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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/03/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 256/2025
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro TE
, con l'Avv. Federico Lucci Parte_1
RICORRENTE contro
, con i funzionari dott.ssa Loredana Massanova e dott. Franco Goggioli CP_1
RESISTENTE
La ricorrente ha chiesto l'accertamento tecnico preventivo ai fini del riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile grave al 45% e il beneficio dell'iscrizione nelle liste di collocamento mirato. Si è costituito l' , deducendo di avere riconosciuto lo stato d'invalidità con riduzione CP_1 permanente della capacità lavorativa nella percentuale del 46% e il conseguente beneficio dell'iscrizione nelle liste di collocamento mirato, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
All'udienza odierna la difesa della ricorrente si è associata alla richiesta di pronuncia della cessata materia del contendere, insistendo nella richiesta di condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti del convenuto. L' ha ribadito le conclusioni già formulate in memoria di CP_1 costituzione.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto al regolamento delle spese di lite, parte ricorrente ha insistito per la condanna al pagamento delle spese nei confronti dell' in virtù del principio della soccombenza virtuale. CP_1
Alla luce della coincidenza tra l'oggetto della domanda e quanto riconosciuto in sede di autotutela dall' poiché tale esito è successivo e consequenziale alla tutela svolta in sede giudiziale, si CP_1 ritiene che per il principio della soccombenza virtuale l' debba essere condannato al CP_1 pagamento delle spese di lite, sulla base delle voci di tariffa per l'attività ridotta effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata definitivamente la materia del contendere fra le parti. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di € 640,00, oltre CP_1 rimborso spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore del procuratore.
Sentenza resa ex articolo 429 cpc, pubblicata con lettura ed allegazione al verbale.
Firenze 17/03/2025
Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro TE
, con l'Avv. Federico Lucci Parte_1
RICORRENTE contro
, con i funzionari dott.ssa Loredana Massanova e dott. Franco Goggioli CP_1
RESISTENTE
La ricorrente ha chiesto l'accertamento tecnico preventivo ai fini del riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile grave al 45% e il beneficio dell'iscrizione nelle liste di collocamento mirato. Si è costituito l' , deducendo di avere riconosciuto lo stato d'invalidità con riduzione CP_1 permanente della capacità lavorativa nella percentuale del 46% e il conseguente beneficio dell'iscrizione nelle liste di collocamento mirato, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
All'udienza odierna la difesa della ricorrente si è associata alla richiesta di pronuncia della cessata materia del contendere, insistendo nella richiesta di condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti del convenuto. L' ha ribadito le conclusioni già formulate in memoria di CP_1 costituzione.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto al regolamento delle spese di lite, parte ricorrente ha insistito per la condanna al pagamento delle spese nei confronti dell' in virtù del principio della soccombenza virtuale. CP_1
Alla luce della coincidenza tra l'oggetto della domanda e quanto riconosciuto in sede di autotutela dall' poiché tale esito è successivo e consequenziale alla tutela svolta in sede giudiziale, si CP_1 ritiene che per il principio della soccombenza virtuale l' debba essere condannato al CP_1 pagamento delle spese di lite, sulla base delle voci di tariffa per l'attività ridotta effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata definitivamente la materia del contendere fra le parti. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di € 640,00, oltre CP_1 rimborso spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore del procuratore.
Sentenza resa ex articolo 429 cpc, pubblicata con lettura ed allegazione al verbale.
Firenze 17/03/2025
Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri