettante al figlio RE e, per esso, ai suoi due figli, va stimato in Pt_2
€ 332.943,38 (prospetto sub pagina 97 della CTU).
9. Riduzioni.
9.1 La SI.ra aveva tre figli, due dei quali ( e ) premorti alla Persona_1 Pt_2 CP_5 stessa;
si riporta per comodità espositiva l'albero genealogico:
14 9.2 A norma dell'art. 537, secondo comma, cod.civ. se i figli sono più (di uno), è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli.
9.3 Pertanto a ciascuno dei tre figli della ( e spettano i Per_1 CP_1 CP_5 Pt_2 due noni dell'asse (quota di valore pari ad € 73.987,40 = due noni di € 332.943,38).
9.4 Alla quota di riserva spettante ad , padre dei due attori, vanno imputate Parte_2 le liberalità da costui percepite dalla madre stimate in € 9.929,74. Persona_1
9.5 Sicché la lesione della quota di riserva spettante ad ammonta ad € 64.057,66; tale Pt_2 lesione va divisa per ciascuno dei due figli subentrati nella quota del padre: pertanto il valore della quota, nella quale ciascuno dei due attori deve essere reintegrato, ammonta ad € 32.028,83.
9.6 Come noto, a norma dell'art. 555, secondo comma, c.c. le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.
9.7 Come sopra esposto il relictum è costituito dalla proprietà di 36/54 di compendio immobiliare in RA (quote stimate dalla CTU licenziata in € 117.000,00) e dal saldo finale del conto corrente (ammontante ad € 45.095,41).
9.8 La de cuius, come esposto nel paragrafo 1, ha attribuito il cespite ereditario di maggior valore, ovvero le quote di comproprietà del compendio in RA, alla NI e alla CP nuora In assenza di disposizione diversa si deve ritenere che le quote siano state CP ripartite in misura uguale tra le due eredi.
9.9 La quota assegnata a , in quanto di valore inferiore alla quota di riserva a lei CP spettante (pari ai due noni dell'asse ovvero ad € 73.987,40), non è suscettibile di riduzione.
9.10 Per contro la quota assegnata all'erede testamentaria SI.ra (di valore pari ad CP
€ 58.500,00 = € 117.000,00/2) non, essendo quest'ultima erede necessaria della SI.ra
è suscettibile di riduzione. Persona_1
9.11 La SI.ra , con ulteriore scheda testamentaria, ha devoluto i restanti suoi beni, Per_1 costituiti dal saldo finale del conto corrente, alla figlia e al SI. . CP_1 CP_1
15 9.12 Posto che, per le considerazioni svolte nel paragrafo 6, la figlia Controparte_1 aveva percepito donazioni ampiamente satisfattive della quota a lei riservata ex lege, la devoluzione ad essa anche di metà del saldo del conto corrente (pari ad € 22.547,70) è suscettibile di riduzione.
9.13 Parimenti è suscettibile di riduzione la disposizione a favore del SI. (pari CP_1 ad € 22.547,70) in quanto erede non legittimario.
9.14 A norma dell'art. 558, primo comma, c.c. la riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari;
inoltre, a norma dell'art. 555, secondo comma, c.c. le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui
è stato disposto per testamento.
9.15 Pertanto le disposizioni testamentarie, suscettibili di riduzione ai sensi dell'art. 554 c.c., hanno un valore complessivo di € 103.595,41 e, dunque, sono di entità ampiamente sufficiente ad assicurare la reintegrazione delle quote di riserva spettanti ai due attori (ammontanti complessivamente ad € 64.057,66).
9.16 Occorre, dunque, ridurre le disposizioni testamentarie in proporzione a quanto ciascuno ha ricevuto, per liberare € 64.057,66 a favore della quota del legittimario pretermesso nella quale sono subentrati per rappresentazione i due odierni attori.
9.17 La proporzione della disposizione di € 58.500,00 rispetto al totale è pari a 0,5647 (= €
58.500/€ 103.595,51).
