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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 28/03/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5207/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Reggio Emilia, in persona del giudice
Stefano Rago, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 5207/2021 R.G. promossa da
, C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 22 febbraio 1985; rappresentato e difeso, inizialmente, dall'avv. Monica Storchi come da procura allegata all'atto di citazione e dall'avv. Manuela Toni come da procura allegata alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.,
e, a seguito di revoca dei mandati, dall'avv. Emanuela De Filippi come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, ed elettivamente domiciliato presso il suo recapito professionale in
Carpi (MO), Via B. Peruzzi n. 26
- attore opponente - contro
, C.F. e P. IVA _1
, con sede in Reggio Emilia (RE), Via F.lli Cervi n. P.IVA_1
196/05, in persona dell'omonimo titolare , C.F. _1
nato a [...] il [...]; C.F._2 rappresentato e difeso dalla Avvocati a Parte_2
r.l. e per essa dagli avv.ti Domenico Beraldi e Simone Vaccari come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed
1 di 10 elettivamente domiciliato presso il loro studio in Modena (MO), Via
Sabbatini n. 13
- convenuto opposto -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
pagamento somme;
appalto.
CONCLUSIONI
Per PARTE OPPONENTE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, ogni contraria istanza disattesa:
- IN VIA PRINCIPALE: Respingere integralmente le avverse pretese siccome infondate in fatto ed in diritto e comunque perché non provate e accogliere l'opposizione del sig. , e Parte_1 conseguentemente dichiararsi nullo, inefficace e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto per i titoli ed i motivi esposti in atti;
- IN VIA RICONVENZIONALE:
1. Accertata l'esistenza di vizi, descritti in narrativa e la responsabilità in ordine alla esistenza dei medesimi del sig. , in _1 proprio ed in qualità di titolare firmatario della impresa individuale
“ ” e/o di suoi collaboratori, _1 dichiarare tenuto l'opposto al pagamento in favore dell'opponente, a titolo di risarcimento danni della somma di €. 4.000,00 oltre rivalutazione ed interessi nella misura legale dalla domanda al saldo
e/o di quell'altra somma diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia e/o all'esito dell'espletata istruttoria e/o che sarà liquidata in via equitativa e pertanto, dichiararsi la compensazione, totale o parziale con quanto eventualmente dovuto dall'opponente;
2. Accertare a mezzo degli uffici della competente Agenzia delle
Entrate la regolarità delle condotte tenute dai signori , _1
e in proprio e/o per il tramite Parte_3 Parte_4 delle relative società a loro intestate.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa.
2 di 10 Per PARTE OPPOSTA:
- Contrariis reiectis;
- voglia l'Ecc.mo Tribunale adito:
- con ogni e qualsivoglia prodromico accertamento e/o declaratoria del caso e di legge;
- NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare che la , Controparte_2 ha eseguito i lavori preventivati e lavori extra per come precisati nella parte motiva al Dott. nell'immobile sito in Correggio Parte_1
(RE) in Via Monte Pegno n. 5 con la diligenza qualificata prevista per legge e a regola d'arte;
- accertare e dichiarare, che il Sig. a seguito della Parte_1 consegna delle opere commissionate alla scrivente, non provvedeva a formulare contestazione tempestiva in merito all'operato della scrivente;
- accertare e dichiarare in ogni caso che il diritto alla garanzia delle opere realizzate dalla di è Controparte_2 _1 prescritto, ai sensi dell'art. 1667 c.c. e ai sensi dell'art. 1669 c.c., per tutti i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare che il Sig. ai sensi dell'art. Parte_1
1667 c.c. e dell'art. 1669 c.c., è decaduto dal diritto a pretendere giudizialmente la garanzia delle opere realizzate dalla
[...]
per tutti i motivi esposti in narrativa;
Controparte_2
- rigettare integralmente l'opposizione e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1777/2021, n. 3674/2021 R.G., emesso il
6.10.2021 dal Tribunale di Reggio Emilia, Dott.ssa Francesca Malgoni anche in relazione alle spese liquidate nella fase monitoria, per i motivi esposti in narrativa;
- rigettare la domanda riconvenzionale di risarcimento danni svolta dal Sig. nei confronti della Parte_1 Controparte_2
, perché infondata in fatto e in diritto e comunque non
[...] provata;
3 di 10 - in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre al rimborso delle spese generali ex art. 15%, Iva e Cpa come per legge ed eventuali spese tecniche.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 proponeva tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1777/2021 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia, con il quale gli era stato ingiunto di pagare a , quale titolare dell'impresa _1 individuale , la somma di € _1 _1
31.189,40, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di corrispettivo per lavori extra preventivo eseguiti presso l'immobile di sua proprietà sito in Correggio (RE), Via Monte Pegni n. 5.
A sostegno dell'opposizione, deduceva: Parte_1
− di avere contattato, nell'agosto 2019, la Ideal Work s.r.l.s. per avere un preventivo per lavori di ristrutturazione della mansarda di sua proprietà ubicata in Correggio (RE) Via Monte Pegni n. 5;
− che, a seguito del sopralluogo effettuato da Persona_1
quale titolare della suddetta società, unitamente a
[...] Pt_3
, la Ideal Work s.r.l.s. gli aveva trasmesso il preventivo
[...] datato 2 settembre 2019 per l'importo di € 38.385,60 (IVA inclusa);
− di essere stato contattato telefonicamente quello stesso giorno da , qualificatosi come socio della Ideal Work s.r.l.s., Parte_3 con il quale, a seguito di una trattativa, era stato raggiunto un accordo, datato 27 febbraio 2020 e sottoscritto da entrambi, avente ad oggetto le opere meglio ivi indicate per il corrispettivo di €
35.000,00 (IVA inclusa);
− che durante i lavori, iniziati nel marzo 2020 e svolti esclusivamente da , quest'ultimo aveva richiesto il Parte_3 pagamento di acconti da versarsi alle imprese individuali
[...]
ed , _1 Controparte_3 rispettivamente figlio e figlia conviventi di;
Parte_3
4 di 10 − di avere quindi corrisposto, a fronte di un corrispettivo pattuito di € 35.000,00 (Iva inclusa), la somma complessiva di € 31.200,00, avendo saldato, come richiesto, la fattura n. 19 del 30 novembre
2020 di € 7.700,00 emessa dall'impresa individuale
[...]
, nonché le fatture n. 8 del 28 febbraio _1
2020 di € 5.500,00 e n. 14 del 20 marzo 2020 di € 11.000,00 emesse dall'impresa individuale , ed Controparte_3 avendo altresì effettuato pagamenti in contanti a Parte_3 per un importo complessivo di € 7.700,00, come da quietanze sottoscritte da quest'ultimo;
− che alcune opere oggetto del contratto non erano state realizzate e/o ultimate e quelle eseguite avevano presentato numerosi vizi, tra cui infiltrazioni di pioggia, che aveva creato danni all'appartamento sottostante di sua proprietà e concesso in locazioni a terzi;
− di avere successivamente appreso da , Persona_1 titolare della Ideal Work s.r.l.s., che egli non era al corrente dell'accettazione del preventivo, tanto essere convinto di averlo perso come cliente, e che era solamente un artigiano suo Parte_3 collaboratore e non ricopriva alcun ruolo societario.
Su tali premesse, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna di
[...]
al risarcimento dei danni quantificati in € _1
4.000,00.
2. , quale titolare dell'impresa individuale _1
, si costituiva con comparsa _1 depositata in data 31 marzo 2023, e chiedeva l'integrale rigetto dell'opposizione.
In particolare, l'opposto:
− sosteneva l'esistenza del rapporto contrattuale intercorso tra lui, per il tramite del collaboratore , e Parte_3 [...]
; Parte_1
5 di 10 − deduceva che la fattura azionata in via monitoria si riferiva ad ulteriori opere richieste da durante lo svolgimento dei Parte_1 lavori e relative sia alla mansarda sia agli appartamenti posti al primo ed al secondo piano del medesimo fabbricato, regolarmente ed interamente svolti da quale collaboratore e operaio Parte_3 dell'impresa individuale;
Controparte_2
− eccepiva la decadenza e la prescrizione per l'esercizio dell'azione di garanzia;
− contestava la sussistenza, nell'an e nel quantum, del credito risarcitorio fatto valere dalla controparte.
