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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/06/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 637/2025
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
*** Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di reclamo ex art. 50 CCII, iscritto al n. 637/2025 R.G., promosso da
(già Parte_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come in atti
[...]
dall'avv. Alfonso Pilato
- Reclamante -
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
come in atti dall'avv. Pier Giorgio Damato
- Resistente -
OGGETTO: Reclamo ex art. 50 CCII.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso ex art. 37 co. 2 CCII del 30.7.2024 “Ver Capital S.G.R.P.A.”, agendo in qualità di titolare di un credito pari ad € 47.697,00, in virtù di d.i. n. 916/2024, munito della clausola di provvisoria esecutività, nei confronti di , con sede legale a Controparte_1
Manfredonia, avente per oggetto sociale principalmente lo svolgimento di attività di panificazione artigianale con produzione di prodotti da forno, ha domandato al Tribunale di Foggia di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della predetta debitrice.
2. – si è costituita in giudizio ed ha contestato il fondamento della Controparte_1
domanda, eccependo il difetto dei presupposti legali per far luogo all'apertura della liquidazione giudiziale in ragione dell'inesistenza del credito vantato dalla controparte e dell'assenza del suo stato di insolvenza, come sarebbe agevolmente evincibile dall'esame dei bilanci di esercizio, dai quali emergono ricavi sempre crescenti nel triennio antecedente la proposizione della domanda,
nonché dai rapporti di conto corrente che presentano saldo attivo.
3. – L'adito Tribunale dauno, esperita l'istruttoria, con decreto del 12.2.2025, ha rigettato il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, ritenendo che: a) il credito vantato dall'istante risulta contestato, stante la pendenza del relativo giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo;
b) i bilanci di esercizio dell'ultimo triennio mostrano un'impresa in piena produzione, in crescita e con ampio attivo che consente di onorare i debiti;
c) infine, non appare
“patologica” l'esposizione debitoria verso l'Erario, la quale, avuto riguardo al volume d'affari di
, ammonta a soli € 39.651,75 per debiti in riscossione relativi a cartelle Controparte_1
(recentemente) notificate a fine 2023 e nel 2024, iscritti a ruolo per € 175.709,16.
2 4. – Con ricorso del 10.4.2025 “Ver Capital S.G.R.P.A.” ha proposto reclamo ex art. 50 CCII
avverso il decreto di rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, chiedendone la revoca, con vittoria delle spese legali, sulla scorta di un unico complesso motivo, con il quale ha censurato il provvedimento gravato per i seguenti vizi di giudizio: 1) erronea affermazione della pendenza della causa di opposizione al decreto ingiuntivo, atteso che il titolo esecutivo sarebbe divenuto definitivo sin dal 30.7.2024, con il decorso del termine legale, in assenza di proposizione,
da parte della società ingiunta, dell'opposizione ex art. 645 cpc;
2) erroneo convincimento circa la solvibilità di , sul presupposto che i dati emergenti dai bilanci di esercizio del Controparte_1
triennio antecedente la domanda disegnino il quadro di “un'impresa in piena produzione, in
crescita e con ampio attivo”, in realtà non più corrispondente all'attuale situazione economica,
patrimoniale e finanziaria della stessa, la quale, a fronte di “roboanti utili” (€ 585.288,00 nel
2023), non è neppure in grado di soddisfare un credito di € 47.697,00, essendo titolare di un c/c con saldo attivo di soli € 0,96 al 16.9.2024, nonché di un altro rapporto di c/c, di cui, tuttavia,
l'interessata, pur potendolo, non ha prodotto il relativo estratto conto;
3) omessa considerazione del coinvolgimento della società reclamata in un procedimento penale per reati fiscali, nell'ambito del quale, nell'autunno 2024, è stato disposto il sequestro preventivo e, in seguito, è stata pronunziata la conferma del vincolo cautelare ed il “congelamento” delle liquidità di
[...]
