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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1057/2023
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Alessandra Piliego - Consigliere
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est. ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. Rg. 148/2023, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Raffaele de Rossi ed TE elettivamente domiciliato presso il suo studio;
appellante - contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Gattillo e Leonardo Ivan De COroparte_1
SAto;
- appellata -
Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Foggia depositata in data 3.7.2023 in materia d rilascio di bene occupato sine titulo;
usucapione.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del
14.1.2025.
Fatto.
Con atto di citazione notificato in data 25.6.2020, conveniva in giudizio, COroparte_1 dinanzi al Tribunale di Foggia, il figlio , deducendo di essere TE proprietaria dell'immobile sito in Torremaggiore in contrada “Farallo” o “Ferrante” s.p. n.
12, costituito da un terreno recintato dell'estensione di mq. 5.877 (in catasto al fg. 63 part. 49) + mq 220 (in Catasto al fg. 64 part. 132) e da due sovrastanti capannoni, che occupavano parte della superficie, concessi in comodato d'uso gratuito al coniuge
[...]
, che li aveva utilizzati sino alla sua morte, intervenuta in data 13.3.2019; detti CP_2
pagina 1 di 14 capannoni erano stati concessi in comodato d'uso al coniuge prima unitamente al figlio
, e poi, negli ultimi anni, alla s.r.l.s. SA AB . Pt_1 COroparte_3
Esponeva che, dopo la morte del coniuge, aveva richiesto a e a COroparte_3
la restituzione degli immobili rispettivamente occupati, ricevendosi il TE rifiuto di quest'ultimo che, anzi, aveva provveduto alla sostituzione del lucchetto del cancello di accesso (con successiva consegna di copia della chiave a seguito di diffida); pertanto, richiedeva la condanna del convenuto al rilascio del compendio immobiliare, nonché al risarcimento dei danni da illegittima occupazione (in misura pari ad € 1.500,00 mensili, dalla domanda al soddisfo), oltre interessi, rivalutazione monetaria e rifusione delle spese di lite.
Si costituiva, con comparsa depositata il 6.11.2020, , il quale si TE opponeva alla domanda, deducendo che l'attrice avrebbe dovuto spiegare una rei vindicatio;
spiegava inoltre domanda riconvenzionale, avente ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta usucapione dei tre capannoni agricoli destinati a deposito-magazzino, ubicati in agro di Torremaggiore alla contrada Farallo, oggetto della domanda di rilascio, nonché della servitù di passaggio, a piedi e con mezzi meccanici, attraverso l'area scoperta del fondo di proprietà attrice, ove erano stati edificati i predetti manufatti, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con sentenza depositata in data 3.7.2023, il Tribunale di Foggia accoglieva la domanda dell'attrice ordinando al il rilascio in favore della madre, non essendo stato CP_4 documentato - né allegato - alcun atto di interversione del possesso antecedente la morte di;
rigettava inoltre l'ulteriore domanda avente ad oggetto il COroparte_2 risarcimento danni e condannava il convenuto al rimborso delle spese e competenze di giudizio.
Avverso detta sentenza, interponeva appello il , evidenziando: TE
1. che la propria domanda riconvenzionale, finalizzata all'accertamento dell'intervenuta usucapione del diritto di proprietà, riguardava esclusivamente i capannoni che insistevano sull'area scoperta di cui era titolare la , posto che P_ la domanda sull'area scoperta riguardava solo il riconoscimento dell'acquisto (per usucapione) del diritto di passaggio, al fine di accedere ai tre fabbricati;
2. che era del tutto erronea l'affermazione secondo cui la sua relazione materiale con i beni in questione si sarebbe protratta negli anni con la mera tolleranza della proprietaria, e quindi, inidonea a fondare l'acquisto per usucapione ex art. 1144
c.c.;
pagina 2 di 14 3. che altrettanto errato era l'ulteriore riferimento all'omessa allegazione e dimostrazione, da parte di esso convenuto, dell'avvenuta “interversione nel possesso”, successivamente alla morte di;
COroparte_2
4. che i due capannoni erano stati edificati nel 1994 e nel 1995 da esso appellante e posseduti uti dominus sin dall'inizio e senza soluzione di continuità, come risultava inequivocabilmente dalla copiosa documentazione allegata alla seconda memoria istruttoria, e, in particolare dalla:
a) certificazione di idoneità statica di opera abusiva a firma del geom. del CP_5
14 febbraio 1996 (ove era indicato come proprietario delle strutture);
b) domanda di autorizzazione in sanatoria del 28.2.1995 a firma di esso appellante (contenente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, n. 6 ricevute di versamento a titolo di oblazione del complessivo importo complessivo di € 34.202,00 e perizia giurata del geom. ; Persona_1
c) nota dell'Ufficio Tecnico del Comune di Torremaggiore del 12 gennaio 1996, relativa alla definizione della domanda di condono edilizio delle opere abusive in contrada Ferrante, indirizzata a;
TE
d) progetto in sanatoria dei capannoni del geom. del 4 marzo 1996, Persona_1 che riportava il suo nome e la sua firma quale committente;
e) nota del 4 marzo 1996, diretta al Sindaco di Torremaggiore;
f) relazione tecnica in pari data del geom. che indicava esso appellante CP_5 quale costruttore delle opere abusive condonate;
g) concessione in sanatoria n. 136 del 19 marzo 1997 ad esso intestata;
h) visura storica catastale del 3 novembre 2020;
5. che, dunque, la sua relazione materiale con i beni conseguiva ad un evidente e incontestabile atto “originario” di apprensione, costituito dalla edificazione degli stessi, e non da un atto e/o fatto iniziale della D'Uva, che quei beni non aveva mai posseduto ab origine, proprio perché trattavasi di beni realizzati esclusivamente di sua iniziativa e a sua cura e spese;
6. che, comunque, nel 1994, escludendo il padre ed assumendo il possesso esclusivo del manufatto (al fine di utilizzarlo per l'esercizio della sua attività di imprenditore agricolo), aveva posto in essere - ed ampiamente documentato - quegli atti di
“interversione del possesso” dei quali il primo Giudice aveva erroneamente escluso addirittura l'allegazione, e quindi manifestato univocamente la volontà di esercitare, inviso domino, un possesso durevole e palesemente contrastante e pagina 3 di 14 incompatibile con la precedente situazione di compossesso col padre (e quindi con la presunta tolleranza dell'attrice che, a tutto concedere, poteva riferirsi soltanto alla originaria detenzione del terreno da parte del marito, ma non anche a quella sua);
7. che il “terreno” cui faceva riferimento la sentenza formava oggetto, invece, della domanda di usucapione relativa alla servitù di passaggio, trattandosi dell'area scoperta che aveva utilizzato ininterrottamente dal 1994, anche se non in via esclusiva, per l'accesso a piedi e con mezzi meccanici ai tre capannoni da lui posseduti;
8. che a nulla rilevava la consegna all'attrice di copia delle chiavi, segnatamente ai fini della configurabilità dell'ipotizzata laudatio domini in termini di riconoscimento dell'altrui diritto dominicale sul bene, trattandosi delle chiavi del cancello attraverso il quale si accedeva dalla strada provinciale all'area scoperta ove erano ubicati i capannoni in oggetto, ma che non consentivano invece l'accesso diretto agli stessi fabbricati, le cui chiavi erano sempre state nell'esclusiva disponibilità di esso convenuto;
9. che, pertanto, la domanda riconvenzionale di usucapione dei tre capannoni e della servitù di passaggio trovava preciso riscontro nell'ampia e determinante documentazione prodotta, ed andava accolta in toto, previa ammissione delle ulteriori prove richieste nelle memorie ex art. 183 VI comma del codice di rito;
10.che il secondo motivo di impugnazione atteneva al capo della sentenza riguardante l'accoglimento della domanda di rilascio e l'omessa pronuncia in ordine all'eccezione inerente l'azione di rivendicazione e il mancato assolvimento da parte dell'attrice del relativo onere probatorio;
nel richiedere il rilascio del compendio immobiliare, l'attrice aveva specificato che il presunto rapporto di comodato era stato instaurato esclusivamente col coniuge , e non anche con COroparte_6 esso appellante, del quale aveva invece espressamente lamentato l'occupazione senza titolo del bene, invocandone il rilascio;
11.che il terzo motivo d'appello, che formulava in linea ulteriormente subordinata, riguardava il capo della sentenza relativo alla condanna alla totale rifusione delle spese e competenze di causa pur essendo stata rigettata la domanda relativa al risarcimento danni;
il che avrebbe imposto una compensazione (totale o parziale) delle spese;
pagina 4 di 14 tanto premesso, chiedeva che venisse accolta la domanda riconvenzionale formulata e, per l'effetto, accertata l'intervenuta usucapione in suo favore della servitù e della proprietà dei beni immobili ubicati all'interno del terreno in agro di Torremaggiore alla contrada Farallo o Ferrante, in catasto del Comune di Torremaggiore al foglio 63 part. 49,
e precisamente:
a) fabbricato agricolo destinato a deposito-magazzino, esteso 216 metri quadrati (mt
12,00 x 18,00), ubicato in agro di Torremaggiore alla contrada Farallo o Ferrante, composto di muri in tufo e copertura in cemento, distinto in Catasto del Comune di
Torremaggiore al foglio 63 part. 49, corrispondenti ai dati dell'intero fondo sul quale insiste;
b) fabbricato agricolo destinato a deposito-magazzino, esteso metri quadrati 634, per un volume di metri cubi 2.993, ubicato in agro di Torremaggiore alla contrada Farallo o
Ferrante, composto di muri di calcestruzzo armato e copertura con capriate in ferro, listelli e lamiera ondulata distinto in Catasto del Comune di Torremaggiore al foglio 63 part. 49, corrispondenti ai dati dell'intero fondo sul quale insiste;
c) fabbricato agricolo adibito a deposito-magazzino, esteso metri quadrati 300, ubicato in agro di Torremaggiore alla contrada Farallo o Ferrante, non accatastato, composto di muri di calcestruzzo armato e copertura con capriate in ferro, listelli e lamiera ondulata;
d) servitù di passaggio, a piedi e con mezzi meccanici, attraverso l'area scoperta del fondo di proprietà attrice sito in agro di Torremaggiore alla contrada Farallo o Ferrante, in catasto del Comune di Torremaggiore al foglio 63 part. 49, con accesso dal cancello posto a confine con la Strada Provinciale n. 12 Torremaggiore – Lucera.
In via subordinata, chiedeva di rigettare comunque le domande attrici per i motivi illustrati nella narrativa della comparsa di costituzione in primo grado e dell'atto in grado di appello.
Si costituiva , che resisteva all'appello deducendo: COroparte_1
- che, in base all'art. 934 cod. civ., la proprietà del terreno si estendeva automaticamente agli immobili che vi erano stati eretti;
- che la fruizione condivisa era scaturita proprio da un rapporto di comodato sebbene pur sempre ispirato da ragioni di solidarietà familiare;
- che, in ogni caso, in mancanza di qualunque atto di interversione del possesso
(accennato solo dopo la recente morte del ), la relazione che univa COroparte_2
l'appellante ai beni contesi rimaneva del tutto inidonea a generarne l'acquisto per usucapione;
pagina 5 di 14 - che, anche a voler ritenere che il avesse escluso il padre, detto atto, per TE valere come interversione del possesso e dunque a fini di usucapione, doveva essere rivolto non semplicemente nei confronti del compossessore non proprietario (il CP_2
) bensì nei riguardi di essa unica proprietaria degli immobili, comodante o
[...] tollerante che fosse stata.
Deduceva inoltre l'infondatezza degli altri due motivi di appello.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del
14 gennaio 2025 per discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per note sino a 60 gg. prima e a 20 gg. per eventuali repliche.
Diritto.
1.- Va premesso che non è stata delibata l'istanza di sospensiva, contenuta nell'atto di citazione in appello e non reiterata all'udienza del 19.12.2023.
Sul punto, reiterata dall'appellante l'istanza fuori udienza (con atto del 12.2.2024), è stata disposta con provvedimento del 16.2.2024 la riserva sull'istanza di sospensiva a cura del relatore.
Tuttavia, per mero disguido della cancelleria, detta istanza - e il pedissequo provvedimento - non sono stati registrati dalla cancelleria tra i provvedimenti riservati, sicchè il Collegio non ha potuto esaminare tempestivamente l'istanza in questione, che viene pertanto assorbita dall'esame nel merito dell'appello proposto dal . TE
A parere della Corte, l'appello è infondato, per quanto sia da correggere la motivazione del Giudice di primo grado.
1.1. - Giova premettere che l'attrice ha convenuto in giudizio il figlio, , TE deducendo di essere proprietaria dell'immobile sito in Torremaggiore in contrada “Farallo”
o “Ferrante” s.p. n. 12, costituito da un terreno recintato e da due sovrastanti capannoni
(che occupavano parte della superficie) e che detti capannoni erano stati concessi in comodato d'uso gratuito al figlio (oltre che alla s.r.l.s. SA AB di Buonagura Pt_1
Salvatore); che il , dopo formale richiesta di restituzione in data 13.3.2019, TE coincidente con la morte del marito, si era rifiutato di restituire il compendio immobiliare che deteneva in forza di detto rapporto obbligatorio.
1.2. - Il si è difeso deducendo che nessun contratto di comodato era mai stato TE stipulato, né verbalmente né per iscritto, e che il padre aveva occupato il terreno fino al
1993 avvalendosi della sua collaborazione, realizzandovi negli anni '80 uno dei tre capannoni ivi esistenti (quello di 216 mq.); successivamente, egli aveva realizzato, nel
1994 e 1995, due capannoni agricoli, censiti l'uno in catasto al comune di Torremaggiore
pagina 6 di 14 al fg. 63, mappale 49, e l'altro non accatastato, entrambi posseduti in via continuativa ed esclusiva da quel momento, con la conseguenza che la proprietà dei due capannoni - e dell'area scoperta su cui esercitava il passaggio, sia a piedi che con mezzi meccanici - era stata usucapita. Esponeva ancora che la domanda di rilascio era infondata, dovendosi qualificare come rei vindicatio, della quale l'attrice era onerata in punto di dimostrazione rigorosa della proprietà.
2. - Ora, partendo da tale ultimo motivo di appello, ovvero che la domanda proposta dalla non poteva – in assenza di un titolo negoziale – che essere qualificata come P_ domanda di rivendicazione, deve rilevarsi che le Sezioni Unite, componendo il contrasto invalso tra le Sezioni semplici sul criterio discretivo tra azione personale di restituzione ed azione reale di rivendica, hanno affermato che "l'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario;
essa non può pertanto surrogare
l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica" (Cass. S.U. 7305/2014). La Suprema Corte a Sezioni Unite, componendo il contrasto invalso tra le Sezioni semplici sul criterio discretivo tra azione personale di restituzione ed azione reale di rivendica, hanno affermato che "l'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario;
essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga
pagina 7 di 14 omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica" (Cass. S.U. 7305/2014).
2.1. - Ciò posto, la domanda proposta dalla D'Uva non può qualificarsi come rei vindicatio, stante il fatto che l'attrice aveva chiesto di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto per essere venuto meno il negozio giuridico che aveva giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto, ovvero la cessazione del comodato d'uso gratuito, con relativa richiesta di restituzione;
l'eccezione del convenuto, secondo cui aveva usucapito i capannoni e la servitù di passaggio sull'area di proprietà della madre non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta e, per altro verso, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, una prova ben più onerosa - la probatio diabolica della rivendica - di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione inizialmente introdotta.
Peraltro, per mera completezza, va detto che se è vero che, essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante (il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo), è altresì vero che il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto – come nel concreto - o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere (Cass. 28865/2021).
2.2. - Ciò posto, l'appello si è incentrato sul fatto che, del tutto erroneamente, il primo
Giudice avrebbe escluso la fondatezza della domanda di usucapione, che era stata spiegata esclusivamente sui capannoni e sulla servitù di passaggio, e non sull'area di proprietà della madre, avendo il fornito – con la documentazione prodotta- TE ampio ed adeguato riscontro della intervenuta usucapione.
pagina 8 di 14 3. A parere della Corte, la domanda non può essere accolta.
3.1. – Va premesso che il primo giudice ha ritenuto insussistente il rapporto di comodato tra la proprietaria e il convenuto-attore in riconvenzionale, deducendo che la detenzione, prima del marito e poi del marito e del figlio, era dovuta allo stretto rapporto di parentela e, quindi, si era protratta negli anni con la tolleranza della proprietaria, come tale inidonea fondare l'acquisto per usucapione ex art. 1144 c.c.
Sempre secondo il primo Giudice, in base all'art. 934 c.c., in base al principio generale dell'accessione, il proprietario del suolo acquista ipso iure al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata, che avviene a titolo originario senza la necessità di apposita manifestazione di volontà; ne consegue che la costruzione realizzata sul terreno di proprietà esclusiva della D'Uva è personale e di proprietà esclusiva di quest'ultima, mentre al non proprietario che abbia contribuito all'onere della costruzione spetta, previo assolvimento dell'onere della prova di avere fornito il proprio sostegno economico, il diritto di indennizzo.
3.2. – La motivazione, per quanto conforme a diritto, dev'essere integrata e corretta alla stregua delle seguenti considerazioni.
3.3. – Anzitutto, va rilevato che “ … nel caso in cui l'autore di una costruzione eseguita
(con materiali propri) sul fondo altrui l'abbia posseduta uti dominus per il tempo necessario ad usucapire, l'acquisto della proprietà dell'opera, per accessione, a favore del proprietario del fondo viene meno per il successivo acquisto della proprietà del manufatto
e del suolo, verificatosi in virtù dell'usucapione a favore del costruttore" (v. Cass.
5739/2011, 3191/1980); l'usucapione della costruzione eseguita su suolo altrui non esclude in altri termini l'accessione, ma semplicemente ne fa venir meno gli effetti a causa del successivo acquisto della proprietà del manufatto e del suolo per usucapione da parte del costruttore, considerato che l'accessione è un modo d'acquisto che si perfeziona ipso ture nel momento stesso in cui la costruzione viene ad esistenza, mentre l'usucapione congiunta del suolo e del manufatto costituisce un effetto che non può che verificarsi venti (o dieci, nel caso dell'art. 159 c.c.) anni dopo che l'accessione si è già verificata.
4. - Ciò posto, deve allora verificarsi se il abbia effettivamente usucapito i TE capannoni de quo.
4.1 - Sul punto, va precisato che, nella comparsa di risposta depositata in primo grado, il ha dedotto: TE
pagina 9 di 14 - che nessun contratto di comodato era stato stipulato tra la madre e il marito, il quale aveva occupato il terreno fino al 1993 e, avvalendosi della sua collaborazione, aveva realizzato negli anni '80 un capannone di 216 mq. composto da muri in tufo e copertura in cemento, in catasto al fg. 63, mappale 49;
- che, successivamente, esso convenuto aveva realizzato a sua cura e spese, negli anni
1994 e 1995, altri due capannoni, il primo a forma di “L” esteso mq. 634 al fg. 63, mappale 49 e l'altro non accatastato, che possedeva in via esclusiva e uti dominus ininterrottamente servendosene come magazzini e depositi di mezzi per la sua attività agricola;
- che dal 1994 utilizzava anche il capannone del padre uti dominus;
- che, pertanto, aveva acquisito la proprietà di tutti e tre i capannoni per usucapione e anche il diritto di passare attraverso l'area scoperta con accesso dal cancello a confine con la SP 12.
4.2. - Ora, partendo dal primo capannone, costruito negli anni '80 dal padre del
, se l'assunto è quello di aver collaborato col padre (che svolgeva, esso stesso, TE attività di produzione e commercio di prodotti agricoli presso l'immobile in questione, v. memorie istruttorie ex at. 183 sesto comma c.p.c. n. 1) e di aver concorso alla realizzazione del capannone, va tuttavia osservato che è mancata del tutto – anche nelle richieste istruttorie orali - la prova della interversione nel possesso, posto che non è stato affatto indicato né il momento, a far data dal quale, il ha esternato al padre TE
(detentore qualificato del capannone in nome e per conto del proprietario
[...]
) e alla madre (proprietaria del suolo e, per accessione, anche del capannone) P_ la volontà di volerlo/i escludere dal possesso di tale capannone, nè le modalità in cui si sarebbe estrinsecata tale interversio possessionis; pur avendo indicato l'anno 1994 quale momento a far data dal quale aveva iniziato a possedere uti dominus il capannone in questione, non è stato in alcun modo specificato né documentato in che modo si sarebbe specificata l'esclusione del padre e l'interversione nel possesso anche della madre, posto che il fabbricato era stato realizzato dal padre su suolo di proprietà della madre e, durante la vita di questi ultimi, per dimostrarne l'usucapione sarebbe stato necessario provare non la semplice utilizzazione del bene (che attiene all'elemento oggettivo del possesso), ma anche il relativo animus possidenti, visto che l'acquisto del fabbricato CO (per accessione, ai sensi dell'art. 934 c.c.) in favore della D' non consentiva di ritenere tale godimento come indicativo di un possesso esclusivo (v., sul punto, Cass. n.
5739/2011).
pagina 10 di 14 4.3. - Neppure nelle memorie istruttorie depositate ex art. 183 sesto comma c.p.c. vi è traccia di tale interversio; sicchè, a tutto voler concedere, se il era un TE collaboratore del padre nella utilizzazione di tale capannone, non può averlo usucapito in assenza di deduzione e, soprattutto, di prova dell'interversio possessionis.
4.4. - Quanto al terzo capannone, ovvero quello esteso per mq. 300, che sarebbe stato costruito nel 1995, dalle aerofotogrammetrie depositate da parte convenuta in riconvenzionale, non v'è tracia di detto capannone sino al 2003; deve pertanto ritenersi che esso non esistesse nel 1995, come pure non v'è traccia della tettoia sul cui sedime esso sarebbe sato realizzato, per giunta in modo totalmente abusivo;
è pertanto assorbente la considerazione che, per detto capannone, non è – pur considerando quale dies a quo il 2003 – maturato il tempo necessario per l'usucapione.
4.5. - Venendo adesso al capannone a forma di “L” accatastato, che il ha TE asserito essere stato realizzato a sua cura e spese nel 1994, va detto che il ha TE prodotto: concessione in sanatoria di opere abusive concernenti il fabbricato in questione
(a suo nome); ricevute di pagamento all'ufficio tecnico comunale degli oneri reali;
relazione tecnica del geometra sulle opere condonate;
progetto delle opere CP_5 abusive;
domanda di concessione edilizia in sanatoria (nella qualità è indicata la qualità di possessore); dichiarazione di fabbricato urbano al comune di Torremaggiore (sempre nella qualità di possessore); definizione della domanda di condono edilizio.
4.6. - Ora, se appare evidente, dalla documentazione depositata, che il ha TE svolto attività (come quelle inerenti la pratica di condono edilizio e di pagamento dei relativi oneri) corrispondenti all'esercizio del diritto dominicale, indicative, in chi le compie, di avere la cosa come propria, va osservato, però, che è del tutto mancata l'allegazione – e ovviamente la prova – di aver escluso la madre (che era ipso iure proprietaria, come riconosciuto dallo stesso nella presentazione della TE documentazione agli enti preposti alla definizione della pratica) dal possesso di tale capannone, visto che l'acquisto del capannone (per accessione, ai sensi dell'art. 934 c.c.) CO in favore della D' non consentiva di ritenere tale godimento come indicativo di un possesso esclusivo.
E, nelle richieste di prova orale, pur deducendosi che aveva utilizzato “in via esclusiva” detti capannoni, è stato articolato solo un capitolo specifico sul fatto di aver detenuto, in via esclusiva, le chiavi delle porte di accesso dei suindicati tre capannoni.
pagina 11 di 14 4.7. - Orbene, è noto che la disponibilità delle chiavi non presuppone necessariamente il possesso esclusivo, specie quando - come nel caso in esame – non risulti che sia intervenuta la interversione del possesso stesso.
4.8. - D'altronde, si trattava di nucleo familiare allargato, in cui il padre esercitava la stessa attività del figlio nella proprietà della moglie, indicativo non solo della tolleranza della proprietaria, ma anche del fatto che l'inerzia della madre o il silenzio, benchè protratti dal 1994, non avrebbero potuto mai, di per sé, denotare rinuncia, ancorchè tacita, al possesso, se non accompagnati da atti o fatti che in modo certo rivelassero la volontà di cessare la relazione di carattere possessorio con i capannoni di cui la era P_ divenuta formale proprietaria.
4.9. - Allora, era onere dell'attore in riconvenzionale dare la prova che ci fosse stata un'interversione del possesso che esercitava in modo esclusivo, mediante esplicita opposizione nei riguardi della proprietaria, mentre invece non è dedotto alcunchè nelle richieste istruttorie.
5. - E' noto invero che l'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma “deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso” (v. Cass., sez. II, 03/07/2018, n. 17376; Cass., sez. II,
29/07/2013, n. 18215).
5.1. - Del resto, il proprietario può possedere anche solo animo purché il possessore abbia la possibilità di ripristinare il contatto materiale con la cosa non appena lo voglia;
soltanto qualora questa possibilità sia di fatto preclusa da altri o da una obiettiva mutata situazione dei luoghi, l'elemento intenzionale non è da solo sufficiente per la conservazione del possesso, che si perde nel momento stesso in cui è venuta meno l'effettiva disponibilità della cosa (Cass., sez. II, 29/01/2016, n. 1723; Cass., sez. II,
29/07/2013, n. 18215).
5.2. - Ora, né nella comparsa di risposta né nelle richieste istruttorie sono articolate, in modo specifico, circostanze di fatto utili a inferire che, dal 1994, il avesse TE escluso la madre dal possesso di detti capannoni;
la detenzione delle chiavi, in contesti allargati di parentela, non è di per sé elemento sufficiente e neppure l'intestazione della pratica edilizia (dove lo stesso si definisce “possessore”) costituisce elemento TE
pagina 12 di 14 che, di per sé, denota un possesso utile ad usucapionem, posto che non è accompagnato da un atto di interversione del possesso.
5.3. - Mancando la prova dell'interversione nel possesso, non appare dirimente la circostanza che il abbia utilizzato il capannone comportandosi da proprietario se TE difetta la prova dell'esclusione dell'effettivo proprietario dal godimento del bene;
come detto, l'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, “che deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso" (v. Cass. 4931/2022).
5.4. - Ma, a tanto, il non ha adeguatamente adempiuto;
ne deriva che, non TE essendo provata la trasformazione del titolo d'uso - da detenzione in possesso esclusivo - per effetto di un atto di interversione, il semplice godimento del bene che si protragga per effetto del già prestato consenso degli altri proprietari non è di per sé dirimente
(cfr. sul punto Cass. civ. n. 2487/2000).
5.5. - Ne deriva che la domanda di usucapione non è rimasta adeguatamente dimostrata, per cui la sentenza va confermata.
6. - Venendo adesso al terzo motivo sulle spese, l'appellante si suole che, essendo stata rigettata la domanda della di condanna al risarcimento del danno da illegittima P_ occupazione, il primo Giudice avrebbe dovuto disporre una compensazione (totale o parziale) delle spese di lite anziché la sua condanna sulla base della soccombenza.
6.1. - La censura è infondata.
6.2. - In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. S.U. n. 14989/05 e numerose altre).
Trattasi di principio applicabile anche dopo le modifiche dell'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., perché l'obbligo di motivazione imposto da questa norma riguarda l'ipotesi in cui la compensazione sia disposta, ma non anche l'ipotesi in cui si segua il principio della soccombenza (che l'art. 91 cod. proc. civ. pone come regola generale in tema di riparto delle spese di lite, essendo la compensazione dell'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ. prevista come eccezione).
pagina 13 di 14 Poiché nella specie il giudice ha osservato l'art. 91 cod. proc. civ., è inammissibile la censura che si basa su norma non applicata, e soltanto discrezionalmente applicabile.
Peraltro, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite, e nella specie la domanda di rilascio è Con stata accolta e quella di usucapione rigettata, sicché la va è risultata totalmente vittoriosa.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi, DM: 555/2014
e succ, modif.).
All'integrale rigetto dell'appello consegue, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R.
n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), l'obbligo per l'appellante di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei TE confronti di avverso la sentenza n. 19884/2023, pubblicata in data COroparte_1
03.07.2023 ex art. 281 sxies c.p.c., così provvede:
- rigetta l'appello;
- dichiara tenuto e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado di lite in favore del convenuto, che liquida nella complessiva somma di € 4.996,00 oltre r.f.s.g.,
Iva e Cpa come per legge;
- dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Bari il 14 gennaio 2024.
Il Giudice rel
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
pagina 14 di 14
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Alessandra Piliego - Consigliere
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est. ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. Rg. 148/2023, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Raffaele de Rossi ed TE elettivamente domiciliato presso il suo studio;
appellante - contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Gattillo e Leonardo Ivan De COroparte_1
SAto;
- appellata -
Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Foggia depositata in data 3.7.2023 in materia d rilascio di bene occupato sine titulo;
usucapione.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del
14.1.2025.
Fatto.
Con atto di citazione notificato in data 25.6.2020, conveniva in giudizio, COroparte_1 dinanzi al Tribunale di Foggia, il figlio , deducendo di essere TE proprietaria dell'immobile sito in Torremaggiore in contrada “Farallo” o “Ferrante” s.p. n.
12, costituito da un terreno recintato dell'estensione di mq. 5.877 (in catasto al fg. 63 part. 49) + mq 220 (in Catasto al fg. 64 part. 132) e da due sovrastanti capannoni, che occupavano parte della superficie, concessi in comodato d'uso gratuito al coniuge
[...]
, che li aveva utilizzati sino alla sua morte, intervenuta in data 13.3.2019; detti CP_2
pagina 1 di 14 capannoni erano stati concessi in comodato d'uso al coniuge prima unitamente al figlio
, e poi, negli ultimi anni, alla s.r.l.s. SA AB . Pt_1 COroparte_3
Esponeva che, dopo la morte del coniuge, aveva richiesto a e a COroparte_3
la restituzione degli immobili rispettivamente occupati, ricevendosi il TE rifiuto di quest'ultimo che, anzi, aveva provveduto alla sostituzione del lucchetto del cancello di accesso (con successiva consegna di copia della chiave a seguito di diffida); pertanto, richiedeva la condanna del convenuto al rilascio del compendio immobiliare, nonché al risarcimento dei danni da illegittima occupazione (in misura pari ad € 1.500,00 mensili, dalla domanda al soddisfo), oltre interessi, rivalutazione monetaria e rifusione delle spese di lite.
Si costituiva, con comparsa depositata il 6.11.2020, , il quale si TE opponeva alla domanda, deducendo che l'attrice avrebbe dovuto spiegare una rei vindicatio;
spiegava inoltre domanda riconvenzionale, avente ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta usucapione dei tre capannoni agricoli destinati a deposito-magazzino, ubicati in agro di Torremaggiore alla contrada Farallo, oggetto della domanda di rilascio, nonché della servitù di passaggio, a piedi e con mezzi meccanici, attraverso l'area scoperta del fondo di proprietà attrice, ove erano stati edificati i predetti manufatti, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con sentenza depositata in data 3.7.2023, il Tribunale di Foggia accoglieva la domanda dell'attrice ordinando al il rilascio in favore della madre, non essendo stato CP_4 documentato - né allegato - alcun atto di interversione del possesso antecedente la morte di;
rigettava inoltre l'ulteriore domanda avente ad oggetto il COroparte_2 risarcimento danni e condannava il convenuto al rimborso delle spese e competenze di giudizio.
Avverso detta sentenza, interponeva appello il , evidenziando: TE
1. che la propria domanda riconvenzionale, finalizzata all'accertamento dell'intervenuta usucapione del diritto di proprietà, riguardava esclusivamente i capannoni che insistevano sull'area scoperta di cui era titolare la , posto che P_ la domanda sull'area scoperta riguardava solo il riconoscimento dell'acquisto (per usucapione) del diritto di passaggio, al fine di accedere ai tre fabbricati;
2. che era del tutto erronea l'affermazione secondo cui la sua relazione materiale con i beni in questione si sarebbe protratta negli anni con la mera tolleranza della proprietaria, e quindi, inidonea a fondare l'acquisto per usucapione ex art. 1144
c.c.;
pagina 2 di 14 3. che altrettanto errato era l'ulteriore riferimento all'omessa allegazione e dimostrazione, da parte di esso convenuto, dell'avvenuta “interversione nel possesso”, successivamente alla morte di;
COroparte_2
4. che i due capannoni erano stati edificati nel 1994 e nel 1995 da esso appellante e posseduti uti dominus sin dall'inizio e senza soluzione di continuità, come risultava inequivocabilmente dalla copiosa documentazione allegata alla seconda memoria istruttoria, e, in particolare dalla:
a) certificazione di idoneità statica di opera abusiva a firma del geom. del CP_5
14 febbraio 1996 (ove era indicato come proprietario delle strutture);
b) domanda di autorizzazione in sanatoria del 28.2.1995 a firma di esso appellante (contenente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, n. 6 ricevute di versamento a titolo di oblazione del complessivo importo complessivo di € 34.202,00 e perizia giurata del geom. ; Persona_1
c) nota dell'Ufficio Tecnico del Comune di Torremaggiore del 12 gennaio 1996, relativa alla definizione della domanda di condono edilizio delle opere abusive in contrada Ferrante, indirizzata a;
TE
d) progetto in sanatoria dei capannoni del geom. del 4 marzo 1996, Persona_1 che riportava il suo nome e la sua firma quale committente;
e) nota del 4 marzo 1996, diretta al Sindaco di Torremaggiore;
f) relazione tecnica in pari data del geom. che indicava esso appellante CP_5 quale costruttore delle opere abusive condonate;
g) concessione in sanatoria n. 136 del 19 marzo 1997 ad esso intestata;
h) visura storica catastale del 3 novembre 2020;
5. che, dunque, la sua relazione materiale con i beni conseguiva ad un evidente e incontestabile atto “originario” di apprensione, costituito dalla edificazione degli stessi, e non da un atto e/o fatto iniziale della D'Uva, che quei beni non aveva mai posseduto ab origine, proprio perché trattavasi di beni realizzati esclusivamente di sua iniziativa e a sua cura e spese;
6. che, comunque, nel 1994, escludendo il padre ed assumendo il possesso esclusivo del manufatto (al fine di utilizzarlo per l'esercizio della sua attività di imprenditore agricolo), aveva posto in essere - ed ampiamente documentato - quegli atti di
“interversione del possesso” dei quali il primo Giudice aveva erroneamente escluso addirittura l'allegazione, e quindi manifestato univocamente la volontà di esercitare, inviso domino, un possesso durevole e palesemente contrastante e pagina 3 di 14 incompatibile con la precedente situazione di compossesso col padre (e quindi con la presunta tolleranza dell'attrice che, a tutto concedere, poteva riferirsi soltanto alla originaria detenzione del terreno da parte del marito, ma non anche a quella sua);
7. che il “terreno” cui faceva riferimento la sentenza formava oggetto, invece, della domanda di usucapione relativa alla servitù di passaggio, trattandosi dell'area scoperta che aveva utilizzato ininterrottamente dal 1994, anche se non in via esclusiva, per l'accesso a piedi e con mezzi meccanici ai tre capannoni da lui posseduti;
8. che a nulla rilevava la consegna all'attrice di copia delle chiavi, segnatamente ai fini della configurabilità dell'ipotizzata laudatio domini in termini di riconoscimento dell'altrui diritto dominicale sul bene, trattandosi delle chiavi del cancello attraverso il quale si accedeva dalla strada provinciale all'area scoperta ove erano ubicati i capannoni in oggetto, ma che non consentivano invece l'accesso diretto agli stessi fabbricati, le cui chiavi erano sempre state nell'esclusiva disponibilità di esso convenuto;
9. che, pertanto, la domanda riconvenzionale di usucapione dei tre capannoni e della servitù di passaggio trovava preciso riscontro nell'ampia e determinante documentazione prodotta, ed andava accolta in toto, previa ammissione delle ulteriori prove richieste nelle memorie ex art. 183 VI comma del codice di rito;
10.che il secondo motivo di impugnazione atteneva al capo della sentenza riguardante l'accoglimento della domanda di rilascio e l'omessa pronuncia in ordine all'eccezione inerente l'azione di rivendicazione e il mancato assolvimento da parte dell'attrice del relativo onere probatorio;
nel richiedere il rilascio del compendio immobiliare, l'attrice aveva specificato che il presunto rapporto di comodato era stato instaurato esclusivamente col coniuge , e non anche con COroparte_6 esso appellante, del quale aveva invece espressamente lamentato l'occupazione senza titolo del bene, invocandone il rilascio;
11.che il terzo motivo d'appello, che formulava in linea ulteriormente subordinata, riguardava il capo della sentenza relativo alla condanna alla totale rifusione delle spese e competenze di causa pur essendo stata rigettata la domanda relativa al risarcimento danni;
il che avrebbe imposto una compensazione (totale o parziale) delle spese;
pagina 4 di 14 tanto premesso, chiedeva che venisse accolta la domanda riconvenzionale formulata e, per l'effetto, accertata l'intervenuta usucapione in suo favore della servitù e della proprietà dei beni immobili ubicati all'interno del terreno in agro di Torremaggiore alla contrada Farallo o Ferrante, in catasto del Comune di Torremaggiore al foglio 63 part. 49,
e precisamente:
a) fabbricato agricolo destinato a deposito-magazzino, esteso 216 metri quadrati (mt
12,00 x 18,00), ubicato in agro di Torremaggiore alla contrada Farallo o Ferrante, composto di muri in tufo e copertura in cemento, distinto in Catasto del Comune di
Torremaggiore al foglio 63 part. 49, corrispondenti ai dati dell'intero fondo sul quale insiste;
b) fabbricato agricolo destinato a deposito-magazzino, esteso metri quadrati 634, per un volume di metri cubi 2.993, ubicato in agro di Torremaggiore alla contrada Farallo o
Ferrante, composto di muri di calcestruzzo armato e copertura con capriate in ferro, listelli e lamiera ondulata distinto in Catasto del Comune di Torremaggiore al foglio 63 part. 49, corrispondenti ai dati dell'intero fondo sul quale insiste;
c) fabbricato agricolo adibito a deposito-magazzino, esteso metri quadrati 300, ubicato in agro di Torremaggiore alla contrada Farallo o Ferrante, non accatastato, composto di muri di calcestruzzo armato e copertura con capriate in ferro, listelli e lamiera ondulata;
d) servitù di passaggio, a piedi e con mezzi meccanici, attraverso l'area scoperta del fondo di proprietà attrice sito in agro di Torremaggiore alla contrada Farallo o Ferrante, in catasto del Comune di Torremaggiore al foglio 63 part. 49, con accesso dal cancello posto a confine con la Strada Provinciale n. 12 Torremaggiore – Lucera.
In via subordinata, chiedeva di rigettare comunque le domande attrici per i motivi illustrati nella narrativa della comparsa di costituzione in primo grado e dell'atto in grado di appello.
Si costituiva , che resisteva all'appello deducendo: COroparte_1
- che, in base all'art. 934 cod. civ., la proprietà del terreno si estendeva automaticamente agli immobili che vi erano stati eretti;
- che la fruizione condivisa era scaturita proprio da un rapporto di comodato sebbene pur sempre ispirato da ragioni di solidarietà familiare;
- che, in ogni caso, in mancanza di qualunque atto di interversione del possesso
(accennato solo dopo la recente morte del ), la relazione che univa COroparte_2
l'appellante ai beni contesi rimaneva del tutto inidonea a generarne l'acquisto per usucapione;
pagina 5 di 14 - che, anche a voler ritenere che il avesse escluso il padre, detto atto, per TE valere come interversione del possesso e dunque a fini di usucapione, doveva essere rivolto non semplicemente nei confronti del compossessore non proprietario (il CP_2
) bensì nei riguardi di essa unica proprietaria degli immobili, comodante o
[...] tollerante che fosse stata.
Deduceva inoltre l'infondatezza degli altri due motivi di appello.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del
14 gennaio 2025 per discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per note sino a 60 gg. prima e a 20 gg. per eventuali repliche.
Diritto.
1.- Va premesso che non è stata delibata l'istanza di sospensiva, contenuta nell'atto di citazione in appello e non reiterata all'udienza del 19.12.2023.
Sul punto, reiterata dall'appellante l'istanza fuori udienza (con atto del 12.2.2024), è stata disposta con provvedimento del 16.2.2024 la riserva sull'istanza di sospensiva a cura del relatore.
Tuttavia, per mero disguido della cancelleria, detta istanza - e il pedissequo provvedimento - non sono stati registrati dalla cancelleria tra i provvedimenti riservati, sicchè il Collegio non ha potuto esaminare tempestivamente l'istanza in questione, che viene pertanto assorbita dall'esame nel merito dell'appello proposto dal . TE
A parere della Corte, l'appello è infondato, per quanto sia da correggere la motivazione del Giudice di primo grado.
1.1. - Giova premettere che l'attrice ha convenuto in giudizio il figlio, , TE deducendo di essere proprietaria dell'immobile sito in Torremaggiore in contrada “Farallo”
o “Ferrante” s.p. n. 12, costituito da un terreno recintato e da due sovrastanti capannoni
(che occupavano parte della superficie) e che detti capannoni erano stati concessi in comodato d'uso gratuito al figlio (oltre che alla s.r.l.s. SA AB di Buonagura Pt_1
Salvatore); che il , dopo formale richiesta di restituzione in data 13.3.2019, TE coincidente con la morte del marito, si era rifiutato di restituire il compendio immobiliare che deteneva in forza di detto rapporto obbligatorio.
1.2. - Il si è difeso deducendo che nessun contratto di comodato era mai stato TE stipulato, né verbalmente né per iscritto, e che il padre aveva occupato il terreno fino al
1993 avvalendosi della sua collaborazione, realizzandovi negli anni '80 uno dei tre capannoni ivi esistenti (quello di 216 mq.); successivamente, egli aveva realizzato, nel
1994 e 1995, due capannoni agricoli, censiti l'uno in catasto al comune di Torremaggiore
pagina 6 di 14 al fg. 63, mappale 49, e l'altro non accatastato, entrambi posseduti in via continuativa ed esclusiva da quel momento, con la conseguenza che la proprietà dei due capannoni - e dell'area scoperta su cui esercitava il passaggio, sia a piedi che con mezzi meccanici - era stata usucapita. Esponeva ancora che la domanda di rilascio era infondata, dovendosi qualificare come rei vindicatio, della quale l'attrice era onerata in punto di dimostrazione rigorosa della proprietà.