3. Respinta l'istanza dell'opposto di anticipazione della prima udienza, con ordinanza in data 20 aprile 2023, pronunciata a scioglimento dell'udienza in pari data, veniva rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. e venivano, altresì, concessi i chiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale dell'opponente ed escussione di testimoni Testimone_1 [...]
, Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 [...]
, , ). Tes_5 Testimone_6 Parte_3
Terminata l'istruttoria orale, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13 febbraio 2025 la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe trascritte, con assegnazione dei termini abbreviati ex art. 190 c.p.c. nella misura di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è fondata, nei limiti di cui appresso.
L'impresa individuale ha Controparte_2 chiesto ed ottenuto nei confronti di decreto ingiuntivo Parte_1 per l'importo di € 31.189,40 a saldo della fattura n. 14 del 3 marzo
2021 emessa a titolo di corrispettivo per opere di manutenzione
6 di 10 ordinaria e straordinaria extra preventivo eseguite presso l'immobile sito in Correggio (RE), Via Monte Pegni n. 5, di proprietà dello Pt_1
1.1. L'opponente contesta, anzitutto, l'esistenza di un Pt_1 rapporto contrattuale intercorso con , il quale, di _1 contro, sostiene invece che tale rapporto sarebbe sorto per il tramite del suo collaboratore – e padre – . Parte_3
Tanto premesso, giova ricordare che, per consolidata giurisprudenza, il giudice, nel motivare «concisamente» la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre, in maniera concisa, gli elementi – in fatto ed in diritto –
«rilevanti ai fini della decisione» e, dunque, concretamente adottata posti a fondamento della sua decisione (Cass. 25509/2014, Cass.
8294/2011, Cass. 17145/2006).
Orbene, deve osservarsi che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la parte che agisce per l'esatto adempimento del contratto ha l'onere di provare la fonte negoziale del proprio credito (cfr. Cass. S.U. 13533/2001).
Esclusa pacificamente l'idoneità della fattura a costituire prova dell'esistenza del contratto e del credito, questi ultimi debbono essere dimostrati con gli ordinari mezzi di prova dal creditore.
Nel caso di specie, è pacifico e documentale che , Parte_1 intenzionato a ristrutturare la mansarda di sua proprietà ubicata in un fabbricato in Via Monte Pegni n. 5 a Correggio (RE), contattava la
Ideal Work s.r.l.s. per avere un preventivo;
che, a seguito di un sopralluogo effettuato da , quale titolare della Persona_1 suddetta società, e da , la Ideal Work s.r.l.s. Parte_3 trasmetteva a il preventivo datato 2 settembre 2019 Parte_1 per l'importo di € 38.385,60 (IVA inclusa), tuttavia mai sottoscritto dalle parti (cfr. doc. 1 dell'opponente); che e Parte_1 Pt_3
sottoscrivevano invece un accordo in data 27 febbraio 2020
[...]
7 di 10 avente ad oggetto la realizzazione delle medesime opere indicate nel preventivo, oltre ad altre due, descritte come “Scarico bagno Luca” e
“Rinforzo appartamento ”, per il minore corrispettivo di € Parte_1
35.000,00 (cfr. doc. 2 dell'opponente); che i lavori in contestazione venivano eseguiti interamente da (cfr. pagina 2 Parte_3 della seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., dell'opposto).
È controverso in causa il ruolo svolto nella vicenda contrattuale da , che sostiene essersi presentato Parte_3 Parte_1 quale socio della Ideal Work s.r.l.s. e che invece l'impresa individuale sostiene essere stato suo Controparte_2 Controparte_2 collaboratore ed avere eseguito i lavori per suo conto.
Non vi è, in realtà, alcuna prova che abbia Parte_1 concluso un contratto con l'odierno opposto, che, invero, non ha fornito alcun elemento idoneo a sostegno del proprio assunto.
