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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 10868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10868 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 28.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°9327\2025 del ruolo generale civile e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa Parte_1 dagli avv.ti E. Zazza e F. Magliaro in virtù di procura in atti opponente
E
in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso dagli CP_1 avv.ti C. Aloisio e M.Morelli in virtù di procura generale notarile alle liti. opposto
OGGETTO: opposizione a ruolo esattoriale
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.3.2025 la Parte_1 esponendo che in occasione della richiesta della certificazione durc per fruire di sgravi contributivi era venuta a conoscenza di debiti contributivi oggetto della cartelle di pagamento n.09720050066912855000, n.09720050281152410000 e n.09720060012381981000 mai notificate all'opponente, che aveva CP_1 emesso durc negativo, che non ha Controparte_2 dato riscontro alla richiesta di sgravio presentata dalla società, che i debiti contributivi sono estinti per prescrizione, ha chiesto di dichiarare l'intervenuta prescrizione delle cartelle di pagamento e di annullare le stesse, con vittoria di spese. Si è costituito l' eccependo la regolare notifica degli avvisi CP_1 di addebito opposti e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Si è costituito l' chiedendo di dichiarare l'improponibilità del CP_1 ricorso, vinte le spese.
Le parti hanno depositato note di trattazione scritta riportandosi ai rispetti atti.
Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità dell'opposizione.
In tema di impugnabilità del ruolo esattoriale è intervenuto il legislatore disponendo con l'art.3 bis d.l.n. 146\2021 conv. nella l.n.215\2021 in vigore del 21.12.2021: “All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. L'estratto di ruolo non e' impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4,del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Tale disposizione è stata modificata per effetto dell'art.12
d.lgs.n.110\2024 che al I comma prevede: “All'art.12 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.602 il comma 4-bis
è sostituito dal seguente:
«4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31.3.2026 n.36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14;
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472.».
A seguito di tale intervento legislativo è stato mantenuto il principio generale di non impugnabilità del ruolo e della cartella esattoriale che si assume invalidamente notificata mentre è stato ampliato il novero delle ipotesi eccezionali che legittimano tale impugnazione.
Ciò posto, nel caso di specie non si evidenzia la sussistenza di alcuna delle su richiamate ipotesi tassativamente previste per la deroga al generale principio di non impugnabilità del ruolo esattoriale ovvero della cartella esattoriale che si assume non validamente notificata;
la dedotta emissione di durc negativo non integra, evidentemente, alcuna delle ipotesi di legge che legittimano l'impugnazione delle cartelle di pagamento richiamate in ricorso.
Né può attribuirsi rilevanza ai fini dell'operatività del divieto di impugnazione la distinzione operata dall'opponente tra l'estratto di ruolo da una parte e la cartella di pagamento dall'altra assumendo la persistente impugnabilità di tali ultimi atti. Invero, deve correttamente rilevarsi che nel richiamato art.4 bis d.p.r. n.602\1973 e succ. mod. la distinzione tra ruolo esattoriale, il quale altro non è che l'elenco dei debitori e dei crediti formato dall'ente esattore ai fini della riscossione, ed estratto di ruolo, che costituisce mera elaborazione del ruolo limitatamente alla singola cartella esattoriale, è disposta al solo fine di escludere senza eccezioni l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e di tipizzare le già richiamate ipotesi tassative che consentono l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata.
Essendo, dunque, precluso ogni accertamento in ordine alla mancata notifica delle cartelle di pagamento richiamate in ricorso nonchè alla estinzione dei crediti oggetto delle stesse, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione al ruolo esattoriale nella parte relativa alle cartelle di pagamento n.09720050066912855000, n.09720050281152410000 e n.09720060012381981000, condanna la società opponente al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella somma di E.1800,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%.
Roma 28.10.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 28.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°9327\2025 del ruolo generale civile e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa Parte_1 dagli avv.ti E. Zazza e F. Magliaro in virtù di procura in atti opponente
E
in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso dagli CP_1 avv.ti C. Aloisio e M.Morelli in virtù di procura generale notarile alle liti. opposto
OGGETTO: opposizione a ruolo esattoriale
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.3.2025 la Parte_1 esponendo che in occasione della richiesta della certificazione durc per fruire di sgravi contributivi era venuta a conoscenza di debiti contributivi oggetto della cartelle di pagamento n.09720050066912855000, n.09720050281152410000 e n.09720060012381981000 mai notificate all'opponente, che aveva CP_1 emesso durc negativo, che non ha Controparte_2 dato riscontro alla richiesta di sgravio presentata dalla società, che i debiti contributivi sono estinti per prescrizione, ha chiesto di dichiarare l'intervenuta prescrizione delle cartelle di pagamento e di annullare le stesse, con vittoria di spese. Si è costituito l' eccependo la regolare notifica degli avvisi CP_1 di addebito opposti e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Si è costituito l' chiedendo di dichiarare l'improponibilità del CP_1 ricorso, vinte le spese.
Le parti hanno depositato note di trattazione scritta riportandosi ai rispetti atti.
Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità dell'opposizione.
In tema di impugnabilità del ruolo esattoriale è intervenuto il legislatore disponendo con l'art.3 bis d.l.n. 146\2021 conv. nella l.n.215\2021 in vigore del 21.12.2021: “All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. L'estratto di ruolo non e' impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4,del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Tale disposizione è stata modificata per effetto dell'art.12
d.lgs.n.110\2024 che al I comma prevede: “All'art.12 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.602 il comma 4-bis
è sostituito dal seguente:
«4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31.3.2026 n.36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14;
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472.».
A seguito di tale intervento legislativo è stato mantenuto il principio generale di non impugnabilità del ruolo e della cartella esattoriale che si assume invalidamente notificata mentre è stato ampliato il novero delle ipotesi eccezionali che legittimano tale impugnazione.
Ciò posto, nel caso di specie non si evidenzia la sussistenza di alcuna delle su richiamate ipotesi tassativamente previste per la deroga al generale principio di non impugnabilità del ruolo esattoriale ovvero della cartella esattoriale che si assume non validamente notificata;
la dedotta emissione di durc negativo non integra, evidentemente, alcuna delle ipotesi di legge che legittimano l'impugnazione delle cartelle di pagamento richiamate in ricorso.
Né può attribuirsi rilevanza ai fini dell'operatività del divieto di impugnazione la distinzione operata dall'opponente tra l'estratto di ruolo da una parte e la cartella di pagamento dall'altra assumendo la persistente impugnabilità di tali ultimi atti. Invero, deve correttamente rilevarsi che nel richiamato art.4 bis d.p.r. n.602\1973 e succ. mod. la distinzione tra ruolo esattoriale, il quale altro non è che l'elenco dei debitori e dei crediti formato dall'ente esattore ai fini della riscossione, ed estratto di ruolo, che costituisce mera elaborazione del ruolo limitatamente alla singola cartella esattoriale, è disposta al solo fine di escludere senza eccezioni l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e di tipizzare le già richiamate ipotesi tassative che consentono l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata.
Essendo, dunque, precluso ogni accertamento in ordine alla mancata notifica delle cartelle di pagamento richiamate in ricorso nonchè alla estinzione dei crediti oggetto delle stesse, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione al ruolo esattoriale nella parte relativa alle cartelle di pagamento n.09720050066912855000, n.09720050281152410000 e n.09720060012381981000, condanna la società opponente al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella somma di E.1800,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%.
Roma 28.10.2025 Il Giudice