2. - Ora, partendo da tale ultimo motivo di appello, ovvero che la domanda proposta dalla non poteva – in assenza di un titolo negoziale – che essere qualificata come P_ domanda di rivendicazione, deve rilevarsi che le Sezioni Unite, componendo il contrasto invalso tra le Sezioni semplici sul criterio discretivo tra azione personale di restituzione ed azione reale di rivendica, hanno affermato che "l'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario;
essa non può pertanto surrogare
l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica" (Cass. S.U. 7305/2014). La Suprema Corte a Sezioni Unite, componendo il contrasto invalso tra le Sezioni semplici sul criterio discretivo tra azione personale di restituzione ed azione reale di rivendica, hanno affermato che "l'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario;
essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga
pagina 7 di 14 omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica" (Cass. S.U. 7305/2014).
2.1. - Ciò posto, la domanda proposta dalla D'Uva non può qualificarsi come rei vindicatio, stante il fatto che l'attrice aveva chiesto di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto per essere venuto meno il negozio giuridico che aveva giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto, ovvero la cessazione del comodato d'uso gratuito, con relativa richiesta di restituzione;
l'eccezione del convenuto, secondo cui aveva usucapito i capannoni e la servitù di passaggio sull'area di proprietà della madre non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta e, per altro verso, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, una prova ben più onerosa - la probatio diabolica della rivendica - di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione inizialmente introdotta.
Peraltro, per mera completezza, va detto che se è vero che, essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante (il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo), è altresì vero che il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto – come nel concreto - o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere (Cass. 28865/2021).
2.2. - Ciò posto, l'appello si è incentrato sul fatto che, del tutto erroneamente, il primo
Giudice avrebbe escluso la fondatezza della domanda di usucapione, che era stata spiegata esclusivamente sui capannoni e sulla servitù di passaggio, e non sull'area di proprietà della madre, avendo il fornito – con la documentazione prodotta- TE ampio ed adeguato riscontro della intervenuta usucapione.
pagina 8 di 14 3. A parere della Corte, la domanda non può essere accolta.
3.1. – Va premesso che il primo giudice ha ritenuto insussistente il rapporto di comodato tra la proprietaria e il convenuto-attore in riconvenzionale, deducendo che la detenzione, prima del marito e poi del marito e del figlio, era dovuta allo stretto rapporto di parentela e, quindi, si era protratta negli anni con la tolleranza della proprietaria, come tale inidonea fondare l'acquisto per usucapione ex art. 1144 c.c.
Sempre secondo il primo Giudice, in base all'art. 934 c.c., in base al principio generale dell'accessione, il proprietario del suolo acquista ipso iure al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata, che avviene a titolo originario senza la necessità di apposita manifestazione di volontà; ne consegue che la costruzione realizzata sul terreno di proprietà esclusiva della D'Uva è personale e di proprietà esclusiva di quest'ultima, mentre al non proprietario che abbia contribuito all'onere della costruzione spetta, previo assolvimento dell'onere della prova di avere fornito il proprio sostegno economico, il diritto di indennizzo.
3.2. – La motivazione, per quanto conforme a diritto, dev'essere integrata e corretta alla stregua delle seguenti considerazioni.
3.3. – Anzitutto, va rilevato che “ … nel caso in cui l'autore di una costruzione eseguita
(con materiali propri) sul fondo altrui l'abbia posseduta uti dominus per il tempo necessario ad usucapire, l'acquisto della proprietà dell'opera, per accessione, a favore del proprietario del fondo viene meno per il successivo acquisto della proprietà del manufatto
e del suolo, verificatosi in virtù dell'usucapione a favore del costruttore" (v. Cass.
5739/2011, 3191/1980); l'usucapione della costruzione eseguita su suolo altrui non esclude in altri termini l'accessione, ma semplicemente ne fa venir meno gli effetti a causa del successivo acquisto della proprietà del manufatto e del suolo per usucapione da parte del costruttore, considerato che l'accessione è un modo d'acquisto che si perfeziona ipso ture nel momento stesso in cui la costruzione viene ad esistenza, mentre l'usucapione congiunta del suolo e del manufatto costituisce un effetto che non può che verificarsi venti (o dieci, nel caso dell'art. 159 c.c.) anni dopo che l'accessione si è già verificata.
4. - Ciò posto, deve allora verificarsi se il abbia effettivamente usucapito i TE capannoni de quo.
4.1 - Sul punto, va precisato che, nella comparsa di risposta depositata in primo grado, il ha dedotto: TE
pagina 9 di 14 - che nessun contratto di comodato era stato stipulato tra la madre e il marito, il quale aveva occupato il terreno fino al 1993 e, avvalendosi della sua collaborazione, aveva realizzato negli anni '80 un capannone di 216 mq. composto da muri in tufo e copertura in cemento, in catasto al fg. 63, mappale 49;
- che, successivamente, esso convenuto aveva realizzato a sua cura e spese, negli anni
1994 e 1995, altri due capannoni, il primo a forma di “L” esteso mq. 634 al fg. 63, mappale 49 e l'altro non accatastato, che possedeva in via esclusiva e uti dominus ininterrottamente servendosene come magazzini e depositi di mezzi per la sua attività agricola;
- che dal 1994 utilizzava anche il capannone del padre uti dominus;
- che, pertanto, aveva acquisito la proprietà di tutti e tre i capannoni per usucapione e anche il diritto di passare attraverso l'area scoperta con accesso dal cancello a confine con la SP 12.
4.2. - Ora, partendo dal primo capannone, costruito negli anni '80 dal padre del
, se l'assunto è quello di aver collaborato col padre (che svolgeva, esso stesso, TE attività di produzione e commercio di prodotti agricoli presso l'immobile in questione, v. memorie istruttorie ex at. 183 sesto comma c.p.c. n. 1) e di aver concorso alla realizzazione del capannone, va tuttavia osservato che è mancata del tutto – anche nelle richieste istruttorie orali - la prova della interversione nel possesso, posto che non è stato affatto indicato né il momento, a far data dal quale, il ha esternato al padre TE
(detentore qualificato del capannone in nome e per conto del proprietario
[...]
) e alla madre (proprietaria del suolo e, per accessione, anche del capannone) P_ la volontà di volerlo/i escludere dal possesso di tale capannone, nè le modalità in cui si sarebbe estrinsecata tale interversio possessionis; pur avendo indicato l'anno 1994 quale momento a far data dal quale aveva iniziato a possedere uti dominus il capannone in questione, non è stato in alcun modo specificato né documentato in che modo si sarebbe specificata l'esclusione del padre e l'interversione nel possesso anche della madre, posto che il fabbricato era stato realizzato dal padre su suolo di proprietà della madre e, durante la vita di questi ultimi, per dimostrarne l'usucapione sarebbe stato necessario provare non la semplice utilizzazione del bene (che attiene all'elemento oggettivo del possesso), ma anche il relativo animus possidenti, visto che l'acquisto del fabbricato CO (per accessione, ai sensi dell'art. 934 c.c.) in favore della D' non consentiva di ritenere tale godimento come indicativo di un possesso esclusivo (v., sul punto, Cass. n.
5739/2011).
pagina 10 di 14 4.3. - Neppure nelle memorie istruttorie depositate ex art. 183 sesto comma c.p.c. vi è traccia di tale interversio; sicchè, a tutto voler concedere, se il era un TE collaboratore del padre nella utilizzazione di tale capannone, non può averlo usucapito in assenza di deduzione e, soprattutto, di prova dell'interversio possessionis.