Premesso che l'accordo del 27 febbraio 2020 reca la mera sottoscrizione di senza l'enunciazione del nome o di Parte_3 altra espressione che identifichi l'eventuale terzo soggetto rappresentato, anche ammettendo che dalla complessiva prospettazione dell'opposto possa desumersi l'allegazione di una contemplatio domini, che, come noto, rende possibile l'imputazione degli effetti del contratto nella sfera di un soggetto diverso da quello che lo ha concluso, non è stata data né tantomeno offerta alcuna prova che abbia agito nella qualità di Parte_3 rappresentante del figlio e dunque in nome di _1 quest'ultimo.
Né vi è prova dell'assunto dell'opposto, secondo cui, in forza di accordi intercorsi tra ed , le Persona_1 Parte_3 opere sarebbero state svolte dall'impresa individuale CP_2
di – e per essa dallo stesso
[...] _1 Parte_3
– ed il preventivo redatto dalla Ideal Work s.r.l.s. sarebbe stato perfino accettato dallo (cfr. pagina 2 della comparsa costitutiva), Pt_1 dovendo, peraltro, osservarsi come tale prospettazione appaia
8 di 10 contraddittoria, perché sembra alludere all'esistenza di un appalto tra il committente e la società appaltatrice Ideal Work s.r.l.s. e ad Pt_1 un subappalto tra quest'ultima e . _1
Neppure sono significativi in senso contrario i pagamenti effettuati da a saldo delle fatture emesse dall'impresa Parte_1 individuale : per un verso, Controparte_2 appare evidente nella vicenda in esame come, per motivi non del tutto chiari ma verosimilmente e presumibilmente elusivi, sia stato la reale parte contrattuale, avendo sottoscritto Parte_3
l'accordo del 27 febbraio 2020, eseguito interamente i lavori, ricevuto personalmente vari pagamenti in contanti (per l'importo complessivo di € 7.000,00) con sottoscrizione delle relative quietanze (cfr. doc. 4 dell'opponente) ed indicato, pertanto, il figlio quale mero destinatario di ulteriori versamenti di denaro;
per altro verso, si tratta di pagamenti eseguiti in relazione ad opere diverse da quelle oggetto della domanda monitoria.
In definitiva, poiché i rapporti contrattuali sono stati intrattenuti unicamente da , senza che risulti la spendita del Parte_3 nome del figlio , quale requisito di efficacia dell'atto _1 concluso dal rappresentante, deve escludersi la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dall'odierno opposto e, di conseguenza, il decreto ingiuntivo dev'essere revocato.
1.2. La domanda riconvenzionale risarcitoria dell'opponente va respinta, essendo stata proposta sull'indimostrato presupposto che il rapporto contrattuale, nell'ambito del quale sarebbero stati provocati i danni lamentati, sia intercorso tra lui e l'impresa individuale di , la quale per l'esecuzione dei Controparte_2 _1 lavori si sarebbe avvalsa di . Parte_3
2. Il rigetto della suddetta domanda riconvenzionale giustifica la compensazione delle spese per 1/5, dovendo la restante frazione delle spese (pari a 4/5) essere posta a carico della parte opposta, prevalentemente soccombente.
9 di 10 Le spese si liquidano sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri medi delle fasi di studio (€ 1.701,00), introduttiva (€ 1.204,00), istruttoria (€
1.806,00) e decisionale (€ 2.905,00) in relazione alle controversie di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00.
All'opponente spetta, altresì, la rifusione di 4/5 delle spese vive, pari complessivamente ad € 299,60 (€ 259,00 per C.U., € 27,00 per marca ed € 13,60 per intimazione testi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 1777/2021 emesso dal giudice unico del Tribunale intestato;
2. rigetta la domanda risarcitoria proposta da;
Parte_1
3. compensa per 1/5 le spese di lite e, per l'effetto, condanna
l'impresa individuale a CP_2 Controparte_2 rifondere a i restanti 4/5, che liquida in € 239,68 per Parte_1 esborsi ed € 6.092,80 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia il 28 marzo 2025.
IL GIUDICE
Stefano Rago
10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Reggio Emilia, in persona del giudice
Stefano Rago, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 5207/2021 R.G. promossa da
, C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 22 febbraio 1985; rappresentato e difeso, inizialmente, dall'avv. Monica Storchi come da procura allegata all'atto di citazione e dall'avv. Manuela Toni come da procura allegata alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.,
e, a seguito di revoca dei mandati, dall'avv. Emanuela De Filippi come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, ed elettivamente domiciliato presso il suo recapito professionale in
Carpi (MO), Via B. Peruzzi n. 26
- attore opponente - contro
, C.F. e P. IVA _1
, con sede in Reggio Emilia (RE), Via F.lli Cervi n. P.IVA_1
196/05, in persona dell'omonimo titolare , C.F. _1
nato a [...] il [...]; C.F._2 rappresentato e difeso dalla Avvocati a Parte_2
r.l. e per essa dagli avv.ti Domenico Beraldi e Simone Vaccari come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed
1 di 10 elettivamente domiciliato presso il loro studio in Modena (MO), Via
Sabbatini n. 13
- convenuto opposto -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
pagamento somme;
appalto.
CONCLUSIONI
Per PARTE OPPONENTE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, ogni contraria istanza disattesa:
- IN VIA PRINCIPALE: Respingere integralmente le avverse pretese siccome infondate in fatto ed in diritto e comunque perché non provate e accogliere l'opposizione del sig. , e Parte_1 conseguentemente dichiararsi nullo, inefficace e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto per i titoli ed i motivi esposti in atti;
- IN VIA RICONVENZIONALE:
1. Accertata l'esistenza di vizi, descritti in narrativa e la responsabilità in ordine alla esistenza dei medesimi del sig. , in _1 proprio ed in qualità di titolare firmatario della impresa individuale
“ ” e/o di suoi collaboratori, _1 dichiarare tenuto l'opposto al pagamento in favore dell'opponente, a titolo di risarcimento danni della somma di €. 4.000,00 oltre rivalutazione ed interessi nella misura legale dalla domanda al saldo
e/o di quell'altra somma diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia e/o all'esito dell'espletata istruttoria e/o che sarà liquidata in via equitativa e pertanto, dichiararsi la compensazione, totale o parziale con quanto eventualmente dovuto dall'opponente;
2. Accertare a mezzo degli uffici della competente Agenzia delle
Entrate la regolarità delle condotte tenute dai signori , _1
e in proprio e/o per il tramite Parte_3 Parte_4 delle relative società a loro intestate.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa.
2 di 10 Per PARTE OPPOSTA:
- Contrariis reiectis;
- voglia l'Ecc.mo Tribunale adito:
- con ogni e qualsivoglia prodromico accertamento e/o declaratoria del caso e di legge;
- NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare che la , Controparte_2 ha eseguito i lavori preventivati e lavori extra per come precisati nella parte motiva al Dott. nell'immobile sito in Correggio Parte_1
(RE) in Via Monte Pegno n. 5 con la diligenza qualificata prevista per legge e a regola d'arte;
- accertare e dichiarare, che il Sig. a seguito della Parte_1 consegna delle opere commissionate alla scrivente, non provvedeva a formulare contestazione tempestiva in merito all'operato della scrivente;
- accertare e dichiarare in ogni caso che il diritto alla garanzia delle opere realizzate dalla di è Controparte_2 _1 prescritto, ai sensi dell'art. 1667 c.c. e ai sensi dell'art. 1669 c.c., per tutti i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare che il Sig. ai sensi dell'art. Parte_1
1667 c.c. e dell'art. 1669 c.c., è decaduto dal diritto a pretendere giudizialmente la garanzia delle opere realizzate dalla
[...]