, che ha aggravato il suo stato di insolvenza. CP_1
5. – Il reclamo è stato contrastato dalla debitrice, che ne ha chiesto la reiezione perché
inammissibile ed infondato, essendo la “definitività” del credito circostanza comunque non dirimente ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale ed avendo il Tribunale di Foggia
correttamente escluso lo stato di insolvenza sulla scorta dei bilanci di esercizio, tutt'altro che risalenti nel tempo, ma relativi al triennio antecedente la domanda. Infine, ha ribadito che la difficoltà momentanea di soddisfare il credito azionato, vantato dalla Società di gestione del
3 risparmio, è giustificata da una temporanea contrazione della liquidità, imputabile al sequestro preventivo disposto dall'Autorità giudiziaria potentina.
6. – Acquisito il parere favorevole all'accoglimento del reclamo reso dal PG in sede il
18.4.2025, all'udienza del 17.6.2025 il Collegio ha riservato la decisione.
7. – Il reclamo è meritevole di accoglimento.
8. – In primo luogo, non appare revocabile in dubbio la fondatezza della censura reclamatoria che investe il profilo riguardante la “definitività” del credito, invece esclusa dal
Tribunale di Foggia allorché ha affermato che avverso il relativo decreto monitorio è ancora pendente il giudizio di opposizione ex art. 645 cpc.
8.1. – L'impugnante ha prodotto la pec ricevuta dal Tribunale di Foggia racchiudente un provvedimento di non luogo a provvedere del 10.1.2025, recante in calce le generalità del giudice del procedimento n. 2849/2024 RG, del seguente testuale tenore: “V°, n.l.p., posto che la definitiva
esecutorietà del titolo, in caso di d.i. già ab origine provvisoriamente esecutivo, è un effetto che
discende automaticamente dalla legge a seguito della mancata opposizione entro i termini di rito,
senza che vi sia necessità di una dichiarazione giudiziale in tal senso (vd. art. 647 c.p.c. che
prevede una declaratoria di esecutività da parte del giudice solo in relazione al d.i. che non sia
già munito della relativa clausola)”.
8.2. – Inoltre, che il credito azionato in via monitoria non sia stato oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 645 cpc risulta presuntivamente dimostrato dall'impostazione difensiva di
[...]
, la quale, lungi dall'allegare anche solo assertivamente la pendenza del giudizio di CP_1
cognizione finalizzato all'accertamento dell'esistenza e dell'entità dello stesso credito, si è
significativamente limitata ad affermare che la sussistenza del ridetto credito, quand'anche definitivamente acclarata, non potrebbe costituire un elemento di valutazione dirimente ai fini dell'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
8.3. – Pertanto, da quanto testé esposto, può arguirsi, quantomeno in via indiziaria, la definitività del titolo esecutivo, l'incontrovertibilità del credito ed il conseguente inadempimento
4 della società resistente, quale circostanza sintomatica, in concorso con gli altri elementi e fatti esteriori di cui “infra”, della condizione di estrema difficoltà/impossibilità a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tale conclusione è conforme alla costante giurisprudenza di legittimità, che, nel vigore della precedente disciplina fallimentare (art. 5 l.f.), in alcun modo intaccata da quella dettata dal Codice della Crisi (art. 2 co. 1 lett. b), ha statuito il principio secondo cui lo stato d'insolvenza dell'impresa, da intendersi come situazione (in prognosi)
irreversibile, e non già mera temporanea impossibilità di regolare adempimento delle obbligazioni assunte, legittimamente può essere desunto, nel contesto dei vari elementi, anche dal mancato pagamento di un solo debito (così, Cass. 30.9.2004 n. 19611; nel medesimo senso, cfr. Cass.
3.4.2019 n. 9297, la quale ha precisato che lo stato d'insolvenza prescinde dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento assurga ad indice di tale situazione oggettiva).
9. – Venendo all'esame dei bilanci di esercizio della società debitrice, s'impongono innanzitutto due rilievi preliminari: a) la nuova disciplina introdotta dall'art. 50 CCII non risulta aver scardinato il principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al procedimento ex art. 22 l.f., circa il carattere pienamente devolutivo del reclamo, in tal modo attribuendosi alla Corte di Appello il riesame completo della “res iudicanda” (Cass.
4.10.2022 n.
28789, pag. 5, che si conforma a Cass.
3.11.2021 n. 31531 e Cass.
5.6.2014 n. 12706), il che, nella specie, non potrebbe che presupporre la conoscenza di “tutti gli elementi, preesistenti o
sopravvenuti…” (così, Cass. 29.5.2025 n. 14342, punto 3.2 della pronunzia); b) l'accertamento dello stato d'insolvenza di un'impresa va compiuto con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa di fallimento (Cass.
5.10.2015 n. 19790), tanto postulando logicamente la disamina, da parte del giudice dell'eventuale fase rescindente ex art. 50 CCII, anche delle sopravvenienze fattuali addotte dal creditore nel corso del relativo giudizio di reclamo.
5 9.1. – Ciò posto, deve rilevarsi che, con le note di trattazione scritta per l'udienza del
17.6.2025, la reclamante ha depositato la visura camerale storica di , Controparte_1
aggiornata alla data del 5.6.2025, dalla quale si evince la mancata approvazione (e l'omesso deposito presso il R.I.), entro il termine del 30.4.2025, dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso al
31.12.2024, nonché la mancanza di personale dipendente già dal quarto trimestre del 2024. Tali
deduzioni, ancorché contenute nelle note di trattazione scritta, non possono essere soggette a
“stralcio”, come richiesto dalla resistente, sia in quanto lo stesso è rimedio di esclusiva matrice penalistica non applicabile nel processo civile, sia in ragione del carattere di novità delle circostanze documentate dalla creditrice rispetto al provvedimento impugnato, le quali non potrebbero restare neglette ed essere così sottratte alla cognizione, che dev'essere completa, del giudice della fase di gravame. Inoltre, le suddette note non sono neppure lesive del diritto al contraddittorio della resistente, giacché “ , pur potendo controdedurre alle Controparte_1
allegazioni assertive e documentali della reclamante nelle successive note di trattazione scritta del
16.6.2025, oppure chiedere un termine a difesa anche per depositare atti di parte in grado di smentirle, ha invece rassegnato le conclusioni, di fatto non contestando il contenuto enunciativo e rappresentativo delle avverse deduzioni e produzioni, in tal modo implicitamente ammettendolo.
9.2. – D'altra parte, l'ammissibilità delle allegazioni assertive e l'utilizzabilità delle produzioni documentali dell'impugnante possono essere argomentate sulla scorta del disposto di cui all'art. 50 co. 2 CCII, che, disciplinando il reclamo contro il provvedimento di rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, prevede l'applicazione delle disposizioni dettate dagli artt. 737 e 738 cpc in tema di procedimento camerale, le quali riconoscono al giudice la facoltà di assumere d'ufficio informazioni (art. 738 co. 3 cpc). Di talché, ove gli anzidetti elementi di novità non fossero stati allegati dalla reclamante, nondimeno il Collegio avrebbe potuto,
autonomamente, disporne l'acquisizione, all'evidente scopo di rendere una decisione quanto più
corrispondente all'attuale situazione economico-patrimoniale della società di che trattasi. Dunque,
le suddette circostanze fattuali sono suscettibili di scrutinio nell'ambito del complessivo giudizio
6 prognostico, demandato al Collegio, circa la capacità di di fronteggiare con il Controparte_1
proprio patrimonio le posizioni debitorie sulla stessa gravanti.
10. – Orbene, rammentato che il significato oggettivo dell'insolvenza corrisponde ad uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni assunte dall'impresa,
deve ritenersi che la mancata approvazione nei termini di legge e l'omesso deposito dell'ultimo bilancio di esercizio presso il R.I., oltre a rappresentare un inosservato obbligo legale sanzionabile sul piano civilistico, costituisce inoltre una condotta omissiva sintomaticamente denotativa dell'inoperatività della compagine sociale e dei suoi organi. Tale omissione, dunque, finisce per smentire l'asserita condizione di floridezza della stessa società, che, secondo la valutazione operata dal Tribunale di Foggia, avrebbe registrato una progressiva crescita dell'attivo e disponibilità
liquide sufficienti a garantire il pagamento dei debiti già scaduti ed il soddisfacimento delle altre obbligazioni assunte nel corso dell'esercizio sociale 2023.
