Accoglimento
Sentenza breve 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza breve 21/05/2025, n. 4377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4377 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/05/2025
N. 04377/2025REG.PROV.COLL.
N. 03110/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 3110 del 2025, proposto da:
IO LI, rappresentato e difeso dagli avvocati Diego Vaiano, Alvise Vergerio Di Cesana, Simona Fell e Francesco Leone, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Lungotevere Marzio, 3;
contro
Consiglio superiore della magistratura e Ministero della giustizia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ufficio del giudice di pace presso il Tribunale di Sessa Aurunca, Ufficio del giudice di pace presso il Tribunale di Carinola, Ufficio del giudice di pace presso il Tribunale di Teano, non costituiti in giudizio;
nei confronti
ID IA, KA CC, RO VE, LU GR, LF LA, SE CA, RI IA AR, RI TT Mobilia, CA RO, LF LL, OL Di NZ, RI AS NZ, RI HE, NA IZ, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, n. 2324 del 2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio superiore della magistratura con il Ministero della giustizia,
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere Laura Marzano;
Udito, nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025, l’avvocato Alvise Vergerio di Cesana;
Dato avviso ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. L’appellante ha impugnato la sentenza del Tar Lazio, sezione prima, 3 febbraio 2025, n. 2324, con la quale è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento dei provvedimenti di esclusione dalla procedura di selezione (indetta con bando di concorso pubblicato l’11 aprile 2023) per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice di pace e a vice procuratore onorario per gli uffici giudiziari del Distretto di Corte d’Appello di Napoli presso le sedi prescelte (Ufficio del giudice di pace di Sessa Aurunca, di Carinola e di Teano)
La mancata ammissione è dipesa dal fatto che il candidato, all’atto di formalizzare mediante procedura on line la propria domanda di partecipazione, effettuava l’ upload in procedura del proprio documento di identità e inoltrava la domanda compilata telematicamente, recante in calce il proprio nome e cognome, nei termini previsti dal bando (11 maggio 2023), ma non provvedeva poi a stampare, firmare e caricare il documento con la domanda di partecipazione, come invece previsto dall’art. 3, comma 3 del bando.
Il Tar del Lazio, dinanzi al quale i provvedimenti di esclusione sono stati impugnati, ha ritenuto il ricorso infondato nel merito, con assorbimento di ogni altra eccezione o questione, compensando le spese del giudizio.
L’appellante ha riproposto tutte le originarie censure, articolandole come ragioni di critica specifica avverso la sentenza impugnata, così in buona sostanza devolvendo alla odierna cognizione tutta l’originaria materia del contendere.
Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia si sono costituiti in appello con atto di stile.
Alla camera di consiglio del 20 maggio 2025, dato avviso alla parte presente della possibilità di definire il giudizio ai sensi dell’art. 60, c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L’appello è fondato.
Secondo l’appellante, la sentenza sarebbe illegittima in quanto avrebbe dato una lettura del bando di concorso non conforme ai principi generali che presiedono all’esercizio dell’azione amministrativa (proporzionalità, buon andamento, efficacia, favor per la più ampia partecipazione possibile), oltre a non avere dato il giusto peso all’affidamento incolpevole originato dal fatto che il programma informatico ha visualizzato lo stato della procedura come “definita”, e alla possibilità di regolarizzare le mere irregolarità procedurali attraverso il soccorso istruttorio.
2.1. Ritiene il Collegio che le suesposte censure siano fondate e che non sussistano ragioni per discostarsi dai recenti pronunciamenti resi dalla sezione in casi analoghi (sentenze 12 maggio 2025, n. 4042 e 22 gennaio 2025, n. 498), che vanno richiamati per il loro valore di precedente specifico e conforme ai sensi degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), c.p.a..
In particolare si è affermato che « per consolidato orientamento giurisprudenziale l’eventuale carenza della sottoscrizione della domanda si ritiene sanabile, ferma restando la riconducibilità al concorrente che escluda l’incertezza assoluta sulla provenienza e, nel caso di specie, tale condizione appare qui prima facie soddisfatta alla luce degli elementi compiutamente allegati e comprovati nel ricorso, con salvaguardia del sotteso interesse dell’Amministrazione; per altro verso, l’impugnata clausola del bando di concorso laddove prevede che le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell’aspirante si considerano non presentate non sarebbe proporzionata se interpretata nel senso che la carenza in questione comporta l’automatica esclusione dal concorso senza mai consentire il soccorso istruttorio, esponendosi alle censure di illegittimità sollevate dall’appellante» .
I riportati principi sono applicabili anche al caso in esame, atteso che (i) il candidato ha compilato il form online e ha effettuato l’ upload del documento d’identità, omettendo (e, in ogni caso, non finalizzando) solamente la fase della stampa, della apposizione della firma autografa, della scansione e successivo caricamento del documento; (ii) l’amministrazione ricevente non ha contestato o messo altrimenti in dubbio la riferibilità al candidato della domanda trasmessa in via telematica attraverso la procedura guidata prevista dall’apposita piattaforma, alla quale il candidato medesimo ha del resto avuto accesso mediante le credenziali personali ricevute all’atto della registrazione; (iii) la domanda con l’allegato documento di identità risulta quindi regolarmente acquisita; (iv) il sistema informatico ha difatti confermato la correttezza della procedura seguita mediante visualizzazione dello stato della domanda come «definita» ; (v) non è corretto equiparare la mancata trasmissione dell’allegato alla totale assenza della domanda.