9.18 La proporzione della disposizione di € 45.095,41 rispetto al totale è pari a 0,4353 (= €
45.095,41/€ 103.595,51).
9.19 Pertanto moltiplicando le proporzioni per la quota da ridurre risulta che la disposizione di
€ 58.500,00 deve essere ridotta di € 36.158,09 (a favore degli attori) e la disposizione di €
45.095,41 deve essere ridotta di € 27.899,57 (a favore degli attori).
9.20 Posto che la disposizione testamentaria di € 45.095,41 aveva come beneficiari i SIg.ri e la riduzione sulla disposizione a favore della SI.ra CP_1 Controparte_1
ammonta ad € 13.949,50 e la riduzione sulla disposizione a favore del Controparte_1 SI. ammonta ad € 13.949,50. CP_1
9.21 Si osserva, quanto alla riduzione della disposizione testamentaria a favore di CP che alla stessa era stata assegnata la metà delle quote di cui la de cuius era titolare sul compendio immobiliare di RA (quote ammontanti complessivamente a 36/54).
9.22 Pertanto la quota spettante a è pari a 36/108 (ovvero metà di 36/54). CP
16 9.23 Posto che la quota di 36/108 corrisponde al valore di € 58.500,00 (pari a metà di €
117.000,00) – operando la riduzione di € 36.158,09 – la quota va ridotta per arrotondamento ai 22/108 (frazione corrispondente, appunto, ad € 36.158,09).
9.24 Pertanto, per concludere, sul punto a seguito delle riduzioni proporzionale delle disposizioni testamentarie come sopra operate: la SI.ra va condannata a reintegrare la quota dei due attori mediante il Controparte_1 versamento di € 13.949,50 (ovvero € 6.974,75 per ciascuno dei due attori) il SI. va condannato a reintegrare i due attori mediante il versamento di € CP_1
13.949,50 (ovvero € 6.974,75 per ciascuno dei due attori);
l'assegnazione per testamento alla SI.ra di 36/108 delle quote sul compendio CP_1 immobiliare di RA va ridotta a quote pari alla frazione di 14/108 con conseguente assegnazione delle restanti quote dei 22/108 ai SIg.ri e nella misura di PT Parte_1
11/108 ciascuno.
10. Sulle domande di divisione.
10.1 Si osserva che la massa ereditaria per cui è stata formulata azione di divisione è costituita in parte da denaro, il quale è già oggetto di separate statuizioni derivanti dall'accoglimento della domanda principale di riduzione;
sicché sul punto non è necessaria la predisposizione di alcun progetto di divisione.
10.2 Quanto al compendio immobiliare di RA, in relazione al quale si è costituita una comunione ereditaria sulle sole quote di proprietà cadute in successione, si rileva che essendo coinvolte due comunione diverse, non è possibile nel presente giudizio, riguardante la sola successione della SI.ra , procedere alla divisione dell'intero immobile non essendovi Per_1 alcuna domanda di divisione anche della comunione sulle restanti quote dell'immobile di
RA estranee alla successione oggetto di causa.
10.3 Si soggiunga, peraltro, che come rilevato dal CTU il compendio immobiliare in oggetto presenta irregolarità urbanistiche e difformità catastali ostative alla divisione. A pagina nr. 9 della relazione peritale a firma dell'arch. è dato leggere che l'appartamento oggetto Per_8 della procedura “NON E' REGOLARE, in quanto così come è stato rilevato è difforme rispetto al set delle pratiche edilizie rinvenuta presso gli uffici comunali di RA ma anche rispetto alla planimetria catastale del 06/11/2006 a firma del Geom. ”. Parte_4
11. Sulle spese di lite e tecniche.
11.1 I due attori e la terza chiamata sono risultati vittoriosi rispetto ai convenuti Controparte_3
e i quali, in forza del principio di Controparte_1 CP_1 CP soccombenza, sono tenuti a corrispondere le spese di lite secondo i valori medi di liquidazione
17 previsti per lo scaglione di riferimento da individuarsi avuto riguardo all'entità della lesione
(valore della causa: da € 52.001 a € 260.000).
11.2 Vanno, per contro, compensate le spese di lite tra gli attori e la convenuta
[...]
giacché la disposizione testamentaria a favore di quest'ultima non è stata attinta CP dall'azione di riduzione esercitata in giudizio.
11.3 Le spese di CTU, come liquidate con decreti in corso di causa, vanno poste nei rapporti interni tra le parti a carico esclusivo dei convenuti , e CP_1 CP_1 CP
p.q.m.
definitivamente decidendo ogni contraria domanda, eccezione e deduzione rigettate:
1. accerta e dichiara che le disposizioni contenute nelle schede testamentarie redatte in data 18.3.2011 dalla SI.ra hanno leso la quota di riserva spettante Persona_1 ai SIg.ri e (pari alla frazione di 1/9 dell'asse Parte_1 Parte_1 ereditario ammontante ad € 332.943,38) e per l'effetto:
1.a) riduce la disposizione testamentaria, con la quale è stata attribuita la metà del saldo del conto corrente n. 20103 alla SI.ra , all'importo di € 8.597,92 Controparte_1
e condanna la predetta SI.ra a corrispondere ai SIg.ri e Controparte_1 PT
, a reintegrazione della quota di riserva a loro spettante, il residuo Parte_1 importo di € 13.949,78 (pari ad € 6.974,89 ciascuno);
1.b) riduce la disposizione testamentaria, con la quale è stata attribuita la metà del saldo del conto corrente n. 20103 al SI. , all'importo di € 8.597,92 e condanna CP_1 il predetto SI. a corrispondere ai SIg.ri e , a CP_1 PT Parte_1 reintegrazione della quota di riserva a loro spettante, la somma di € 13.949,78 (pari ad
€ 6.974,89 ciascuno);
1.c) riduce la devoluzione testamentaria alla SI.ra dei 36/108 delle CP quote di proprietà dell'immobile nel Comune di RA (CN) - identificato catastalmente al Foglio: 93, Particella: 651, Subalterno: 12, Categoria A/3 (abitazioni di tipo economico), Classe 2, Consistenza 10 vani, Superficie Catastale Totale: 258 m²,
Totale escluse aree scoperte : 250 m², Rendita Euro 516,346, Indirizzo VIA CARLO
ALBERTO n. 12, piano: T-1-2 – alle quote di proprietà dei 14/108 ed assegna le restanti quote di proprietà dei 22/108 ai SIg.ri e (nella Parte_1 Parte_1 misura di 11/108 per ciascuno di loro);
2. dichiara inammissibile la domanda di reintegrazione della quota di riserva spettante alla SI.ra perché esercitata oltre il termine di cui agli artt. 166 e OP
167 secondo comma c.p.c.;
18 3. dichiara improcedibile la domanda di divisione dell'eredità della defunta Per_1
[...]
4. pone le spese di CTU, come liquidate in separato decreto in corso di causa, a carico esclusivo dei convenuti , e Controparte_1 CP_1 CP
5. compensa le spese di lite tra gli attori e;
OP
6. dichiara tenuti e condanna i SIg.ri , e Controparte_1 CP_1 CP
a corrispondere ai SIg.ri e le spese di lite che si liquidano
[...] PT Parte_1 in € 2016,00 per la mediazione obbligatoria, € 2543,70 per spese di CTP ed € 14.103,00 per il presente giudizio oltre rimborso del contributo unificato e delle spese generali nonché accessori di legge;
7. dichiara tenuti e condanna i SIg.ri , e Controparte_1 CP_1 CP
a corrispondere alla SI.ra le spese di lite che si liquidano in €
[...] Controparte_3
14.103,00 oltre spese generali e accessori di legge.
8. Ordina al competente conservatore dei registri immobiliari di provvedere con esonero di responsabilità alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Genova nella camera di conSIlio del 16 luglio 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
(dr.ssa Lucca Ada) (dr. Parentini Mirko)
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