10.1. – La mancata approvazione del bilancio concorre, unitamente alle altre circostanze fattuali di seguito esposte, a delineare un quadro d'instabilità patrimoniale ed incerta solvibilità
della resistente, non essendo noti all'attualità i ricavi, la liquidità effettivamente disponibile nonché
la sussistenza e l'effettivo valore di realizzo dei beni facenti parte del suo patrimonio. In tal senso,
infatti, depone l'ulteriore rilevante elemento relativo alla mancanza di dipendenti, indicativo dell'azzeramento organizzativo dell'attività aziendale, nonché della pratica impossibilità di continuare ad operare sul mercato, soprattutto ove si raffronti detta circostanza al consistente volume d'affari e ai rimarchevoli utili risultanti dall'ultimo bilancio relativo all'anno 2023, con indiscutibile certezza non replicabili nell'anno 2024 in assenza di addetti all'attività produttiva.
10.2. – Tali sopravvenuti elementi si inscrivono nel solco già tracciato da altri impreteribili fattori esteriori, emersi nel corso della fase svoltasi dinanzi al Tribunale di Foggia ed inerenti, in particolare, alla liquidità di cui la resistente potrebbe materialmente disporre. Al riguardo,
dev'essere posta in rilievo la sussistenza di soli due conti correnti intestati alla società reclamata, di
7 cui uno con saldo attivo di soli € 0,96, e l'altro per il quale la debitrice non ha fornito alcuna prova di provvista impiegabile.
10.3. – In detta prospettiva – trascurando le risultanze dell'indagine penale che ha visto in qualità di legale rappresentante dell'omonima società, attinto nell'ottobre 2024 Parte_3
dalla misura cautelare reale disposta dal Tribunale di Potenza per il delitto di cui agli artt. 81 cod.
pen. e 2 D.Lgs. n. 74/2000, con il contestuale riconoscimento della responsabilità amministrativa dello stesso Ente, e tralasciando, altresì, la deduzione della reclamante circa la coincidenza soggettiva dell'attuale amministratore unico di con quello de “Il Vecchio Controparte_1
Molino s.r.l.”, destinataria nella primavera del 2024 di bonifici da parte della resistente nonché
nell'autunno 2024 del sequestro preventivo d'urgenza disposto dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Potenza e, poi, della sentenza n. 3/2025 dichiarativa dell'apertura della sua liquidazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Campobasso – emerge, comunque,
un'evidente incompatibilità tra l'attivo circolante di al momento della Controparte_1
chiusura del bilancio 2023, ammontante ad oltre tre milioni di euro, e l'entità delle movimentazioni bancarie e, soprattutto, del suddetto irrisorio saldo attivo al 16.9.2024 relativo al conto corrente acceso presso la . Controparte_2
10.4. – Del pari sproporzionato, rispetto al non elevatissimo importo del credito vantato dalla reclamante, risulta il ragguardevole importo delle liquidità disponibili nell'anno 2023 (€
485.363,00), le quali, d'altra parte, avrebbero di per sé consentito alla reclamata di tacitare agevolmente la pretesa del creditore istante, senza controproducenti strascichi giudiziari. Né tale discrasia può essere giustificata, come sostenuto dalla resistente, dalla pendenza del procedimento penale nel quale è stata disposta la misura cautelare del sequestro preventivo, originariamente concesso fino alla concorrenza dell'importo di € 126.818,77 e, in seguito, in parte revocato dal
Tribunale del Riesame con il conseguente dissequestro della somma di € 66.165,79. Al riguardo, la missiva della del 16.10.2024, prodotta in atti dalla debitrice, Controparte_2
con la quale l'Istituto di credito ha rifiutato di mettere a disposizione le suddette somme, non può
8 inficiare le conclusioni alle quali è pervenuto il Collegio: ciò sia perché le disponibilità liquide,
almeno in base al formale dato contabile annotato nell'ultimo bilancio di esercizio, in ogni caso,
sopravanzavano di gran lunga l'importo del debito verso l'odierna ricorrente e sia in quanto
, anche nell'ipotesi di perdurante “congelamento” del conto corrente, avrebbe Controparte_1
potuto, nei mesi successivi al provvedimento giudiziario, procurarsi la somma da destinare all'estinzione del debito con altre modalità (ossia attraverso gli introiti dell'attività aziendale, ove la stessa fosse effettivamente proseguita, oppure con la vendita di beni o il ricorso al credito)
ovvero quantomeno allegare e dimostrare la possibilità di un effettivo realizzo dei beni patrimoniali in tempi ragionevoli.
11. – In definitiva, la suddetta macroscopica discrasia tra i valori indicati nel bilancio 2023
(della cui attendibilità, a tal punto, non appare peregrino dubitare alla luce delle suesposte circostanze) e la liquidità concretamente disponibile, nonché l'impossibilità, manifestata anche nel corso del giudizio, di cancellare il debito verso la reclamante (che ha promosso un pignoramento mobiliare negativo), unitamente agli elementi sopravvenuti in epoca recente, sintomatici di un mutamento radicale della situazione economico-patrimoniale e finanziaria della società, che appare lontana dall'impresa “in piena produzione, in crescita e con ampio attivo” riscontrata dal
Tribunale di Foggia, conduce ragionevolmente a formulare una prognosi sfavorevole sulla capacità
di di estinguere le posizioni debitorie in essere, peraltro di entità tutt'alto che Controparte_1
trascurabile anche nei confronti dell'Erario, e di adempiere regolarmente, ossia con modalità ed in tempi fisiologici, le obbligazioni inerenti all'impresa.
11.1. – Dimodoché, non venendo in rilievo soltanto un semplice deterioramento delle condizioni patrimoniali della debitrice, bensì percependosi prospettivamente un'inidoneità
solutoria strutturale della resistente, da tempo peraltro priva di addetti nell'organizzazione aziendale e perciò incapace di produrre beni con un margine di redditività adeguato a coprire le esigenze connesse al suo ordinario funzionamento, deve reputarsi sussistente il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza, con le consequenziali statuizioni di accoglimento del reclamo
9 ex art. 50 CCII, la revoca del provvedimento reiettivo impugnato, la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale di e la rimessione degli atti al Tribunale di Foggia per Controparte_1
l'adozione dei provvedimenti di competenza.
12. – L'esito favorevole del reclamo implica la revoca della condanna della creditrice istante al pagamento delle spese del procedimento, contenuta nel secondo capo del dispositivo del decreto impugnato.
13. – Infine, nulla deve disporsi per le spese della fase di reclamo, stante l'inapplicabilità del principio della soccombenza per effetto dello spossessamento che interviene nei confronti del soggetto destinatario della sentenza dichiarativa dell'apertura della procedura concorsuale, che rende “ex lege” di pertinenza di quest'ultima ogni ipotetica somma al cui pagamento il debitore sia tenuto, potendo eventualmente la pretesa essere fatta valere con la domanda di ammissione allo stato passivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 50 CCII, avverso il decreto emesso il
12.2.2025 dal Tribunale di Foggia, nel procedimento n. 102-1/2024 RG, proposto da
[...]
(già ), nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
, con ricorso del 10.4.2025, così provvede: CP_1
1) accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma del decreto impugnato, dichiara aperta la liquidazione giudiziale di;
Controparte_1
2) dispone la rimessione degli atti al Tribunale di Foggia per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49 co. 3 CCII;
3) revoca la statuizione di condanna della ricorrente al pagamento Parte_2
delle spese della prima fase del procedimento, contenuta nel secondo capo del dispositivo del provvedimento reclamato, nulla disponendosi in relazione alle medesime spese;
4) nulla per le spese del procedimento di reclamo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
10 Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 17 giugno 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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