per tutti i motivi esposti in narrativa;
Controparte_2
- rigettare integralmente l'opposizione e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1777/2021, n. 3674/2021 R.G., emesso il
6.10.2021 dal Tribunale di Reggio Emilia, Dott.ssa Francesca Malgoni anche in relazione alle spese liquidate nella fase monitoria, per i motivi esposti in narrativa;
- rigettare la domanda riconvenzionale di risarcimento danni svolta dal Sig. nei confronti della Parte_1 Controparte_2
, perché infondata in fatto e in diritto e comunque non
[...] provata;
3 di 10 - in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre al rimborso delle spese generali ex art. 15%, Iva e Cpa come per legge ed eventuali spese tecniche.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 proponeva tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1777/2021 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia, con il quale gli era stato ingiunto di pagare a , quale titolare dell'impresa _1 individuale , la somma di € _1 _1
31.189,40, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di corrispettivo per lavori extra preventivo eseguiti presso l'immobile di sua proprietà sito in Correggio (RE), Via Monte Pegni n. 5.
A sostegno dell'opposizione, deduceva: Parte_1
− di avere contattato, nell'agosto 2019, la Ideal Work s.r.l.s. per avere un preventivo per lavori di ristrutturazione della mansarda di sua proprietà ubicata in Correggio (RE) Via Monte Pegni n. 5;
− che, a seguito del sopralluogo effettuato da Persona_1
quale titolare della suddetta società, unitamente a
[...] Pt_3
, la Ideal Work s.r.l.s. gli aveva trasmesso il preventivo
[...] datato 2 settembre 2019 per l'importo di € 38.385,60 (IVA inclusa);
− di essere stato contattato telefonicamente quello stesso giorno da , qualificatosi come socio della Ideal Work s.r.l.s., Parte_3 con il quale, a seguito di una trattativa, era stato raggiunto un accordo, datato 27 febbraio 2020 e sottoscritto da entrambi, avente ad oggetto le opere meglio ivi indicate per il corrispettivo di €
35.000,00 (IVA inclusa);
− che durante i lavori, iniziati nel marzo 2020 e svolti esclusivamente da , quest'ultimo aveva richiesto il Parte_3 pagamento di acconti da versarsi alle imprese individuali
[...]
ed , _1 Controparte_3 rispettivamente figlio e figlia conviventi di;
Parte_3
4 di 10 − di avere quindi corrisposto, a fronte di un corrispettivo pattuito di € 35.000,00 (Iva inclusa), la somma complessiva di € 31.200,00, avendo saldato, come richiesto, la fattura n. 19 del 30 novembre
2020 di € 7.700,00 emessa dall'impresa individuale
[...]
, nonché le fatture n. 8 del 28 febbraio _1
2020 di € 5.500,00 e n. 14 del 20 marzo 2020 di € 11.000,00 emesse dall'impresa individuale , ed Controparte_3 avendo altresì effettuato pagamenti in contanti a Parte_3 per un importo complessivo di € 7.700,00, come da quietanze sottoscritte da quest'ultimo;
− che alcune opere oggetto del contratto non erano state realizzate e/o ultimate e quelle eseguite avevano presentato numerosi vizi, tra cui infiltrazioni di pioggia, che aveva creato danni all'appartamento sottostante di sua proprietà e concesso in locazioni a terzi;
− di avere successivamente appreso da , Persona_1 titolare della Ideal Work s.r.l.s., che egli non era al corrente dell'accettazione del preventivo, tanto essere convinto di averlo perso come cliente, e che era solamente un artigiano suo Parte_3 collaboratore e non ricopriva alcun ruolo societario.
Su tali premesse, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna di
[...]
al risarcimento dei danni quantificati in € _1
4.000,00.
2. , quale titolare dell'impresa individuale _1
, si costituiva con comparsa _1 depositata in data 31 marzo 2023, e chiedeva l'integrale rigetto dell'opposizione.
In particolare, l'opposto:
− sosteneva l'esistenza del rapporto contrattuale intercorso tra lui, per il tramite del collaboratore , e Parte_3 [...]
; Parte_1
5 di 10 − deduceva che la fattura azionata in via monitoria si riferiva ad ulteriori opere richieste da durante lo svolgimento dei Parte_1 lavori e relative sia alla mansarda sia agli appartamenti posti al primo ed al secondo piano del medesimo fabbricato, regolarmente ed interamente svolti da quale collaboratore e operaio Parte_3 dell'impresa individuale;
Controparte_2
− eccepiva la decadenza e la prescrizione per l'esercizio dell'azione di garanzia;
− contestava la sussistenza, nell'an e nel quantum, del credito risarcitorio fatto valere dalla controparte.