2.2. Sono, dunque, fondati i rilievi dell’appellante avverso la sentenza impugnata.
2.2.1. Non può essere condivisa la sentenza appellata laddove afferma che l’inadempimento nella procedura di presentazione della domanda in cui è incorso l’appellante avrebbe « precluso la sua identificazione e la riferibilità a sé medesimo della domanda di partecipazione stessa» .
Costituisce, infatti, circostanza pacifica che l’appellante è stato collocato in posizione utile nelle graduatorie provvisorie pubblicate sul sito del Csm il 3 giugno 2023, con l’indicazione del punteggio che gli è stato attribuito.
In ragione di ciò non può ritenersi dubbia la riferibilità della domanda all’appellante e la sua sicura identificazione, assicurate dalle peculiari modalità della procedura telematica di concorso che richiedeva la previa registrazione dei partecipanti alla piattaforma, il rilascio e l’utilizzo di credenziali personali ( username e password ) e l’inoltro della domanda con l’allegato documento di identità in corso di validità.
Ne consegue che, essendo certa la riconducibilità della domanda al concorrente, non può affermarsi che vi sia incertezza assoluta della sua provenienza, con salvaguardia del sotteso interesse dell'amministrazione, sicché non vi è spazio per interpretazioni puramente formali delle prescrizioni di concorso.
2.2.2. In secondo luogo deve ritenersi qui certamente ammissibile il soccorso istruttorio, sussistendone i presupposti.
Come chiarito di recente dal Consiglio di Stato (sez. VII, 8 agosto 2022, n. 7000; V, 22 novembre 2019, n. 7975) il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione anche nell’ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio per cui l’intervento dell’amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati.
La giurisprudenza richiamata, dalla quale il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi, ha chiarito che, specialmente nell’ambito dei concorsi pubblici, l’attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell’amministrazione.
In quest’ottica, il limite all’attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio .
In ogni altro caso, invece, il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; sez. V, 8 agosto 2016, n. 3540; sez. II, 28 gennaio 2016, n. 838; sez. IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell’azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’amministrazione ben avrebbe potuto, prima di disporre l’esclusione del candidato, consentirgli di sanare l’errore commesso nella presentazione della domanda, in presenza di elementi comunque acquisiti alla procedura che consentivano di identificarlo con certezza e ricondurre al medesimo la domanda tempestivamente inoltrata.
2.2.3. Peraltro, nel caso di specie, in data 9 novembre 2023, dunque prima dell’adozione della graduatoria definitiva, l’appellante ha inoltrato apposita comunicazione a mezzo PEC all’amministrazione, allegando spontaneamente i documenti di riconoscimento e la copia della domanda sottoscritta in calce.
Pertanto, come già statuito dalla sezione nei richiamati precedenti (che hanno disposto l’annullamento del bando nella parte in cui sanziona con la non ammissione alla procedura la mancata allegazione della copia scansionata della domanda di partecipazione con le modalità previste dall’art. 5, comma 3, ovvero non ne prevede la regolarizzazione mediante soccorso istruttorio), deve ritenersi « illegittima la clausola immediatamente espulsiva contenuta nel bando di gara (art. 3, co. 5), così come quella recata dall’art. 12 (“disposizioni finali”), ove interpretata nel senso di escludere a priori la regolarizzazione e la integrazione documentale, in difformità dal principio generale della sanabilità delle mere irregolarità».
In generale l’amministrazione, una volta rilevato l’inserimento a sistema di una domanda di partecipazione non corredata dal caricamento di dati che abbisognavano di essere sottoscritti in forma autografa, non avrebbe potuto sic et simpliciter escludere il candidato sulla base di tale mera circostanza, ma avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio per consentirgli di emendare il vizio.
Nel caso di specie, in particolare, l’esclusione è tanto più illegittima in quanto il candidato ha autonomamente sanato l’irregolarità formale, senza che neanche l’amministrazione attivasse il soccorso istruttorio.
2.2.4. Né può invocarsi il principio di autoresponsabilità, in base al quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione
Appare, infatti, evidente come le specifiche circostanze della vicenda (modalità telematica di compilazione della domanda, stato “definita” evidenziato dal sistema dopo l’invio della domanda, la regolare registrazione della domanda attestante il buon esito degli adempimenti compiuti e, da ultimo, la collocazione del candidato nelle graduatorie provvisorie pubblicate), rendono anche ragione della maturazione, in capo all’appellante, di una condizione di legittimo, ragionevole, affidamento, in merito alla rituale e utile conclusione dell’operazione di iscrizione.
3. In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello va accolto e, in riforma dell’impugnata sentenza, va accolto il ricorso di primo grado e, di conseguenza: (i) vanno annullati i provvedimenti di esclusione alle procedure di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice di pace e a vice procuratore onorario presso le Corti d’appello indicate in atti; (ii) va annullata la graduatoria definitiva impugnata nella parte in cui non reca l’ammissione del nominativo dell’appellante.
In sede di riedizione del potere, l’amministrazione, in applicazione dei suddetti principi conformativi, considerando come utilmente effettuata la domanda di partecipazione presentata dall’appellante, provvederà a redigere nuovamente la graduatoria definitiva inserendo lo stesso nella posizione spettantegli in ciascun ufficio secondo il punteggio conseguito.
4. Le spese del doppio grado possono compensarsi, attesa la novità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado annullando i provvedimenti di esclusione impugnati e la graduatoria definitiva limitatamente alla mancata ammissione dell’appellante, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti da adottarsi nei sensi indicati in motivazione.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Marzano | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO