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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/02/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1016/2023
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa VITTORIA ORLANDO Presidente dr. PIETRO MASTRORILLI Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1016 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pierfrancesco Ursini, giusta procu- ra depositata nel fascicolo telematico;
appellante
e
, nato il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Lu- Controparte_1 ca Battista Laronca e Maria Carmela Longo, giusta procura depositata nel fascicolo telematico;
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 846/2023 del 20 marzo 2023 il Tribunale del la- voro di Bari ha così statuito sulla domanda proposta da , Controparte_1 dipendente della s.r.l. “ con qualifica di “operaio” Parte_1
e mansione di “Macchinista Pos. 2”, inquadrato nel parametro 165 del c.c.n.l. Autoferrotranvieri (sino ad ottobre 2019 “Macchinista Pos. 1”, pa- rametro 153 del citato contratto collettivo): «1) accoglie il ricorso nei limiti indicati in parte motiva e, per l'effetto, accerta il diritto della parte ricor- rente a percepire durante i periodi di ferie annuali una retribuzione inclusi- va delle indennità indicate in ricorso, ad eccezione dei buoni pasto, e, per
- 1 - l'effetto, condanna la società in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ri- corrente delle differenze retributive per i predetti titoli maturate con decor- renza dal mese di novembre 2014 al dicembre 2021, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti sino al sod- disfo;
2) compensa le spese processuali nella misura di 1/3 e condanna la parte resistente alla rifusione in favore del ricorrente della residua parte li- quidata in € 700,00, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori per averne dichiarato l'anticipazione».
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., difatti, aveva chiesto che fos- CP_1 se accertato il proprio diritto all'inclusione nella retribuzione ordinaria do- vuta per le ferie annuali anche dei compensi – calcolati sulla media dell'anno precedente oppure dell'altro periodo di riferimento ritenuto di giu- stizia – maturati a titolo di indennità di presenza, ulteriore indennità di pre- senza, indennità di semaforizzazione, indennità di manovra, indennità tachi- Parte grafica, diaria e buoni pasto, con la conseguente condanna di al paga- mento delle differenze retributive maturate e quantificate dal ricorrente in
3.856,80 euro al lordo delle ritenute di legge. Parte 2. Avverso detta sentenza ha proposto appello mediante ricorso depositato il 4 settembre 2023.
si è costituto depositando memoria. CP_1
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio re- lativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 4 febbraio 2025, sentita la discussione dei procuratori presenti, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto. Parte 3. L'appello proposto da consta di quattro motivi di doglianza che, essendo fra loro connessi, possono essere vagliati in modo unitario.
3.1. Con il primo motivo l'appellante denuncia l'errata interpretazio- ne del quadro normativo e, in particolare, dell'art. 7 della Direttiva CE n.
88/2003 nonché dell'art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003. Parte rileva innanzitutto che la direttiva citata si limita a stabilire il diritto alla retribuzione delle ferie, senza in alcun modo imporre agli Stati membri criteri prestabiliti per la relativa determinazione e tantomeno preve- dendo il concetto di retribuzione omnicomprensiva o globale di fatto.
Osserva, inoltre, che il concetto di retribuzione non è regolato nel di- ritto comunitario ma, anzi, ne è espressamente escluso, né tantomeno è pre- vista una disposizione specifica che disciplini la retribuzione dovuta durante
- 2 - le ferie, posto che l'art. 7 della Direttiva CE 88/2003 si limita a sancire il di- ritto irrinunciabile alle ferie nei limiti delle quattro settimane all'anno.
Evidenzia che, secondo la giurisprudenza della CGUE, il principio ispiratore della citata Direttiva è che l'eventuale differenza della retribuzio- ne percepita durante le ferie non dev'essere di entità tale da dissuadere il la- voratore dall'esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie.
Sottolinea che le disposizioni dei contratti collettivi applicabili alla fattispecie (e, in particolare, l'art. 6 del c.c.n.l. Autoferrotranvieri 23 luglio
1976, in base al quale durante i periodi di ferie al lavoratore spetta la retri- buzione ordinaria, costituita da tutte le voci fisse con esclusione di quelle variabili) consentono al lavoratore in ferie di percepire un trattamento non peggiorativo rispetto a quello ordinario.
3.2. Nel secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 39 Cost. e degli artt. 1322 e 2067 e ss. c.c.
Si deduce che, in virtù della legittimazione attribuita alle organizza- zioni sindacali dall'art. 39 Cost., nell'ordinamento nazionale il contratto col- lettivo deve considerarsi inderogabile e possiede la stessa autorità normativa delle fonti di diritto ordinarie. In particolare, la materia del calcolo della re- tribuzione feriale risulta compiutamente disciplinata dalla contrattazione collettiva di categoria e, soprattutto, dall'art. 5 del c.c.n.l. del 23 luglio
1976, il quale richiama la “retribuzione normale” di cui al successivo art. 6, come modificato dall'Accordo Nazionale del 12 marzo 1980, alle cui previ- sioni l'azienda appellante si era sempre attenuta. Parte 3.3. Tramite la terza censura lamenta la mancanza di adeguato esame delle risultanze documentali e di questioni espressamente sollevate, nonché l'erronea motivazione in ordine a circostanze decisive.
L'appellante rimarca che il Tribunale aveva riconosciuto il diritto del lavoratore all'inclusione nella retribuzione feriale di tutte le indennità elen- cate in ricorso, ma non aveva preso in considerazione i rilievi formulati dal- la società circa tutte le altre voci oggetto di domanda e che non potevano en- trare a far parte della retribuzione feriale. Parte Segnatamente, secondo a) l'indennità di diaria non è specifi- camente collegata ad una specifica mansione, ma viene percepita in caso di allontanamento del dipendente dalla sede di servizio;
b) quanto all'indennità di presenza mensile, l'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981 (che l'ha isti- tuita) prevede che essa non fa parte della retribuzione normale prevista dalla contrattazione collettiva;
c) l'indennità di presenza giornaliera risulta eroga- ta soltanto per ogni giornata di effettiva prestazione;
d) le indennità di ma- novra e di spinta sono dovute soltanto in ipotesi di effettiva presenza in ser-
- 3 - vizio;
e) l'indennità di semaforizzazione costituisce un premio di produzio- ne;
f) anche l'indennità di zona tachigrafica ha natura di premio di produ- zione.
3.4. Infine, la quarta doglianza denuncia la violazione dell'art. 1346
c.c., in quanto la decisione appellata, nella parte in cui afferma il diritto del ricorrente all'inclusione nella retribuzione feriale delle voci retributive c.d. variabili, da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi prece- denti ciascun periodo di ferie godute, è in contrasto con il principio di ordi- ne generale in tema di obbligazioni contrattuali (art. 1346 c.c.) secondo cui l'oggetto della prestazione dev'essere determinato o determinabile. Pertanto,
l'ammontare della retribuzione dovuta al lavoratore nei periodi di ferie va determinato ex ante oppure va ancorato a parametri precisi e certi e tali da non subire oscillazioni nel corso del rapporto di lavoro.
4. I motivi devono ritenersi infondati per le ragioni di seguito espo- ste.
4.1. Come ben chiarisce Cass. n. 19716 del 2023, la Corte di Giusti- zia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88/2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere man- tenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE
20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff e altri).
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributi- vo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione po- trebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione
(cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la Per_1 causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i di- pendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza
(cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa
C-514/20).
4.2. Sulla scorta della menzionata giurisprudenza comunitaria la Su- prema Corte ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE
(con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni
- 4 - minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consi- glio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla
Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. anche
Cass.17/05/2019 n. 13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostituti- va assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30/11/2021 n. 37589).
Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo mi- nimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di “indennità di volo integrativa”. A tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale pe- riodo minimo di ferie, perché in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del
2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo
Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto dell'Unione che impone di riconoscere al lavoratore navigante in fe- rie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavo- rativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216).
«… Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pe- cuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavora- tore durante le sue ferie annuali.
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavora- tore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che so- pravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono
- 5 - al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devo- no essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare du- rante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa va- lutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di rife- rimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto» (v. punti 24 e ss. sentenza Corte Giustizia
C- 155/10 del 15.9.2011).
Su questa scia la Corte Giustizia, con la sentenza n. 539 del 22 mag- gio 2014, confermando il suddetto orientamento ha, ad esempio, statuito che
«l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore – la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipen- dio di base e, dall'altra, di una provvigione» – come tale eventuale e varia- bile – «il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal dato- re di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore – abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione com- posta esclusivamente del suo stipendio di base».
L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., Persona_2
EU:C:2006:177, punto 58, nonché e a., EU:C:2009:18, punto Persona_3
60).
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie an- nuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poi- ché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua re- tribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, Hein, C-385/17,
EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali,
è confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia 22 maggio 2014, causa
- 6 - C539/12, Z.J.R. Lock (punti 29, 30, 31). In tale pronuncia, quanto agli ele- menti correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali pos- sono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30).
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato
(sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della “indennità per ferie retribuite” derivante da una situa- zione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sen- tenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia com- pito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionali- tà (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Wi. e a.,
C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo mi- nimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere impe- rativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.
4.3. Per tutto quanto sopra esposto, va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – ed in particolare a talune disposizioni che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del ser- vizio (come l'indennità mensile e l'indennità giornaliera di cui all'Accordo
Nazionale del 21 maggio 1981, l'indennità per turni avvicendati, l'indennità di agente unico e monoagente) – non ha in questa sede alcuna rilevanza.
Ed infatti, si deve in ogni caso attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE, le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte
Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò
«valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significa- to ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della
- 7 - Comunità» (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
Parimenti, non rileva che il lavoratore non abbia formalmente invo- cato in sede di ricorso introduttivo la nullità del c.c.n.l. di riferimento per contrarietà a norme imperative, avendo in ogni caso dedotto sin dall'inizio come causa petendi la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra in- dicate e in particolare, della Direttiva 2003/88/CE sopra citata.
4.4. Chiarisce Cass. n. 18160 del 2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti
“esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, ma senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “fe- riale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di la- voro (cfr. altresì Cass. n. 35578 del 2023, la quale precisa che deve trattasi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione svolta dal lavoratore).
4.5. Applicando i riferiti principi al caso di specie, il fatto che l'indennità di diaria ridotta, prevista dall'art. 21 del c.c.n.l. 23 luglio 1976, spettante al personale di macchina nella ipotesi di espletamento di turni fuo- ri dalla propria residenza di servizio (l'art. 20 relativo all'indennità di tra- sferta riguarda, invece, il personale degli impianti fissi), possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale di per sé a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattan- dosi di «importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore», al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr. sent. cit.).
Tra l'altro l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del perso- nale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta evidentemente la “nor- malità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario) prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, escluse qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavorato- re, rimborsate o rimborsabili dall'appellante).
- 8 - 4.6. Quanto all'indennità di presenza, essa è disciplinata dall'Accordo Aziendale del 5 ottobre 1988 ed è riconosciuta – sotto la voce
“miglioramenti economici” – a tutto il personale in servizio in ragione di un importo medio annuo di 1.914.000 lire, con esclusione degli agenti in malat- tia, infortunio, aspettativa per motivi di salute, aspettative o congedi o as- senze non retribuiti.
È del tutto evidente che anche questa indennità costituisce elemento proprio della retribuzione ordinaria del lavoratore, tant'è che essa è attribui- ta indistintamente a tutto il personale ad eccezione di quello che non ha di- ritto ad essere retribuito.
Non vi è alcun motivo, quindi, che possa giustificarne l'esclusione dal calcolo della retribuzione feriale dovuta al lavoratore.
4.7. Analogo ragionamento vale per l'ulteriore indennità di presenza
(indicata nelle buste paga con il cod. 225 e corrisposta in via continuativa come si evince dai prospetti paga), in quanto si tratta di indennità prevista dall'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981 e che, nella sostanza, fa parte della retribuzione normale, non essendo in discussione che il lavoratore ab- bia, durante il periodo in esame, sempre prestato la ordinaria attività secon- do tali modalità di turno.
4.8. Per quel che concerne l'indennità di semaforizzazione, essa è prevista dall'accordo aziendale del 12 maggio 1965, pag. 2, in relazione al disagio conseguente ai nuovi sistemi di segnalamento ferroviario istituiti nel
1965, in favore (ed in funzione) delle mansioni di macchina (2% della retri- buzione minima) e di scorta (1%) dei treni.
Correttamente il Tribunale di Bari ha dunque rilevato che anche tale voce è intrinsecamente connessa all'espletamento delle mansioni di riferi- mento e compensa una specifica penosità della prestazione, consistente – in particolare – nella istituzione dei mezzi di segnalazione semaforica.
Pertanto, essa va certamente inclusa nel calcolo della retribuzione fe- riale, come peraltro già statuito da questa Corte territoriale in alcuni prece- denti relativi a controversie analoghe a quella in esame (cfr. App. Bari sent.
n. 692/2024 del 30 aprile 2024, est. . Per_4
4.8. In merito alla c.d. “indennità di manovra e di spinta”, questa
Corte ha già rilevato (v. nuovamente App. Bari sent. 376/2024 e 426/2024) che essa, disciplinata dall'accordo aziendale dell'11 dicembre 1984, è previ- sta in favore degli operai che “effettuano la manovra o la spinta dei rotabili in riparazione, da corrispondere fino a quando gli impianti non saranno do- tati di idonee attrezzature tecniche” (indennità poi estesa al personale di macchina con Accordo Aziendale del 21 luglio 1994). Si tratta, quindi, di
- 9 - emolumento intrinsecamente collegato al tipo di mansione svolta dal lavora- tore, tant'è vero che esso (riportato in busta-paga con il codice 212) risulta corrisposto al dipendente in maniera continuativa.
4.9. Nel calcolo della retribuzione dovuta per il periodo di ferie deve rientrare anche l'indennità di zona tachigrafica di cui all'accordo aziendale del 26 gennaio 2007, prevista in favore dei macchinisti dei Depositi di Po- tenza e di (tra cui l'odierno appellato, come in effetti desumibile CP_2 dai prospetti paga in atti, che recano tale indicazione logistica e riportano l'indennità in oggetto in termini continuativi) in relazione alle loro partico- lari incombenze quali espressamente previste in siffatti accordi.
4.10. In merito all'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle citate indennità (presupposto imprescindibile affinché possa essere apprezzata la potenziale dissuasione dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie), è opportuno rimarcare che rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ri- dotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie. Pertanto, il fatto che il datore di lavoro sia esposto a sanzioni in caso di omessa conces- sione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
Il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo. Sul punto deve rammentarsi (cfr. CGUE 15 settembre
2011, C-155/10, Williams, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra, «si evince inol- tre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione».
Nella specie, non v'è dubbio che l'omessa inclusione nella retribu- zione relativa al periodo feriale di tutte le indennità sopra indicate abbia un'effettiva potenzialità dissuasiva, come può facilmente desumersi dalla più volte rimarcata continuità della loro erogazione in busta-paga e dalla lo- ro stretta correlazione alla natura e tipologia dell'attività prestata dall'appellato. Tali elementi costituiscono indici fortemente sintomatici del- la natura retributiva delle citate voci, con la conseguenza che ben difficil- mente ne potrebbe essere escluso il computo ai fini della determinazione della retribuzione feriale e, soprattutto, potrebbe essere negata la (potenzia- le) idoneità a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, per-
- 10 - ché la loro esclusione fa sì che la retribuzione percepita durante il periodo feriale si discosti in maniera sensibile da quella ordinariamente ricevuta.
Si segnala anche la recente sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13 gennaio 2022, nella causa C-514/20 (DS c/ Ko.), la quale ha precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il be- neficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua si- curezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del di- ritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, Per_5
C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per que- sto motivo, è stato affermato che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto.
Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poi- ché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua re- tribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, He., , Email_1
EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il pro- prio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, an- che se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo suc- cessivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio
2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21).
5. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello Parte spiegato da dev'essere rigettato e la sentenza impugnata, dunque, va integralmente confermata.
Resta assorbita ogni altra questione.
6. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno po- Parte ste, quindi, a carico di con distrazione in favore dei difensori dichiara- tisi antistatari.
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue. Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022), tenu-
- 11 - to conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività proces- suale in concreto espletata.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contri- buto per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con ricorso deposi- Parte_1 tato il 4.9.2023 nei confronti di , avverso la sentenza emes- Controparte_1 sa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data 20.3.2023, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna la al pagamento delle spese Parte_1 del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.000,00, oltre rimborso for- fetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per leg- ge, con distrazione in favore dei difensori antistatari;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 4 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Vittoria Orlando
- 12 -
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa VITTORIA ORLANDO Presidente dr. PIETRO MASTRORILLI Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1016 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pierfrancesco Ursini, giusta procu- ra depositata nel fascicolo telematico;
appellante
e
, nato il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Lu- Controparte_1 ca Battista Laronca e Maria Carmela Longo, giusta procura depositata nel fascicolo telematico;
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 846/2023 del 20 marzo 2023 il Tribunale del la- voro di Bari ha così statuito sulla domanda proposta da , Controparte_1 dipendente della s.r.l. “ con qualifica di “operaio” Parte_1
e mansione di “Macchinista Pos. 2”, inquadrato nel parametro 165 del c.c.n.l. Autoferrotranvieri (sino ad ottobre 2019 “Macchinista Pos. 1”, pa- rametro 153 del citato contratto collettivo): «1) accoglie il ricorso nei limiti indicati in parte motiva e, per l'effetto, accerta il diritto della parte ricor- rente a percepire durante i periodi di ferie annuali una retribuzione inclusi- va delle indennità indicate in ricorso, ad eccezione dei buoni pasto, e, per
- 1 - l'effetto, condanna la società in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ri- corrente delle differenze retributive per i predetti titoli maturate con decor- renza dal mese di novembre 2014 al dicembre 2021, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti sino al sod- disfo;
2) compensa le spese processuali nella misura di 1/3 e condanna la parte resistente alla rifusione in favore del ricorrente della residua parte li- quidata in € 700,00, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori per averne dichiarato l'anticipazione».
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., difatti, aveva chiesto che fos- CP_1 se accertato il proprio diritto all'inclusione nella retribuzione ordinaria do- vuta per le ferie annuali anche dei compensi – calcolati sulla media dell'anno precedente oppure dell'altro periodo di riferimento ritenuto di giu- stizia – maturati a titolo di indennità di presenza, ulteriore indennità di pre- senza, indennità di semaforizzazione, indennità di manovra, indennità tachi- Parte grafica, diaria e buoni pasto, con la conseguente condanna di al paga- mento delle differenze retributive maturate e quantificate dal ricorrente in
3.856,80 euro al lordo delle ritenute di legge. Parte 2. Avverso detta sentenza ha proposto appello mediante ricorso depositato il 4 settembre 2023.
si è costituto depositando memoria. CP_1
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio re- lativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 4 febbraio 2025, sentita la discussione dei procuratori presenti, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto. Parte 3. L'appello proposto da consta di quattro motivi di doglianza che, essendo fra loro connessi, possono essere vagliati in modo unitario.
3.1. Con il primo motivo l'appellante denuncia l'errata interpretazio- ne del quadro normativo e, in particolare, dell'art. 7 della Direttiva CE n.
88/2003 nonché dell'art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003. Parte rileva innanzitutto che la direttiva citata si limita a stabilire il diritto alla retribuzione delle ferie, senza in alcun modo imporre agli Stati membri criteri prestabiliti per la relativa determinazione e tantomeno preve- dendo il concetto di retribuzione omnicomprensiva o globale di fatto.
Osserva, inoltre, che il concetto di retribuzione non è regolato nel di- ritto comunitario ma, anzi, ne è espressamente escluso, né tantomeno è pre- vista una disposizione specifica che disciplini la retribuzione dovuta durante
- 2 - le ferie, posto che l'art. 7 della Direttiva CE 88/2003 si limita a sancire il di- ritto irrinunciabile alle ferie nei limiti delle quattro settimane all'anno.
Evidenzia che, secondo la giurisprudenza della CGUE, il principio ispiratore della citata Direttiva è che l'eventuale differenza della retribuzio- ne percepita durante le ferie non dev'essere di entità tale da dissuadere il la- voratore dall'esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie.
Sottolinea che le disposizioni dei contratti collettivi applicabili alla fattispecie (e, in particolare, l'art. 6 del c.c.n.l. Autoferrotranvieri 23 luglio
1976, in base al quale durante i periodi di ferie al lavoratore spetta la retri- buzione ordinaria, costituita da tutte le voci fisse con esclusione di quelle variabili) consentono al lavoratore in ferie di percepire un trattamento non peggiorativo rispetto a quello ordinario.
3.2. Nel secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 39 Cost. e degli artt. 1322 e 2067 e ss. c.c.
Si deduce che, in virtù della legittimazione attribuita alle organizza- zioni sindacali dall'art. 39 Cost., nell'ordinamento nazionale il contratto col- lettivo deve considerarsi inderogabile e possiede la stessa autorità normativa delle fonti di diritto ordinarie. In particolare, la materia del calcolo della re- tribuzione feriale risulta compiutamente disciplinata dalla contrattazione collettiva di categoria e, soprattutto, dall'art. 5 del c.c.n.l. del 23 luglio
1976, il quale richiama la “retribuzione normale” di cui al successivo art. 6, come modificato dall'Accordo Nazionale del 12 marzo 1980, alle cui previ- sioni l'azienda appellante si era sempre attenuta. Parte 3.3. Tramite la terza censura lamenta la mancanza di adeguato esame delle risultanze documentali e di questioni espressamente sollevate, nonché l'erronea motivazione in ordine a circostanze decisive.
L'appellante rimarca che il Tribunale aveva riconosciuto il diritto del lavoratore all'inclusione nella retribuzione feriale di tutte le indennità elen- cate in ricorso, ma non aveva preso in considerazione i rilievi formulati dal- la società circa tutte le altre voci oggetto di domanda e che non potevano en- trare a far parte della retribuzione feriale. Parte Segnatamente, secondo a) l'indennità di diaria non è specifi- camente collegata ad una specifica mansione, ma viene percepita in caso di allontanamento del dipendente dalla sede di servizio;
b) quanto all'indennità di presenza mensile, l'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981 (che l'ha isti- tuita) prevede che essa non fa parte della retribuzione normale prevista dalla contrattazione collettiva;
c) l'indennità di presenza giornaliera risulta eroga- ta soltanto per ogni giornata di effettiva prestazione;
d) le indennità di ma- novra e di spinta sono dovute soltanto in ipotesi di effettiva presenza in ser-
- 3 - vizio;
e) l'indennità di semaforizzazione costituisce un premio di produzio- ne;
f) anche l'indennità di zona tachigrafica ha natura di premio di produ- zione.
3.4. Infine, la quarta doglianza denuncia la violazione dell'art. 1346
c.c., in quanto la decisione appellata, nella parte in cui afferma il diritto del ricorrente all'inclusione nella retribuzione feriale delle voci retributive c.d. variabili, da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi prece- denti ciascun periodo di ferie godute, è in contrasto con il principio di ordi- ne generale in tema di obbligazioni contrattuali (art. 1346 c.c.) secondo cui l'oggetto della prestazione dev'essere determinato o determinabile. Pertanto,
l'ammontare della retribuzione dovuta al lavoratore nei periodi di ferie va determinato ex ante oppure va ancorato a parametri precisi e certi e tali da non subire oscillazioni nel corso del rapporto di lavoro.
4. I motivi devono ritenersi infondati per le ragioni di seguito espo- ste.
4.1. Come ben chiarisce Cass. n. 19716 del 2023, la Corte di Giusti- zia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88/2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere man- tenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE
20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff e altri).
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributi- vo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione po- trebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione
(cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la Per_1 causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i di- pendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza
(cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa
C-514/20).
4.2. Sulla scorta della menzionata giurisprudenza comunitaria la Su- prema Corte ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE
(con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni
- 4 - minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consi- glio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla
Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. anche
Cass.17/05/2019 n. 13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostituti- va assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30/11/2021 n. 37589).
Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo mi- nimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di “indennità di volo integrativa”. A tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale pe- riodo minimo di ferie, perché in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del
2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo
Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto dell'Unione che impone di riconoscere al lavoratore navigante in fe- rie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavo- rativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216).
«… Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pe- cuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavora- tore durante le sue ferie annuali.
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavora- tore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che so- pravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono
- 5 - al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devo- no essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare du- rante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa va- lutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di rife- rimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto» (v. punti 24 e ss. sentenza Corte Giustizia
C- 155/10 del 15.9.2011).
Su questa scia la Corte Giustizia, con la sentenza n. 539 del 22 mag- gio 2014, confermando il suddetto orientamento ha, ad esempio, statuito che
«l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore – la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipen- dio di base e, dall'altra, di una provvigione» – come tale eventuale e varia- bile – «il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal dato- re di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore – abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione com- posta esclusivamente del suo stipendio di base».
L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., Persona_2
EU:C:2006:177, punto 58, nonché e a., EU:C:2009:18, punto Persona_3
60).
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie an- nuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poi- ché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua re- tribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, Hein, C-385/17,
EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali,
è confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia 22 maggio 2014, causa
- 6 - C539/12, Z.J.R. Lock (punti 29, 30, 31). In tale pronuncia, quanto agli ele- menti correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali pos- sono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30).
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato
(sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della “indennità per ferie retribuite” derivante da una situa- zione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sen- tenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia com- pito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionali- tà (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Wi. e a.,
C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo mi- nimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere impe- rativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.
4.3. Per tutto quanto sopra esposto, va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – ed in particolare a talune disposizioni che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del ser- vizio (come l'indennità mensile e l'indennità giornaliera di cui all'Accordo
Nazionale del 21 maggio 1981, l'indennità per turni avvicendati, l'indennità di agente unico e monoagente) – non ha in questa sede alcuna rilevanza.
Ed infatti, si deve in ogni caso attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE, le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte
Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò
«valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significa- to ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della
- 7 - Comunità» (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
Parimenti, non rileva che il lavoratore non abbia formalmente invo- cato in sede di ricorso introduttivo la nullità del c.c.n.l. di riferimento per contrarietà a norme imperative, avendo in ogni caso dedotto sin dall'inizio come causa petendi la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra in- dicate e in particolare, della Direttiva 2003/88/CE sopra citata.
4.4. Chiarisce Cass. n. 18160 del 2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti
“esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, ma senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “fe- riale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di la- voro (cfr. altresì Cass. n. 35578 del 2023, la quale precisa che deve trattasi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione svolta dal lavoratore).
4.5. Applicando i riferiti principi al caso di specie, il fatto che l'indennità di diaria ridotta, prevista dall'art. 21 del c.c.n.l. 23 luglio 1976, spettante al personale di macchina nella ipotesi di espletamento di turni fuo- ri dalla propria residenza di servizio (l'art. 20 relativo all'indennità di tra- sferta riguarda, invece, il personale degli impianti fissi), possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale di per sé a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattan- dosi di «importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore», al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr. sent. cit.).
Tra l'altro l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del perso- nale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta evidentemente la “nor- malità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario) prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, escluse qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavorato- re, rimborsate o rimborsabili dall'appellante).
- 8 - 4.6. Quanto all'indennità di presenza, essa è disciplinata dall'Accordo Aziendale del 5 ottobre 1988 ed è riconosciuta – sotto la voce
“miglioramenti economici” – a tutto il personale in servizio in ragione di un importo medio annuo di 1.914.000 lire, con esclusione degli agenti in malat- tia, infortunio, aspettativa per motivi di salute, aspettative o congedi o as- senze non retribuiti.
È del tutto evidente che anche questa indennità costituisce elemento proprio della retribuzione ordinaria del lavoratore, tant'è che essa è attribui- ta indistintamente a tutto il personale ad eccezione di quello che non ha di- ritto ad essere retribuito.
Non vi è alcun motivo, quindi, che possa giustificarne l'esclusione dal calcolo della retribuzione feriale dovuta al lavoratore.
4.7. Analogo ragionamento vale per l'ulteriore indennità di presenza
(indicata nelle buste paga con il cod. 225 e corrisposta in via continuativa come si evince dai prospetti paga), in quanto si tratta di indennità prevista dall'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981 e che, nella sostanza, fa parte della retribuzione normale, non essendo in discussione che il lavoratore ab- bia, durante il periodo in esame, sempre prestato la ordinaria attività secon- do tali modalità di turno.
4.8. Per quel che concerne l'indennità di semaforizzazione, essa è prevista dall'accordo aziendale del 12 maggio 1965, pag. 2, in relazione al disagio conseguente ai nuovi sistemi di segnalamento ferroviario istituiti nel
1965, in favore (ed in funzione) delle mansioni di macchina (2% della retri- buzione minima) e di scorta (1%) dei treni.
Correttamente il Tribunale di Bari ha dunque rilevato che anche tale voce è intrinsecamente connessa all'espletamento delle mansioni di riferi- mento e compensa una specifica penosità della prestazione, consistente – in particolare – nella istituzione dei mezzi di segnalazione semaforica.
Pertanto, essa va certamente inclusa nel calcolo della retribuzione fe- riale, come peraltro già statuito da questa Corte territoriale in alcuni prece- denti relativi a controversie analoghe a quella in esame (cfr. App. Bari sent.
n. 692/2024 del 30 aprile 2024, est. . Per_4
4.8. In merito alla c.d. “indennità di manovra e di spinta”, questa
Corte ha già rilevato (v. nuovamente App. Bari sent. 376/2024 e 426/2024) che essa, disciplinata dall'accordo aziendale dell'11 dicembre 1984, è previ- sta in favore degli operai che “effettuano la manovra o la spinta dei rotabili in riparazione, da corrispondere fino a quando gli impianti non saranno do- tati di idonee attrezzature tecniche” (indennità poi estesa al personale di macchina con Accordo Aziendale del 21 luglio 1994). Si tratta, quindi, di
- 9 - emolumento intrinsecamente collegato al tipo di mansione svolta dal lavora- tore, tant'è vero che esso (riportato in busta-paga con il codice 212) risulta corrisposto al dipendente in maniera continuativa.
4.9. Nel calcolo della retribuzione dovuta per il periodo di ferie deve rientrare anche l'indennità di zona tachigrafica di cui all'accordo aziendale del 26 gennaio 2007, prevista in favore dei macchinisti dei Depositi di Po- tenza e di (tra cui l'odierno appellato, come in effetti desumibile CP_2 dai prospetti paga in atti, che recano tale indicazione logistica e riportano l'indennità in oggetto in termini continuativi) in relazione alle loro partico- lari incombenze quali espressamente previste in siffatti accordi.
4.10. In merito all'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle citate indennità (presupposto imprescindibile affinché possa essere apprezzata la potenziale dissuasione dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie), è opportuno rimarcare che rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ri- dotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie. Pertanto, il fatto che il datore di lavoro sia esposto a sanzioni in caso di omessa conces- sione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
Il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo. Sul punto deve rammentarsi (cfr. CGUE 15 settembre
2011, C-155/10, Williams, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra, «si evince inol- tre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione».
Nella specie, non v'è dubbio che l'omessa inclusione nella retribu- zione relativa al periodo feriale di tutte le indennità sopra indicate abbia un'effettiva potenzialità dissuasiva, come può facilmente desumersi dalla più volte rimarcata continuità della loro erogazione in busta-paga e dalla lo- ro stretta correlazione alla natura e tipologia dell'attività prestata dall'appellato. Tali elementi costituiscono indici fortemente sintomatici del- la natura retributiva delle citate voci, con la conseguenza che ben difficil- mente ne potrebbe essere escluso il computo ai fini della determinazione della retribuzione feriale e, soprattutto, potrebbe essere negata la (potenzia- le) idoneità a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, per-
- 10 - ché la loro esclusione fa sì che la retribuzione percepita durante il periodo feriale si discosti in maniera sensibile da quella ordinariamente ricevuta.
Si segnala anche la recente sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13 gennaio 2022, nella causa C-514/20 (DS c/ Ko.), la quale ha precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il be- neficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua si- curezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del di- ritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, Per_5
C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per que- sto motivo, è stato affermato che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto.
Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poi- ché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua re- tribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, He., , Email_1
EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il pro- prio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, an- che se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo suc- cessivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio
2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21).
5. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello Parte spiegato da dev'essere rigettato e la sentenza impugnata, dunque, va integralmente confermata.
Resta assorbita ogni altra questione.
6. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno po- Parte ste, quindi, a carico di con distrazione in favore dei difensori dichiara- tisi antistatari.
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue. Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022), tenu-
- 11 - to conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività proces- suale in concreto espletata.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contri- buto per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con ricorso deposi- Parte_1 tato il 4.9.2023 nei confronti di , avverso la sentenza emes- Controparte_1 sa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data 20.3.2023, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna la al pagamento delle spese Parte_1 del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.000,00, oltre rimborso for- fetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per leg- ge, con distrazione in favore dei difensori antistatari;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 4 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Vittoria Orlando
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