3. Respinta l'istanza dell'opposto di anticipazione della prima udienza, con ordinanza in data 20 aprile 2023, pronunciata a scioglimento dell'udienza in pari data, veniva rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. e venivano, altresì, concessi i chiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale dell'opponente ed escussione di testimoni Testimone_1 [...]
, Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 [...]
, , ). Tes_5 Testimone_6 Parte_3
Terminata l'istruttoria orale, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13 febbraio 2025 la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe trascritte, con assegnazione dei termini abbreviati ex art. 190 c.p.c. nella misura di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è fondata, nei limiti di cui appresso.
L'impresa individuale ha Controparte_2 chiesto ed ottenuto nei confronti di decreto ingiuntivo Parte_1 per l'importo di € 31.189,40 a saldo della fattura n. 14 del 3 marzo
2021 emessa a titolo di corrispettivo per opere di manutenzione
6 di 10 ordinaria e straordinaria extra preventivo eseguite presso l'immobile sito in Correggio (RE), Via Monte Pegni n. 5, di proprietà dello Pt_1
1.1. L'opponente contesta, anzitutto, l'esistenza di un Pt_1 rapporto contrattuale intercorso con , il quale, di _1 contro, sostiene invece che tale rapporto sarebbe sorto per il tramite del suo collaboratore – e padre – . Parte_3
Tanto premesso, giova ricordare che, per consolidata giurisprudenza, il giudice, nel motivare «concisamente» la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre, in maniera concisa, gli elementi – in fatto ed in diritto –
«rilevanti ai fini della decisione» e, dunque, concretamente adottata posti a fondamento della sua decisione (Cass. 25509/2014, Cass.
8294/2011, Cass. 17145/2006).
Orbene, deve osservarsi che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la parte che agisce per l'esatto adempimento del contratto ha l'onere di provare la fonte negoziale del proprio credito (cfr. Cass. S.U. 13533/2001).
Esclusa pacificamente l'idoneità della fattura a costituire prova dell'esistenza del contratto e del credito, questi ultimi debbono essere dimostrati con gli ordinari mezzi di prova dal creditore.
Nel caso di specie, è pacifico e documentale che , Parte_1 intenzionato a ristrutturare la mansarda di sua proprietà ubicata in un fabbricato in Via Monte Pegni n. 5 a Correggio (RE), contattava la
Ideal Work s.r.l.s. per avere un preventivo;
che, a seguito di un sopralluogo effettuato da , quale titolare della Persona_1 suddetta società, e da , la Ideal Work s.r.l.s. Parte_3 trasmetteva a il preventivo datato 2 settembre 2019 Parte_1 per l'importo di € 38.385,60 (IVA inclusa), tuttavia mai sottoscritto dalle parti (cfr. doc. 1 dell'opponente); che e Parte_1 Pt_3
sottoscrivevano invece un accordo in data 27 febbraio 2020
[...]
7 di 10 avente ad oggetto la realizzazione delle medesime opere indicate nel preventivo, oltre ad altre due, descritte come “Scarico bagno Luca” e
“Rinforzo appartamento ”, per il minore corrispettivo di € Parte_1
35.000,00 (cfr. doc. 2 dell'opponente); che i lavori in contestazione venivano eseguiti interamente da (cfr. pagina 2 Parte_3 della seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., dell'opposto).
È controverso in causa il ruolo svolto nella vicenda contrattuale da , che sostiene essersi presentato Parte_3 Parte_1 quale socio della Ideal Work s.r.l.s. e che invece l'impresa individuale sostiene essere stato suo Controparte_2 Controparte_2 collaboratore ed avere eseguito i lavori per suo conto.
Non vi è, in realtà, alcuna prova che abbia Parte_1 concluso un contratto con l'odierno opposto, che, invero, non ha fornito alcun elemento idoneo a sostegno del proprio assunto.