4.4. - Quanto al terzo capannone, ovvero quello esteso per mq. 300, che sarebbe stato costruito nel 1995, dalle aerofotogrammetrie depositate da parte convenuta in riconvenzionale, non v'è tracia di detto capannone sino al 2003; deve pertanto ritenersi che esso non esistesse nel 1995, come pure non v'è traccia della tettoia sul cui sedime esso sarebbe sato realizzato, per giunta in modo totalmente abusivo;
è pertanto assorbente la considerazione che, per detto capannone, non è – pur considerando quale dies a quo il 2003 – maturato il tempo necessario per l'usucapione.
4.5. - Venendo adesso al capannone a forma di “L” accatastato, che il ha TE asserito essere stato realizzato a sua cura e spese nel 1994, va detto che il ha TE prodotto: concessione in sanatoria di opere abusive concernenti il fabbricato in questione
(a suo nome); ricevute di pagamento all'ufficio tecnico comunale degli oneri reali;
relazione tecnica del geometra sulle opere condonate;
progetto delle opere CP_5 abusive;
domanda di concessione edilizia in sanatoria (nella qualità è indicata la qualità di possessore); dichiarazione di fabbricato urbano al comune di Torremaggiore (sempre nella qualità di possessore); definizione della domanda di condono edilizio.
4.6. - Ora, se appare evidente, dalla documentazione depositata, che il ha TE svolto attività (come quelle inerenti la pratica di condono edilizio e di pagamento dei relativi oneri) corrispondenti all'esercizio del diritto dominicale, indicative, in chi le compie, di avere la cosa come propria, va osservato, però, che è del tutto mancata l'allegazione – e ovviamente la prova – di aver escluso la madre (che era ipso iure proprietaria, come riconosciuto dallo stesso nella presentazione della TE documentazione agli enti preposti alla definizione della pratica) dal possesso di tale capannone, visto che l'acquisto del capannone (per accessione, ai sensi dell'art. 934 c.c.) CO in favore della D' non consentiva di ritenere tale godimento come indicativo di un possesso esclusivo.
E, nelle richieste di prova orale, pur deducendosi che aveva utilizzato “in via esclusiva” detti capannoni, è stato articolato solo un capitolo specifico sul fatto di aver detenuto, in via esclusiva, le chiavi delle porte di accesso dei suindicati tre capannoni.
pagina 11 di 14 4.7. - Orbene, è noto che la disponibilità delle chiavi non presuppone necessariamente il possesso esclusivo, specie quando - come nel caso in esame – non risulti che sia intervenuta la interversione del possesso stesso.
4.8. - D'altronde, si trattava di nucleo familiare allargato, in cui il padre esercitava la stessa attività del figlio nella proprietà della moglie, indicativo non solo della tolleranza della proprietaria, ma anche del fatto che l'inerzia della madre o il silenzio, benchè protratti dal 1994, non avrebbero potuto mai, di per sé, denotare rinuncia, ancorchè tacita, al possesso, se non accompagnati da atti o fatti che in modo certo rivelassero la volontà di cessare la relazione di carattere possessorio con i capannoni di cui la era P_ divenuta formale proprietaria.
4.9. - Allora, era onere dell'attore in riconvenzionale dare la prova che ci fosse stata un'interversione del possesso che esercitava in modo esclusivo, mediante esplicita opposizione nei riguardi della proprietaria, mentre invece non è dedotto alcunchè nelle richieste istruttorie.
5. - E' noto invero che l'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma “deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso” (v. Cass., sez. II, 03/07/2018, n. 17376; Cass., sez. II,
29/07/2013, n. 18215).
5.1. - Del resto, il proprietario può possedere anche solo animo purché il possessore abbia la possibilità di ripristinare il contatto materiale con la cosa non appena lo voglia;
soltanto qualora questa possibilità sia di fatto preclusa da altri o da una obiettiva mutata situazione dei luoghi, l'elemento intenzionale non è da solo sufficiente per la conservazione del possesso, che si perde nel momento stesso in cui è venuta meno l'effettiva disponibilità della cosa (Cass., sez. II, 29/01/2016, n. 1723; Cass., sez. II,
29/07/2013, n. 18215).
5.2. - Ora, né nella comparsa di risposta né nelle richieste istruttorie sono articolate, in modo specifico, circostanze di fatto utili a inferire che, dal 1994, il avesse TE escluso la madre dal possesso di detti capannoni;
la detenzione delle chiavi, in contesti allargati di parentela, non è di per sé elemento sufficiente e neppure l'intestazione della pratica edilizia (dove lo stesso si definisce “possessore”) costituisce elemento TE
pagina 12 di 14 che, di per sé, denota un possesso utile ad usucapionem, posto che non è accompagnato da un atto di interversione del possesso.
5.3. - Mancando la prova dell'interversione nel possesso, non appare dirimente la circostanza che il abbia utilizzato il capannone comportandosi da proprietario se TE difetta la prova dell'esclusione dell'effettivo proprietario dal godimento del bene;
come detto, l'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, “che deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso" (v. Cass. 4931/2022).
5.4. - Ma, a tanto, il non ha adeguatamente adempiuto;
ne deriva che, non TE essendo provata la trasformazione del titolo d'uso - da detenzione in possesso esclusivo - per effetto di un atto di interversione, il semplice godimento del bene che si protragga per effetto del già prestato consenso degli altri proprietari non è di per sé dirimente
(cfr. sul punto Cass. civ. n. 2487/2000).
5.5. - Ne deriva che la domanda di usucapione non è rimasta adeguatamente dimostrata, per cui la sentenza va confermata.
6. - Venendo adesso al terzo motivo sulle spese, l'appellante si suole che, essendo stata rigettata la domanda della di condanna al risarcimento del danno da illegittima P_ occupazione, il primo Giudice avrebbe dovuto disporre una compensazione (totale o parziale) delle spese di lite anziché la sua condanna sulla base della soccombenza.
6.1. - La censura è infondata.
6.2. - In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. S.U. n. 14989/05 e numerose altre).
Trattasi di principio applicabile anche dopo le modifiche dell'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., perché l'obbligo di motivazione imposto da questa norma riguarda l'ipotesi in cui la compensazione sia disposta, ma non anche l'ipotesi in cui si segua il principio della soccombenza (che l'art. 91 cod. proc. civ. pone come regola generale in tema di riparto delle spese di lite, essendo la compensazione dell'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ. prevista come eccezione).
pagina 13 di 14 Poiché nella specie il giudice ha osservato l'art. 91 cod. proc. civ., è inammissibile la censura che si basa su norma non applicata, e soltanto discrezionalmente applicabile.
Peraltro, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite, e nella specie la domanda di rilascio è Con stata accolta e quella di usucapione rigettata, sicché la va è risultata totalmente vittoriosa.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi, DM: 555/2014
e succ, modif.).
All'integrale rigetto dell'appello consegue, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R.
n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), l'obbligo per l'appellante di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei TE confronti di avverso la sentenza n. 19884/2023, pubblicata in data COroparte_1
03.07.2023 ex art. 281 sxies c.p.c., così provvede:
- rigetta l'appello;
- dichiara tenuto e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado di lite in favore del convenuto, che liquida nella complessiva somma di € 4.996,00 oltre r.f.s.g.,
Iva e Cpa come per legge;
- dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Bari il 14 gennaio 2024.
Il Giudice rel
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
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