Premesso che l'accordo del 27 febbraio 2020 reca la mera sottoscrizione di senza l'enunciazione del nome o di Parte_3 altra espressione che identifichi l'eventuale terzo soggetto rappresentato, anche ammettendo che dalla complessiva prospettazione dell'opposto possa desumersi l'allegazione di una contemplatio domini, che, come noto, rende possibile l'imputazione degli effetti del contratto nella sfera di un soggetto diverso da quello che lo ha concluso, non è stata data né tantomeno offerta alcuna prova che abbia agito nella qualità di Parte_3 rappresentante del figlio e dunque in nome di _1 quest'ultimo.
Né vi è prova dell'assunto dell'opposto, secondo cui, in forza di accordi intercorsi tra ed , le Persona_1 Parte_3 opere sarebbero state svolte dall'impresa individuale CP_2
di – e per essa dallo stesso
[...] _1 Parte_3
– ed il preventivo redatto dalla Ideal Work s.r.l.s. sarebbe stato perfino accettato dallo (cfr. pagina 2 della comparsa costitutiva), Pt_1 dovendo, peraltro, osservarsi come tale prospettazione appaia
8 di 10 contraddittoria, perché sembra alludere all'esistenza di un appalto tra il committente e la società appaltatrice Ideal Work s.r.l.s. e ad Pt_1 un subappalto tra quest'ultima e . _1
Neppure sono significativi in senso contrario i pagamenti effettuati da a saldo delle fatture emesse dall'impresa Parte_1 individuale : per un verso, Controparte_2 appare evidente nella vicenda in esame come, per motivi non del tutto chiari ma verosimilmente e presumibilmente elusivi, sia stato la reale parte contrattuale, avendo sottoscritto Parte_3
l'accordo del 27 febbraio 2020, eseguito interamente i lavori, ricevuto personalmente vari pagamenti in contanti (per l'importo complessivo di € 7.000,00) con sottoscrizione delle relative quietanze (cfr. doc. 4 dell'opponente) ed indicato, pertanto, il figlio quale mero destinatario di ulteriori versamenti di denaro;
per altro verso, si tratta di pagamenti eseguiti in relazione ad opere diverse da quelle oggetto della domanda monitoria.
In definitiva, poiché i rapporti contrattuali sono stati intrattenuti unicamente da , senza che risulti la spendita del Parte_3 nome del figlio , quale requisito di efficacia dell'atto _1 concluso dal rappresentante, deve escludersi la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dall'odierno opposto e, di conseguenza, il decreto ingiuntivo dev'essere revocato.
1.2. La domanda riconvenzionale risarcitoria dell'opponente va respinta, essendo stata proposta sull'indimostrato presupposto che il rapporto contrattuale, nell'ambito del quale sarebbero stati provocati i danni lamentati, sia intercorso tra lui e l'impresa individuale di , la quale per l'esecuzione dei Controparte_2 _1 lavori si sarebbe avvalsa di . Parte_3
2. Il rigetto della suddetta domanda riconvenzionale giustifica la compensazione delle spese per 1/5, dovendo la restante frazione delle spese (pari a 4/5) essere posta a carico della parte opposta, prevalentemente soccombente.
9 di 10 Le spese si liquidano sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri medi delle fasi di studio (€ 1.701,00), introduttiva (€ 1.204,00), istruttoria (€
1.806,00) e decisionale (€ 2.905,00) in relazione alle controversie di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00.
All'opponente spetta, altresì, la rifusione di 4/5 delle spese vive, pari complessivamente ad € 299,60 (€ 259,00 per C.U., € 27,00 per marca ed € 13,60 per intimazione testi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 1777/2021 emesso dal giudice unico del Tribunale intestato;
2. rigetta la domanda risarcitoria proposta da;
Parte_1
3. compensa per 1/5 le spese di lite e, per l'effetto, condanna
l'impresa individuale a CP_2 Controparte_2 rifondere a i restanti 4/5, che liquida in € 239,68 per Parte_1 esborsi ed € 6.092,80 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia il 28 marzo 2025.
IL GIUDICE
Stefano Rago
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